Articolo 49 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Articolo 48Articolo 50
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1 gennaio 2001
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9 ottobre 2010
Art. 49. (Alienazione dei materiali fuori uso della Difesa, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , dopo le parole: "attivi, di qualunque importo", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo commi dell' articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ".
2. Con ((...)) del Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono individuati, nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo ((...)) delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i materiali ed i mezzi suscettibili di alienazione e le procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185 .
3. Il decreto di cui al comma 2 disciplina le modalita' per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali o dei mezzi non piu' destinati all'impiego, allo scopo di consentire l'esposizione al pubblico.
4. Le alienazioni, di cui al comma 2 possono avere luogo anche nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente a fronte di programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, anche ai fini della relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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