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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/09/2025, n. 12356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12356 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
QUINTA SEZIONE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Berti, nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 69534/2021, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
(c.f. ) e – (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Valerio Palma e Roberto C.F._2
Tomassoni ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Roma, Via Appia Nuova n. 612, come da procura in atti.
ATTORI
E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Lanfranco Massimi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Corso Trieste n. 42, come da procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle in atti e, precisamente,
PARTE ATTRICE: “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: previa disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio accertare e dichiarare esistente l'errore e/o l'alterazione nei valori espressi in millesimi e di cui alle impugnate Tabelle pagina 1 di 10 Millesimali, rispetto alla reale consistenza delle unità immobiliari componenti l'edificio del convenuto;
CP_1
per l'effetto:
1. accertare e dichiarare esistente il diritto degli istanti ad ottenere la revisione/modifica giudiziale delle medesime Tabelle Millesimali;
2. disporre, di conseguenza, la suddetta revisione/modifica sulla base delle risultanze istruttorie e/o di quanto ritenuto di giustizia, con condanna e addebito dei relativi costi, nella loro interezza, ivi comprese le competenze del Consulente Tecnico d'Ufficio e del C.T.P. di parte attrice, a parte convenuta.
3. condannare parte convenuta al pagamento:
- delle spese, delle competenze e degli onorari di causa, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre al rimborso delle competenze del proprio nominato C.T.P. Ing.
per complessivi € 1.776,32, come da documentazione che si allega Persona_1
(doc.18”spese C.T.P. ); Per_1
- dei costi di mediazione civile obbligatoria per indennità e competenze legali, quantificate in € 48,80 (lordi) a titolo di spese di avvio mediazione + € 735,00 oltre oneri (spese generali, iva e cpa) a titolo di competenze legali per la sola fase di attivazione (ex valori medi parametri D.M. n.37/2018: scaglione di valore indeterminabile – complessità media), o nella somma ritenuta comunque equa e di giustizia;
- di un'ulteriore somma determinata ex art. 96, comma 1, c.pc., oppure, anche in via equitativa d'ufficio, ex art. 96, comma 3, c.p.c., tenuto pure conto del contegno tenuto da parte convenuta, che immotivatamente non si è presentata al I incontro di mediazione civile obbligatoria, ex art. 8, comma 4-bis D.lgs. n. 28/2010.”
PARTE RESISTENTE: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in via preliminare, dichiarare la domanda attorea improcedibile e/o inammissibile per i motivi tutti esposti in narrativa;
nel merito, dichiarare comunque la radicale infondatezza delle domande avanzate da controparte per tutti i motivi su esposti;
condannare i Signori e , anche in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese e competenze di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe, premettendo di essere comproprietari di due immobili siti nel Controparte_2
Roma hanno convenuto quest'ultimo in giudizio chiedendo la revisione delle tabelle millesimali ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c.. pagina 2 di 10 Hanno esposto che, subito dopo l'acquisto delle loro unità immobiliari avvenuto nel 2018 (appartamento situato al piano primo contraddistinto con il n. int. 6 e cantina posta al piano terzo contraddistinta con la lettera A) si rendevano conto di alcune anomalie nell'imputazione e consistenza delle spese - come risultanti dai bilanci approvati e redatti secondo le tabelle allegate all'originario Regolamento del Condominio - rispetto alla reale situazione dell'edificio. Hanno evidenziato, difatti, che il locale destinato ad autorimessa con 5 posti auto assegnati solo ad alcuni dei condomini era, in realtà, l'originario locale denominato nel regolamento “magazzino” e che a tale locale era stata assegnata la caratura di mill. 200. Dalla relazione tecnica fatta predisporre nel loro interesse (relazione tecnica Arch.
era emerso che, al momento della edificazione dell'edificio Testimone_1 condominiale, il rilascio della licenza a costruire era stata subordinata all'atto d'obbligo di destinare una superfice di mq, 90,40 a parcheggio e che l'originario magazzino era stato diviso nella volumetria mediante creazione di un solaio intermedio poi destinato ad area di parcheggio. I posti auto ricavati in tale area, nel numero di 5 erano, erano stati poi alienati separatamente senza attribuzione di alcuna caratura. Inoltre, dalla relazione tecnica era emerso che dall'originario locale sottotetto ospitante in origine i locali lavatoio e la caldaia condominiale, erano state ricavate delle soffitte poi alienate le quali non erano dotate di alcuna caratura millesimale, mentre gli appartamenti interno 2 e 5 situati rispettivamente al piano terra e primo erano collegati da una scala interna ma conservavano la stessa caratura millesimale senza considerare il coefficiente di piano. Gli attori, pertanto, evidenziavano che nel corso degli anni erano state realizzati nelle unità immobiliari facenti parte del ampliamenti, frazionamenti Controparte_3
e cambi di destinazione che avevano reso non più attuali le tabelle millesimali che già risultavano in origine affette da evidenti errori. Si è costituito il impugnando e Controparte_4 contestando le domande proposte e chiedendone il rigetto. Ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda ex art.69 disp.att.c.c., atteso che le originarie tabelle erano allegate al Regolamento redatto dal costruttore e, pertanto, avevano natura convenzionale per cui la modifica poteva essere ottenuta solo mediante unanimità dei consensi, mentre eventuale errore era da considerare solo in termini di errore vizio del consenso, nella specie, non dedotto né provato. Inoltre, veniva evidenziato che, in violazione dell'art. 5 del Regolamento, il giudizio non era stato preceduto, come indicato nella suddetta clausola, da una delibera dell'assemblea; pertanto, la domanda era da considerare inammissibile e/o improcedibile. In ogni caso, il ha sostenuto che non vi fossero i presupposti previsti dall'art. 69, co. 1 n. 2, CP_1 disp. att. c.c.. pagina 3 di 10 Nel corso dell'istruttoria sono state depositate le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. prodotti documenti e formulate istanze istruttorie. E' stata disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio e, all'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza comunicata in data 19 maggio 2025, all'esito del deposito delle note di precisazione delle conclusioni redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
****************** Si osserva, in via generale, che le tabelle millesimali esprimono il rapporto di valore tra le unità immobiliari in proprietà esclusiva e l'intero edificio. Esse servono a stabilire l'entità del contributo di ciascun condomino nella ripartizione delle spese sui beni comuni e a conoscere il “peso” di ogni votante nelle delibere assembleari. A norma dell'art. 69 disp att cc, le tabelle possono essere modificate quando risulta che i valori proporzionali dei piani o delle porzioni di piano siano conseguenza di errore di una certa rilevanza ovvero quando, per le mutate condizioni di parte dell'edificio, il rapporto originario dei singoli piani o porzioni sia notevolmente alterato. Va precisato che la domanda di revisione o di modificazione delle tabelle per errore ex art. 69 n. 1 disp att cc può essere proposta non soltanto per l'errore di calcolo ma anche per ogni tipo di errore rilevante come vizio dell'atto. L'errore può consistere anche nella divergenza fra valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esso attribuito nelle tabelle atteso che, nell'art. 69 disp att cc, l'errore non viene riferito al consenso dato all'approvazione delle tabelle ma obiettivamente ai valori in essa contenuti. In ogni caso, qualora la tabella millesimale abbia natura contrattuale, la sua revisione ai sensi dell'art. 69, co. 1 n. 1 disp. att. c.c. non è possibile, rilevando, in tal caso, l'errore nella predisposizione della tabella non nella sua oggettività (inteso, cioè quale oggettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito), ma soltanto quando abbia determinato un vizio del consenso (cfr., per tutte, Cass n. 2253/2000). Pertanto, ai fini della revisione e modificazione delle tabelle millesimali per errore, è rilevante l'accertamento della natura contrattuale o meno delle stesse, poiché in caso di tabella cosiddetta contrattuale l'errore non rileva nella sua oggettività ma solo in quanto abbia determinato un vizio del consenso. A tale ultimo riguardo, occorre, altresì, precisare, sulla base di un condivisibile indirizzo giurisprudenziale che trae origine dalla sentenza n. 18477del 09/08/2010, delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di pagina 4 di 10 quello di revisione delle stesse, non riveste natura negoziale e non deve essere deliberato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c., comma 2, purché tale approvazione sia meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge, e quindi dell'esattezza delle operazioni tecniche di calcolo della proporzione tra la spesa ed il valore della quota o la misura dell'uso ( cfr. Cass. n.30392/2019). In altri termini, a prescindere dalla natura contrattuale (o meno) del regolamento, deve comunque ritenersi che le tabelle millesimali allegate siano modificabili secondo il procedimento di revisione previsto dall'art. 69 disp. att.c.c.. Viene, invece, imposta, a pena di radicale nullità l'approvazione di tutti i condomini per le sole delibere dell'assemblea di condominio con le quali siano stabiliti i criteri di ripartizione delle spese in deroga a quelli dettati dall'art. 1123 c.c., oppure siano modificati i criteri fissati in precedenza in un regolamento "contrattuale" (Cass. Sez. 2, 19/03/2010, n. 6714; Cass. Sez. 2, 27/07/2006, n. 17101; Cass. Sez. 2, 08/01/2000, n. 126). Quanto, invece, alla previsione di cui al n. 2) dell'art. 69 disp. att. c.c. (in base al quale le tabelle possono essere revisionate quando si sia verificata una notevole alterazione del rapporto di valore dell'unità immobiliare rispetto all'edificio nel suo complesso), il “tetto minimo” per ottenere il diritto alla revisione viene fissato dal legislatore in un quinto della variazione. In forza dell'interpretazione letterale-sistematica della norma, la formulazione dell'art. 69 disp. att. c.c. sta a significare che il diritto del condomino di chiedere la revisione delle tabelle millesimali è subordinato alla esistenza di almeno uno dei due presupposti, indicati ai punti nn. 1 e 2, ossia dall'errore o dall'alterazione per più di un quinto del valore proporzionale dell'unità immobiliare in seguito a certi incrementi di superficie. La presenza dell'uno o dell'altro requisito rientra, pertanto, nella fattispecie del diritto azionato ed in base alla regola generale sull'onere della prova, incombe all'attore allegare e provare detto requisito (cfr. Corte Cass. sent. n. 25790/16: “Logico corollario è che, in base alla regola generale dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), la prova della sussistenza delle condizioni che legittimano la modifica incombe su chi intende modificare le tabelle”). In proposito, la parte che chiede la revisione delle tabelle millesimali non ha l'onere di provare la reale divergenza tra i valori effettivi e quelli accertati in tabella, potendo limitarsi a fornire la prova anche implicita di siffatta divergenza, dimostrando in giudizio l'esistenza di errori, obiettivamente verificabili, che comportano necessariamente una diversa valutazione dei propri immobili rispetto al resto del . CP_1
Ciò premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di parte convenuta di inammissibilità della domanda ex art. 69 disp. att. c.c. sulla base di una presupposta pagina 5 di 10 natura convenzionale delle tabelle millesimali allegate al Regolamento predisposto dall'originario costruttore. Invero, come già chiarito, la natura convenzionale delle tabelle (per la cui modifica occorre l'unanimità dei consensi) può ritenersi tale solo laddove dalla tabella risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella "diversa convenzione", di cui all'art. 1123 c.c., comma 1. Se, invece, la tabella sia semplicemente ricognitiva dei criteri di ripartizione legali e se essa risulti viziata da errori originari o da sopravvenute sproporzioni, a tali situazioni può rimediare la maggioranza dell'art. 1136 c.c., comma 2, per ripristinarne la correttezza aritmetica e ben può essere proposta la relativa azione dal condomino diretta alla revisione e modifica. Nel caso concreto, tale deroga ai criteri legali - neanche allegata dal nella CP_1 comparsa di costituzione e nei successivi atti difensivi (essendosi limitato il CP_1
a dedurre tale natura sulla base della redazione delle stesse da parte del costruttore) - non risulta ricavabile neanche dall'esame del regolamento condominiale. Invero, non esiste alcuna espressa clausola con la quale si è inteso derogare ai criteri di cui all'art.1123 c.c.. Piuttosto, il Regolamento, risalente agli anni '60, operata una distinzione tra i beni ritenuti comuni a tutti i condomini, quelli comuni ai soli proprietari degli appartamenti e quelli comuni ai soli titolari dei posti macchina e del locale magazzino (poi trasformato), ha individuato la tabella di proprietà e ha richiamato le norme del codice civile in tema, precisando altresì, all'art. 5, che la predetta tabella millesimale era da riferirsi
“all'attuale stato delle unità immobiliari del fabbricato e, in caso di eventuale variazione di tale stato, dovrà essere variata con deliberazione dell'assemblea condominiale” (cfr. doc. n. 2, all. attorea). Pertanto, nessuna diversa convenzione si ricava dalla lettura del suddetto Regolamento e dalle tabelle allegate né risulta in alcun modo dedotto o provato che l'assemblea, all'unanimità dei partecipanti al condominio, abbia adottato una diversa convenzione negoziale in tale senso. Ciò chiarito, va anche precisato che gli attori, al di là della deduzione degli errori che sarebbero contenuti già nelle tabelle su richiamate, hanno, in verità dedotto ed allegato, con apposita perizia di parte, le trasformazioni che l'edificio condominiale avrebbe avuto nel corso degli anni soffermandosi sulla richiesta di revisione delle tabelle ai sensi dell'art. 69, co. 1 n. 2 disp. att. c.c.. e su tale richiesta è stata disposta apposita c.t.u.. Priva di pregio è da ritenere anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dal convenuto in merito alla violazione della disposizione Regolamentare prescritta dall'art. 5 sopra richiamata. Ha sostenuto il che gli attori prima di promuovere il CP_1 presente giudizio avrebbero dovuto discutere in assemblea la proposta di revisione. In realtà la chiara dizione della clausola non porta affatto alle conclusioni volute dal
. Essa, piuttosto, sembrerebbe porre l'accento sul fatto che ogni variazione CP_1 pagina 6 di 10 delle tabelle non potrà essere adottata per “comportamenti concludenti” o per prassi derogatoria ma dovrà necessariamente passare per il vaglio dell'assemblea. In ogni caso, non si rinviene nella suddetta clausola alcun limite all'azione giudiziaria che, va ricordato, è costituzionalmente garantita a ciascun cittadino per la tutela dei propri diritti. Passando, pertanto, al vaglio della domanda di revisione delle tabelle avanzata dagli attori, questa ha trovato conferma negli accertamenti della consulenza tecnica d'ufficio (della cui attendibilità, esaustività e correttezza non si pone alcun dubbio), che ha accertato l'intervento negli anni di innovazioni, ampliamenti e frazionamenti che hanno reso le tabelle in vigore e risalenti agli anni '60 non più corrispondenti al valore dei singoli appartamenti. In particolare, l'elaborato peritale del consulente d'ufficio, Ing. Persona_2 depositato in atti ha, infatti, consentito di porre in evidenza l'esistenza delle opere ed il superamento di tale tetto minimo. Nelle conclusioni della relazione peritale si legge testualmente: “ho accertato che le vigenti tabelle millesimali redatte negli anni '60 del secolo scorso non erano conformi al regime di ripartizione delle spese ex art. 68 disp. att. c.c. Per accertare ciò, ho rilevato -dal confronto tra lo stato dei luoghi e la situazione rappresentata nelle tabelle millesimali di cui all'art. 5 del regolamento condominiale – che (“perché” è un refuso) vi sono una serie di errori nella loro stesura originaria elencati nel paragrafo 3, sia per quanto riguarda le tabelle di proprietà che per quelle di manutenzione di scale e ascensore. In definitiva, sussistendo i presupposti di legge di cui all'art. 69 disp. att. c.c. per modificarle, ho redatto 5 nuove tabelle millesimali (si veda anche l'allegato n. 3) che ripartiscono le spese comuni del , i cui criteri di redazione sono stati Controparte_2 esposti nel precedente paragrafo 4.” (cfr. pag. 24 c.t.u. Ing. S. De Liberis)
Il consulente ha elencato tali errori rinvenendoli in:
“a) i 5 posti-auto non hanno autonoma caratura millesimale né nella tabella di proprietà, né in quella delle scale e ascensore (si veda tabella dell'art. 5), sebbene siano menzionati nel regolamento condominiale come parte del;
CP_1
b) le 6 soffitte non hanno autonoma caratura millesimale né nella tabella di proprietà, né in quella delle scale e ascensore (si veda tabella dell'art. 5); c) nel calcolo delle carature millesimali è stato arbitrariamente assegnato lo stesso valore ai giardini pertinenziali delle abitazioni del piano terra e ai balconi degli appratimenti del primo piano pur avendo giardini e balconi destinazioni e consistenze ben diverse tra di loro;
con la conseguenza che le abitazioni del piano terra e del primo con la stessa superficie coperta hanno erroneamente gli stessi millesimi (pur con superfici accessorie -come detto- diverse), cioè all'int. 2 (piano terra) e all'int. 5 (primo piano) sono stati assegnati ad entrambi 66
pagina 7 di 10 millesimi; mentre, all'int. 3 (piano terra) e all'int. 4 (primo piano) sono stati assegnati ad entrambi 100 millesimi;
d) la tabella di manutenzione della scala e dell'ascensore (seconda colonna delle tabelle di cui all'art. 5 del regolamento condominiale), oltre a non includere -come già detto ai punti a) e b)- soffitte e posti-auto, non rispecchia il criterio della proporzionalità dell'altezza del piano dal suolo di ciascuna unità, così come prescritto dall'art. 1124 c.c.
Dalla lettura di questa tabella risulta, infatti, che le carature millesimali delle abitazioni -con stessa superficie coperta- del piano terra sono uguali a quelle delle abitazioni del primo piano. In particolare, l'int. 2 (piano terra) e l'int. 5 (primo piano) hanno entrambi 84 millesimi e l'int. 3 (piano terra) e l'int. 4 (primo piano) hanno entrambi 125 millesimi. Invece, le loro carature - come prescritto dal c.c.- devono variare all'aumentare dell'altezza del loro piano dal suolo.
Va anche aggiunto, a ulteriore conferma che sussistono i presupposti per la modifica delle vigenti tabelle millesimali, che l'incremento del numero di unità immobiliari (che è oggi è pari a 35) rispetto alle 9 che sono riportate nella vigente tabella di proprietà (di cui al più volte menzionato art. 5 del regolamento condominiale) ha comunque alterato “per più di un quinto
[cioè il 20% N.d.r.] il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino”. Pertanto, gli accertamenti compiuti in loco dal consulente nonché le tabelle redatte, per le quale non sussiste motivo per discostarsene, vanno senz'altro presi in considerazione ai fini del richiesto provvedimento di rettifica delle tabelle. Tuttavia, il consulente (anche a seguito delle osservazioni critiche delle parti) ha indicato nell'elaborato depositato due soluzioni tra loro alternative, sulla cui scelta le parti costituite si sono trovate in disaccordo. In particolare, con riguardo alle tabelle B (che ripartisce le spese di manutenzione della scala) e C (che suddivide le spese di manutenzione dell'ascensore), punto controverso è se nella ripartizione delle spese di manutenzione della scala e dell'ascensore debbano o meno essere inclusi i proprietari dei box situati nel piano interrato (ex magazzino) posto che il Regolamento di Condominio considererebbe le scale e l'ascensore solo di proprietà comune degli appartamenti. Il consulente al riguardo ha predisposto, due ipotesi di calcolo delle tabelle B e C: la prima, include i box-auto facendo leva sull'uso potenziale “minore” di tali beni comuni, pur applicando un coefficiente ridotto;
la seconda ipotesi che esclude dalle predette tabelle proprio i predetti box, essendo i box accessibili solamente dalla rampa 136; ciò anche in linea con alcune clausole del Regolamento che sembrerebbero escludere il locale magazzino dalla proprietà comune di ascensore e scale. La questione va risolta dichiarando corretta la seconda ipotesi di tabelle B e C predisposte dal consulente.
pagina 8 di 10 Invero, sebbene l'orientamento giurisprudenziale sia nel senso di ritenere le scale elementi strutturali necessari alla edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura per cui esse conservano la qualità di parti comuni, così come indicato nell'art. 1117 cod. civ., anche relativamente ai condomini proprietari di unità con accesso dalla strada, tuttavia una corretta lettura del Regolamento (v.si in particolare l'art. 2) porta ad escludere per i proprietari dei box auto la proprietà comune delle scale e dell'ascensore e, dunque, anche un uso potenziale degli stessi. Va infine chiarito che i proprietari dei box non possono costituire un autonomo ente di gestione concorrente ed autonomo rispetto al Controparte_4
ricorrendo, piuttosto, nella specie un'ipotesi di condominio parziale. Non
[...] risulta contestato, infatti, che l'edificio condominiale sia un unico corpo di fabbrica costituito da un piano sottostrada ove si trovano i box e da piani superiori ove si trovano diversi appartamenti e che, dunque, le singole u.i. siano divise in piani orizzontali. Peraltro, secondo la stessa tesi sostenuta dal convenuto, nella specie, vi CP_1 sono beni e servizi ed impianti destinati all'uso o al servizio, non di tutto l'edificio, ma o dei soli appartamenti o dei soli box e, quindi, ricorre, nella specie, un condominio parziale. Il condominio parziale non è un ente di gestione autonomo, dotato di una propria legittimazione processuale separata da quella dell'intero condominio, ma è una parte di una collettività condominiale che raccoglie solo alcuni proprietari di singole unità immobiliari, ai quali spetta la gestione, con esclusione degli altri condomini, di determinati beni o servizi limitati soltanto ad essi. Ne consegue che, nel caso di specie, la domanda diretta ad ottenere la revisione delle tabelle proposta dall'attore vede quale unico contraddittore solo ed esclusivamente il Controparte_4
, Roma legittimato a rappresentare l'intero Condominio ai sensi dell'art. 1131 c.c..
[...]
Le spese di lite (incluse quelle di mediazione), valutate le difese svolte dalle parti e l'esito del giudizio, vanno poste a carico del convenuto, risultato CP_1 soccombente, e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di legge (ex D.M. n. 55/2014 come integrato da D.M. n. 147/2022: valore indeterminato, complessità bassa, parametri medi). Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, nella misura complessivamente liquidata con separato decreto, vanno poste a carico solidale dei singoli partecipanti al condominio, con esclusione dal riparto della spesa in favore di parte attrice ferma restando, nei rapporti interni, la ripartizione secondo il criterio millesimale di cui alle nuove tabelle. Non sussistono, infine, i presupposti della lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dovendosi escludere la configurabilità di un abuso dello strumento processuale sanzionabile con la condanna invocata non essendo stata in alcun modo provata la pagina 9 di 10 dedotta temerarietà della lite posta a fondamento della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 co. 3 c.p.c. Si deve, infatti, escludere che la mera prospettazione di tesi giuridiche disattese dal giudice integri tale ipotesi di responsabilità e, qualora la condotta temeraria non emerga dal comportamento tenuto dalla parte nel processo, grava sulla parte che assume la temerarietà della lite allegare e provare le circostanze di fatto dalle quali possa desumersi l'abuso dello strumento processuale azionato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 69 disp. att. c.c. dispone la revisione delle tabelle millesimali del Controparte_4 con quelle redatte dal consulente tecnico d'ufficio Ing.
[...] Persona_2 nell'elaborato depositato in data 28.7.2024 e determina quanto alla tabella B per le spese delle scale e alla tabella C per le spese dell'ascensore l'ipotesi di calcolo n. 2, come indicato nell'allegato n. 3 della perizia e meglio precisato in motivazione;
- condanna il al pagamento in Controparte_4 favore degli attori delle spese di lite che liquida in complessivi euro 8.762,00 di cui euro 8.152,00 per onorari di giudizio (inclusi quelli di mediazione), ed euro 610,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%;
- pone il pagamento delle spese della c.t.u., come già liquidate con separato decreto, a carico solidale dei singoli partecipanti al condominio, con esclusione dal riparto della spesa in favore di parte attrice, salva ripartizione interna in ragione della rispettiva quota millesimale.
Così deciso in Roma il 9 settembre 2025
Il Giudice
Maria Grazia Berti
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
QUINTA SEZIONE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Berti, nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 69534/2021, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
(c.f. ) e – (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Valerio Palma e Roberto C.F._2
Tomassoni ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Roma, Via Appia Nuova n. 612, come da procura in atti.
ATTORI
E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Lanfranco Massimi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Corso Trieste n. 42, come da procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle in atti e, precisamente,
PARTE ATTRICE: “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: previa disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio accertare e dichiarare esistente l'errore e/o l'alterazione nei valori espressi in millesimi e di cui alle impugnate Tabelle pagina 1 di 10 Millesimali, rispetto alla reale consistenza delle unità immobiliari componenti l'edificio del convenuto;
CP_1
per l'effetto:
1. accertare e dichiarare esistente il diritto degli istanti ad ottenere la revisione/modifica giudiziale delle medesime Tabelle Millesimali;
2. disporre, di conseguenza, la suddetta revisione/modifica sulla base delle risultanze istruttorie e/o di quanto ritenuto di giustizia, con condanna e addebito dei relativi costi, nella loro interezza, ivi comprese le competenze del Consulente Tecnico d'Ufficio e del C.T.P. di parte attrice, a parte convenuta.
3. condannare parte convenuta al pagamento:
- delle spese, delle competenze e degli onorari di causa, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre al rimborso delle competenze del proprio nominato C.T.P. Ing.
per complessivi € 1.776,32, come da documentazione che si allega Persona_1
(doc.18”spese C.T.P. ); Per_1
- dei costi di mediazione civile obbligatoria per indennità e competenze legali, quantificate in € 48,80 (lordi) a titolo di spese di avvio mediazione + € 735,00 oltre oneri (spese generali, iva e cpa) a titolo di competenze legali per la sola fase di attivazione (ex valori medi parametri D.M. n.37/2018: scaglione di valore indeterminabile – complessità media), o nella somma ritenuta comunque equa e di giustizia;
- di un'ulteriore somma determinata ex art. 96, comma 1, c.pc., oppure, anche in via equitativa d'ufficio, ex art. 96, comma 3, c.p.c., tenuto pure conto del contegno tenuto da parte convenuta, che immotivatamente non si è presentata al I incontro di mediazione civile obbligatoria, ex art. 8, comma 4-bis D.lgs. n. 28/2010.”
PARTE RESISTENTE: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in via preliminare, dichiarare la domanda attorea improcedibile e/o inammissibile per i motivi tutti esposti in narrativa;
nel merito, dichiarare comunque la radicale infondatezza delle domande avanzate da controparte per tutti i motivi su esposti;
condannare i Signori e , anche in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese e competenze di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe, premettendo di essere comproprietari di due immobili siti nel Controparte_2
Roma hanno convenuto quest'ultimo in giudizio chiedendo la revisione delle tabelle millesimali ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c.. pagina 2 di 10 Hanno esposto che, subito dopo l'acquisto delle loro unità immobiliari avvenuto nel 2018 (appartamento situato al piano primo contraddistinto con il n. int. 6 e cantina posta al piano terzo contraddistinta con la lettera A) si rendevano conto di alcune anomalie nell'imputazione e consistenza delle spese - come risultanti dai bilanci approvati e redatti secondo le tabelle allegate all'originario Regolamento del Condominio - rispetto alla reale situazione dell'edificio. Hanno evidenziato, difatti, che il locale destinato ad autorimessa con 5 posti auto assegnati solo ad alcuni dei condomini era, in realtà, l'originario locale denominato nel regolamento “magazzino” e che a tale locale era stata assegnata la caratura di mill. 200. Dalla relazione tecnica fatta predisporre nel loro interesse (relazione tecnica Arch.
era emerso che, al momento della edificazione dell'edificio Testimone_1 condominiale, il rilascio della licenza a costruire era stata subordinata all'atto d'obbligo di destinare una superfice di mq, 90,40 a parcheggio e che l'originario magazzino era stato diviso nella volumetria mediante creazione di un solaio intermedio poi destinato ad area di parcheggio. I posti auto ricavati in tale area, nel numero di 5 erano, erano stati poi alienati separatamente senza attribuzione di alcuna caratura. Inoltre, dalla relazione tecnica era emerso che dall'originario locale sottotetto ospitante in origine i locali lavatoio e la caldaia condominiale, erano state ricavate delle soffitte poi alienate le quali non erano dotate di alcuna caratura millesimale, mentre gli appartamenti interno 2 e 5 situati rispettivamente al piano terra e primo erano collegati da una scala interna ma conservavano la stessa caratura millesimale senza considerare il coefficiente di piano. Gli attori, pertanto, evidenziavano che nel corso degli anni erano state realizzati nelle unità immobiliari facenti parte del ampliamenti, frazionamenti Controparte_3
e cambi di destinazione che avevano reso non più attuali le tabelle millesimali che già risultavano in origine affette da evidenti errori. Si è costituito il impugnando e Controparte_4 contestando le domande proposte e chiedendone il rigetto. Ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda ex art.69 disp.att.c.c., atteso che le originarie tabelle erano allegate al Regolamento redatto dal costruttore e, pertanto, avevano natura convenzionale per cui la modifica poteva essere ottenuta solo mediante unanimità dei consensi, mentre eventuale errore era da considerare solo in termini di errore vizio del consenso, nella specie, non dedotto né provato. Inoltre, veniva evidenziato che, in violazione dell'art. 5 del Regolamento, il giudizio non era stato preceduto, come indicato nella suddetta clausola, da una delibera dell'assemblea; pertanto, la domanda era da considerare inammissibile e/o improcedibile. In ogni caso, il ha sostenuto che non vi fossero i presupposti previsti dall'art. 69, co. 1 n. 2, CP_1 disp. att. c.c.. pagina 3 di 10 Nel corso dell'istruttoria sono state depositate le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. prodotti documenti e formulate istanze istruttorie. E' stata disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio e, all'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza comunicata in data 19 maggio 2025, all'esito del deposito delle note di precisazione delle conclusioni redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
****************** Si osserva, in via generale, che le tabelle millesimali esprimono il rapporto di valore tra le unità immobiliari in proprietà esclusiva e l'intero edificio. Esse servono a stabilire l'entità del contributo di ciascun condomino nella ripartizione delle spese sui beni comuni e a conoscere il “peso” di ogni votante nelle delibere assembleari. A norma dell'art. 69 disp att cc, le tabelle possono essere modificate quando risulta che i valori proporzionali dei piani o delle porzioni di piano siano conseguenza di errore di una certa rilevanza ovvero quando, per le mutate condizioni di parte dell'edificio, il rapporto originario dei singoli piani o porzioni sia notevolmente alterato. Va precisato che la domanda di revisione o di modificazione delle tabelle per errore ex art. 69 n. 1 disp att cc può essere proposta non soltanto per l'errore di calcolo ma anche per ogni tipo di errore rilevante come vizio dell'atto. L'errore può consistere anche nella divergenza fra valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esso attribuito nelle tabelle atteso che, nell'art. 69 disp att cc, l'errore non viene riferito al consenso dato all'approvazione delle tabelle ma obiettivamente ai valori in essa contenuti. In ogni caso, qualora la tabella millesimale abbia natura contrattuale, la sua revisione ai sensi dell'art. 69, co. 1 n. 1 disp. att. c.c. non è possibile, rilevando, in tal caso, l'errore nella predisposizione della tabella non nella sua oggettività (inteso, cioè quale oggettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito), ma soltanto quando abbia determinato un vizio del consenso (cfr., per tutte, Cass n. 2253/2000). Pertanto, ai fini della revisione e modificazione delle tabelle millesimali per errore, è rilevante l'accertamento della natura contrattuale o meno delle stesse, poiché in caso di tabella cosiddetta contrattuale l'errore non rileva nella sua oggettività ma solo in quanto abbia determinato un vizio del consenso. A tale ultimo riguardo, occorre, altresì, precisare, sulla base di un condivisibile indirizzo giurisprudenziale che trae origine dalla sentenza n. 18477del 09/08/2010, delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di pagina 4 di 10 quello di revisione delle stesse, non riveste natura negoziale e non deve essere deliberato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c., comma 2, purché tale approvazione sia meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge, e quindi dell'esattezza delle operazioni tecniche di calcolo della proporzione tra la spesa ed il valore della quota o la misura dell'uso ( cfr. Cass. n.30392/2019). In altri termini, a prescindere dalla natura contrattuale (o meno) del regolamento, deve comunque ritenersi che le tabelle millesimali allegate siano modificabili secondo il procedimento di revisione previsto dall'art. 69 disp. att.c.c.. Viene, invece, imposta, a pena di radicale nullità l'approvazione di tutti i condomini per le sole delibere dell'assemblea di condominio con le quali siano stabiliti i criteri di ripartizione delle spese in deroga a quelli dettati dall'art. 1123 c.c., oppure siano modificati i criteri fissati in precedenza in un regolamento "contrattuale" (Cass. Sez. 2, 19/03/2010, n. 6714; Cass. Sez. 2, 27/07/2006, n. 17101; Cass. Sez. 2, 08/01/2000, n. 126). Quanto, invece, alla previsione di cui al n. 2) dell'art. 69 disp. att. c.c. (in base al quale le tabelle possono essere revisionate quando si sia verificata una notevole alterazione del rapporto di valore dell'unità immobiliare rispetto all'edificio nel suo complesso), il “tetto minimo” per ottenere il diritto alla revisione viene fissato dal legislatore in un quinto della variazione. In forza dell'interpretazione letterale-sistematica della norma, la formulazione dell'art. 69 disp. att. c.c. sta a significare che il diritto del condomino di chiedere la revisione delle tabelle millesimali è subordinato alla esistenza di almeno uno dei due presupposti, indicati ai punti nn. 1 e 2, ossia dall'errore o dall'alterazione per più di un quinto del valore proporzionale dell'unità immobiliare in seguito a certi incrementi di superficie. La presenza dell'uno o dell'altro requisito rientra, pertanto, nella fattispecie del diritto azionato ed in base alla regola generale sull'onere della prova, incombe all'attore allegare e provare detto requisito (cfr. Corte Cass. sent. n. 25790/16: “Logico corollario è che, in base alla regola generale dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), la prova della sussistenza delle condizioni che legittimano la modifica incombe su chi intende modificare le tabelle”). In proposito, la parte che chiede la revisione delle tabelle millesimali non ha l'onere di provare la reale divergenza tra i valori effettivi e quelli accertati in tabella, potendo limitarsi a fornire la prova anche implicita di siffatta divergenza, dimostrando in giudizio l'esistenza di errori, obiettivamente verificabili, che comportano necessariamente una diversa valutazione dei propri immobili rispetto al resto del . CP_1
Ciò premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di parte convenuta di inammissibilità della domanda ex art. 69 disp. att. c.c. sulla base di una presupposta pagina 5 di 10 natura convenzionale delle tabelle millesimali allegate al Regolamento predisposto dall'originario costruttore. Invero, come già chiarito, la natura convenzionale delle tabelle (per la cui modifica occorre l'unanimità dei consensi) può ritenersi tale solo laddove dalla tabella risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella "diversa convenzione", di cui all'art. 1123 c.c., comma 1. Se, invece, la tabella sia semplicemente ricognitiva dei criteri di ripartizione legali e se essa risulti viziata da errori originari o da sopravvenute sproporzioni, a tali situazioni può rimediare la maggioranza dell'art. 1136 c.c., comma 2, per ripristinarne la correttezza aritmetica e ben può essere proposta la relativa azione dal condomino diretta alla revisione e modifica. Nel caso concreto, tale deroga ai criteri legali - neanche allegata dal nella CP_1 comparsa di costituzione e nei successivi atti difensivi (essendosi limitato il CP_1
a dedurre tale natura sulla base della redazione delle stesse da parte del costruttore) - non risulta ricavabile neanche dall'esame del regolamento condominiale. Invero, non esiste alcuna espressa clausola con la quale si è inteso derogare ai criteri di cui all'art.1123 c.c.. Piuttosto, il Regolamento, risalente agli anni '60, operata una distinzione tra i beni ritenuti comuni a tutti i condomini, quelli comuni ai soli proprietari degli appartamenti e quelli comuni ai soli titolari dei posti macchina e del locale magazzino (poi trasformato), ha individuato la tabella di proprietà e ha richiamato le norme del codice civile in tema, precisando altresì, all'art. 5, che la predetta tabella millesimale era da riferirsi
“all'attuale stato delle unità immobiliari del fabbricato e, in caso di eventuale variazione di tale stato, dovrà essere variata con deliberazione dell'assemblea condominiale” (cfr. doc. n. 2, all. attorea). Pertanto, nessuna diversa convenzione si ricava dalla lettura del suddetto Regolamento e dalle tabelle allegate né risulta in alcun modo dedotto o provato che l'assemblea, all'unanimità dei partecipanti al condominio, abbia adottato una diversa convenzione negoziale in tale senso. Ciò chiarito, va anche precisato che gli attori, al di là della deduzione degli errori che sarebbero contenuti già nelle tabelle su richiamate, hanno, in verità dedotto ed allegato, con apposita perizia di parte, le trasformazioni che l'edificio condominiale avrebbe avuto nel corso degli anni soffermandosi sulla richiesta di revisione delle tabelle ai sensi dell'art. 69, co. 1 n. 2 disp. att. c.c.. e su tale richiesta è stata disposta apposita c.t.u.. Priva di pregio è da ritenere anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dal convenuto in merito alla violazione della disposizione Regolamentare prescritta dall'art. 5 sopra richiamata. Ha sostenuto il che gli attori prima di promuovere il CP_1 presente giudizio avrebbero dovuto discutere in assemblea la proposta di revisione. In realtà la chiara dizione della clausola non porta affatto alle conclusioni volute dal
. Essa, piuttosto, sembrerebbe porre l'accento sul fatto che ogni variazione CP_1 pagina 6 di 10 delle tabelle non potrà essere adottata per “comportamenti concludenti” o per prassi derogatoria ma dovrà necessariamente passare per il vaglio dell'assemblea. In ogni caso, non si rinviene nella suddetta clausola alcun limite all'azione giudiziaria che, va ricordato, è costituzionalmente garantita a ciascun cittadino per la tutela dei propri diritti. Passando, pertanto, al vaglio della domanda di revisione delle tabelle avanzata dagli attori, questa ha trovato conferma negli accertamenti della consulenza tecnica d'ufficio (della cui attendibilità, esaustività e correttezza non si pone alcun dubbio), che ha accertato l'intervento negli anni di innovazioni, ampliamenti e frazionamenti che hanno reso le tabelle in vigore e risalenti agli anni '60 non più corrispondenti al valore dei singoli appartamenti. In particolare, l'elaborato peritale del consulente d'ufficio, Ing. Persona_2 depositato in atti ha, infatti, consentito di porre in evidenza l'esistenza delle opere ed il superamento di tale tetto minimo. Nelle conclusioni della relazione peritale si legge testualmente: “ho accertato che le vigenti tabelle millesimali redatte negli anni '60 del secolo scorso non erano conformi al regime di ripartizione delle spese ex art. 68 disp. att. c.c. Per accertare ciò, ho rilevato -dal confronto tra lo stato dei luoghi e la situazione rappresentata nelle tabelle millesimali di cui all'art. 5 del regolamento condominiale – che (“perché” è un refuso) vi sono una serie di errori nella loro stesura originaria elencati nel paragrafo 3, sia per quanto riguarda le tabelle di proprietà che per quelle di manutenzione di scale e ascensore. In definitiva, sussistendo i presupposti di legge di cui all'art. 69 disp. att. c.c. per modificarle, ho redatto 5 nuove tabelle millesimali (si veda anche l'allegato n. 3) che ripartiscono le spese comuni del , i cui criteri di redazione sono stati Controparte_2 esposti nel precedente paragrafo 4.” (cfr. pag. 24 c.t.u. Ing. S. De Liberis)
Il consulente ha elencato tali errori rinvenendoli in:
“a) i 5 posti-auto non hanno autonoma caratura millesimale né nella tabella di proprietà, né in quella delle scale e ascensore (si veda tabella dell'art. 5), sebbene siano menzionati nel regolamento condominiale come parte del;
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b) le 6 soffitte non hanno autonoma caratura millesimale né nella tabella di proprietà, né in quella delle scale e ascensore (si veda tabella dell'art. 5); c) nel calcolo delle carature millesimali è stato arbitrariamente assegnato lo stesso valore ai giardini pertinenziali delle abitazioni del piano terra e ai balconi degli appratimenti del primo piano pur avendo giardini e balconi destinazioni e consistenze ben diverse tra di loro;
con la conseguenza che le abitazioni del piano terra e del primo con la stessa superficie coperta hanno erroneamente gli stessi millesimi (pur con superfici accessorie -come detto- diverse), cioè all'int. 2 (piano terra) e all'int. 5 (primo piano) sono stati assegnati ad entrambi 66
pagina 7 di 10 millesimi; mentre, all'int. 3 (piano terra) e all'int. 4 (primo piano) sono stati assegnati ad entrambi 100 millesimi;
d) la tabella di manutenzione della scala e dell'ascensore (seconda colonna delle tabelle di cui all'art. 5 del regolamento condominiale), oltre a non includere -come già detto ai punti a) e b)- soffitte e posti-auto, non rispecchia il criterio della proporzionalità dell'altezza del piano dal suolo di ciascuna unità, così come prescritto dall'art. 1124 c.c.
Dalla lettura di questa tabella risulta, infatti, che le carature millesimali delle abitazioni -con stessa superficie coperta- del piano terra sono uguali a quelle delle abitazioni del primo piano. In particolare, l'int. 2 (piano terra) e l'int. 5 (primo piano) hanno entrambi 84 millesimi e l'int. 3 (piano terra) e l'int. 4 (primo piano) hanno entrambi 125 millesimi. Invece, le loro carature - come prescritto dal c.c.- devono variare all'aumentare dell'altezza del loro piano dal suolo.
Va anche aggiunto, a ulteriore conferma che sussistono i presupposti per la modifica delle vigenti tabelle millesimali, che l'incremento del numero di unità immobiliari (che è oggi è pari a 35) rispetto alle 9 che sono riportate nella vigente tabella di proprietà (di cui al più volte menzionato art. 5 del regolamento condominiale) ha comunque alterato “per più di un quinto
[cioè il 20% N.d.r.] il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino”. Pertanto, gli accertamenti compiuti in loco dal consulente nonché le tabelle redatte, per le quale non sussiste motivo per discostarsene, vanno senz'altro presi in considerazione ai fini del richiesto provvedimento di rettifica delle tabelle. Tuttavia, il consulente (anche a seguito delle osservazioni critiche delle parti) ha indicato nell'elaborato depositato due soluzioni tra loro alternative, sulla cui scelta le parti costituite si sono trovate in disaccordo. In particolare, con riguardo alle tabelle B (che ripartisce le spese di manutenzione della scala) e C (che suddivide le spese di manutenzione dell'ascensore), punto controverso è se nella ripartizione delle spese di manutenzione della scala e dell'ascensore debbano o meno essere inclusi i proprietari dei box situati nel piano interrato (ex magazzino) posto che il Regolamento di Condominio considererebbe le scale e l'ascensore solo di proprietà comune degli appartamenti. Il consulente al riguardo ha predisposto, due ipotesi di calcolo delle tabelle B e C: la prima, include i box-auto facendo leva sull'uso potenziale “minore” di tali beni comuni, pur applicando un coefficiente ridotto;
la seconda ipotesi che esclude dalle predette tabelle proprio i predetti box, essendo i box accessibili solamente dalla rampa 136; ciò anche in linea con alcune clausole del Regolamento che sembrerebbero escludere il locale magazzino dalla proprietà comune di ascensore e scale. La questione va risolta dichiarando corretta la seconda ipotesi di tabelle B e C predisposte dal consulente.
pagina 8 di 10 Invero, sebbene l'orientamento giurisprudenziale sia nel senso di ritenere le scale elementi strutturali necessari alla edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura per cui esse conservano la qualità di parti comuni, così come indicato nell'art. 1117 cod. civ., anche relativamente ai condomini proprietari di unità con accesso dalla strada, tuttavia una corretta lettura del Regolamento (v.si in particolare l'art. 2) porta ad escludere per i proprietari dei box auto la proprietà comune delle scale e dell'ascensore e, dunque, anche un uso potenziale degli stessi. Va infine chiarito che i proprietari dei box non possono costituire un autonomo ente di gestione concorrente ed autonomo rispetto al Controparte_4
ricorrendo, piuttosto, nella specie un'ipotesi di condominio parziale. Non
[...] risulta contestato, infatti, che l'edificio condominiale sia un unico corpo di fabbrica costituito da un piano sottostrada ove si trovano i box e da piani superiori ove si trovano diversi appartamenti e che, dunque, le singole u.i. siano divise in piani orizzontali. Peraltro, secondo la stessa tesi sostenuta dal convenuto, nella specie, vi CP_1 sono beni e servizi ed impianti destinati all'uso o al servizio, non di tutto l'edificio, ma o dei soli appartamenti o dei soli box e, quindi, ricorre, nella specie, un condominio parziale. Il condominio parziale non è un ente di gestione autonomo, dotato di una propria legittimazione processuale separata da quella dell'intero condominio, ma è una parte di una collettività condominiale che raccoglie solo alcuni proprietari di singole unità immobiliari, ai quali spetta la gestione, con esclusione degli altri condomini, di determinati beni o servizi limitati soltanto ad essi. Ne consegue che, nel caso di specie, la domanda diretta ad ottenere la revisione delle tabelle proposta dall'attore vede quale unico contraddittore solo ed esclusivamente il Controparte_4
, Roma legittimato a rappresentare l'intero Condominio ai sensi dell'art. 1131 c.c..
[...]
Le spese di lite (incluse quelle di mediazione), valutate le difese svolte dalle parti e l'esito del giudizio, vanno poste a carico del convenuto, risultato CP_1 soccombente, e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di legge (ex D.M. n. 55/2014 come integrato da D.M. n. 147/2022: valore indeterminato, complessità bassa, parametri medi). Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, nella misura complessivamente liquidata con separato decreto, vanno poste a carico solidale dei singoli partecipanti al condominio, con esclusione dal riparto della spesa in favore di parte attrice ferma restando, nei rapporti interni, la ripartizione secondo il criterio millesimale di cui alle nuove tabelle. Non sussistono, infine, i presupposti della lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dovendosi escludere la configurabilità di un abuso dello strumento processuale sanzionabile con la condanna invocata non essendo stata in alcun modo provata la pagina 9 di 10 dedotta temerarietà della lite posta a fondamento della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 co. 3 c.p.c. Si deve, infatti, escludere che la mera prospettazione di tesi giuridiche disattese dal giudice integri tale ipotesi di responsabilità e, qualora la condotta temeraria non emerga dal comportamento tenuto dalla parte nel processo, grava sulla parte che assume la temerarietà della lite allegare e provare le circostanze di fatto dalle quali possa desumersi l'abuso dello strumento processuale azionato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 69 disp. att. c.c. dispone la revisione delle tabelle millesimali del Controparte_4 con quelle redatte dal consulente tecnico d'ufficio Ing.
[...] Persona_2 nell'elaborato depositato in data 28.7.2024 e determina quanto alla tabella B per le spese delle scale e alla tabella C per le spese dell'ascensore l'ipotesi di calcolo n. 2, come indicato nell'allegato n. 3 della perizia e meglio precisato in motivazione;
- condanna il al pagamento in Controparte_4 favore degli attori delle spese di lite che liquida in complessivi euro 8.762,00 di cui euro 8.152,00 per onorari di giudizio (inclusi quelli di mediazione), ed euro 610,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%;
- pone il pagamento delle spese della c.t.u., come già liquidate con separato decreto, a carico solidale dei singoli partecipanti al condominio, con esclusione dal riparto della spesa in favore di parte attrice, salva ripartizione interna in ragione della rispettiva quota millesimale.
Così deciso in Roma il 9 settembre 2025
Il Giudice
Maria Grazia Berti
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