TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/05/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, Federica Porcelli, il 12 maggio 2025, data fissata per l'udienza di discussione, così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7621/2024 R.G, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Catania, via G. Vagliasindi, n. 9, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Antonino Chiarenza, che la rappresentata e difende giusta procura in atti
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1
suo presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale –, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. Alessandra Vetri giusta procura rilasciata per atto del Notaio di Per_1
Roma del 22.03.2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313.
Resistente
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Conclusioni: come da ricorso e da memoria di costituzione, da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il giorno 31.7.2024,
[...]
ha proposto opposizione avverso il mancato riconoscimento dei requisiti Parte_1 sanitari prescritti dall'art. 13 l. n. 118/1971, negati dal CTU all'esito del procedimento di
ATPO ex art. 445 bis c.p.c., deducendo che il CTU aveva mal valutato la documentazione medica in atti, sottovalutando l'incidenza invalidante del complessivo quadro patologico.
Tanto premesso la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni «Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della
1 superiore domanda, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione dei ratei relativi all'assegno di invalidità civile ex art. 13 della Legge n. 118/1971, dal primo giorno del mese successivo alla revisione amministrativa (1 Febbraio 2024), o dalla data accertata in corso di lite, oltre ai ratei maturandi, nonché agli interessi legali dal
121° giorno successivo a tale data e sino all'effettivo soddisfo e alla rivalutazione monetaria, a causa delle patologie denunziate e loro successivi aggravamenti, ovvero a causa di infermità insorte anche nel corso del presente giudizio».
Si è costituito l' , eccependo l'inammissibilità della domanda, la carenza di motivi CP_1
specifici di opposizione e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso per mancanza dei requisiti sanitari.
Disposta la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, la causa è stata rinviata all'udienza del 12.5.2025. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate nel termine assegnato dalla sola parte ricorrente, e la causa è stata decisa mediante la presente sentenza.
CP_ 2. Le eccezioni di rito proposte dall' sono infondate.
2.1. In primo luogo, il ricorso in oggetto è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., atteso che dalla documentazione in atti risulta sia la dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal 4° comma dell'art. cit., sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al 6° comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
2.2. Ricorre, poi, il requisito della specificità dei motivi di contestazione, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. atteso che parte ricorrente non si è limitata alla mera riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o alla semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico ma ha formulato specifiche censure alla relazione di ctu espletata e dettagliate osservazioni mediche.
3. Ciò posto, oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'esistenza dei requisiti sanitari prescritti dall'art. 13 l. n. 118/1971.
Ritiene il Tribunale di aderire pienamente alle valutazioni e conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in questa fase di giudizio, dott. , specialista in Persona_2
medicina legale.
La relazione depositata dal c.t.u. appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio e redatta secondo corrette valutazioni tecniche, emergendo, in particolare, dagli atti che l'ausiliare ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della perizianda, corredato
2 dall'attento esame della documentazione medica in atti, ed ha tenuto conto dei parametri di cui al d.m. n 5.2.1992, così accertando che parte ricorrente è affetta da «Esiti quadrantectomia QQEE destra per K mammario già radiotrattato ed in trattamento ormonale, in follow-up negativo per ripresa di malattia in soggetto con sindrome ansioso- depressiva reattiva di grado lieve».
Il CTU ha provveduto valutazione delle patologie riscontrate e facendo riferimento alle tabelle di legge (D.M. 5-2-92) e procedendo al vaglio richiesto dall'art. 13 l. n. 118/1971 ha accertato che alle patologie da cui è affetta parte ricorrente, valutate in analogia con le
«neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale» (cui è associato il codice 9323) e con la «sindrome depressiva endoreattiva lieve» (cui è associato il codice
2206), è possibile attribuire una percentuale invalidante complessiva pari al 70%.
Il CTU, applicato poi il calcolo riduzionistico a scalare di Balthazard, ha quindi accertato che la percentuale invalidante da cui è affetta parte ricorrente è pari al 70 % e che non sussiste il requisito sanitario di cui all'art. 13 l. n. 118/1971.
Né, d'altro canto, le argomentazioni e le conclusioni dell'ausiliare sono state oggetto di contestazione alcuna delle parti, che hanno omesso di inviare proprie osservazioni ai sensi dell'art. 195, comma 3, c.p.c.
4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato integralmente.
5. Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere dichiarate irripetibili, avendo reso parte ricorrente la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ Le spese di CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, in accoglimento parziale dell'opposizione:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Catania, il 12 maggio 2025
La giudice
Federica Porcelli
3