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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/05/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 215 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 215 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. PELLICCIONI GIACOMO ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2 C.F._3
) con il patrocinio dell'Avv. VITTADINI ALESSANDRA GIORGIA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/02/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché,
[...]
contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 21.06.2003,
a Coriano (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ma, dei quali, Per_1 Per_2
solo il primo economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 6.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. entrambi i figli , oggi maggiorenne, e rimarranno collocati presso la Persona_3 Per_2
casa paterna. Per la figlia i coniugi stabiliscono l'affido condiviso ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
2. i genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi;
3. dichiarare compensate le spese legali;
4. La sig.ra contribuirà al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto stabilito Parte_1
dal protocollo del Tribunale di Bologna.
Non viene disposto alcun mantenimento ordinario per la figlia.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Coriano (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 14 Parte II Serie A Anno 2003 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 15.05.2025. Il Presidente del Collegio Civile Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 215 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. PELLICCIONI GIACOMO ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2 C.F._3
) con il patrocinio dell'Avv. VITTADINI ALESSANDRA GIORGIA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/02/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché,
[...]
contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 21.06.2003,
a Coriano (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ma, dei quali, Per_1 Per_2
solo il primo economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 6.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. entrambi i figli , oggi maggiorenne, e rimarranno collocati presso la Persona_3 Per_2
casa paterna. Per la figlia i coniugi stabiliscono l'affido condiviso ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
2. i genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi;
3. dichiarare compensate le spese legali;
4. La sig.ra contribuirà al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto stabilito Parte_1
dal protocollo del Tribunale di Bologna.
Non viene disposto alcun mantenimento ordinario per la figlia.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Coriano (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 14 Parte II Serie A Anno 2003 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 15.05.2025. Il Presidente del Collegio Civile Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi