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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/12/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 453/2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 18/12/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Fulco per la parte convenuta il dott. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
La difesa di parte ricorrente rinuncia al ricorso con compensazione delle spese.
La difesa di parte resistente prende atto della rinuncia e si rimette sulle spese.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 18/12/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 453 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 05/03/2025 avente ad oggetto: carta docente/contratti a termine/discriminazione da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PICONE Parte_1 C.F._1
NC e dell'avv. FULCO SIMONA GRAZIA, elettivamente domiciliata in Indirizzo
Telematico Email_1
contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex art. Controparte_3 P.IVA_3
417-bis c.p.c. del dott. elettivamente domiciliato in Indirizzo Persona_1
Telematico Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 5.3.2025 ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
esponendo di essere insegnante e di avere prestato servizio in Controparte_1 forza di reiterati contratti a termine negli anni e nei periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo. Ha chiesto pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “-1. previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione dell'art. 1 della Legge n. 107/2015 nella parte in cui limita l'erogazione delle 500 euro attraverso il meccanismo denominato Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente al solo personale docente “di ruolo” a tempo indeterminato e non anche al personale docente ed educativo assunto con
1 contratto a tempo determinato. 2. nonchè di ogni altro atto connesso, conseguente, presupposto o contenuto nella stessa legge 107/2015 che produca l'effetto di non consentire al personale docente non di ruolo assunto con contratto a tempo determinato di fruire della erogazione di 500 euro attraverso il meccanismo denominato Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente;
nel merito ordinare e condannare
l'amministrazione intimata ad emanare tutti gli atti necessari e conseguenti per il riconoscimento, a favore della ricorrente, del diritto alla erogazione di 500 euro attraverso il meccanismo denominato Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per come previsto dall'ar. 1 della legge 107/2015_ per l'anno scolastico 2023/2024. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in favore dei sottoscritti procuratori.”.
2. Si è costituito il ed ha chiesto, previa riunione ad altri Controparte_1
procedimenti, il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata, il ha chiesto, nel caso di riconoscimento del CP_1 diritto vantato da parte ricorrente, che la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della
Carta; ha eccepito il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n.724/1994; ha altresì chiesto di dichiarare la compensazione delle spese di lite stante la novità della questione ovvero per le ulteriori circostanze in fatto e in diritto riguardanti la specifica controversia, nonché di dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto vantato da parte ricorrente, oltre all'eventuale parziale cessazione della materia del contendere in ragione della normativa sopravvenuta.
3. All'udienza del 21.10.2025 il Giudice ha invitato la difesa di parte ricorrente a verificare la situazione relativa al “bonus” oggetto del giudizio per l'annualità 2023/2024, nel corso del quale la docente è stata titolare di una supplenza dal 1.9.2023 al 31.8.2024, come dalla stessa documentato con lo stato matricolare (doc. 2 ric.).
Infatti, con l'art. 15 DL 69/2023 (pubblicato il 13.6.2023): “la carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n.
107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
2 La norma è certamente applicabile all'anno scolastico 2023/2024 e fa riferimento alle supplenze fino al 31.8 e quindi deve ritenersi che la ricorrente aveva, per legge, diritto all'accredito del bonus.
Alla successiva udienza del 18.12.2025 la ricorrente ha rinunciato al ricorso e quindi alla domanda e all'azione in relazione ai motivi di cui allo stesso e pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4. Le spese di lite devono essere integralmente compensate stante il complesso quadro normativo e giurisprudenziale venutosi a creare a seguito della sentenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea C-450/21 del 18.5.2022 cui è seguita la pronuncia ex art. 363- bis della Cassazione 29961/2023 e dell'intervento emergenziale del Legislatore con il DL
69/2023 (di incerta applicazione intertemporale), a cui è seguita la modifica introdotta dalla L.
207/2024 (art. 1, comma 572) e poi dal DL 45/2025 convertito in L. 79/2025 (art. 6bis), considerata altresì la condotta processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Verona, 18.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
3
SEZIONE LAVORO
Causa n. 453/2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 18/12/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Fulco per la parte convenuta il dott. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
La difesa di parte ricorrente rinuncia al ricorso con compensazione delle spese.
La difesa di parte resistente prende atto della rinuncia e si rimette sulle spese.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 18/12/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 453 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 05/03/2025 avente ad oggetto: carta docente/contratti a termine/discriminazione da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PICONE Parte_1 C.F._1
NC e dell'avv. FULCO SIMONA GRAZIA, elettivamente domiciliata in Indirizzo
Telematico Email_1
contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex art. Controparte_3 P.IVA_3
417-bis c.p.c. del dott. elettivamente domiciliato in Indirizzo Persona_1
Telematico Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 5.3.2025 ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
esponendo di essere insegnante e di avere prestato servizio in Controparte_1 forza di reiterati contratti a termine negli anni e nei periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo. Ha chiesto pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “-1. previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione dell'art. 1 della Legge n. 107/2015 nella parte in cui limita l'erogazione delle 500 euro attraverso il meccanismo denominato Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente al solo personale docente “di ruolo” a tempo indeterminato e non anche al personale docente ed educativo assunto con
1 contratto a tempo determinato. 2. nonchè di ogni altro atto connesso, conseguente, presupposto o contenuto nella stessa legge 107/2015 che produca l'effetto di non consentire al personale docente non di ruolo assunto con contratto a tempo determinato di fruire della erogazione di 500 euro attraverso il meccanismo denominato Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente;
nel merito ordinare e condannare
l'amministrazione intimata ad emanare tutti gli atti necessari e conseguenti per il riconoscimento, a favore della ricorrente, del diritto alla erogazione di 500 euro attraverso il meccanismo denominato Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per come previsto dall'ar. 1 della legge 107/2015_ per l'anno scolastico 2023/2024. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in favore dei sottoscritti procuratori.”.
2. Si è costituito il ed ha chiesto, previa riunione ad altri Controparte_1
procedimenti, il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata, il ha chiesto, nel caso di riconoscimento del CP_1 diritto vantato da parte ricorrente, che la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della
Carta; ha eccepito il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n.724/1994; ha altresì chiesto di dichiarare la compensazione delle spese di lite stante la novità della questione ovvero per le ulteriori circostanze in fatto e in diritto riguardanti la specifica controversia, nonché di dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto vantato da parte ricorrente, oltre all'eventuale parziale cessazione della materia del contendere in ragione della normativa sopravvenuta.
3. All'udienza del 21.10.2025 il Giudice ha invitato la difesa di parte ricorrente a verificare la situazione relativa al “bonus” oggetto del giudizio per l'annualità 2023/2024, nel corso del quale la docente è stata titolare di una supplenza dal 1.9.2023 al 31.8.2024, come dalla stessa documentato con lo stato matricolare (doc. 2 ric.).
Infatti, con l'art. 15 DL 69/2023 (pubblicato il 13.6.2023): “la carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n.
107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
2 La norma è certamente applicabile all'anno scolastico 2023/2024 e fa riferimento alle supplenze fino al 31.8 e quindi deve ritenersi che la ricorrente aveva, per legge, diritto all'accredito del bonus.
Alla successiva udienza del 18.12.2025 la ricorrente ha rinunciato al ricorso e quindi alla domanda e all'azione in relazione ai motivi di cui allo stesso e pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4. Le spese di lite devono essere integralmente compensate stante il complesso quadro normativo e giurisprudenziale venutosi a creare a seguito della sentenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea C-450/21 del 18.5.2022 cui è seguita la pronuncia ex art. 363- bis della Cassazione 29961/2023 e dell'intervento emergenziale del Legislatore con il DL
69/2023 (di incerta applicazione intertemporale), a cui è seguita la modifica introdotta dalla L.
207/2024 (art. 1, comma 572) e poi dal DL 45/2025 convertito in L. 79/2025 (art. 6bis), considerata altresì la condotta processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Verona, 18.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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