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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 12/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 868/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 868/2023 promossa da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
setti 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Vivaldi presso il cui studio in Livorno, Via
Ricasoli n. 118 è elettivamente domiciliato
Parte opponente/debitore esecutato
Contro on Sede Sociale e Direzione Generale in Milano alla Piazza Filippo Controparte_1
Meda 4 (C.F - PI. ) in persona del Dott. , in P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
virtù dei poteri conferiti al medesimo con atto del 02 agosto 2021 – n. 7041 Rep. e n. 4968
Racc., che ha assorbito, mediante fusione per incorporazione, suben- Parte_2
trando in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla Incorporata e nella titolarità dei dati personali con le finalità e modalità di trattamento già oggetto da parte della Incor- porata, certificato dal Notaio, Dott. in data 22.06.2021 - REP. n. 11878 Persona_1
Racc. n. 6344, rappresentata e difesa dall' Avv. Gennaro Ferrecchia ed elettivamente domi- ciliata presso lo studio dell'Avv. Annalisa Lischi sito in Livorno alla Via Ricasoli, 82
Parte opposta/creditrice procedente nonché nei confronti di
1 C.F. , con sede le- Controparte_3 P.IVA_3
gale in Milano, Via Dario Niccodemi, 9, in persona del legale rappresentante pro tempore
Parte opposta/terzo pignorato debitor debitoris contumace
Oggetto: giudizio di merito opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c.
La causa veniva posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 7 novembre 2024.
In particolare, per parte opponente Parte_1
“Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, ac- certare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inesistenza del diritto di credito del- la parte istante a procedere ad esecuzione forzata per gli intervenuti pagamenti già effet- tuati dal Sig. Parte_1
Dichiarare, per l'effetto, l'inefficacia e la nullità di tutti gli atti dell'esecuzione.
Condannare, inoltre, parte creditrice pignorante al rimborso delle spese e delle competen- ze del giudizio di esecuzione, oltre che di quelle tutte del presente giudizio di opposizione, oltre ad iva e cpa come per legge”.
Per parte opposta : CP_1
“Si insiste, pertanto, affinché l'On.le Tribunale adito, in accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, Voglia rigettare la domanda formula- ta dall'attore in quanto assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto e, per l'effetto, condannare l'attore al pagamento in favore di delle spese di lite”. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale nonché CP_1 Controparte_4
(di seguito, per brevità, anche solo “ ” o “il terzo pignorato”)
[...] CP_3 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, ac- certare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inesistenza del diritto di credito della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per gli intervenuti pagamenti già effettuati dal Sig. Dichiarare, per l'effetto, l'inefficacia e la nullità di tutti gli Parte_1
atti dell'esecuzione. Condannare, inoltre, parte creditrice pignorante al rimborso delle spe-
2 se e competenze del presente giudizio oltre che di quelle tutte del giudizio di opposizione, oltre ad iva e cpa come per legge”.
A fondamento della domanda l'attore/opponente allegava: - di essere il debitore esecutato nell'ambito del procedimento esecutivo (pignoramento presso terzi) introdotto da
, iscritto a ruolo del R.Es. Mob. dell'intestato Tribunale al n. 960/2022; - CP_1
di essersi costituito in tale procedimento esecutivo all'udienza del 21 novembre 2022 di- nanzi al G.E. del Tribunale di Livorno e di aver formulato contestuale opposizione all'esecuzione rappresentando che per il medesimo titolo esecutivo giudiziale (Decreto in- giuntivo n. 1593/2013 emesso dal Tribunale di Livorno in data 19.12.2013 e divenuto defi- nitivo per mancata impugnazione in data 13.3.2014) aveva già corrisposto alla
[...]
(società incorporata per fusione in , mediante trattenute CP_5 Controparte_1
sulle buste paga del precedente datore di lavoro dal mese di luglio 2014 al mese di dicem- bre 2019 l'importo complessivo di € 17.284,74 (pari a n. 66 rate, ciascuna di importo €
261,89) così elidendo la pretesa creditoria fatta valere dal creditore procedente;
- che il G.E. aveva sospeso il procedimento esecutivo concedendo termine alle parti di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
- che l' “attuale richiesta di pagamento pari ad €
13.018,08 del di cui € 3.035,51 in linea capitale, ed € 8.866,34 in linea Controparte_1 interessi” apparirebbe “esorbitante e contrastante con tutte le trattenute già subite dal Sig.
nel periodo luglio 2014-dicembre 2019”. Parte_1
Si costituiva ritualmente in giudizio hiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito:
- rigettare la domanda formulata dall'opponente in quanto assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento in favore di
[...] delle spese di lite”. CP_1
A tal fine il creditore procedente (odierna parte opposta) allegava ed eccepiva in punto di fatto: - che in data 19.12.2013 il Tribunale di Livorno aveva emesso il d.i. n. 1593/2013 contenente la condanna di alla corresponsione in favore di Parte_1 Parte_2
(ora dell'importo di € 16.136,54, oltre interessi come dovuti
[...] Controparte_1
dal 19.7.2013 e spese ulteriori sino al soddisfo; - che il suindicato d.i. diveniva definitivo in data 13.3.2014 e munito di formula esecutiva in data 27.3.2014; - che a seguito di atto di
3 precetto, veniva intrapresa una prima procedura esecutiva (R.G. 12288/2014) dinanzi al
Tribunale di Milano contro il sig. - che in tale procedura il Tribunale di Mi- Pt_1
lano con ordinanza del 5 novembre 2014, ritualmente notificata a mezzo PEC al terzo pi- gnorato aveva liquidato le spese della procedura esecutiva Parte_3 presso terzi in € 1.336,00 oltre accessori assegnando a il credito deter- Parte_2 minato in € 18.559,17, oltre interessi “assegnando altresì 1/5 del TFR in caso di cessazio- ne del rapporto di lavoro”; - che nel 2015 sarebbe cessato il rapporto di lavoro del
[...]
on la - che, a seguito di notifica di nuovo atto di Pt_4 Parte_3 precetto (con cui si intimava al il pagamento dell'importo di € 20.280,34 (al Pt_1
netto delle somme versate da ) sarebbe stata introdotta una nuova Parte_3
procedura esecutiva presso terzi (R.G. 714/2017) stavolta dinanzi al Tribunale di Li- vorno; - che il Tribunale di Livorno con ordinanza del 29 novembre 2017, ritualmente notificata a mezzo PEC al terzo pignorato Controparte_6 aveva liquidato le spese della procedura esecutiva presso terzi in € 1.336,00 oltre accesso, assegnando a il credito determinato in € 20.280,34 oltre interessi; - Parte_2 che nelle more dell'esecuzione del predetto pignoramento il rapporto di lavoro del debitore con la sarebbe cessato risultando il credito del- Controparte_7 la odierna banca opposta “solo parzialmente soddisfatto”; - che a seguito di notifica di nuovo atto di precetto del 22 febbraio 2022 con cui l'odierno Istituto di credito opposto aveva intimato al il pagamento dell'importo di € 13.018,08, oltre interessi e Pt_1
spese successive, veniva introdotto nuovo procedimento esecutivo (R.G. 960/2022) con notifica dell'atto di pignoramento presso terzi al ed al debitor debitoris Pt_1 [...]
- che in data 21 novembre 2022 il debitore Parte_5
depositava ricorso in opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. chiedendo la so- Pt_1 spensione dell'esecuzione mobiliare presso terzi intrapresa da;
- che il G.E. CP_1 con ordinanza del 1° febbraio 2023, ritenendo presumibilmente fondata l'opposizione, so- spendeva il procedimento esecutivo assegnando alle parti il termine per introdurre il giudi- zio di merito;
- di aver interposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso la predetta ordinanza e che il Tribunale di Livorno, in composizione collegiale con provvedimento del 9 maggio 2023 aveva accolto il reclamo e revocato l'ordinanza impugnata condan- nando l'odierna parte opponente alla refusione delle spese di lite (liquidate in complessivi €
4 1.150,00 per la fase cautelare svoltasi dinanzi al G.E. ed in € 1.150,00 per la fase di recla- mo, oltre spese generali ed accessori come per legge).
In punto di diritto, l'Istituto di credito opposto eccepiva l'infondatezza della domanda av- versaria attesa la mancata contestazione da parte del ell'an del diritto di credi- Pt_1 to del e l'infondatezza della contestazione relativa al quantum. CP_1
In particolare, dalla documentazione prodotta dal debitore esecutato, si evincerebbe in pri- mis che le trattenute mensile effettuate dai terzi pignorati non ammonterebbe al numero di
66 bensì al n. di 53 come da buste paga prodotte dal Pt_1
Dalla disamina delle 53 buste paga non si rinverrebbe, peraltro, le trattenute relative ai mesi di mesi di dicembre 2015, gennaio 2015, aprile 2016, settembre 2016, ottobre 2016, agosto
2017 e maggio 2019.
Sulla base della produzione documentale effettuata dall'opponente i terzi pignorati avrebbe- ro versato a (ora ) l'importo complessivo di € 13.856,25 e Parte_2 CP_1 non quello di € 17.284,74.
Peraltro, l'importo di € 13.856,25 non coinciderebbe con quanto effettivamente incassato dal creditore. Stando al narrato di parte opposta la stessa avrebbe ricevuto pagamenti per un importo complessivo di € 12.855,03.
Risultando maturati, nelle more delle tre procedure esecutive mobiliari instaurate, sia gli in- teressi di mora (pattuiti ai tempi del finanziamento – 11% su base annua) che le spese liqui- date per ogni processo esecutivo promosso in danno del debitore esecutato, l'atto di precet- to da ultimo notificato al revedeva un debito residuo in linea capitale pari ad € Pt_1
3.035,51 oltre interessi e spese per € 8.866,34.
Parte opponente, ad avviso dell'Istituto di credito, non avrebbe fornito idonea prova contra- ria atteso che la trattenuta in busta paga “non costituisce la riprova dell'effettivo versamento in favore del creditore da parte del datore di lavoro. A sostegno della propria tesi,
l'odierno opponente avrebbe dovuto produrre gli eventuali bonifici e/o le rimesse del terzo nei confronti della banca e non, quindi, le buste paga che riguardano esclusivamente il rapporto di lavoro intercorrente”: se il avesse inteso lamentarsi delle incon- Pt_1
gruenze nelle trattenute subite, avrebbe dovuto agire in ripetizione nei confronti della socie- tà datrice di lavoro.
5 Parte opposta ha, infine, rappresentato che il Tribunale di Livorno, nell'accogliere il recla- mo avverso la sospensiva disposta dal G.E., ha fondato la propria decisione sulla circostan- za per cui “l'importo di €13.854,53 che i terzi avrebbero versato all'allora Parte_2
copre solo in parte il credito vantato a titolo di capitale in forza del decreto ingiuntivo n.
1593/2013, e che ancora risultano del tutto impagate le somme dovute a Controparte_1
a titolo di interessi moratori e di spese di lite della procedura monitoria e delle precedenti procedure esecutive”.
La causa, in assenza di istanze istruttorie avanzate dalle parti, è stata istruita documental- mene e, all'udienza del 7 novembre 2024, tenutasi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette ed integralmente richiamate le note scritte depositate dalla parti e le conclusioni dalle stesse rassegnate, lo scrivente Giudicante – divenuto medio tempore assegnatario del fascicolo in virtù di variazione tabellare avente efficacia dal 12 giugno 2023 – assegnava i termini di cui all'art. 190, comma 1°, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, alla luce della ritualità e correttezza della notificazione dell'atto intro- duttivo al debitor debitoris , si impo- Controparte_3
ne la declaratoria di contumacia della predetta parte.
1.1. Ciò premesso, l'opposizione all'esecuzione proposta da è infondata e Parte_1
merita reiezione sulla scorta della seguente motivazione.
Il presente giudizio è, come già esposto, in sede di ricostruzione processuale, il merito dell'opposizione esecutiva instaurata ex art. 615 comma 2 c.p.c. dal debitore esecutato
[...] nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare (pignoramento presso terzi) Parte_6 incardinata dinanzi all'intestato Tribunale sub R.G. Es. 960/2022; la procedura esecutiva de qua era stata instaurata in suo danno dal creditore procedente (odierno opposto) CP_1
il quale aveva notificato al debitore un ultimo atto di precetto (22 novembre 2022)
[...] con cui veniva intimato il pagamento dell'importo di € 13.018,08 di cui € 3.035 a titolo di capitale e la restante parte a titolo di interessi e spese di procedura).
Il titolo esecutivo azionato è integrato dal decreto ingiuntivo n. 1593/2013 (cfr. all. 1 di cui alla produzione documentale di parte opponente) emesso dal Tribunale di Livorno in data
6 16 dicembre 2013 in accoglimento del ricorso monitorio proposto da (so- Parte_2 cietà successivamente fusa per incorporazione nell'odierna parte opposta) con cui veniva lamentata l'omesso pagamento da parte del delle rate mensili di un finanzia- Pt_1
mento (prestito personale n. 133355).
Con il decreto ingiuntivo de quo veniva ingiunto il pagamento al della somma Pt_1 di € 16.136,54 oltre “interessi come da domanda” e “le spese di questa procedura di in- giunzione, liquidate in € 900,00 competenze ed € 111,00 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”.
Come ha puntualmente allegato parte opposta – senza ricevere mai alcuna CP_1
smentita sul punto da parte del debitore esecutato – prima della procedura esecutiva
(R.G. 960/2022) da cui è scaturito il presente giudizio di opposizione, sono state instau- rate dal creditore procedente (allora altre due procedure esecutive in Parte_2
danno del Pt_1
Segnatamente: 1) una prima procedura esecutiva (R.G. 12288/2014) dinanzi al Tribu- nale di Milano ove il predetto Tribunale con ordinanza del 5 novembre 2014, aveva li- quidato le spese della procedura esecutiva presso terzi in € 1.336,00 oltre accessori asse- gnando a il credito determinato in € 18.559,17, oltre interessi “asse- Parte_2 gnando altresì 1/5 del TFR in caso di cessazione del rapporto di lavoro”; 2) una seconda procedura esecutiva presso terzi (R.G. 714/2017) stavolta dinanzi al Tribunale di Li- vorno nella quale l'intestato Tribunale con ordinanza del 29 novembre 2017, aveva liqui- dato le spese della procedura esecutiva presso terzi in € 1.336,00 oltre accessori, assegnan- do a il credito determinato in € 20.280,34 oltre interessi. Parte_2
Verificatasi la cessazione, nelle more dell'esecuzione del predetto pignoramento, del rap- porto lavorativo del on l'allora società datrice Pt_1 Parte_7
e considerata la sola parziale soddisfazione del credito a fronte delle trattenu-
[...]
te effettuate dalle società datrici (dapprima e poi Parte_3 [...]
, il creditore si determinava a notifica- Parte_8 CP_1
re un ultimo atto di precetto (22 febbraio 2022) con cui veniva intimato al il Pt_1 pagamento dell'importo di € 13.018,08, oltre interessi e spese successive.
Seguiva l'introduzione del procedimento esecutivo (R.G. 960/2022) da cui è originata la presente opposizione esecutiva.
7 Come noto, l'esecuzione forzata che si svolge con le forme del pignoramento di crediti o di cose del debitore che sono in possesso di terzi (art. 543 cod. proc. civ.) è attuazione sia del principio per cui “il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri” (art. 2740 c.c.), sia di quella per cui “il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite nel codice di procedura civile” (art. 2910 c.c.). Si tratta, cioè, di espropriazione del patrimonio del debitore, la quale, quando oggetto del pignoramento sia un credito del debitore esecuta- to, si conclude con l'assegnazione di questo al creditore procedente.
Per effetto dell'assegnazione il creditore diventa cessionario esclusivo del diritto di credito verso il terzo ed il debitore esecutato resta tale fino alla soddisfazione dei diritti del suo cre- ditore.
In questi diritti sono compresi il capitale e le spese sostenute dal creditore nel procedimento esecutivo.
Queste, infatti, “sono a carico di chi ha subito l'esecuzione”, come si esprime l'art. 95 c.p.c..
Pertanto, obbligato dl pagamento delle spese del giudizio di esecuzione è il debitore esecu- tato e non il terzo, il quale deve prestare la sua collaborazione solo per consentire la realiz- zazione dell'obbligo del primo (cfr., tra le tante, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10724 del
11/08/2000, Rv. 539528 - 01).
Ciò premesso, parte opponente sia nel ricorso ex art. 615 comma 2 c.p.c. sia nella citazione introduttiva del presente giudizio di merito si è limitata ad allegare di aver estinto il credito producendo copia delle buste paga delle società datrici da cui si dovrebbe, a suo avviso, de- sumere la corresponsione da parte del debitor debitoris al creditore procedente di un impor- to complessivo di € 17.284,74.
Non sembra superfluo evidenziare sin da ora le buste paga prodotte non ammontano al n. di
66 (come indicato negli scritti difensivi iniziali dell'opponente) ma risultano essere n. 53.
Parte opponente in sede di note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 4 novembre 2024 ha pre- cisato, a fronte delle deduzioni difensive dell'Istituto di credito opposto, che la somma cor- risposta dal debitor debitoris ammonterebbe ad e 13.880,17. A corroborare tale dato, parte opponente produce uno “schema sinottico” – dalla stessa redatto - da cui si ricaverebbe l'importo de quo (€ 13.880,17) moltiplicando la trattenuta di € 261,89 per il numero delle mensilità (53) allegate al ricorso in opposizione.
8 Orbene, premesso che le prime tre buste paga (luglio 2014, agosto 2014 e settembre 2014) presentano un importo diverso a titolo di trattenuta (segnatamente 262,08; 243,35 e 252,60)
e non quello successivamente “stabilizzato” di € 261,89 e, che, pertanto, la sommatoria di tutte le trattenute documentate arriverebbe ad e 13.854,53 (e non ad € 13.880,17), va dato atto del fatto che anche a voler dare per buono l'ammontare di € 13.880,17, lo stesso non sarebbe comunque sufficiente ad estinguere il credito portato dall'Istituto di credito proce- dente.
Ciò sol che si considerino le due precedenti procedure esecutive (pignoramenti presso terzi) instaurate nel 2014 (dinanzi al Tribunale di Milano) e nel 2017 (dinanzi all'intestato Tribu- nale); l'ultima delle quali conclusasi con ordinanza (non risultante impugnata) del 29 no- vembre 2017 di assegnazione somme per un credito pari ad € 20.280,34 oltre accessori e con liquidazione di spese della procedura per € 1.336,00 oltre accessori.
Che le trattenute siano state eseguite dai terzi pignorati e che tale ammontare possa rag- giungere € 13.880,17 porterebbe al più all'abbattimento del credito dell'opposta.
Si rammenti che l'importo di cui alle trattenute doveva coprire dapprima le spese in prede- duzione quali le spese vive (contributi unificati, marca e spese notifica) e le spese legali di cui alle due precedenti procedure esecutive e solo per la parte residua avrebbe potuto intac- care il capitale e gli interessi. Ciò, in ossequio al noto principio per cui il debitore è tenuto a rifondere al creditore tutte le spese occorrenti per l'espropriazione forzata.
Di ciò è risultata pienamente consapevole la parte opposta che, infatti, nell'ultimo atto di precetto, anziché richiedere il maggior importo portato dal decreto ingiuntivo e dall'ordinanza di assegnazione del 29 novembre 2017, ha intimato il pagamento (per poi agire in executivis) della minor somma di € 13.018,08 (cfr. all. 1 di cui alla produzione do- cumentale di parte opponente) così dando atto di aver tenuto conto dell'incasso medio tem- pore avvenuto delle trattenute eseguite dalle società datrici di lavoro del proprio debitore.
Non a caso l'importo indicato a titolo di capitale nell'ultimo precetto ammonta ad €
3.035,00 e la restante parte concerne, per contro, gli interessi maturati sul capitale e le spe- se.
Alla luce di quanto sinora esposto, appurato il diritto di procedere in Controparte_1
executivis in danno del e riscontrata la correttezza e legittimità della condotta Pt_1 dell'Istituto di credito opposto nel procedere a notifica del precetto (propedeutico
9 all'instaurata terza procedura esecutiva presso terzi) per un importo che già ha evidente- mente tenuto conto delle trattenute operate dai precedenti debitores debitoris e delle somme già incassate dal creditore procedente, l'opposizione esecutiva proposta dal e- Pt_1
rita reiezione.
Le spese legali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponen- te.
Sono liquidate secondo i parametri minimi1 di cui al D.M. 55/2014 (agg. al D.M.
147/2022), per le fasi di studio, introduttiva decisionale (nulla per la fase istruttoria non avendo le parti depositato memorie istruttorie e, per l'effetto, non avendo le stesse mai avanzato istante istruttorie) tenuto conto dell'attività in concreto svolta dalle parti, del valo- re, natura ed esigua complessità della controversia e delle questioni di fatto e di diritto trat- tate.
Non viene accolta la domanda dell'Istituto di credito opposto volta ad ottenere la condanna dell'opponente alle spese di cui alla fase di reclamo atteso che già dispone CP_1 di un titolo esecutivo (l'ordinanza del Tribunale di Livorno in composizione collegiale che già contiene la condanna sia per la fase cautelare svoltasi dinanzi al G.E. sia per la fase di reclamo) che ben può essere azionato nei confronti dell'odierno opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione esecutiva proposta da per le ragioni di cui in Parte_1
parte motiva;
2) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte oppo- Parte_1
sta he liquida in complessivi € 1.700,00 (di cui € 460,00 per Controparte_1 fase studio, € 389,00 per fase introduttiva ed € 851,00 per fase decisoria), oltre spese forfettarie 15%, Cap ed IVA, come per legge.
10 Così deciso in data 11 febbraio 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è sog- getto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motiva- zione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da ricono- scere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 - 01)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 868/2023 promossa da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
setti 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Vivaldi presso il cui studio in Livorno, Via
Ricasoli n. 118 è elettivamente domiciliato
Parte opponente/debitore esecutato
Contro on Sede Sociale e Direzione Generale in Milano alla Piazza Filippo Controparte_1
Meda 4 (C.F - PI. ) in persona del Dott. , in P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
virtù dei poteri conferiti al medesimo con atto del 02 agosto 2021 – n. 7041 Rep. e n. 4968
Racc., che ha assorbito, mediante fusione per incorporazione, suben- Parte_2
trando in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla Incorporata e nella titolarità dei dati personali con le finalità e modalità di trattamento già oggetto da parte della Incor- porata, certificato dal Notaio, Dott. in data 22.06.2021 - REP. n. 11878 Persona_1
Racc. n. 6344, rappresentata e difesa dall' Avv. Gennaro Ferrecchia ed elettivamente domi- ciliata presso lo studio dell'Avv. Annalisa Lischi sito in Livorno alla Via Ricasoli, 82
Parte opposta/creditrice procedente nonché nei confronti di
1 C.F. , con sede le- Controparte_3 P.IVA_3
gale in Milano, Via Dario Niccodemi, 9, in persona del legale rappresentante pro tempore
Parte opposta/terzo pignorato debitor debitoris contumace
Oggetto: giudizio di merito opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c.
La causa veniva posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 7 novembre 2024.
In particolare, per parte opponente Parte_1
“Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, ac- certare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inesistenza del diritto di credito del- la parte istante a procedere ad esecuzione forzata per gli intervenuti pagamenti già effet- tuati dal Sig. Parte_1
Dichiarare, per l'effetto, l'inefficacia e la nullità di tutti gli atti dell'esecuzione.
Condannare, inoltre, parte creditrice pignorante al rimborso delle spese e delle competen- ze del giudizio di esecuzione, oltre che di quelle tutte del presente giudizio di opposizione, oltre ad iva e cpa come per legge”.
Per parte opposta : CP_1
“Si insiste, pertanto, affinché l'On.le Tribunale adito, in accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, Voglia rigettare la domanda formula- ta dall'attore in quanto assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto e, per l'effetto, condannare l'attore al pagamento in favore di delle spese di lite”. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale nonché CP_1 Controparte_4
(di seguito, per brevità, anche solo “ ” o “il terzo pignorato”)
[...] CP_3 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, ac- certare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inesistenza del diritto di credito della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per gli intervenuti pagamenti già effettuati dal Sig. Dichiarare, per l'effetto, l'inefficacia e la nullità di tutti gli Parte_1
atti dell'esecuzione. Condannare, inoltre, parte creditrice pignorante al rimborso delle spe-
2 se e competenze del presente giudizio oltre che di quelle tutte del giudizio di opposizione, oltre ad iva e cpa come per legge”.
A fondamento della domanda l'attore/opponente allegava: - di essere il debitore esecutato nell'ambito del procedimento esecutivo (pignoramento presso terzi) introdotto da
, iscritto a ruolo del R.Es. Mob. dell'intestato Tribunale al n. 960/2022; - CP_1
di essersi costituito in tale procedimento esecutivo all'udienza del 21 novembre 2022 di- nanzi al G.E. del Tribunale di Livorno e di aver formulato contestuale opposizione all'esecuzione rappresentando che per il medesimo titolo esecutivo giudiziale (Decreto in- giuntivo n. 1593/2013 emesso dal Tribunale di Livorno in data 19.12.2013 e divenuto defi- nitivo per mancata impugnazione in data 13.3.2014) aveva già corrisposto alla
[...]
(società incorporata per fusione in , mediante trattenute CP_5 Controparte_1
sulle buste paga del precedente datore di lavoro dal mese di luglio 2014 al mese di dicem- bre 2019 l'importo complessivo di € 17.284,74 (pari a n. 66 rate, ciascuna di importo €
261,89) così elidendo la pretesa creditoria fatta valere dal creditore procedente;
- che il G.E. aveva sospeso il procedimento esecutivo concedendo termine alle parti di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
- che l' “attuale richiesta di pagamento pari ad €
13.018,08 del di cui € 3.035,51 in linea capitale, ed € 8.866,34 in linea Controparte_1 interessi” apparirebbe “esorbitante e contrastante con tutte le trattenute già subite dal Sig.
nel periodo luglio 2014-dicembre 2019”. Parte_1
Si costituiva ritualmente in giudizio hiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito:
- rigettare la domanda formulata dall'opponente in quanto assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento in favore di
[...] delle spese di lite”. CP_1
A tal fine il creditore procedente (odierna parte opposta) allegava ed eccepiva in punto di fatto: - che in data 19.12.2013 il Tribunale di Livorno aveva emesso il d.i. n. 1593/2013 contenente la condanna di alla corresponsione in favore di Parte_1 Parte_2
(ora dell'importo di € 16.136,54, oltre interessi come dovuti
[...] Controparte_1
dal 19.7.2013 e spese ulteriori sino al soddisfo; - che il suindicato d.i. diveniva definitivo in data 13.3.2014 e munito di formula esecutiva in data 27.3.2014; - che a seguito di atto di
3 precetto, veniva intrapresa una prima procedura esecutiva (R.G. 12288/2014) dinanzi al
Tribunale di Milano contro il sig. - che in tale procedura il Tribunale di Mi- Pt_1
lano con ordinanza del 5 novembre 2014, ritualmente notificata a mezzo PEC al terzo pi- gnorato aveva liquidato le spese della procedura esecutiva Parte_3 presso terzi in € 1.336,00 oltre accessori assegnando a il credito deter- Parte_2 minato in € 18.559,17, oltre interessi “assegnando altresì 1/5 del TFR in caso di cessazio- ne del rapporto di lavoro”; - che nel 2015 sarebbe cessato il rapporto di lavoro del
[...]
on la - che, a seguito di notifica di nuovo atto di Pt_4 Parte_3 precetto (con cui si intimava al il pagamento dell'importo di € 20.280,34 (al Pt_1
netto delle somme versate da ) sarebbe stata introdotta una nuova Parte_3
procedura esecutiva presso terzi (R.G. 714/2017) stavolta dinanzi al Tribunale di Li- vorno; - che il Tribunale di Livorno con ordinanza del 29 novembre 2017, ritualmente notificata a mezzo PEC al terzo pignorato Controparte_6 aveva liquidato le spese della procedura esecutiva presso terzi in € 1.336,00 oltre accesso, assegnando a il credito determinato in € 20.280,34 oltre interessi; - Parte_2 che nelle more dell'esecuzione del predetto pignoramento il rapporto di lavoro del debitore con la sarebbe cessato risultando il credito del- Controparte_7 la odierna banca opposta “solo parzialmente soddisfatto”; - che a seguito di notifica di nuovo atto di precetto del 22 febbraio 2022 con cui l'odierno Istituto di credito opposto aveva intimato al il pagamento dell'importo di € 13.018,08, oltre interessi e Pt_1
spese successive, veniva introdotto nuovo procedimento esecutivo (R.G. 960/2022) con notifica dell'atto di pignoramento presso terzi al ed al debitor debitoris Pt_1 [...]
- che in data 21 novembre 2022 il debitore Parte_5
depositava ricorso in opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. chiedendo la so- Pt_1 spensione dell'esecuzione mobiliare presso terzi intrapresa da;
- che il G.E. CP_1 con ordinanza del 1° febbraio 2023, ritenendo presumibilmente fondata l'opposizione, so- spendeva il procedimento esecutivo assegnando alle parti il termine per introdurre il giudi- zio di merito;
- di aver interposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso la predetta ordinanza e che il Tribunale di Livorno, in composizione collegiale con provvedimento del 9 maggio 2023 aveva accolto il reclamo e revocato l'ordinanza impugnata condan- nando l'odierna parte opponente alla refusione delle spese di lite (liquidate in complessivi €
4 1.150,00 per la fase cautelare svoltasi dinanzi al G.E. ed in € 1.150,00 per la fase di recla- mo, oltre spese generali ed accessori come per legge).
In punto di diritto, l'Istituto di credito opposto eccepiva l'infondatezza della domanda av- versaria attesa la mancata contestazione da parte del ell'an del diritto di credi- Pt_1 to del e l'infondatezza della contestazione relativa al quantum. CP_1
In particolare, dalla documentazione prodotta dal debitore esecutato, si evincerebbe in pri- mis che le trattenute mensile effettuate dai terzi pignorati non ammonterebbe al numero di
66 bensì al n. di 53 come da buste paga prodotte dal Pt_1
Dalla disamina delle 53 buste paga non si rinverrebbe, peraltro, le trattenute relative ai mesi di mesi di dicembre 2015, gennaio 2015, aprile 2016, settembre 2016, ottobre 2016, agosto
2017 e maggio 2019.
Sulla base della produzione documentale effettuata dall'opponente i terzi pignorati avrebbe- ro versato a (ora ) l'importo complessivo di € 13.856,25 e Parte_2 CP_1 non quello di € 17.284,74.
Peraltro, l'importo di € 13.856,25 non coinciderebbe con quanto effettivamente incassato dal creditore. Stando al narrato di parte opposta la stessa avrebbe ricevuto pagamenti per un importo complessivo di € 12.855,03.
Risultando maturati, nelle more delle tre procedure esecutive mobiliari instaurate, sia gli in- teressi di mora (pattuiti ai tempi del finanziamento – 11% su base annua) che le spese liqui- date per ogni processo esecutivo promosso in danno del debitore esecutato, l'atto di precet- to da ultimo notificato al revedeva un debito residuo in linea capitale pari ad € Pt_1
3.035,51 oltre interessi e spese per € 8.866,34.
Parte opponente, ad avviso dell'Istituto di credito, non avrebbe fornito idonea prova contra- ria atteso che la trattenuta in busta paga “non costituisce la riprova dell'effettivo versamento in favore del creditore da parte del datore di lavoro. A sostegno della propria tesi,
l'odierno opponente avrebbe dovuto produrre gli eventuali bonifici e/o le rimesse del terzo nei confronti della banca e non, quindi, le buste paga che riguardano esclusivamente il rapporto di lavoro intercorrente”: se il avesse inteso lamentarsi delle incon- Pt_1
gruenze nelle trattenute subite, avrebbe dovuto agire in ripetizione nei confronti della socie- tà datrice di lavoro.
5 Parte opposta ha, infine, rappresentato che il Tribunale di Livorno, nell'accogliere il recla- mo avverso la sospensiva disposta dal G.E., ha fondato la propria decisione sulla circostan- za per cui “l'importo di €13.854,53 che i terzi avrebbero versato all'allora Parte_2
copre solo in parte il credito vantato a titolo di capitale in forza del decreto ingiuntivo n.
1593/2013, e che ancora risultano del tutto impagate le somme dovute a Controparte_1
a titolo di interessi moratori e di spese di lite della procedura monitoria e delle precedenti procedure esecutive”.
La causa, in assenza di istanze istruttorie avanzate dalle parti, è stata istruita documental- mene e, all'udienza del 7 novembre 2024, tenutasi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette ed integralmente richiamate le note scritte depositate dalla parti e le conclusioni dalle stesse rassegnate, lo scrivente Giudicante – divenuto medio tempore assegnatario del fascicolo in virtù di variazione tabellare avente efficacia dal 12 giugno 2023 – assegnava i termini di cui all'art. 190, comma 1°, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, alla luce della ritualità e correttezza della notificazione dell'atto intro- duttivo al debitor debitoris , si impo- Controparte_3
ne la declaratoria di contumacia della predetta parte.
1.1. Ciò premesso, l'opposizione all'esecuzione proposta da è infondata e Parte_1
merita reiezione sulla scorta della seguente motivazione.
Il presente giudizio è, come già esposto, in sede di ricostruzione processuale, il merito dell'opposizione esecutiva instaurata ex art. 615 comma 2 c.p.c. dal debitore esecutato
[...] nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare (pignoramento presso terzi) Parte_6 incardinata dinanzi all'intestato Tribunale sub R.G. Es. 960/2022; la procedura esecutiva de qua era stata instaurata in suo danno dal creditore procedente (odierno opposto) CP_1
il quale aveva notificato al debitore un ultimo atto di precetto (22 novembre 2022)
[...] con cui veniva intimato il pagamento dell'importo di € 13.018,08 di cui € 3.035 a titolo di capitale e la restante parte a titolo di interessi e spese di procedura).
Il titolo esecutivo azionato è integrato dal decreto ingiuntivo n. 1593/2013 (cfr. all. 1 di cui alla produzione documentale di parte opponente) emesso dal Tribunale di Livorno in data
6 16 dicembre 2013 in accoglimento del ricorso monitorio proposto da (so- Parte_2 cietà successivamente fusa per incorporazione nell'odierna parte opposta) con cui veniva lamentata l'omesso pagamento da parte del delle rate mensili di un finanzia- Pt_1
mento (prestito personale n. 133355).
Con il decreto ingiuntivo de quo veniva ingiunto il pagamento al della somma Pt_1 di € 16.136,54 oltre “interessi come da domanda” e “le spese di questa procedura di in- giunzione, liquidate in € 900,00 competenze ed € 111,00 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”.
Come ha puntualmente allegato parte opposta – senza ricevere mai alcuna CP_1
smentita sul punto da parte del debitore esecutato – prima della procedura esecutiva
(R.G. 960/2022) da cui è scaturito il presente giudizio di opposizione, sono state instau- rate dal creditore procedente (allora altre due procedure esecutive in Parte_2
danno del Pt_1
Segnatamente: 1) una prima procedura esecutiva (R.G. 12288/2014) dinanzi al Tribu- nale di Milano ove il predetto Tribunale con ordinanza del 5 novembre 2014, aveva li- quidato le spese della procedura esecutiva presso terzi in € 1.336,00 oltre accessori asse- gnando a il credito determinato in € 18.559,17, oltre interessi “asse- Parte_2 gnando altresì 1/5 del TFR in caso di cessazione del rapporto di lavoro”; 2) una seconda procedura esecutiva presso terzi (R.G. 714/2017) stavolta dinanzi al Tribunale di Li- vorno nella quale l'intestato Tribunale con ordinanza del 29 novembre 2017, aveva liqui- dato le spese della procedura esecutiva presso terzi in € 1.336,00 oltre accessori, assegnan- do a il credito determinato in € 20.280,34 oltre interessi. Parte_2
Verificatasi la cessazione, nelle more dell'esecuzione del predetto pignoramento, del rap- porto lavorativo del on l'allora società datrice Pt_1 Parte_7
e considerata la sola parziale soddisfazione del credito a fronte delle trattenu-
[...]
te effettuate dalle società datrici (dapprima e poi Parte_3 [...]
, il creditore si determinava a notifica- Parte_8 CP_1
re un ultimo atto di precetto (22 febbraio 2022) con cui veniva intimato al il Pt_1 pagamento dell'importo di € 13.018,08, oltre interessi e spese successive.
Seguiva l'introduzione del procedimento esecutivo (R.G. 960/2022) da cui è originata la presente opposizione esecutiva.
7 Come noto, l'esecuzione forzata che si svolge con le forme del pignoramento di crediti o di cose del debitore che sono in possesso di terzi (art. 543 cod. proc. civ.) è attuazione sia del principio per cui “il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri” (art. 2740 c.c.), sia di quella per cui “il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite nel codice di procedura civile” (art. 2910 c.c.). Si tratta, cioè, di espropriazione del patrimonio del debitore, la quale, quando oggetto del pignoramento sia un credito del debitore esecuta- to, si conclude con l'assegnazione di questo al creditore procedente.
Per effetto dell'assegnazione il creditore diventa cessionario esclusivo del diritto di credito verso il terzo ed il debitore esecutato resta tale fino alla soddisfazione dei diritti del suo cre- ditore.
In questi diritti sono compresi il capitale e le spese sostenute dal creditore nel procedimento esecutivo.
Queste, infatti, “sono a carico di chi ha subito l'esecuzione”, come si esprime l'art. 95 c.p.c..
Pertanto, obbligato dl pagamento delle spese del giudizio di esecuzione è il debitore esecu- tato e non il terzo, il quale deve prestare la sua collaborazione solo per consentire la realiz- zazione dell'obbligo del primo (cfr., tra le tante, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10724 del
11/08/2000, Rv. 539528 - 01).
Ciò premesso, parte opponente sia nel ricorso ex art. 615 comma 2 c.p.c. sia nella citazione introduttiva del presente giudizio di merito si è limitata ad allegare di aver estinto il credito producendo copia delle buste paga delle società datrici da cui si dovrebbe, a suo avviso, de- sumere la corresponsione da parte del debitor debitoris al creditore procedente di un impor- to complessivo di € 17.284,74.
Non sembra superfluo evidenziare sin da ora le buste paga prodotte non ammontano al n. di
66 (come indicato negli scritti difensivi iniziali dell'opponente) ma risultano essere n. 53.
Parte opponente in sede di note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 4 novembre 2024 ha pre- cisato, a fronte delle deduzioni difensive dell'Istituto di credito opposto, che la somma cor- risposta dal debitor debitoris ammonterebbe ad e 13.880,17. A corroborare tale dato, parte opponente produce uno “schema sinottico” – dalla stessa redatto - da cui si ricaverebbe l'importo de quo (€ 13.880,17) moltiplicando la trattenuta di € 261,89 per il numero delle mensilità (53) allegate al ricorso in opposizione.
8 Orbene, premesso che le prime tre buste paga (luglio 2014, agosto 2014 e settembre 2014) presentano un importo diverso a titolo di trattenuta (segnatamente 262,08; 243,35 e 252,60)
e non quello successivamente “stabilizzato” di € 261,89 e, che, pertanto, la sommatoria di tutte le trattenute documentate arriverebbe ad e 13.854,53 (e non ad € 13.880,17), va dato atto del fatto che anche a voler dare per buono l'ammontare di € 13.880,17, lo stesso non sarebbe comunque sufficiente ad estinguere il credito portato dall'Istituto di credito proce- dente.
Ciò sol che si considerino le due precedenti procedure esecutive (pignoramenti presso terzi) instaurate nel 2014 (dinanzi al Tribunale di Milano) e nel 2017 (dinanzi all'intestato Tribu- nale); l'ultima delle quali conclusasi con ordinanza (non risultante impugnata) del 29 no- vembre 2017 di assegnazione somme per un credito pari ad € 20.280,34 oltre accessori e con liquidazione di spese della procedura per € 1.336,00 oltre accessori.
Che le trattenute siano state eseguite dai terzi pignorati e che tale ammontare possa rag- giungere € 13.880,17 porterebbe al più all'abbattimento del credito dell'opposta.
Si rammenti che l'importo di cui alle trattenute doveva coprire dapprima le spese in prede- duzione quali le spese vive (contributi unificati, marca e spese notifica) e le spese legali di cui alle due precedenti procedure esecutive e solo per la parte residua avrebbe potuto intac- care il capitale e gli interessi. Ciò, in ossequio al noto principio per cui il debitore è tenuto a rifondere al creditore tutte le spese occorrenti per l'espropriazione forzata.
Di ciò è risultata pienamente consapevole la parte opposta che, infatti, nell'ultimo atto di precetto, anziché richiedere il maggior importo portato dal decreto ingiuntivo e dall'ordinanza di assegnazione del 29 novembre 2017, ha intimato il pagamento (per poi agire in executivis) della minor somma di € 13.018,08 (cfr. all. 1 di cui alla produzione do- cumentale di parte opponente) così dando atto di aver tenuto conto dell'incasso medio tem- pore avvenuto delle trattenute eseguite dalle società datrici di lavoro del proprio debitore.
Non a caso l'importo indicato a titolo di capitale nell'ultimo precetto ammonta ad €
3.035,00 e la restante parte concerne, per contro, gli interessi maturati sul capitale e le spe- se.
Alla luce di quanto sinora esposto, appurato il diritto di procedere in Controparte_1
executivis in danno del e riscontrata la correttezza e legittimità della condotta Pt_1 dell'Istituto di credito opposto nel procedere a notifica del precetto (propedeutico
9 all'instaurata terza procedura esecutiva presso terzi) per un importo che già ha evidente- mente tenuto conto delle trattenute operate dai precedenti debitores debitoris e delle somme già incassate dal creditore procedente, l'opposizione esecutiva proposta dal e- Pt_1
rita reiezione.
Le spese legali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponen- te.
Sono liquidate secondo i parametri minimi1 di cui al D.M. 55/2014 (agg. al D.M.
147/2022), per le fasi di studio, introduttiva decisionale (nulla per la fase istruttoria non avendo le parti depositato memorie istruttorie e, per l'effetto, non avendo le stesse mai avanzato istante istruttorie) tenuto conto dell'attività in concreto svolta dalle parti, del valo- re, natura ed esigua complessità della controversia e delle questioni di fatto e di diritto trat- tate.
Non viene accolta la domanda dell'Istituto di credito opposto volta ad ottenere la condanna dell'opponente alle spese di cui alla fase di reclamo atteso che già dispone CP_1 di un titolo esecutivo (l'ordinanza del Tribunale di Livorno in composizione collegiale che già contiene la condanna sia per la fase cautelare svoltasi dinanzi al G.E. sia per la fase di reclamo) che ben può essere azionato nei confronti dell'odierno opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione esecutiva proposta da per le ragioni di cui in Parte_1
parte motiva;
2) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte oppo- Parte_1
sta he liquida in complessivi € 1.700,00 (di cui € 460,00 per Controparte_1 fase studio, € 389,00 per fase introduttiva ed € 851,00 per fase decisoria), oltre spese forfettarie 15%, Cap ed IVA, come per legge.
10 Così deciso in data 11 febbraio 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è sog- getto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motiva- zione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da ricono- scere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 - 01)