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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/05/2025, n. 2307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2307 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 10903/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10903/2023 R.G. LAVORO
TRA nato a [...] il [...] c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv.to Maria Rosaria Pontoriere, come da procura in atti
RICORRENTE
E
(C. F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te pt., rappresentato Controparte_3
e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Vertullo
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione cartella esattoriale n. 071 2021 0093826243000 emessa dal
[...] per la somma di € 6.211,67, per errata corresponsione dell'assegno per Controparte_4 medaglia di bronzo- anno 2019
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/09/2023 l'epigrafato ricorrente, premesso di essere LGT Arma dei
Carabinieri in congedo ordinario alla data del 30.09.2019 e di essere insignito della onorificenza Medaglia di Bronzo al Valor Militare con DPR n. 2039 del 14.05.2010, percependo per gli anni pregressi il relativo soprassoldo, ha dedotto che in data 11.08.2023 veniva notificata la cartella esattoriale n. 071 2021 0093826243000 con ingiunzione di pagamento della somma di € 6.211,67 per errata corresponsione dell'assegno per Medaglia di Bronzo anno 2019; che tale emolumento, a seguito del conferimento, veniva erogato in via diretta dall'amministrazione senza alcuna previa domanda;
che, in particolare, fino all'anno 2019, e quindi fino al congedo, il soprassoldo veniva corrisposto annualmente dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
che in data 19.02.2020 il
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, sul presupposto dell'intervenuto congedo, invitava il obbligata al Controparte_5 pagamenti ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. n. 138 del 19.04.1986, a corrispondere il detto emolumento a far data dall'anno 2020 nella misura di € 290,92; che per l'anno 2021 la misura era fissata in € 296,35 come da circolare n. 987 del;
che per gli Controparte_5 anni dal 2020 al 2023 il detto soprassoldo non veniva corrisposto a tale titolo nonostante il diritto conferito vita natural durante;
che in data 17.07.2020 aveva sollecitato il pagamento senza esito.
Tanto premesso, dedotta la genericità della motivazione, la prescrizione quinquennale e/o decennale del credito e la sua buona fede nella percezione della prestazione ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale opposta, a fronte del pregiudizio di azioni di recupero sulla pensione percepita quale unica fonte di reddito, accertare e dichiarare l'irripetibilità della somma erogata dal in suo favore ed annullare la detta cartella esattoriale opposta;
Controparte_1 accertare il credito spettante pari ad € 889,05 o nella diversa misura, con condanna del CP_1 convenuto al pagamento in suo favore. In via subordinata, in caso di rigetto dell'opposizione, compensare il credito vantato per il titolo allegato con il dovuto accertato, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, il si è costituito in giudizio chiedendo dichiararsi Controparte_1 il difetto di giurisdizione del A.G.O. ai sensi degli artt. 3 e 63 del d.lgs. 30/03/2001 n. 165 per essere competente il Tribunale Amministrativo. Nel merito, ha chiesto rigettarsi il ricorso perché infondato, vinte le spese di lite. Si è costituita, altresì, l' , eccependo la Controparte_6 propria carenza di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Ritiene il giudicante fondata (con effetto pienamente assorbente rispetto all'esame di tutte le ulteriori questioni prospettate dalle parti) l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'amministrazione resistente. Deve richiamarsi il disposto dell'art. 3, comma 1 d. lgs. 165/2001 a tenore del quale “In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le
Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno
1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287” e l'art. 63 secondo cui “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma
4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo (...) 4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
Pertanto, sono tuttora riconducibili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 63, comma 4, del D. Lgs. n.
165/2001, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ivi comprese quelle attinenti ai
“diritti patrimoniali connessi”), le controversie relative alle categorie escluse dal processo di privatizzazione (art. 2, comma 4 del D.Lgs. n. 29/1993 ora art. 3 del D.Lgs. n.165/2001) tra cui il rapporto di impiego del personale militare e delle Forze di polizia di Stato, rapporti che (unitamente alle altre categorie ivi menzionate: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia etc.), in base a quanto espressamente previsto dalle predette norme, in deroga alle norme dettate in materia di contrattualizzazione del pubblico impiego rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti.
Inoltre, secondo principio consolidato in giurisprudenza “giova premettere come, ai fini della ripartizione della giurisdizione, la selezione dello strumento processuale (qui: ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 2 d.p.r. 639/2010) sia del tutto neutra, rilevando unicamente la natura della prestazione oggetto del contendere (Cass. s.u. 8 febbraio 2013, n. 3043; Cass. s.u. 22 maggio 2022, n. 16984); 5. è noto che la giurisdizione si determini, come si desume dal principio stabilito dall'art.
5 c.p.c., sulla base della domanda proposta dall'attore, e non anche del contenuto delle eventuali eccezioni sollevate dal convenuto, a meno che le stesse non evidenzino che la pretesa giudiziale avversa, già come ab initio formulata, implichi l'accertamento di situazioni soggettive esulanti dalla cognizione del giudice adito (Cass. s.u. 12 novembre 2012, n. 19600);
5.1. pertanto, essa deve essere in concreto identificata, non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del petitum sostanziale, identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chieda al giudice (Cass. s.u. 13 luglio 2006, n. 15899), ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass. s.u. 8 maggio 2007, n. 10374; Cass. s.u. 16 maggio 2008, n.
12378; Cass. s.u. 31 luglio 2018, n. 20350; Cass. s.u.16 aprile 2021, n. 10105);
6. la giurisdizione per le controversie del personale militare spetta in via esclusiva del giudice amministrativo, ivi comprese quelle relative a ripetizione di indebito per somme non dovute, in quanto relative ai rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico, a norma dell'art. 3, primo comma d.lgs. 265/2001 (Cass. s.u.
22 dicembre 2009, n. 26966; Cass. 12 aprile 2022, n. 11772) (…) Cass.Sez. U - , Ordinanza n. 30346 del 14/10/2022.
Nel caso di specie, così come si evince dal complessivo contenuto dell'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente, LGT dell'Arma dei Carabinieri in congedo ordinario alla data del 30.09.2019, insignito della onorificenza Medaglia di Bronzo al Valor Militare con DPR n. 2039 del 14.05.2010, percependo il relativo soprassoldo (cfr. dichiarazione dell'Arma dei Carabinieri Controparte_4 del 19.02.2020) fino all'anno 2019, ha chiesto da un lato di dichiarare l'irripetibilità delle somme portate nella cartella di pagamento n. 071 2021 0093826243000 avanzate dal Controparte_4
e pari a € 6.211,67, per errata corresponsione dell'assegno per medaglia di bronzo anno
[...]
2019 e dall'altro, data la mancata erogazione nell'anno 2020 fino al 2023 dell'emolumento annuale per la medaglia di bronzo, la condanna del resistente al pagamento della Controparte_1 somma di € 889,05.
Trattasi, all'evidenza, di rivendicazioni che si fondano sul rapporto di pubblico impiego militare, pacificamente intercorso tra il ricorrente e l'amministrazione convenuta. Ne consegue la piena riconducibilità della controversia, alla stregua della normativa precedentemente menzionata, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito appartenendo la giurisdizione al giudice amministrativo.
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti che liquida in complessivi € 1.200,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 22/05/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10903/2023 R.G. LAVORO
TRA nato a [...] il [...] c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv.to Maria Rosaria Pontoriere, come da procura in atti
RICORRENTE
E
(C. F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te pt., rappresentato Controparte_3
e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Vertullo
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione cartella esattoriale n. 071 2021 0093826243000 emessa dal
[...] per la somma di € 6.211,67, per errata corresponsione dell'assegno per Controparte_4 medaglia di bronzo- anno 2019
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/09/2023 l'epigrafato ricorrente, premesso di essere LGT Arma dei
Carabinieri in congedo ordinario alla data del 30.09.2019 e di essere insignito della onorificenza Medaglia di Bronzo al Valor Militare con DPR n. 2039 del 14.05.2010, percependo per gli anni pregressi il relativo soprassoldo, ha dedotto che in data 11.08.2023 veniva notificata la cartella esattoriale n. 071 2021 0093826243000 con ingiunzione di pagamento della somma di € 6.211,67 per errata corresponsione dell'assegno per Medaglia di Bronzo anno 2019; che tale emolumento, a seguito del conferimento, veniva erogato in via diretta dall'amministrazione senza alcuna previa domanda;
che, in particolare, fino all'anno 2019, e quindi fino al congedo, il soprassoldo veniva corrisposto annualmente dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
che in data 19.02.2020 il
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, sul presupposto dell'intervenuto congedo, invitava il obbligata al Controparte_5 pagamenti ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. n. 138 del 19.04.1986, a corrispondere il detto emolumento a far data dall'anno 2020 nella misura di € 290,92; che per l'anno 2021 la misura era fissata in € 296,35 come da circolare n. 987 del;
che per gli Controparte_5 anni dal 2020 al 2023 il detto soprassoldo non veniva corrisposto a tale titolo nonostante il diritto conferito vita natural durante;
che in data 17.07.2020 aveva sollecitato il pagamento senza esito.
Tanto premesso, dedotta la genericità della motivazione, la prescrizione quinquennale e/o decennale del credito e la sua buona fede nella percezione della prestazione ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale opposta, a fronte del pregiudizio di azioni di recupero sulla pensione percepita quale unica fonte di reddito, accertare e dichiarare l'irripetibilità della somma erogata dal in suo favore ed annullare la detta cartella esattoriale opposta;
Controparte_1 accertare il credito spettante pari ad € 889,05 o nella diversa misura, con condanna del CP_1 convenuto al pagamento in suo favore. In via subordinata, in caso di rigetto dell'opposizione, compensare il credito vantato per il titolo allegato con il dovuto accertato, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, il si è costituito in giudizio chiedendo dichiararsi Controparte_1 il difetto di giurisdizione del A.G.O. ai sensi degli artt. 3 e 63 del d.lgs. 30/03/2001 n. 165 per essere competente il Tribunale Amministrativo. Nel merito, ha chiesto rigettarsi il ricorso perché infondato, vinte le spese di lite. Si è costituita, altresì, l' , eccependo la Controparte_6 propria carenza di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Ritiene il giudicante fondata (con effetto pienamente assorbente rispetto all'esame di tutte le ulteriori questioni prospettate dalle parti) l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'amministrazione resistente. Deve richiamarsi il disposto dell'art. 3, comma 1 d. lgs. 165/2001 a tenore del quale “In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le
Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno
1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287” e l'art. 63 secondo cui “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma
4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo (...) 4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
Pertanto, sono tuttora riconducibili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 63, comma 4, del D. Lgs. n.
165/2001, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ivi comprese quelle attinenti ai
“diritti patrimoniali connessi”), le controversie relative alle categorie escluse dal processo di privatizzazione (art. 2, comma 4 del D.Lgs. n. 29/1993 ora art. 3 del D.Lgs. n.165/2001) tra cui il rapporto di impiego del personale militare e delle Forze di polizia di Stato, rapporti che (unitamente alle altre categorie ivi menzionate: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia etc.), in base a quanto espressamente previsto dalle predette norme, in deroga alle norme dettate in materia di contrattualizzazione del pubblico impiego rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti.
Inoltre, secondo principio consolidato in giurisprudenza “giova premettere come, ai fini della ripartizione della giurisdizione, la selezione dello strumento processuale (qui: ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 2 d.p.r. 639/2010) sia del tutto neutra, rilevando unicamente la natura della prestazione oggetto del contendere (Cass. s.u. 8 febbraio 2013, n. 3043; Cass. s.u. 22 maggio 2022, n. 16984); 5. è noto che la giurisdizione si determini, come si desume dal principio stabilito dall'art.
5 c.p.c., sulla base della domanda proposta dall'attore, e non anche del contenuto delle eventuali eccezioni sollevate dal convenuto, a meno che le stesse non evidenzino che la pretesa giudiziale avversa, già come ab initio formulata, implichi l'accertamento di situazioni soggettive esulanti dalla cognizione del giudice adito (Cass. s.u. 12 novembre 2012, n. 19600);
5.1. pertanto, essa deve essere in concreto identificata, non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del petitum sostanziale, identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chieda al giudice (Cass. s.u. 13 luglio 2006, n. 15899), ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass. s.u. 8 maggio 2007, n. 10374; Cass. s.u. 16 maggio 2008, n.
12378; Cass. s.u. 31 luglio 2018, n. 20350; Cass. s.u.16 aprile 2021, n. 10105);
6. la giurisdizione per le controversie del personale militare spetta in via esclusiva del giudice amministrativo, ivi comprese quelle relative a ripetizione di indebito per somme non dovute, in quanto relative ai rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico, a norma dell'art. 3, primo comma d.lgs. 265/2001 (Cass. s.u.
22 dicembre 2009, n. 26966; Cass. 12 aprile 2022, n. 11772) (…) Cass.Sez. U - , Ordinanza n. 30346 del 14/10/2022.
Nel caso di specie, così come si evince dal complessivo contenuto dell'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente, LGT dell'Arma dei Carabinieri in congedo ordinario alla data del 30.09.2019, insignito della onorificenza Medaglia di Bronzo al Valor Militare con DPR n. 2039 del 14.05.2010, percependo il relativo soprassoldo (cfr. dichiarazione dell'Arma dei Carabinieri Controparte_4 del 19.02.2020) fino all'anno 2019, ha chiesto da un lato di dichiarare l'irripetibilità delle somme portate nella cartella di pagamento n. 071 2021 0093826243000 avanzate dal Controparte_4
e pari a € 6.211,67, per errata corresponsione dell'assegno per medaglia di bronzo anno
[...]
2019 e dall'altro, data la mancata erogazione nell'anno 2020 fino al 2023 dell'emolumento annuale per la medaglia di bronzo, la condanna del resistente al pagamento della Controparte_1 somma di € 889,05.
Trattasi, all'evidenza, di rivendicazioni che si fondano sul rapporto di pubblico impiego militare, pacificamente intercorso tra il ricorrente e l'amministrazione convenuta. Ne consegue la piena riconducibilità della controversia, alla stregua della normativa precedentemente menzionata, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito appartenendo la giurisdizione al giudice amministrativo.
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti che liquida in complessivi € 1.200,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 22/05/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano