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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/06/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile -Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione dell'udienza del 20 giugno 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3775/2023 cui è riunito il procedimento recante n. R.G. 3776/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Taccone con cui elettivamente domicilia in Taurianova, Piazza della Libertà, 16, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'
[...] avv. Antonio D'Agostino, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al Corso Garibaldi, n. 635, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Luca Gelonese, con cui elettivamente domicilia in Pomigliano d'Arco (NA), alla via Roma n. 164, giusta procura in atti;
-resistenti -
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Mediante due separati ricorsi, il ricorrente sopraepigrafato impugnava l'intimazione di pagamento n. 09420239003383290000, notificatagli, in data 23.06.2023, da , cui erano sottese diverse Controparte_3 cartella di pagamento, tutte afferenti all'omesso versamento di premi e CP_1 correlate sanzioni. Nello specifico, con ricorso iscritto al n. R.G. 3775/2023 parte ricorrente impugnava indirettamente le cartelle di pagamento n. 09420090037607659 000, n. 09420110031942410000 e n. 09420120025051800000, per l'importo complessivo di €. 34.398,82., i cui crediti erano già stati dichiarati prescritti con sentenza n. 1672/2021 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, sez. lav. e prev., in data 5.11.2021. Parimenti, con ricorso iscritto al n. R.G. 3776/2023 lo stesso ricorrente impugnava le cartelle di pagamento n. 094 2014 0001727560 000 (per la sola parte afferente premi e n. 094 2014 0018455634 000, per l'importo CP_1 complessivo di € 31.219,34, deducendo la prescrizione quinquennale dei sottesi crediti contributivi. Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale adito di annullare l'intimazione di pagamento n. 094 2023 9003383290/000, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 094 2009 0037607659 000, n. 094 20110031942410 000 e n. 094 2012 0025051800000 stante l'esistenza di un precedente annullamento giudiziario e, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 094 2014 0001727560 000 (per la sola parte afferente premi ) e n. 094 2014 0018455634 000 CP_1 per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ivi contenuta, vinte le distraende spese di lite. Si costituiva in giudizio l' chiedendo, limitatamente alla domanda CP_1 relativa alle cartelle di pagamento n. 094 2009 0037607659 000, n. 094 20110031942410 000 e n. 094 2012 0025051800000, la cessazione della materia del contendere. Con riferimento, poi, alle cartelle di pagamento n. 094 2014 0001727560 000 e n. 094 2014 0018455634 000, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva e l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto. Parimenti costituitasi eccepiva il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva nonché l'infondatezza dei ricorsi stante l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate e disposta la riunione del procedimento recante R.G. n. 3776/2023 a quello di più vecchia iscrizione per ragioni di identità soggettiva ed oggettiva, la causa veniva riservata in decisione.
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1. In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' e dall' CP_1 Controparte_2
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[...]
Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del CP_3 CP_2 credito, sia l'ente impositore che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
2. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione d'inammissibilità di entrambe le opposizioni, sollevata dall' CP_4
Sul punto, va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). In tale quadro giova precisare che la doglianza dell' secondo cui CP_4
l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 24, comma 5, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (estinzione della pretesa creditoria per intervenuto giudicato nonché la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
3. Nel merito, va evidenziato come -dall'esame degli atti del giudizio- emerga che il credito riportato nelle cartelle di pagamento n. 0942009 0037607659000, n. 09420110031942410000 e n. 09420120025051800000, confluito nell'intimazione di pagamento oggi impugnata, è stato oggetto di accertamento giudiziale e conseguente annullamento, con sentenza n. 1672/2021 emessa da questo Tribunale, in data 5.11.2021, oramai passata in giudicato (cfr. prod.ne parte ricorrente). Nello specifico, nel dispositivo della sentenza n. 1672/2021 si legge:
“Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito previdenziale riportato nell'intimazione di pagamento n. 094 2019 90068335 65/000, in relazione alle cartelle n. 094 2009 0037607659 000, n. 094 2011 0031942410 000, n. 094 2012 0025051800 000”. Orbene la presenza di un giudicato, dichiarativo dell'estinzione per prescrizione dei crediti indicati nell'atto opposto, risulta pacifica sicché la pretesa creditoria riportata nell'intimazione di pagamento n. 094 2023 90033832 90/000, esclusivamente in relazione alle cartelle di pagamento menzionate in ricorso e oggetto di giudicato, non può considerarsi sussistente. Si ravvisa, nel caso di specie, la responsabilità solidale delle parti resistenti atteso che l' avrebbe dovuto sgravare il ruolo epurandolo dai crediti CP_1 dichiarati prescritti dal Tribunale di Reggio Calabria e l'Agente della riscossione non avrebbe dovuto intraprendere alcuna azione finalizzata alla riscossione dei crediti portati nei titoli già annullati giudizialmente.
4. Sempre nel merito, parte ricorrente eccepisce la prescrizione dei crediti previdenziali riportati nelle cartelle di pagamento n. 094 2014 0001727560 000 (per la sola parte afferente premi ) e 094 2014 0018455634 000 sottese CP_1 all'intimazione impugnata. La doglianza è infondata. In primo luogo, va evidenziato che è documentalmente provato (cfr. prod.ne AdER) che l'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa sia stata, innanzitutto, preceduta dalla regolare notifica delle cartelle di pagamento descritte in ricorso. A tal uopo, restano prive di pregio le eccezioni sollevate da parte ricorrente, con le note di trattazione scritta, in ordine alla presunta irregolarità degli atti prodotti dall' . CP_5 Il ricorrente è decaduto dal potere di far valere il vizio di notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata, atteso che, in relazione ad esse, risultano ritualmente notificati via PEC successivi atti da parte di con conseguente onere del contribuente di far valere la nullità dell'atto CP_5 presupposto entro il termine perentorio di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. dalla notifica dell'atto conseguenziale (cfr. Cass. civ. n. 15116/2015). A nulla rileva, inoltre, l'eccezione relativa alla mancanza di firma digitale sugli atti allegati.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice”. (cfr. Cass. ord. n. 19327/2024). Parimenti va rigettata l'eccezione di nullità della notificazione effettuata a mezzo pec perché non corredata dall'allegazione della prova dell'avvenuta estrazione dell'indirizzo di posta certificata tanto del mittente che del destinatario da pubblici registri. Infatti, in punto di indirizzo pec del notificante, deve farsi applicazione del principio di diritto, recentemente confermato dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria (sentenza n. 229/2025 del 9.04.2025) secondo cui “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”. (Cass. civ. sez. trib., 03/07/2023, n. 18684; Cass. civ. sez. trib., 17/07/2024, n.19677). L'eccezione del ricorrente è, pertanto, generica, non specificando il pregiudizio che sarebbe derivato da un eventuale l'errore di individuazione del mittente in cui sarebbe incorso il contribuente. Deve poi aggiungersi che l'indirizzo PEC al quale sono stati recapitati gli atti in questione ( è lo stesso utilizzato dall' Email_1 CP_5 per notificare l'intimazione di pagamento oggi opposta. Si tratta di comunicazione senz'altro pervenuta all'indirizzo del destinatario, come quest'ultimo ha riconosciuto nell'atto introduttivo della presente lite ed allegato in atti. Ciò chiarito, dall'esame della documentazione versata in atti, risulta per tabulas che la decorrenza dei termini prescrizionali sia stata interrotta relativamente a tutti le cartelle di pagamento in questione. Invero, risulta documentalmente provato che dalle date di notifica cartelle di pagamento n. 094 2014 0001727560 000 (27.04.2015) e 094 2014 0018455634 000 (27.04.2015) a quella del primo atto interruttivo prodotto dall' e -segnatamente dell'intimazione di pagamento n. CP_5
09420199006833565000 (26.06.2019) non fosse ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi. Parimenti, risulta per tabulas che dalla data di notifica dell'ultimo atto interruttivo e -segnatamente- dall'intimazione di pagamento n. 09420229004236483000 (8.06.2022) a quella dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata (23.06.2023) non fosse ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi ex L. n. 335/95. CP_4
5. Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza delle parti, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso dichiara non dovuti -in quanto già annullati con sentenza passata in giudicato- i crediti di cui alle cartelle di pagamento n. 09420090037607659000, n. 09420110031942410000 e n. 094 20120025051800000, confluiti nell'intimazione di pagamento oggi impugnata;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Reggio Calabria, 20 giugno 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano