Articolo 95 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 94Articolo 96
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13 novembre 1960
Art. 95. Trattamento economico

L'impiegato in disponibilita' e' esonerato dal prestare servizio.
Ad esso competono lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia, con esclusione delle indennita' o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960