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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg. 7772 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7772 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. ROMANO MARIACRISTINA presso il quale elettivamente domicilia
E nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. ROMANO ANNA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/04/2024 e PERFETTI Parte_1 CP_1
premettendo: - di aver contratto matrimonio in Ottaviano il 04/06/2005 da cui nascevano i figli (9.01.2006) e (27.11.2013); - riferendo che tra le ER Per_2
parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 28.09.2022 era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n.
1 6665/2022 del 29/09/2022 reso nel procedimento RG 15735/2022 alle seguenti condizioni: “1) essi vivranno separatamente in domicili e residenze che ognuno liberamente sceglierà, con obbligo reciproco di comunicarsene eventuali variazioni;
2) i figli minori e con residenza preferenziale presso ER Per_2
l'abitazione materna sita in San IO a RE (Na) alla Via Botteghelle n.
146 Interno 28, resteranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti gli stessi;
3) la quota di proprietà dell'abitazione familiare sita in San IO a RE (Na) alla via Botteghelle
n. 146 Interno n. 28 riportata al Catasto Fabbricati del Comune di San IO a
RE (Na) al foglio 4, particella 304 sub 61, ctg. A/2, cl.5, vani 5,5, sup. cat.
Mq 110 escl.aree scop. Mq 103, rce 582,31, acquistata da entrambi i coniugi mediante sottoscrizione di un contratto di compravendita stipulato il giorno 15
Giugno 2016 con atto recante numero di Repetorio n. 1551 e Raccolta numero 1192
e con sottoscrizione di contestuale contratto di mutuo fondiario del giorno 15
Giugno 2016 con atto recante numero di Repertorio 1552 raccolta n. 1193 con
Credito Emiliano s.p.a., con il quale venne concessa la somma complessiva pari ad euro 160.000,00 (centosessantamila/00) di proprietà del IG. sarà Controparte_1 trasferita alla IG.ra , quale contributo al mantenimento del Parte_1 coniuge e dei figli minori e La suindicata abitazione familiare ER Per_2 continuerà ad essere abitata dalla IG.ra unitamente ai figli minori Parte_1
e la quale ne sosterrà tutte le spese relative, ad esempio gli oneri ER Per_2 condominiali, ordinari e le utenze domestiche, mentre gli oneri condominiali di natura straordinaria saranno sostenuti da entrambi i coniugi. Il pagamento dell'intero importo mensile relativo alla rata di mutuo resterà a carico del IG.
e continuerà ad essere addebitato sul conto corrente dello stesso a Controparte_1 titolo di ulteriore contributo al mantenimento dei figli minori e I ER Per_2 coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso convengono espressamente che il trasferimento della quota di proprietà della suindicata casa familiare del IG.
sarà perfezionata con sottoscrizione di atto pubblico notarile entro Controparte_1 il termine di 30 giorni dall'emanazione del decreto di omologazione e le relative spese notarili saranno a carico del IG. Trattandosi di Controparte_1 trasferimento di diritto di proprietà effettuati nell'ambito della separazione personale dei coniugi, ai fini fiscali, i coniugi richiedono sin d'ora l'applicazione
2 delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali previste dalla legge recante numero
74/1987 (esenzione imposte di registro, ipotecarie, bollo ed ogni altra tassa) riguardanti i trasferimenti immobiliari e le attribuzioni patrimoniali disposte in sede ed in occasione della separazione, ove previste;
4) i figli minori e ER trascorreranno con il padre almeno due pomeriggi a settimana dalle ore Per_2
16:00 alle ore 20:00, nonché, a settimane alterne il fine settimana con il pernottamento presso il suo domicilio. I figli minori e ER Per_2 trascorreranno con il padre il giorno 24 Dicembre o il giorno 25 Dicembre ed il giorno 31 Dicembre o il primo Gennaio con il pernottamento ed il 6 Gennaio (dalle ore 10:00 alle ore 20:00), e, sempre ad anni alterni, la Domenica di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo (dalle ore 10:00 alle ore 20:00). Durante il periodo estivo i figli trascorreranno con il padre 15 giorni anche non consecutivi nel mese di Agosto o di Luglio. Tale periodo di vacanza dovrà essere concordato e comunicato alla madre entro il 30 Maggio di ciascun anno. I figli minori e ER Per_2 trascorreranno, inoltre, con entrambi i genitori, il proprio onomastico e compleanno;
nel caso in cui ciò non fosse possibile, trascorreranno nello stesso anno il compleanno con un genitore e l'onomastico con l'altro, mentre, potranno trascorrere con ciascun genitore il giorno dei rispettivi compleanni ed onomastici, nonchè, con il padre la festa del papà e con la madre quella della mamma. Tale regolamentazione del diritto di visita del padre dovrà essere sempre raccordato ed armonizzato con le primarie eIGenze scolastiche e di vita dei due figli minori e 5) il IG. entro e non oltre il giorno 15 di ciascun ER Per_2 Controparte_1 mese corrisponderà alla IG.ra , una cifra complessiva pari ad € Parte_1
1.200,00 (milleduecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e Tale somma sarà versata su conto corrente bancario, ER Per_2 intestato alla IG.ra ; 6) tale cifra sarà ogni anno automaticamente Parte_1 adeguata secondo l'intervenuta svalutazione monetaria quale risulterà dagli indici
ISTAT per gli operai e gli impiegati. Il padre provvederà, inoltre, in misura pari al
50% alle spese mediche e farmaceutiche non coperte dal S.S.N. che eventualmente dovessero occorrere per i minori, nonché, sempre in misura pari al 50% a tutte le spese ludiche e sportive extra preventivamente concordate secondo quanto espressamente stabilito nel Protocollo d'intesa recante n. 318072018 sottoscritto il giorno 7 Marzo 2018.Dal punto di vista fiscale ciascuno dei genitori porterà nella propria dichiarazione dei redditi le spese da ognuno sostenute per i figli minori
3 e mentre l'assegno unico familiare sarà percepito nella misura ER Per_2 del 100% dal genitore domiciliatario prevalente come per legge, ovvero, dalla IG.ra ; 7) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del Parte_1 passaporto e dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per i figli minori ER
e 8) i coniugi si impegnano sin d'ora a dare immediata applicazione agli Per_2 accordi raggiunti, senza la necessità di attendere l'udienza di comparizione delle parti dinanzi all'Ill.mo Presidente o il successivo decreto di omologazione…”;
Su tali premesse chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 10.12.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. dare atto che l'abitazione familiare alla via Botteghelle n. 146 Interno n. 28 riportata al Catasto Fabbricati del Comune di San IO a RE (Na) al foglio 4, particella 304 sub 61, ctg. A/2, cl.5, vani 5,5, sup. cat. Mq 110 escl.aree scop. Mq 103, rce 582,31, acquistata da entrambi i coniugi mediante sottoscrizione di un contratto di compravendita stipulato il giorno 15 Giugno 2016 con atto recante numero di Repertorio n. 1551 e Raccolta numero 1192 e con sottoscrizione di contestuale contratto di mutuo fondiario del giorno 15 Giugno 2016 con atto recante numero di Repertorio 1552 raccolta n. 1193 con Credito Emiliano s.p.a., con il quale venne concessa la somma complessiva pari ad euro 160.000,00
(centosessantamila/00) di proprietà del IG. è stata trasferita alla Controparte_1
4 IG.ra , quale contributo al mantenimento del coniuge e dei figli Parte_1 minori e e continuerà ad essere abitata dalla IG.ra ER Per_2 Pt_1
unitamente ai figli e la quale continuerà a sostenerne
[...] ER Per_2 tutte le spese relative, ad esempio gli oneri condominiali, ordinari e le utenze domestiche, mentre gli oneri condominiali di natura straordinaria saranno sostenuti da entrambi i coniugi. Il pagamento dell'intero importo mensile relativo alla rata di mutuo continuerà a rimanere a carico del IG. e ad Controparte_1 essere addebitata sul conto corrente intestato allo stesso;
2. il figlio minore con residenza preferenziale presso l'abitazione familiare Per_2 sita in San IO a RE (Na) alla Via Botteghelle n. 146, resterà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti lo stesso;
3. il figlio minore trascorrerà con il padre almeno due pomeriggi a Per_2 settimana dalle ore 16:00 alle ore 20:00, nonché, a settimane alterne il fine settimana con il pernottamento presso il suo domicilio. Trascorrerà, inoltre, con il padre il giorno 24 Dicembre o il giorno 25 Dicembre ed il giorno 31 Dicembre o il primo Gennaio con il pernottamento ed il 6 Gennaio (dalle ore 10:00 alle ore
20:00), e, sempre ad anni alterni, la Domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo
(dalle ore 10:00 alle ore 20:00). Durante il periodo estivo 15 giorni anche non consecutivi nel mese di Agosto o di Luglio. Tale periodo di vacanza dovrà essere concordato e comunicato alla madre entro il 30 Maggio di ciascun anno. Il figlio minore trascorrerà, inoltre, con entrambi i genitori, il proprio onomastico Per_2
e compleanno;
nel caso in cui ciò non fosse possibile, trascorrerà nello stesso anno il compleanno con un genitore e l'onomastico con l'altro, mentre, potrà trascorrere con ciascun genitore il giorno dei rispettivi compleanni ed onomastici, nonchè, con il padre la festa del papà e con la madre quella della mamma. Tale regolamentazione del diritto di visita del padre dovrà essere sempre raccordato ed armonizzato con le primarie eIGenze scolastiche e di vita del figlio minore Per_2
4. il IG. entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese Controparte_1 corrisponderà alla IG.ra , una cifra complessiva pari ad € 1.500,00 Parte_1
(millecinquecento/00), di cui ero 1.250,00 (milleduecento cinquanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e rispettivamente ER Per_2 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e minorenne ed euro
5 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento della moglie che nelle more è stata licenziata e non percepisce alcun reddito. Tale somma sarà versata su conto corrente bancario, intestato alla IG.ra ; Parte_1
5. tale cifra sarà ogni anno automaticamente adeguata secondo l'intervenuta svalutazione monetaria quale risulterà dagli indici ISTAT per gli operai e gli impiegati. Il padre provvederà, inoltre, in misura pari al 50% alle spese mediche e farmaceutiche non coperte dal S.S.N. che eventualmente dovessero occorrere per il figlio minore, nonché, sempre in misura pari al 50% a tutte le spese ludiche e sportive extra preventivamente concordate secondo quanto espressamente stabilito nel Protocollo d'intesa recante n. 318072018 sottoscritto il giorno 7 Marzo 2018.
Dal punto di vista fiscale ciascuno dei genitori porterà nella propria dichiarazione dei redditi le spese da ognuno sostenute per il figlio minore mentre Per_2
l'assegno unico familiare sarà percepito nella misura del 100% dalla IG.ra Pt_1
;
[...]
6. i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per il figlio minore . Per_2
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato
6 dai ricorrenti a Ottaviano il 04/06/2005 (atto n. 17, parte II, S. A, reg. Atti
Matrimonio anno 2005);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Ottaviano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 13/12/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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