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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/09/2025, n. 6858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6858 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28320/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XIV Civile – Specializzata in materia di impresa “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Giani Presidente
dott. Idamaria Chieffo Giudice Relatore
dott. Lorena Casiraghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28320/2020 promossa da:
Parte_1
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Ilardi e dall'avv. Roberto
[...] P.IVA_1
Mazzeo ed elettivamente domiciliata nello loro studio in Roma, piazza di Pietra n.26, per procura in atti
- attrice -
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Milena Porro e Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Emanuela Bianco, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Erba, via G.
Lepardi n.7/d, per procura in atti
- convenuta -
OGGETTO: contraffazione di marchio e concorrenza sleale interferente
CONCLUSIONI
pagina 1 di 22 I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Conclusioni nell'interesse dell'attrice Parte_1
[...]
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale adito, per i titoli di cui in narrativa:
a. accertare e dichiarare che la Convenuta si è resa responsabile di uso illegittimo e contraffazione dei segni distintivi di
titolarità di CR e, in particolare, del Marchio e dell' (come rappresentati nell'atto di citazione), per (i) rischio di Pt_2
confusione e/o (ii) per violazione della disciplina dettata in materia di marchio rinomato e/o (iii) per violazione della I
Convenzione di Ginevra e/o (iv) per violazione della Legge n. 740/1912 e ss. mm.;
b. accertare e dichiarare che la Convenuta si è resa responsabile di atti di concorrenza sleale;
c. inibire alla Convenuta la pubblicizzazione, commercializzazione, offerta in vendita dei prodotti recanti il Marchio e
l' nonché l'uso di detti segni in qualsiasi forma e modalità; Pt_2
d. inibire alla Convenuta la prosecuzione di ogni forma di produzione e commercializzazione dei Prodotti contraffattori e/o
contraddistinti dal Marchio e dall' Pt_2
e. ordinare alla Convenuta la confisca dei Prodotti, ex art. 2 legge n. 740/1912;
f. ordinare alla Convenuta il ritiro definitivo dal mercato di tutti i Prodotti recanti il Marchio e/o l' da essa Pt_2
promossi e offerti in vendita;
g. ordinare alla Convenuta la pubblicazione dell'emananda sentenza per due volte, a caratteri doppi del normale e con i nomi
delle parti in grassetto, su due riviste specializzate del settore del Volontariato, a scelta e cura dell'Attrice e con diritto di
quest'ultima all'immediato rimborso delle spese da parte della Convenuta dietro presentazione delle relative fatture;
h. ordinare alla Convenuta la pubblicazione dell'emananda sentenza per due volte, a caratteri doppi del normale e con i nomi
delle parti in grassetto, sulla home page del Sito Web e sulla pagina Facebook della Convenuta;
i. condannare la Convenuta al risarcimento del danno subito dall'Attrice per gli atti di contraffazione commessi dalla
Convenuta in violazione dell'art. 22 CPI, nella misura derivante dalle risultanze istruttorie o eventualmente in via equitativa;
pagina 2 di 22 j. condannare ex art. 125 CPI la Convenuta al risarcimento dei danni così generati, liquidati (anche occorrendo
equitativamente) nella somma stabilita in base agli atti di causa, alle presunzioni che ne derivano ed all'esito dell'istruttoria,
maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria;
k. per la misura eccedente il danno da lucro cessante così accertato condannare la Convenuta ex art. 125 co. 3 CPI a
restituire all'Attrice l'utile realizzato a seguito dell'accertata contraffazione, maggiorato degli interessi e della rivalutazione
monetaria;
l. condannare la Convenuta al risarcimento del danno subìto dall'Attrice per gli atti di concorrenza sleale commessi in
violazione dell'art. 2598, nn. 1 e 3 c.c., nella misura derivante dalle risultanze istruttorie o eventualmente in via equitativa;
m. condannare la Convenuta al pagamento di una penale per ogni Prodotto recante il Marchio e/o l' promosso, Pt_2
commercializzato od offerto in vendita in violazione dell'inibitoria che verrà disposta.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa.
Conclusioni nell'interesse della convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ill. Tribunale di Milano, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
In via preliminare
1. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo all' per Parte_1
gli asseriti illeciti di cui all'art. 2598 c.c. e consequenziali pronunce per i motivi esposti nei precedenti atti;
Nel merito
2. rigettare tutte le domande attoree in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, assolvendone nel miglior modo
la convenuta;
3. in ogni caso, condannare l' alla rifusione delle spese del presente Parte_1
procedimento con vittoria di onorari e spese di lite, oltre il 15% per spese generali ex art. 13 D.M. n. 55/2014 e s.s. m.m.,
aggiornato al D.M. n. 147/2022, CPA e IVA, nonché ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 37/2018 e successive
occorrende;
In via istruttoria pagina 3 di 22 4. ammettere la prova testimoniale ex art. 244 e ss. c.p.c., in aggiunta a quanto già prodotto, sui seguenti capitoli di
prova, con ogni più ampia riserva, nonché di formulare istanze di ogni tipo e/o di replica, anche a prova contraria, diretta o
indiretta, rispetto alle eventuali istanze e produzioni contenute nelle memorie istruttorie ex adverso depositate, con indicazione
dei relativi testimoni a conoscenza dei fatti di causa.
A. Vero quanto dichiarato nel doc. 52 (rammostrare al teste il doc. 52 di parte convenuta) e vera la mia firma;
B. Vero quanto dichiarato nel doc. 53 (rammostrare al teste il doc. 53 di parte convenuta) e vera la mia firma;
C. Vero quanto dichiarato nel doc. 54 (rammostrare al teste il doc. 54 di parte convenuta) e vera la mia firma;
D. Vero quanto dichiarato nel doc. 55 (rammostrare al teste il doc. 55 di parte convenuta) e vera la mia firma;
E. Vero quanto dichiarato nel doc. 56 (rammostrare al teste il doc. 56 di parte convenuta) e vera la mia firma;
F. Vero quanto dichiarato nel doc. 104 (rammostrare al teste il doc. 104 di parte convenuta) e vera la mia firma;
G. Vero quanto dichiarato nel doc. 117 (rammostrare al teste il doc 117 di parte convenuta) e vera la mia firma;
H. Vero che è regolarmente iscritta all'Albo Fornitori dell Controparte_1 Parte_1
(rammostrare al teste i docc. 2, 25-27 di parte convenuta);
I. Vero che l'approvvigionamento e la vendita di uniformi e accessori con l'apposizione dell'emblema CR avviene in
esecuzione di ordini ricevuti dai Comitati CR (rammostrare al teste i docc. 28-51 e 105-114 di parte convenuta);
J. Vero che i prodotti ad emblema CR richiesti a dai Comitati CR viene fornito con le specifiche Controparte_1
caratteristiche indicate dai Comitati e come da capitolato di cui al doc. 18 (rammostrarsi al teste il doc. 18 di parte
convenuta);
K. Vero che i Comitati CR, in persona di un incaricato, ritirano la merce presso la sede di Controparte_1
corrente in Como, via dei Mulini n. 31 (rammostrarsi al teste i docc. 28, 32, 33, 37, 38 di parte convenuta);
L. Vero che in persona di un incaricato, consegnano la merce oggetto d'ordine presso la sede del Controparte_1
Comitato CR da cui l'ordine è stato trasmesso (rammostrarsi al teste il doc. 31, 39, 42, 45, 48, 49, 52 di parte convenuta);
pagina 4 di 22 M. Vero che il portachiavi CR raffigurato nel doc. 5 di parte attrice (si rammostri al teste il doc. 5 di parte attrice) è stato
commissionato a settembre 2017 da in nome e per conto del Comitato CR di Como in occasione Persona_1
dell'annuale gara didattica di soccorso svoltasi in data 1° ottobre 2017, rivolta a tutti i volontari CR del territorio comasco;
N. Vero che sul sito web di www.casadellagomma.it non è possibile acquistare i prodotti CR (si Controparte_1
rammostri al teste il doc. 8 di parte attrice);
O. Vero che non offre in vendita sul proprio sito www.casadellagomma.it i prodotti CR (si Controparte_1
rammostri al teste il doc. 101 di parte convenuta);
P. Vero che sul sito web di www.casadellagomma.it non sono indicati i prezzi dei prodotti CR (si Controparte_1
rammostri al teste il doc. 8 di parte attrice e il doc. 101 di parte convenuta);
Q. Vero che il fatturato di derivante dalla vendita di prodotti recanti l'emblema CR consegue ad Controparte_1
ordini provenienti dai Comitati CR (si rammostri al teste a titolo esemplificativo le fatture di di cui Controparte_1
ai docc. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50; docc. 105-114 di parte convenuta); R. Vero che gli
oggetti di cui alla immagine raffigurata sub doc. 6 di parte attrice (si rammostri al teste il doc. 6 di parte attrice) non sono
panettoni;
S. Vero che gli oggetti di cui alla immagine raffigurata sub doc. 6 di parte attrice (si rammostri al teste il doc. 6 di parte
attrice) sono dei pacchi senza contenuto;
T. Vero che gli oggetti di cui alla immagine raffigurata sub doc. 6 di parte attrice (si rammostri al teste il doc. 6 di parte
attrice) non sono commerciabili;
U. Vero che gli oggetti di cui alla immagine raffigurata sub doc. 6 di parte attrice (si rammostri al teste il doc. 6 di parte
attrice) non sono commercializzati da Controparte_1
- Sul capo di prova A) si chiama (C.F. ), Presidente del Comitato CR di Testimone_1 C.F._1
Casatenovo, domiciliato presso il Comitato CR di Casatenovo, a Casatenovo (LC), 23880, Via Monteregio 13.
- Sul capo di prova B) si chiama (C.F. ), Presidente del Comitato CR di Testimone_2 C.F._2
Cantù, domiciliato presso il Comitato CR di Cantù, a Cantù (CO), 22063, Via Ariberto da Intimiano, 20. pagina 5 di 22 - Sul capo di prova C) si chiama (C.F. ), Vice-Responsabile Operativo del Persona_2 C.F._3
Comitato CR di Como, residente a [...].
- Sul capo di prova D) si chiama (CF. (C.F. ), Presidente del Comitato CR Basso Persona_3 C.F._4
Lario, residente a [...].
- Sul capo di prova E) si chiama (C.F. ), Presidente del Comitato di Lomazzo, Testimone_3 C.F._5
domiciliato presso Comitato CR di Lomazzo, a Lomazzo (CO), 22074, Via Milano, 24.
- Sul capo di prova M) si chiama domiciliato presso il Comitato CR di Como, a Como (CO), 22100, Persona_1
Via Italia Libera, 11.
- Sul capo di prova F); N); O); P) si chiama (CF. , residente a [...]C.F._6
Intimiano (CO), Via Brugnago, 28.
- Sui capi di prova G); H); I); J); K); L); M); N); O); P); Q) si chiama (CF. CP_2
), residente a [...]. C.F._7
- Sui capi di prova I); J); K); L) si chiamano (C.F. ), Presidente del Comitato Testimone_1 C.F._1
CR di Casatenovo, domiciliato presso il Comitato CR di Casatenovo, a Casatenovo (LC), 23880, Via Monteregio 13;
(C.F. ), Presidente del Comitato CR di Cantù, domiciliato presso il Comitato Testimone_2 C.F._2
CR di Cantù, a Cantù (CO), 22063, Via Ariberto da Intimiano, 20; (C.F. Persona_2
), Vice-Responsabile Operativo del Comitato CR di Como, residente a [...]della C.F._3
Battaglia (CO), 22042, Via Fittavolo, 3; (CF. (C.F. ), Presidente del Comitato Persona_3 C.F._4
CR Basso Lario, residente a [...]; (C.F. ), Testimone_3 C.F._5
Presidente del domiciliato presso Comitato CR di Lomazzo, a Lomazzo (CO), 22074, Via Controparte_3
Milano, 24; AN PE domiciliata presso il Comitato CR di Casatenovo, a Casatenovo (LC), 23880, Via
Monteregio, 13; domiciliato presso il Comitato CR di San Fermo della Battaglia, a San Fermo della Parte_3
Battaglia (CO), 22020, Piazzale Don Prayer, 1; domiciliata presso Comitato CR di Milano, a Milano Controparte_4
(MI), 20145, Via Marcello Pucci, 7. pagina 6 di 22 - Sui capi di prova R); S); T); U) si chiama (C.F. ), residente a [...]C.F._8
(CO), 22010, Via Roma, 9.
5. accertare e dichiarare l'inammissibilità o l'irrilevanza delle prove per testi dedotte dalla parte attrice in
memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c., vertendo:
- i capi 1) e 2) su circostanze generiche, valutative e comunque aventi ad oggetto la circostanza della conclusione di contratti tra
le parti, in violazione dell'art. 2721 c.c.;
- i capi 2), 3), 5), 6) su circostanze generiche, documentali, irrilevanti in quanto fanno riferimento ad un sito internet di un
soggetto non parte del presente giudizio (doc. 118) e comunque in contrasto con la documentazione in atti (docc. 101-104);
- i capi 4), 7) e 8) su circostanze generiche, in parte documentali e in parte valutative.
In via subordinata
6. nell'ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenga di ammettere uno, alcuni o tutti dei capi di prova attorei,
[...]
chiede di essere ammessa a prova contraria sugli stessi come segue: CP_1
- sui capi da n. 1 a n. 8, si chiama il teste (CF. ), residente a [...], CP_2 C.F._7
21050, Via Plinio, 1;
- sui capi nn. 5 e 6, si chiama il teste (CF. , residente a [...]C.F._6
(CO), 22070, Via Brugnago, 28.
7. Inoltre, chiede l'ammissione dei seguenti capi in controprova, con ogni più ampia riserva, nonché Controparte_1
di formulare istanze di ogni tipo e/o di replica, anche a prova contraria, diretta o indiretta, rispetto alle eventuali istanze e
produzioni ex adverso eventualmente contenute nelle memorie istruttorie di controparte:
H. Vero che è regolarmente iscritta all'Albo Fornitori dell Controparte_1 Parte_1
(rammostrare al teste i docc. 2, 25-27 di parte convenuta);
I. Vero che l'approvvigionamento e la vendita di uniformi e accessori con l'apposizione dell'emblema CR avviene in
esecuzione di ordini ricevuti dai Comitati CR (rammostrare al teste i docc. 28-51 e 105-114 di parte convenuta);
pagina 7 di 22 J. Vero che i prodotti ad emblema CR richiesti a dai Comitati CR vengono forniti con le Controparte_1
specifiche caratteristiche indicate dai Comitati e come da capitolato di cui al doc. 18 (rammostrarsi al teste il doc. 18 di parte
convenuta);
K. Vero che i Comitati CR, in persona di un incaricato, ritirano la merce presso la sede di Controparte_1
corrente in Como, via dei Mulini n. 31 (rammostrarsi al teste i docc. 28, 32, 33, 37, 38 di parte convenuta);
CP_ L. Vero che in persona di un incaricato, consegna la merce oggetto d'ordine presso la sede del Controparte_1
Comitato CR da cui l'ordine è stato trasmesso (rammostrarsi al teste il doc. 31, 39, 42, 45, 48, 49, 52 di parte convenuta);
M. Vero che il portachiavi CR raffigurato nel doc. 5 di parte attrice (si rammostri al teste il doc. 5 di parte attrice) è stato
commissionato a settembre 2017 da in nome e per conto del Comitato CR di Como in occasione Persona_1
dell'annuale gara didattica di soccorso svoltasi in data 1° ottobre 2017, rivolta a tutti i volontari CR del territorio comasco;
N. Vero che sul sito web di www.casadellagomma.it non è possibile acquistare i prodotti CR (si Controparte_1
rammostri al teste il doc. 8 di parte attrice);
O. Vero che non offre in vendita sul proprio sito www.casadellagomma.it i prodotti CR (si Controparte_1
rammostri al teste il doc. 101 di parte convenuta);
P. Vero che sul sito web di www.casadellagomma.it non sono indicati i prezzi dei prodotti CR (si Controparte_1
rammostri al teste il doc. 8 di parte attrice e il doc. 101 di parte convenuta);
Q. Vero che il fatturato di derivante dalla vendita di prodotti recanti l'emblema CR consegue ad Controparte_1
ordini provenienti dai Comitati CR (si rammostri al teste a titolo esemplificativo le fatture di di cui Controparte_1
ai docc. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50; docc. 105-114 di parte convenuta);
R. Vero che gli oggetti di cui alla immagine raffigurata sub doc. 6 di parte attrice (si rammostri al teste il doc. 6 di parte
attrice) non sono panettoni;
S. Vero che gli oggetti di cui alla immagine raffigurata sub doc. 6 di parte attrice (si rammostri al teste il doc. 6 di parte
attrice) sono dei pacchi senza contenuto;
pagina 8 di 22 T. Vero che gli oggetti di cui alla immagine raffigurata sub doc. 6 di parte attrice (si rammostri al teste il doc. 6 di parte
attrice) non sono commerciabili;
U. Vero che gli oggetti di cui alla immagine raffigurata sub doc. 6 di parte attrice (si rammostri al teste il doc. 6 di parte
attrice) non sono commercializzati da Controparte_1
- Sul capo di prova M) si chiama domiciliato presso il Comitato CR di Como, a Como (CO), 22100, Persona_1
Via Italia Libera, 11.
- Sul capo di prova N); O); P) si chiama (CF. , residente a [...]C.F._6
(CO), 22070, Via Brugnago, 28.
- Sui capi di prova H); I); J); K); L); M); N); O); P); Q) si chiama (CF. ), CP_2 C.F._7
residente a [...].
- Sui capi di prova I); J); K); L) si chiamano (C.F. ), Presidente del Comitato Testimone_1 C.F._1
CR di Casatenovo, domiciliato presso il Comitato CR di Casatenovo, a Casatenovo (LC), 23880, Via Monteregio 13;
(C.F. ), Presidente del Comitato CR di Cantù, domiciliato presso il Comitato Testimone_2 C.F._2
CR di Cantù, a Cantù (CO), 22063, Via Ariberto da Intimiano, 20; (C.F. Persona_2
), Vice-Responsabile Operativo del Comitato CR di Como, residente a [...]della C.F._3
Battaglia (CO), 22042, Via Fittavolo, 3; (CF. (C.F. ), Presidente del Comitato Persona_3 C.F._4
CR Basso Lario, residente a [...]; (C.F. Testimone_3
), Presidente del domiciliato presso Comitato CR di Lomazzo, a C.F._5 Controparte_3
Lomazzo (CO), 22074, Via Milano, 24; AN PE domiciliata presso il Comitato CR di Casatenovo, a Casatenovo
(LC), 23880, Via Monteregio, 13; domiciliato presso il Comitato CR di San Fermo della Battaglia, a Parte_3
San Fermo della Battaglia (CO), 22020, Piazzale Don Prayer, 1; domiciliata presso Comitato CR di Controparte_4
Milano, a Milano (MI), 20145, Via Marcello Pucci, 7. - Sui capi di prova R); S); T); U) si chiama (C.F. Tes_5
), residente a [...]. C.F._8
Ragioni in fatto e diritto della decisione pagina 9 di 22 1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 29/07/2020, l
[...]
(di seguito anche CR) ha convenuto in giudizio la società Parte_1 [...]
per l'accertamento: (i) degli atti di “contraffazione” e di utilizzo non autorizzato dei Controparte_1
segni distintivi disciplinati dalla Convenzione di Ginevra e dai successivi protocolli aggiuntivi;
oltre che (ii)
degli atti di concorrenza sleale e per (iii) la pronuncia dei provvedimenti inibitori e risarcitori conseguenti.
1.1. A sostegno delle proprie domande l'attrice ha esposto in fatto che:
- l' , organizzazione di volontariato senza fini di lucro, fondata il Parte_1
15 giugno 1864 e che “trova fondamento” nella I Convenzione di Ginevra del 1946, persegue istituzionalmente scopi assistenziali, sanitari e sociali, sia in tempo di guerra che in tempo di pace;
- tra gli “Emblemi” previsti dalla Convenzione di Ginevra e dai successivi protocolli, Parte_1
ha adottato la su fondo bianco”; detto “Emblema”, posto all'interno di due cerchi
[...] Parte_1
concentrici di colore rosso, tra i quali è inserita la dicitura “Convenzione di Ginevra 22 agosto 1864”,
costituisce, con la sottostante didascalia “ ”, il “logotipo identificativo” o “marchio” di Parte_1
esclusiva spettanza dell' ; Parte_1
- Emblema” e “Logotipo” (o “Marchio”) sono utilizzati, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento, per contraddistinguere le uniformi, altri indumenti e materiali utilizzati dai volontari della CR e realizzati da quest'ultima o da terzi espressamente autorizzati;
- la convenuta è una società specializzata nella produzione e commercio di Controparte_1
uniformi, divise, accessori e calzature ed è inserita nell'elenco dei fornitori dell Parte_1
.
[...]
Svolta tale premessa, nel presente giudizio l'attrice ha lamentato l'illecito utilizzo da parte della convenuta del segno distintivo della Segnatamente, la società aveva Parte_1 Controparte_1
posto in vendita sul proprio sito internet prodotti contrassegnati dai simboli delle CR, come desumibile dalla presenza sul sito del “catalogo” delle divise della CR e dalla possibilità di effettuare ordini tramite lo pagina 10 di 22 stesso sito;
inoltre, aveva pubblicizzato, sulla pagina Facebook riferibile alla convenuta, prodotti (portachiavi o confezioni di panettone) recanti l'Emblema della proponendoli al pubblico come “idee Parte_1
regalo”.
CP_ L'attrice ha precisato che la vendita delle divise e degli indumenti recanti l'Emblema o il Logotipo
è destinata unicamente al personale e ai volontari dell essendone vietata Parte_1 Parte_1
la vendita a terzi sulla base delle previsioni della Convenzione di Ginevra del successivo Regolamento
adottato dall'Associazione nazionale. Anche la vendita al pubblico dei gadget pubblicizzati sui social della convenuta costituiva violazione delle previsioni che regolamentano l'uso dell e Parte_4 Parte_1
non era stato autorizzata dall' Parte_1
L'attrice ha aggiunto di aver diffidato la società dal proseguire ogni forma di Controparte_1
utilizzo non autorizzato dell' e del , intimando, con lettera del 14/02/2020, la cessazione Pt_2 CP_5
della commercializzazione dei prodotti recanti tali segni con le modalità descritte nell'atto di citazione.
Tuttavia, tale missiva era rimasta priva di riscontro.
1.2. L'attrice ha, inoltre, osservato che l'utilizzo non autorizzato da parte della convenuta del marchio,
dell'emblema e della denominazione si pone in contrasto con un complesso quadro Parte_1
normativo costituito dalle disposizioni della I Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1946 (artt. 44 e 53) e della legge n. 740/1912 (artt. 1 e 2) oltre che dalle previsioni dello Statuto della CR (art. 4.3) e del
Regolamento sull'uso dell'emblema prodotto in atti (artt. 2.6, 4.4., 4.4.1, 4.4.2). A fondamento delle domande svolte l'attrice ha, inoltre, richiamato l'art. 8, comma 3, c.p.i. sulla tutela del “marchio notorio”.
1.3. Infine, secondo l'attrice la condotta della convenuta integrava anche gli estremi dell'illecito concorrenziale sotto il profilo della concorrenza sleale confusoria e per agganciamento parassitario ex art. 2598 n. 1 e n. 2 c.c., in quanto l'apposizione da parte della convenuta del marchio e dell'emblema di CR
sui propri prodotti e servizi, unita all'attività promozionale degli stessi sui canali sopra descritti, era idonea a pagina 11 di 22 creare confusione agli occhi dei consumatori finali e del pubblico circa l'esistenza di un collegamento tra i prodotti e i servizi offerti dalla convenuta e l'attività svolta dall . Parte_1
1.4. Sulla base di tali allegazioni, l'attrice ha chiesto condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale asseritamente patiti in conseguenza dei fatti per cui è causa, oltre che alla retroversione degli utili ai sensi dell'art. 125 c.p.i.
2. Costituendosi in giudizio, la società convenuta ha eccepito preliminarmente il Controparte_1
mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1 bis, del D.lgs. n.
28/2010, adducendo che “l'azione di contraffazione ha natura reale e tutela il diritto assoluto all'uso esclusivo del segno
come bene autonomo” (pag. 10 atto di citazione) e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande dell'attrice attesa la legittimità della propria condotta. Si osserva sin d'ora che tale eccezione deve essere disattesa atteso che le azioni a tutela dei diritti patrimoniali e non patrimoniali derivanti alla titolarità di un marchio hanno ad oggetto un bene immateriale e non materiale (Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata
Imprese, 22/12/2022 n. 3184; Tribunale di Milano, 23/02/2017, n. 2260).
2.1. In fatto, la convenuta ha riferito: - di svolgere, da oltre cinquant'anni, attività di produzione e commercio di articoli tecnici, tra cui divise, uniformi ed accessori destinati a diversi corpi militari ed enti;
-
di essere iscritta all'albo dei fornitori della (doc. 2 del fascicolo della convenuta); - di Parte_1
aver ricevuto diverse richieste di preventivi e ordini, sia da parte del Comitato Nazionale CR che dei
Comitati territoriali, aventi ad oggetto la fornitura di divise, di uniformi e di merchandising recanti “Marchio”
ed “Emblema” della (cfr. doc. 4, 5 e 6); - che l'utilizzo del marchio delle Parte_1 Parte_1
era stato quindi autorizzato nell'ambito di tali rapporti di fornitura.
2.2. Con riguardo alle contestazioni svolte dall'attrice, la convenuta ha negato di aver venuto i prodotti recanti l' o il Marchio della Croce Rossa al di fuori degli ordini formulati dai Comitati Territoriali, Pt_2
precisando che il sito internet della società, consultato dall'attrice e non aggiornato da tempo, non consente di effettuare acquisti on line – ossia con modalità automatica – ma consente unicamente di inviare una pagina 12 di 22 richiesta di “Preventivo” che viene vagliata dal personale della società anche con riguardo alla esistenza dei requisiti soggettivi per poter accedere alla fornitura richiesta. Di contro, era la stessa attrice a proporre in vendita sul proprio sito, in una apposita sezione dedicata agli acquisti on line (www.shop.cri.it), merchandising
di vario tipo (borracce termiche, tazze, etc), cosicché dovevano ritenersi infondati i timori espressi dall'attrice circa lo svilimento dei simboli della in ragione della vendita ad un pubblico Parte_1
indiscriminato di prodotti che tali simboli recano.
2.3. La convenuta ha, inoltre, contestato la sussistenza dei presupposti della concorrenza sleale ex art. 2598
n. 1 e 2 c.c. in quanto i destinatari dei prodotti CR sono gli stessi Comitati territoriali che potevano rivolgersi alla convenuta per le forniture necessarie;
né poteva affermarsi l'idoneità dell'uso del marchio
CR per la realizzazione dei gadget prodotti su richiesta del Comitato di Como a compromettere o indebolire il potere distintivo del marchio ovvero a compromettere l'immagine dell' Parte_1
[...]
2.4. Infine, con riguardo alle domande inibitorie e risarcitorie, la convenuta ha contestato la mancanza di prova dell'an dell'illecito oltre che del pregiudizio subito per effetto delle condotte descritte nell'atto di citazione;
in subordine, ha chiesto di accertarsi il concorso della stessa oltre che dei Comitati Parte_1
territoriali nella causazione del danno ex art. 1227 c.c.
3. Alla prima udienza di comparizione, in data 16/03/2021, su invito del giudice istruttore le parti hanno chiesto un rinvio al fine di valutare la possibilità di avviare trattative volte ad una composizione bonaria della lite. Alle udienze del 15/06/2021, del 21/09/2021 e del 22/12/2021 i procuratori delle parti hanno chiesto disporsi ulteriori rinvii per consentire la prosecuzione delle trattative la cui definizione veniva indicata come “prossima”; tuttavia, all'udienza del 25/01/2022 le parti hanno dato atto dell'esito negativo delle trattative. Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è
stata rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria;
a seguito di un ulteriore differimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15/04/2025, le parti hanno pagina 13 di 22 rassegnato le rispettive conclusioni davanti al nuovo giudice istruttore nel frattempo designato e la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione.
4. Così ripercorse le difese delle parti, per una più completa comprensione dei fatti per cui è causa giova premettere che l' , fondata con Regio Decreto 7 febbraio 1884, n. Parte_1
1243, opera nell'ambito della , instituite con la Controparte_6
Convenzione di Ginevra del 1949 e successivi protocolli aggiuntivi, come “ente umanitario imparziale”,
attivo in “tempo di guerra” e in “tempo di pace” allo scopo di “proteggere la vita e la salute e garantire il rispetto dell'essere umano” (cfr. Statuto della CR).
4.1. In particolare, il d.lgs. 178/2012, in attuazione della delega conferita con l. 183/2010, ha operato un complessivo riassetto della , con la soppressione dell' Parte_1 Parte_1
, quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico (art. 1 del d.P.R. 613/1980 modificato
[...]
dall'art. 7 del decreto legge 20 settembre 1995, n. 390), e la contestuale istituzione dell
[...]
come persona giuridica di diritto privato, ancorché di interesse pubblico ed ausiliaria Parte_1
dei pubblici poteri nel settore umanitario, iscritta nel registro nazionale del “Terzo settore” (d.lgs.
117/2017), posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e abilitata ad operare nell'ambito della . Controparte_7
4.2. Per quel che rileva nel presente giudizio, l'art. 38 della Convenzione di Ginevra stabilisce che “in omaggio alla Svizzera, il segno araldico della su fondo banco, formato con l'inversione dei Parte_1
colori federali, è mantenuto come emblema e segno distintivo del servizio sanitario degli eserciti. Tuttavia,
per i paesi che impiegano già come segno distintivo, in luogo della la od il Parte_1 Controparte_7
e il su fondo bianco, questi emblemi sono parimenti ammessi” (art. 38, comma 1 e 2). CP_8 CP_9
L'art. 44 prevede che “l'emblema della su fondo bianco e le parole « o «Croce di Parte_1 Parte_1
Ginevra» non potranno, eccettuati i casi indicati nei successivi capoversi del presente articolo, essere adoperati, sia in tempo di guerra, sia in tempo di pace, che per designare e proteggere le formazioni e gli pagina 14 di 22 stabilimenti sanitari, il personale e il materiale protetti dalla presente Convenzioni e dalle altre Convenzioni
che regolano la materia analoga”; “inoltre, le Società nazionali della Croce […] potranno, in tempo di Pt_1
pace, conformemente alla legislazione nazionale, far uso del nome e dell'emblema della per Parte_1
altre loro attività conformi ai principi enunciati dalle Conferenze internazionali della . Il Parte_1
successivo art. 53 della Convezione precisa che “l'uso da parte di privati, di società o ditte commerciali sia pubbliche che private, che non vi abbiano diritto in virtù della presente Convenzione, dell'emblema o della denominazione di “ o di “Croce di Ginevra” nonché di qualunque segno o di qualunque Parte_1
denominazione che ne costituiscono un'imitazione, sarà vietato in qualunque tempo, quale che sia lo scopo di quest'uso e qualunque possa essere stata la data anteriore d'adozione”.
4.3. In conformità alle previsioni della Convezione, lo Statuto dell' Parte_1 Parte_1
stabilisce che, “tra gli emblemi previsti dalle Convenzioni di Ginevra e dai successivi Protocolli aggiuntivi,
la adotta come proprio la su fondo bianco” (art.
4.1. dello Statuto); lo Parte_1 Parte_1
stesso Emblema, posto all'interno di due cerchi concentrici di colore rosso, tra i quali è riportata la scritta
“Convenzione di Ginevra 22 agosto 1864”, sempre abbinata alla scritta per esteso ”, Parte_1
costituisce il “Logotipo identificativo” della Associazione CR (o “marchio”). Lo Statuto precisa che la
è l'unica associazione “autorizzata ad utilizzare l'emblema” secondo il Regolamento Parte_1
sull'utilizzo dell'emblema della e della da parte delle Società Nazionali, Parte_1 Controparte_7
approvato dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa (Vienna 1965) e modificato dal Consiglio
dei Delegati (Budapest, novembre 1991) e redatto in conformità alle previsioni della Convenzione di
Ginevra e ai protocolli aggiuntivi.
4.4. In particolare, il “Regolamento sull'uso dell'Emblema, dei patrocini e manuale di comunicazione”
richiama il contenuto del regolamento approvato dalle Società Nazionali con riguardo all'uso dell' distinguendo tra “uso protettivo”, ovvero di protezione del personale e dei beni della Croce Pt_2
Rossa durante i conflitti armati, e “uso indicativo” dell'appartenenza al Movimento in tempo di pace. L'uso pagina 15 di 22 indicativo dell'emblema “detto anche distintivo, segnala che una persona o un oggetto è collegato al
[…]. In questo caso l'emblema deve Parte_5
essere accompagnato dal nome o dalle iniziali della e deve essere di piccole dimensioni. Parte_6
In tempo di pace le società nazionali possono usare l'emblema a uso indicativo per il personale e i materiali a uso interno ed esterno”. Il Regolamento precisa che, al fine di garantire “il rispetto universale dell'emblema e la sua protezione, tutti gli Stati parte delle convenzioni di Ginevra hanno emanato leggi o provvedimenti legislativi per disciplinare l'utilizzo dell'emblema e prevenire e punire l'uso non autorizzato sia in tempo di pace che in conflitto”, osservando che “l'abuso dell'Emblema a scopo distintivo indebolisce
[…] la sua immagine agli occhi del pubblico ingenerando confusione e creando un illegittimo affidamento da parte del pubblico nei confronti dell'utilizzatore”. Ancora, il Regolamento in esame disciplina l'uso dell' nel caso di “sponsorizzazioni e partenariati”, Controparte_10
prevedendo che “il marchio e il nome della in ogni forma e declinazione anche Parte_1
territoriale non possono esser usati in modo da essere direttamente collegati ad alcuna attività commerciale,
suggerire una promozione commerciale diretta, favorirne in maniera esplicita i risultati” (art. 4.4), in particolare, è da ritenersi improprio l'uso del “marchio” CR in qualsiasi declinazione da parte di imprese commerciali, organizzazioni non governative, singoli individui, per fini commerciali anche indiretti (art. 4.4.1.); deve, inoltre, essere evitata l'associazione tra il logotipo CR ed una attività commerciale (art. 4.4.2.).
In questo contesto, le eventuali collaborazioni tra CR e terzi debbono essere valutate “di volta in volta” in relazione alla compatibilità con i fini istituzionali dell' sicché, al di fuori di tale ipotesi, “gadget Parte_1
o qualsiasi altro prodotto anche legato alle attività di CR riportante l'emblema e/o logo e /o dicitura ella o altri marchi registrati dalla CR sono da considerarsi non vendibili da terzi a termini di Parte_1
legge” (art. 4.4.2.). Infine, il Regolamento disciplina l'uso dell'emblema e del logotipo anche in relazione all'attività di “merchandising” –nei limiti in cui tale attività sia compatibile con la preminente attività
pagina 16 di 22 umanitaria, di interesse pubblico, svolta dalla Associazione e rientri nelle attività secondarie che possono essere svolte dagli enti del “Terzo settore” anche ai fini di raccolta fondi (art. 6 del d.lgs. 117/2017).
5. Svolta tale premessa, ritiene il Collegio che le domande dell'attrice meritano di essere accolte in applicazione del disposto di cui all'art. 8, comma 3, c.p.i. ed alla luce delle previsioni delle Convenzioni
internazionali e del Regolamento nazionale che disciplinano l'uso dell risultando così CP_10
assorbite le ulteriori contestazioni riguardanti l'idoneità delle condotte censurate dall'attrice a costituire anche atti di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1 e 2 c.c.
5.1. A mente dell'art. 8, comma 3, c.p.i., “se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le immagini che riproducono trofei, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche,
nonché gli emblemi caratteristici di questi”. Lo scopo della norma in esame è quello di tutelare i “segni”
che abbiano acquisito notorietà in ambiti e settori diversi da quello commerciale – nel quale viene tipicamente in rilievo la funzione di indicazione di origine o di provenienza di un bene o servizio da un determinato imprenditore assolta dal marchio – e che, per tale motivo, esercitano una “capacità attrattiva”
legata alla rinomanza di cui il segno gode presso il pubblico in relazione ai significati e ai valori dallo stesso veicolati.
5.2. Giova, peraltro, rilevare che, come osservato nei precedenti paragrafi, l'utilizzo dell Parte_7
da parte terzi non autorizzati per finalità meramente commerciali, estranee agli scopi umanitari
[...]
perseguiti dall' , è contrario alle Convenzioni internazionali oltre che alle previsioni del Parte_1
Regolamento adottato dall' e costituisce, inoltre, l'elemento Parte_1
oggettivo della contravvenzione di cui all'art. 1 della Legge 30 giugno 1912, n. 740.
5.3. Ciò posto, le doglianze mosse dall'attrice nei confronti della società non Controparte_1
riguardano i rapporti di fornitura intrattenuti con i singoli Comitati Regionali o con la stessa attrice, né pagina 17 di 22 l'apposizione dell' e del sulle divise e sui beni prodotti a seguito di specifici ordini dei Pt_2 CP_5
Comitati; bensì la vendita a “terzi” di capi recanti l'Emblema in questione e l'utilizzo di tale Emblema
mediante la pubblicazione sul sito internet e su canali social alla stessa riferibili di immagini che riproducono il segno, accompagnate da messaggi aventi chiaro contenuto pubblicitario dell'attività e dei servizi offerti dalla convenuta.
5.4. A supporto di tali allegazioni, l'attrice ha prodotto l'immagine di una pagina del sito della società
[...]
datata 30/07/2020, nella quale sono riprodotti le fotografie di alcuni capi (felpa, Controparte_1
pantaloni e guanti) recanti il Logotipo della , accompagnate da una breve descrizione Parte_1
dell'articolo (doc. 2 del fascicolo dell'attrice); in calce a ciascuna immagine è presente un collegamento
(“more info”) attraverso cui l'utente può ottenere informazioni. Invero, il documento in esame prova unicamente la pubblicazione sul sito della società convenuta di capi che recano il “marchio” della Pt_1
ma non anche la possibilità di acquistare liberamente gli articoli. Sul punto la convenuta ha preciso
[...]
che il sito non consentiva di effettuare “acquisti on line”, ma forniva esclusivamente contatti per il perfezionamento di ordini (come peraltro desumibile dalla dicitura - “more info” - utilizzata); inoltre, la parte ha precisato che per il perfezionamento degli ordini relativi ai capi della era richiesto Parte_1
all'utente di fornire il codice identificativo comprovante l'appartenenza all'Associazione.
5.5. Osserva il Collegio che non è contestato che la società sia inserita nell'elenco Controparte_1
dei fornitori della e che in tale qualità abbia ricevuto ed evaso richieste di fornitura Parte_1
provenienti dai diversi Comitati territoriali (cfr. copiosa documentazione prodotta dalla convenuta con la seconda memoria istruttoria). A fronte di tali deduzioni e contestazioni l'attrice ha omesso di fornire prova del diverso assunto secondo cui i capi recanti l sarebbero stati venduti a “terzi” estranei Controparte_10
all'associazione attraverso il canale della vendita on line, essendo i capitoli di prova per testi dedotti nella seconda memoria istruttoria generici e relativi a circostanze che la parte ben avrebbe potuto appurare prima dell'istaurazione del giudizio svolgendo opportuni controlli ed indagini fattuali. Peraltro, nemmeno pagina 18 di 22 risultano allegate agli atti specifiche segnalazioni in merito al non corretto operato della convenuta con riguardo alla indebita fornitura di divise ed indumenti recanti il marchio a soggetti terzi non autorizzati.
Anche la diffida stragiudiziale (doc. 9) risulta sul punto generica nella parte viene lamentata la vendita al pubblico, in “svariate occasioni”, di capi recanti l' asseritamente risultante da “prova CP_10
documentata”, non descritta nella diffida, né depositata nel presente giudizio.
5.6. Alla luce dei rilievi svolti (paragrafo 5.1), risulta, invece adeguatamente documentata la doglianza relativa all'utilizzo “parassitario” e non autorizzato (ex art. 8, comma 3, c.p.i.) dei segni della Parte_1
sul sito e sulla “pagina Facebook” di al fine di promuovere l'attività
[...] Controparte_1
commerciale della convenuta;
ciò che comporta un indebito sfruttamento della capacità attrattiva esercitata dall' e derivante dallo stretto collegamento tale segno, universalmente noto, e i valori di CP_10
solidarietà legati agli scopi umanitari perseguiti dall'Associazione, estranei all'attività imprenditoriale della convenuta.
5.7. Al riguardo, si osserva che la pubblicazione sulla pagina Facebook della società di un portachiavi recante il logotipo dell'Associazione esula da eventuali richieste di fornitura di tale prodotto da parte dell'Associazione o di un Comitato Regionale ed è volta a pubblicizzare i servizi e i prodotti realizzati da come chiaramente desumibile dal messaggio che accompagna la foto: “un'idea per Controparte_1
un pensierino di Natale. Passa a trovarci. Ti aspettiamo” (doc. 7). Analoghe considerazioni possono essere formulate con riguardo alla pubblicazione, in data 5 dicembre 2019, di una foto che raffigura, ai piedi di un albero di Natale, un pacco rosso recante il logotipo dell' assieme a pacchi recanti altri marchi. Parte_1
La foto è preceduta dal messaggio: “Vi aspettiamo in via dei Mulini, 31 Como … Con tante novità … Da
lunedì a venerdì h: 8:00-12:00/14:00-18 …” (doc. 9).
5.8. Per le ragioni esposte, in accoglimento delle domante inibitorie svolte dall'attrice deve essere inibito alla convenuta l'ulteriore utilizzo sui propri canali social e sul proprio sito internet dei segni recanti l' Pt_2
e il Logotipo e deve essere ordinata la rimozione degli stessi Controparte_11
pagina 19 di 22 segni dal sito web e da Facebook; inoltre, deve essere posta a carico della convenuta una penale pari ad €
500,00 per ogni violazione, successiva alla pubblicazione della presente ordinanza, consistente nell'utilizzo sui canali social e sul sito web della convenuta di segni recanti l' e di € 100,00 per Parte_7
ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del comando avente ad oggetto la rimozione delle pubblicazioni oggetto di contestazione nel presente giudizio e risultanti dai docc. 2, 7 e 9 prodotti dalla attrice, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla notifica della presente sentenza da parte dell'attrice.
6. Venendo alle ulteriori domande risarcitorie, l'art. 125, comma 2, c.p.i. prevede che la liquidazione del danno derivante dalla violazione dei diritti di privativa tutelati dalla c.p.i. possa consistere in una “somma globale in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano”. Segnatamente, nel caso di specie l'accostamento dei segni notori che identificano l'attività umanitaria svolta dalla attrice all'attività
commerciale della convenuta è idoneo a determinare un danno risarcibile di natura non patrimoniale, sub
specie di “svilimento del marchio” in quanto indebitamente accostato ad attività commerciali, estranee ai fini istituzionali perseguiti dall'associazione. Giova sul punto ricordare che, per espressa previsione delle norme della Convenzione di Ginevra e delle disposizioni regolamentari sull'uso dell'Emblema, il segno della Croce
Rossa non può essere associato all'attività commerciale svolta da terzi al fine precipuo di non indebolire il significato agli stessi universalmente attribuito nell'ambito delle attività umanitarie e di soccorso svolte dall' Parte_1
6.1. Ai fini della liquidazione del quantum si osserva che le condotte contestate dall'attrice si risolvono nell'utilizzo del segno in due pubblicazioni sulla pagina Facebook (risalenti al 2019-2020) e nella pubblicazione sul sito web della convenuta dell'immagine di tre articoli contrassegnati dal logotipo della
Si tratta di condotte la cui gravità appare obiettivamente contenuta sia con riguardo alla Parte_1
limitata diffusione, sul solo canale Facebook della convenuta, dei messaggi pubblicitari associati ai segni per cui è causa;
sia con riguardo all'obiettivo disvalore connesso alla pubblicazione sul sito della convenuta di sole tre immagini – di dimensione ridotta – relative a capi di abbigliamento recanti il marchio della Pt_1
pagina 20 di 22 Per tali ragioni appare congruo liquidare il danno non patrimoniale derivante da tale condotta in € Pt_1
5.000,00 già rivalutato all'attualità, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente sentenza sino al pagamento. Tale somma è comprensiva anche del danno patrimoniale, tenuto conto del modesto valore commerciale dell'articolo in questione (portachiavi recante l e Parte_7
del limitato arco temporale (festività natalizia del 2020) entro cui è avvenuta la vendita, circostanza che può
ragionevolmente essere desunta dalla pubblicazione dell'immagine del portachiavi come “idea regalo” (cfr.
Corte Appello Venezia, Sez. Spec. Impresa, 15/05/2023, n. 1070, secondo cui la liquidazione del danno in via equitativa ai sensi dell'art. 125 c.p.i. può basarsi anche “su semplici elementi indiziari” offerti dalla vittima della contraffazione). Attesa l'obiettiva limitata entità dell'illecito accertato, non merita di essere accolta la domanda di pubblicazione della sentenza.
7. Le spese del presente giudizio sono poste a carico della convenuta in applicazione del principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base delle tabelle di cui al d.m. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00 tenuto conto dell'esito della lite e della natura delle domande svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1) inibisce alla convenuta l'utilizzo di segni recanti l'Emblema e il Logotipo Controparte_1
dell' sui propri canali social e sui siti internet; Parte_1
2) ordina alla convenuta la rimozione degli stessi segni dal sito web e dalla pagina Facebook di
[...]
CP_1
3) pone a carico della convenuta una penale pari ad € 500,00 per ogni violazione del divieto di cui al capo
1), successiva alla pubblicazione della presente sentenza;
pagina 21 di 22 4) pone a carico della convenuta la penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del comando avente ad oggetto la rimozione delle pubblicazioni di cui ai documenti 2, 7 e 9 prodotti dalla attrice, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla notifica della presente sentenza da parte dell'attrice;
5) condanna la convenuta a corrispondere all' Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 5.000,00 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale già liquidato
[...]
all'attualità;
6) condanna la convenuta a corrispondere all' Controparte_1 Parte_1
le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4.237,00 oltre rimborso
[...]
forfettario delle spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2025
il Giudice relatore il Presidente
Idamaria Chieffo Silvia Giani
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XIV Civile – Specializzata in materia di impresa “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Giani Presidente
dott. Idamaria Chieffo Giudice Relatore
dott. Lorena Casiraghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28320/2020 promossa da:
Parte_1
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Ilardi e dall'avv. Roberto
[...] P.IVA_1
Mazzeo ed elettivamente domiciliata nello loro studio in Roma, piazza di Pietra n.26, per procura in atti
- attrice -
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Milena Porro e Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Emanuela Bianco, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Erba, via G.
Lepardi n.7/d, per procura in atti
- convenuta -
OGGETTO: contraffazione di marchio e concorrenza sleale interferente
CONCLUSIONI
pagina 1 di 22 I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Conclusioni nell'interesse dell'attrice Parte_1
[...]
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale adito, per i titoli di cui in narrativa:
a. accertare e dichiarare che la Convenuta si è resa responsabile di uso illegittimo e contraffazione dei segni distintivi di
titolarità di CR e, in particolare, del Marchio e dell' (come rappresentati nell'atto di citazione), per (i) rischio di Pt_2
confusione e/o (ii) per violazione della disciplina dettata in materia di marchio rinomato e/o (iii) per violazione della I
Convenzione di Ginevra e/o (iv) per violazione della Legge n. 740/1912 e ss. mm.;
b. accertare e dichiarare che la Convenuta si è resa responsabile di atti di concorrenza sleale;
c. inibire alla Convenuta la pubblicizzazione, commercializzazione, offerta in vendita dei prodotti recanti il Marchio e
l' nonché l'uso di detti segni in qualsiasi forma e modalità; Pt_2
d. inibire alla Convenuta la prosecuzione di ogni forma di produzione e commercializzazione dei Prodotti contraffattori e/o
contraddistinti dal Marchio e dall' Pt_2
e. ordinare alla Convenuta la confisca dei Prodotti, ex art. 2 legge n. 740/1912;
f. ordinare alla Convenuta il ritiro definitivo dal mercato di tutti i Prodotti recanti il Marchio e/o l' da essa Pt_2
promossi e offerti in vendita;
g. ordinare alla Convenuta la pubblicazione dell'emananda sentenza per due volte, a caratteri doppi del normale e con i nomi
delle parti in grassetto, su due riviste specializzate del settore del Volontariato, a scelta e cura dell'Attrice e con diritto di
quest'ultima all'immediato rimborso delle spese da parte della Convenuta dietro presentazione delle relative fatture;
h. ordinare alla Convenuta la pubblicazione dell'emananda sentenza per due volte, a caratteri doppi del normale e con i nomi
delle parti in grassetto, sulla home page del Sito Web e sulla pagina Facebook della Convenuta;
i. condannare la Convenuta al risarcimento del danno subito dall'Attrice per gli atti di contraffazione commessi dalla
Convenuta in violazione dell'art. 22 CPI, nella misura derivante dalle risultanze istruttorie o eventualmente in via equitativa;
pagina 2 di 22 j. condannare ex art. 125 CPI la Convenuta al risarcimento dei danni così generati, liquidati (anche occorrendo
equitativamente) nella somma stabilita in base agli atti di causa, alle presunzioni che ne derivano ed all'esito dell'istruttoria,
maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria;
k. per la misura eccedente il danno da lucro cessante così accertato condannare la Convenuta ex art. 125 co. 3 CPI a
restituire all'Attrice l'utile realizzato a seguito dell'accertata contraffazione, maggiorato degli interessi e della rivalutazione
monetaria;
l. condannare la Convenuta al risarcimento del danno subìto dall'Attrice per gli atti di concorrenza sleale commessi in
violazione dell'art. 2598, nn. 1 e 3 c.c., nella misura derivante dalle risultanze istruttorie o eventualmente in via equitativa;
m. condannare la Convenuta al pagamento di una penale per ogni Prodotto recante il Marchio e/o l' promosso, Pt_2
commercializzato od offerto in vendita in violazione dell'inibitoria che verrà disposta.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa.
Conclusioni nell'interesse della convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ill. Tribunale di Milano, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
In via preliminare
1. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo all' per Parte_1
gli asseriti illeciti di cui all'art. 2598 c.c. e consequenziali pronunce per i motivi esposti nei precedenti atti;
Nel merito
2. rigettare tutte le domande attoree in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, assolvendone nel miglior modo
la convenuta;
3. in ogni caso, condannare l' alla rifusione delle spese del presente Parte_1
procedimento con vittoria di onorari e spese di lite, oltre il 15% per spese generali ex art. 13 D.M. n. 55/2014 e s.s. m.m.,
aggiornato al D.M. n. 147/2022, CPA e IVA, nonché ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 37/2018 e successive
occorrende;
In via istruttoria pagina 3 di 22 4. ammettere la prova testimoniale ex art. 244 e ss. c.p.c., in aggiunta a quanto già prodotto, sui seguenti capitoli di
prova, con ogni più ampia riserva, nonché di formulare istanze di ogni tipo e/o di replica, anche a prova contraria, diretta o
indiretta, rispetto alle eventuali istanze e produzioni contenute nelle memorie istruttorie ex adverso depositate, con indicazione
dei relativi testimoni a conoscenza dei fatti di causa.
A. Vero quanto dichiarato nel doc. 52 (rammostrare al teste il doc. 52 di parte convenuta) e vera la mia firma;
B. Vero quanto dichiarato nel doc. 53 (rammostrare al teste il doc. 53 di parte convenuta) e vera la mia firma;
C. Vero quanto dichiarato nel doc. 54 (rammostrare al teste il doc. 54 di parte convenuta) e vera la mia firma;
D. Vero quanto dichiarato nel doc. 55 (rammostrare al teste il doc. 55 di parte convenuta) e vera la mia firma;
E. Vero quanto dichiarato nel doc. 56 (rammostrare al teste il doc. 56 di parte convenuta) e vera la mia firma;
F. Vero quanto dichiarato nel doc. 104 (rammostrare al teste il doc. 104 di parte convenuta) e vera la mia firma;
G. Vero quanto dichiarato nel doc. 117 (rammostrare al teste il doc 117 di parte convenuta) e vera la mia firma;
H. Vero che è regolarmente iscritta all'Albo Fornitori dell Controparte_1 Parte_1
(rammostrare al teste i docc. 2, 25-27 di parte convenuta);
I. Vero che l'approvvigionamento e la vendita di uniformi e accessori con l'apposizione dell'emblema CR avviene in
esecuzione di ordini ricevuti dai Comitati CR (rammostrare al teste i docc. 28-51 e 105-114 di parte convenuta);
J. Vero che i prodotti ad emblema CR richiesti a dai Comitati CR viene fornito con le specifiche Controparte_1
caratteristiche indicate dai Comitati e come da capitolato di cui al doc. 18 (rammostrarsi al teste il doc. 18 di parte
convenuta);
K. Vero che i Comitati CR, in persona di un incaricato, ritirano la merce presso la sede di Controparte_1
corrente in Como, via dei Mulini n. 31 (rammostrarsi al teste i docc. 28, 32, 33, 37, 38 di parte convenuta);
L. Vero che in persona di un incaricato, consegnano la merce oggetto d'ordine presso la sede del Controparte_1
Comitato CR da cui l'ordine è stato trasmesso (rammostrarsi al teste il doc. 31, 39, 42, 45, 48, 49, 52 di parte convenuta);
pagina 4 di 22 M. Vero che il portachiavi CR raffigurato nel doc. 5 di parte attrice (si rammostri al teste il doc. 5 di parte attrice) è stato
commissionato a settembre 2017 da in nome e per conto del Comitato CR di Como in occasione Persona_1
dell'annuale gara didattica di soccorso svoltasi in data 1° ottobre 2017, rivolta a tutti i volontari CR del territorio comasco;
N. Vero che sul sito web di www.casadellagomma.it non è possibile acquistare i prodotti CR (si Controparte_1
rammostri al teste il doc. 8 di parte attrice);
O. Vero che non offre in vendita sul proprio sito www.casadellagomma.it i prodotti CR (si Controparte_1
rammostri al teste il doc. 101 di parte convenuta);
P. Vero che sul sito web di www.casadellagomma.it non sono indicati i prezzi dei prodotti CR (si Controparte_1
rammostri al teste il doc. 8 di parte attrice e il doc. 101 di parte convenuta);
Q. Vero che il fatturato di derivante dalla vendita di prodotti recanti l'emblema CR consegue ad Controparte_1
ordini provenienti dai Comitati CR (si rammostri al teste a titolo esemplificativo le fatture di di cui Controparte_1
ai docc. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50; docc. 105-114 di parte convenuta); R. Vero che gli
oggetti di cui alla immagine raffigurata sub doc. 6 di parte attrice (si rammostri al teste il doc. 6 di parte attrice) non sono
panettoni;
S. Vero che gli oggetti di cui alla immagine raffigurata sub doc. 6 di parte attrice (si rammostri al teste il doc. 6 di parte
attrice) sono dei pacchi senza contenuto;
T. Vero che gli oggetti di cui alla immagine raffigurata sub doc. 6 di parte attrice (si rammostri al teste il doc. 6 di parte
attrice) non sono commerciabili;
U. Vero che gli oggetti di cui alla immagine raffigurata sub doc. 6 di parte attrice (si rammostri al teste il doc. 6 di parte
attrice) non sono commercializzati da Controparte_1
- Sul capo di prova A) si chiama (C.F. ), Presidente del Comitato CR di Testimone_1 C.F._1
Casatenovo, domiciliato presso il Comitato CR di Casatenovo, a Casatenovo (LC), 23880, Via Monteregio 13.
- Sul capo di prova B) si chiama (C.F. ), Presidente del Comitato CR di Testimone_2 C.F._2
Cantù, domiciliato presso il Comitato CR di Cantù, a Cantù (CO), 22063, Via Ariberto da Intimiano, 20. pagina 5 di 22 - Sul capo di prova C) si chiama (C.F. ), Vice-Responsabile Operativo del Persona_2 C.F._3
Comitato CR di Como, residente a [...].
- Sul capo di prova D) si chiama (CF. (C.F. ), Presidente del Comitato CR Basso Persona_3 C.F._4
Lario, residente a [...].
- Sul capo di prova E) si chiama (C.F. ), Presidente del Comitato di Lomazzo, Testimone_3 C.F._5
domiciliato presso Comitato CR di Lomazzo, a Lomazzo (CO), 22074, Via Milano, 24.
- Sul capo di prova M) si chiama domiciliato presso il Comitato CR di Como, a Como (CO), 22100, Persona_1
Via Italia Libera, 11.
- Sul capo di prova F); N); O); P) si chiama (CF. , residente a [...]C.F._6
Intimiano (CO), Via Brugnago, 28.
- Sui capi di prova G); H); I); J); K); L); M); N); O); P); Q) si chiama (CF. CP_2
), residente a [...]. C.F._7
- Sui capi di prova I); J); K); L) si chiamano (C.F. ), Presidente del Comitato Testimone_1 C.F._1
CR di Casatenovo, domiciliato presso il Comitato CR di Casatenovo, a Casatenovo (LC), 23880, Via Monteregio 13;
(C.F. ), Presidente del Comitato CR di Cantù, domiciliato presso il Comitato Testimone_2 C.F._2
CR di Cantù, a Cantù (CO), 22063, Via Ariberto da Intimiano, 20; (C.F. Persona_2
), Vice-Responsabile Operativo del Comitato CR di Como, residente a [...]della C.F._3
Battaglia (CO), 22042, Via Fittavolo, 3; (CF. (C.F. ), Presidente del Comitato Persona_3 C.F._4
CR Basso Lario, residente a [...]; (C.F. ), Testimone_3 C.F._5
Presidente del domiciliato presso Comitato CR di Lomazzo, a Lomazzo (CO), 22074, Via Controparte_3
Milano, 24; AN PE domiciliata presso il Comitato CR di Casatenovo, a Casatenovo (LC), 23880, Via
Monteregio, 13; domiciliato presso il Comitato CR di San Fermo della Battaglia, a San Fermo della Parte_3
Battaglia (CO), 22020, Piazzale Don Prayer, 1; domiciliata presso Comitato CR di Milano, a Milano Controparte_4
(MI), 20145, Via Marcello Pucci, 7. pagina 6 di 22 - Sui capi di prova R); S); T); U) si chiama (C.F. ), residente a [...]C.F._8
(CO), 22010, Via Roma, 9.
5. accertare e dichiarare l'inammissibilità o l'irrilevanza delle prove per testi dedotte dalla parte attrice in
memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c., vertendo:
- i capi 1) e 2) su circostanze generiche, valutative e comunque aventi ad oggetto la circostanza della conclusione di contratti tra
le parti, in violazione dell'art. 2721 c.c.;
- i capi 2), 3), 5), 6) su circostanze generiche, documentali, irrilevanti in quanto fanno riferimento ad un sito internet di un
soggetto non parte del presente giudizio (doc. 118) e comunque in contrasto con la documentazione in atti (docc. 101-104);
- i capi 4), 7) e 8) su circostanze generiche, in parte documentali e in parte valutative.
In via subordinata
6. nell'ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenga di ammettere uno, alcuni o tutti dei capi di prova attorei,
[...]
chiede di essere ammessa a prova contraria sugli stessi come segue: CP_1
- sui capi da n. 1 a n. 8, si chiama il teste (CF. ), residente a [...], CP_2 C.F._7
21050, Via Plinio, 1;
- sui capi nn. 5 e 6, si chiama il teste (CF. , residente a [...]C.F._6
(CO), 22070, Via Brugnago, 28.
7. Inoltre, chiede l'ammissione dei seguenti capi in controprova, con ogni più ampia riserva, nonché Controparte_1
di formulare istanze di ogni tipo e/o di replica, anche a prova contraria, diretta o indiretta, rispetto alle eventuali istanze e
produzioni ex adverso eventualmente contenute nelle memorie istruttorie di controparte:
H. Vero che è regolarmente iscritta all'Albo Fornitori dell Controparte_1 Parte_1
(rammostrare al teste i docc. 2, 25-27 di parte convenuta);
I. Vero che l'approvvigionamento e la vendita di uniformi e accessori con l'apposizione dell'emblema CR avviene in
esecuzione di ordini ricevuti dai Comitati CR (rammostrare al teste i docc. 28-51 e 105-114 di parte convenuta);
pagina 7 di 22 J. Vero che i prodotti ad emblema CR richiesti a dai Comitati CR vengono forniti con le Controparte_1
specifiche caratteristiche indicate dai Comitati e come da capitolato di cui al doc. 18 (rammostrarsi al teste il doc. 18 di parte
convenuta);
K. Vero che i Comitati CR, in persona di un incaricato, ritirano la merce presso la sede di Controparte_1
corrente in Como, via dei Mulini n. 31 (rammostrarsi al teste i docc. 28, 32, 33, 37, 38 di parte convenuta);
CP_ L. Vero che in persona di un incaricato, consegna la merce oggetto d'ordine presso la sede del Controparte_1
Comitato CR da cui l'ordine è stato trasmesso (rammostrarsi al teste il doc. 31, 39, 42, 45, 48, 49, 52 di parte convenuta);
M. Vero che il portachiavi CR raffigurato nel doc. 5 di parte attrice (si rammostri al teste il doc. 5 di parte attrice) è stato
commissionato a settembre 2017 da in nome e per conto del Comitato CR di Como in occasione Persona_1
dell'annuale gara didattica di soccorso svoltasi in data 1° ottobre 2017, rivolta a tutti i volontari CR del territorio comasco;
N. Vero che sul sito web di www.casadellagomma.it non è possibile acquistare i prodotti CR (si Controparte_1
rammostri al teste il doc. 8 di parte attrice);
O. Vero che non offre in vendita sul proprio sito www.casadellagomma.it i prodotti CR (si Controparte_1
rammostri al teste il doc. 101 di parte convenuta);
P. Vero che sul sito web di www.casadellagomma.it non sono indicati i prezzi dei prodotti CR (si Controparte_1
rammostri al teste il doc. 8 di parte attrice e il doc. 101 di parte convenuta);
Q. Vero che il fatturato di derivante dalla vendita di prodotti recanti l'emblema CR consegue ad Controparte_1
ordini provenienti dai Comitati CR (si rammostri al teste a titolo esemplificativo le fatture di di cui Controparte_1
ai docc. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50; docc. 105-114 di parte convenuta);
R. Vero che gli oggetti di cui alla immagine raffigurata sub doc. 6 di parte attrice (si rammostri al teste il doc. 6 di parte
attrice) non sono panettoni;
S. Vero che gli oggetti di cui alla immagine raffigurata sub doc. 6 di parte attrice (si rammostri al teste il doc. 6 di parte
attrice) sono dei pacchi senza contenuto;
pagina 8 di 22 T. Vero che gli oggetti di cui alla immagine raffigurata sub doc. 6 di parte attrice (si rammostri al teste il doc. 6 di parte
attrice) non sono commerciabili;
U. Vero che gli oggetti di cui alla immagine raffigurata sub doc. 6 di parte attrice (si rammostri al teste il doc. 6 di parte
attrice) non sono commercializzati da Controparte_1
- Sul capo di prova M) si chiama domiciliato presso il Comitato CR di Como, a Como (CO), 22100, Persona_1
Via Italia Libera, 11.
- Sul capo di prova N); O); P) si chiama (CF. , residente a [...]C.F._6
(CO), 22070, Via Brugnago, 28.
- Sui capi di prova H); I); J); K); L); M); N); O); P); Q) si chiama (CF. ), CP_2 C.F._7
residente a [...].
- Sui capi di prova I); J); K); L) si chiamano (C.F. ), Presidente del Comitato Testimone_1 C.F._1
CR di Casatenovo, domiciliato presso il Comitato CR di Casatenovo, a Casatenovo (LC), 23880, Via Monteregio 13;
(C.F. ), Presidente del Comitato CR di Cantù, domiciliato presso il Comitato Testimone_2 C.F._2
CR di Cantù, a Cantù (CO), 22063, Via Ariberto da Intimiano, 20; (C.F. Persona_2
), Vice-Responsabile Operativo del Comitato CR di Como, residente a [...]della C.F._3
Battaglia (CO), 22042, Via Fittavolo, 3; (CF. (C.F. ), Presidente del Comitato Persona_3 C.F._4
CR Basso Lario, residente a [...]; (C.F. Testimone_3
), Presidente del domiciliato presso Comitato CR di Lomazzo, a C.F._5 Controparte_3
Lomazzo (CO), 22074, Via Milano, 24; AN PE domiciliata presso il Comitato CR di Casatenovo, a Casatenovo
(LC), 23880, Via Monteregio, 13; domiciliato presso il Comitato CR di San Fermo della Battaglia, a Parte_3
San Fermo della Battaglia (CO), 22020, Piazzale Don Prayer, 1; domiciliata presso Comitato CR di Controparte_4
Milano, a Milano (MI), 20145, Via Marcello Pucci, 7. - Sui capi di prova R); S); T); U) si chiama (C.F. Tes_5
), residente a [...]. C.F._8
Ragioni in fatto e diritto della decisione pagina 9 di 22 1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 29/07/2020, l
[...]
(di seguito anche CR) ha convenuto in giudizio la società Parte_1 [...]
per l'accertamento: (i) degli atti di “contraffazione” e di utilizzo non autorizzato dei Controparte_1
segni distintivi disciplinati dalla Convenzione di Ginevra e dai successivi protocolli aggiuntivi;
oltre che (ii)
degli atti di concorrenza sleale e per (iii) la pronuncia dei provvedimenti inibitori e risarcitori conseguenti.
1.1. A sostegno delle proprie domande l'attrice ha esposto in fatto che:
- l' , organizzazione di volontariato senza fini di lucro, fondata il Parte_1
15 giugno 1864 e che “trova fondamento” nella I Convenzione di Ginevra del 1946, persegue istituzionalmente scopi assistenziali, sanitari e sociali, sia in tempo di guerra che in tempo di pace;
- tra gli “Emblemi” previsti dalla Convenzione di Ginevra e dai successivi protocolli, Parte_1
ha adottato la su fondo bianco”; detto “Emblema”, posto all'interno di due cerchi
[...] Parte_1
concentrici di colore rosso, tra i quali è inserita la dicitura “Convenzione di Ginevra 22 agosto 1864”,
costituisce, con la sottostante didascalia “ ”, il “logotipo identificativo” o “marchio” di Parte_1
esclusiva spettanza dell' ; Parte_1
- Emblema” e “Logotipo” (o “Marchio”) sono utilizzati, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento, per contraddistinguere le uniformi, altri indumenti e materiali utilizzati dai volontari della CR e realizzati da quest'ultima o da terzi espressamente autorizzati;
- la convenuta è una società specializzata nella produzione e commercio di Controparte_1
uniformi, divise, accessori e calzature ed è inserita nell'elenco dei fornitori dell Parte_1
.
[...]
Svolta tale premessa, nel presente giudizio l'attrice ha lamentato l'illecito utilizzo da parte della convenuta del segno distintivo della Segnatamente, la società aveva Parte_1 Controparte_1
posto in vendita sul proprio sito internet prodotti contrassegnati dai simboli delle CR, come desumibile dalla presenza sul sito del “catalogo” delle divise della CR e dalla possibilità di effettuare ordini tramite lo pagina 10 di 22 stesso sito;
inoltre, aveva pubblicizzato, sulla pagina Facebook riferibile alla convenuta, prodotti (portachiavi o confezioni di panettone) recanti l'Emblema della proponendoli al pubblico come “idee Parte_1
regalo”.
CP_ L'attrice ha precisato che la vendita delle divise e degli indumenti recanti l'Emblema o il Logotipo
è destinata unicamente al personale e ai volontari dell essendone vietata Parte_1 Parte_1
la vendita a terzi sulla base delle previsioni della Convenzione di Ginevra del successivo Regolamento
adottato dall'Associazione nazionale. Anche la vendita al pubblico dei gadget pubblicizzati sui social della convenuta costituiva violazione delle previsioni che regolamentano l'uso dell e Parte_4 Parte_1
non era stato autorizzata dall' Parte_1
L'attrice ha aggiunto di aver diffidato la società dal proseguire ogni forma di Controparte_1
utilizzo non autorizzato dell' e del , intimando, con lettera del 14/02/2020, la cessazione Pt_2 CP_5
della commercializzazione dei prodotti recanti tali segni con le modalità descritte nell'atto di citazione.
Tuttavia, tale missiva era rimasta priva di riscontro.
1.2. L'attrice ha, inoltre, osservato che l'utilizzo non autorizzato da parte della convenuta del marchio,
dell'emblema e della denominazione si pone in contrasto con un complesso quadro Parte_1
normativo costituito dalle disposizioni della I Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1946 (artt. 44 e 53) e della legge n. 740/1912 (artt. 1 e 2) oltre che dalle previsioni dello Statuto della CR (art. 4.3) e del
Regolamento sull'uso dell'emblema prodotto in atti (artt. 2.6, 4.4., 4.4.1, 4.4.2). A fondamento delle domande svolte l'attrice ha, inoltre, richiamato l'art. 8, comma 3, c.p.i. sulla tutela del “marchio notorio”.
1.3. Infine, secondo l'attrice la condotta della convenuta integrava anche gli estremi dell'illecito concorrenziale sotto il profilo della concorrenza sleale confusoria e per agganciamento parassitario ex art. 2598 n. 1 e n. 2 c.c., in quanto l'apposizione da parte della convenuta del marchio e dell'emblema di CR
sui propri prodotti e servizi, unita all'attività promozionale degli stessi sui canali sopra descritti, era idonea a pagina 11 di 22 creare confusione agli occhi dei consumatori finali e del pubblico circa l'esistenza di un collegamento tra i prodotti e i servizi offerti dalla convenuta e l'attività svolta dall . Parte_1
1.4. Sulla base di tali allegazioni, l'attrice ha chiesto condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale asseritamente patiti in conseguenza dei fatti per cui è causa, oltre che alla retroversione degli utili ai sensi dell'art. 125 c.p.i.
2. Costituendosi in giudizio, la società convenuta ha eccepito preliminarmente il Controparte_1
mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1 bis, del D.lgs. n.
28/2010, adducendo che “l'azione di contraffazione ha natura reale e tutela il diritto assoluto all'uso esclusivo del segno
come bene autonomo” (pag. 10 atto di citazione) e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande dell'attrice attesa la legittimità della propria condotta. Si osserva sin d'ora che tale eccezione deve essere disattesa atteso che le azioni a tutela dei diritti patrimoniali e non patrimoniali derivanti alla titolarità di un marchio hanno ad oggetto un bene immateriale e non materiale (Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata
Imprese, 22/12/2022 n. 3184; Tribunale di Milano, 23/02/2017, n. 2260).
2.1. In fatto, la convenuta ha riferito: - di svolgere, da oltre cinquant'anni, attività di produzione e commercio di articoli tecnici, tra cui divise, uniformi ed accessori destinati a diversi corpi militari ed enti;
-
di essere iscritta all'albo dei fornitori della (doc. 2 del fascicolo della convenuta); - di Parte_1
aver ricevuto diverse richieste di preventivi e ordini, sia da parte del Comitato Nazionale CR che dei
Comitati territoriali, aventi ad oggetto la fornitura di divise, di uniformi e di merchandising recanti “Marchio”
ed “Emblema” della (cfr. doc. 4, 5 e 6); - che l'utilizzo del marchio delle Parte_1 Parte_1
era stato quindi autorizzato nell'ambito di tali rapporti di fornitura.
2.2. Con riguardo alle contestazioni svolte dall'attrice, la convenuta ha negato di aver venuto i prodotti recanti l' o il Marchio della Croce Rossa al di fuori degli ordini formulati dai Comitati Territoriali, Pt_2
precisando che il sito internet della società, consultato dall'attrice e non aggiornato da tempo, non consente di effettuare acquisti on line – ossia con modalità automatica – ma consente unicamente di inviare una pagina 12 di 22 richiesta di “Preventivo” che viene vagliata dal personale della società anche con riguardo alla esistenza dei requisiti soggettivi per poter accedere alla fornitura richiesta. Di contro, era la stessa attrice a proporre in vendita sul proprio sito, in una apposita sezione dedicata agli acquisti on line (www.shop.cri.it), merchandising
di vario tipo (borracce termiche, tazze, etc), cosicché dovevano ritenersi infondati i timori espressi dall'attrice circa lo svilimento dei simboli della in ragione della vendita ad un pubblico Parte_1
indiscriminato di prodotti che tali simboli recano.
2.3. La convenuta ha, inoltre, contestato la sussistenza dei presupposti della concorrenza sleale ex art. 2598
n. 1 e 2 c.c. in quanto i destinatari dei prodotti CR sono gli stessi Comitati territoriali che potevano rivolgersi alla convenuta per le forniture necessarie;
né poteva affermarsi l'idoneità dell'uso del marchio
CR per la realizzazione dei gadget prodotti su richiesta del Comitato di Como a compromettere o indebolire il potere distintivo del marchio ovvero a compromettere l'immagine dell' Parte_1
[...]
2.4. Infine, con riguardo alle domande inibitorie e risarcitorie, la convenuta ha contestato la mancanza di prova dell'an dell'illecito oltre che del pregiudizio subito per effetto delle condotte descritte nell'atto di citazione;
in subordine, ha chiesto di accertarsi il concorso della stessa oltre che dei Comitati Parte_1
territoriali nella causazione del danno ex art. 1227 c.c.
3. Alla prima udienza di comparizione, in data 16/03/2021, su invito del giudice istruttore le parti hanno chiesto un rinvio al fine di valutare la possibilità di avviare trattative volte ad una composizione bonaria della lite. Alle udienze del 15/06/2021, del 21/09/2021 e del 22/12/2021 i procuratori delle parti hanno chiesto disporsi ulteriori rinvii per consentire la prosecuzione delle trattative la cui definizione veniva indicata come “prossima”; tuttavia, all'udienza del 25/01/2022 le parti hanno dato atto dell'esito negativo delle trattative. Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è
stata rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria;
a seguito di un ulteriore differimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15/04/2025, le parti hanno pagina 13 di 22 rassegnato le rispettive conclusioni davanti al nuovo giudice istruttore nel frattempo designato e la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione.
4. Così ripercorse le difese delle parti, per una più completa comprensione dei fatti per cui è causa giova premettere che l' , fondata con Regio Decreto 7 febbraio 1884, n. Parte_1
1243, opera nell'ambito della , instituite con la Controparte_6
Convenzione di Ginevra del 1949 e successivi protocolli aggiuntivi, come “ente umanitario imparziale”,
attivo in “tempo di guerra” e in “tempo di pace” allo scopo di “proteggere la vita e la salute e garantire il rispetto dell'essere umano” (cfr. Statuto della CR).
4.1. In particolare, il d.lgs. 178/2012, in attuazione della delega conferita con l. 183/2010, ha operato un complessivo riassetto della , con la soppressione dell' Parte_1 Parte_1
, quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico (art. 1 del d.P.R. 613/1980 modificato
[...]
dall'art. 7 del decreto legge 20 settembre 1995, n. 390), e la contestuale istituzione dell
[...]
come persona giuridica di diritto privato, ancorché di interesse pubblico ed ausiliaria Parte_1
dei pubblici poteri nel settore umanitario, iscritta nel registro nazionale del “Terzo settore” (d.lgs.
117/2017), posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e abilitata ad operare nell'ambito della . Controparte_7
4.2. Per quel che rileva nel presente giudizio, l'art. 38 della Convenzione di Ginevra stabilisce che “in omaggio alla Svizzera, il segno araldico della su fondo banco, formato con l'inversione dei Parte_1
colori federali, è mantenuto come emblema e segno distintivo del servizio sanitario degli eserciti. Tuttavia,
per i paesi che impiegano già come segno distintivo, in luogo della la od il Parte_1 Controparte_7
e il su fondo bianco, questi emblemi sono parimenti ammessi” (art. 38, comma 1 e 2). CP_8 CP_9
L'art. 44 prevede che “l'emblema della su fondo bianco e le parole « o «Croce di Parte_1 Parte_1
Ginevra» non potranno, eccettuati i casi indicati nei successivi capoversi del presente articolo, essere adoperati, sia in tempo di guerra, sia in tempo di pace, che per designare e proteggere le formazioni e gli pagina 14 di 22 stabilimenti sanitari, il personale e il materiale protetti dalla presente Convenzioni e dalle altre Convenzioni
che regolano la materia analoga”; “inoltre, le Società nazionali della Croce […] potranno, in tempo di Pt_1
pace, conformemente alla legislazione nazionale, far uso del nome e dell'emblema della per Parte_1
altre loro attività conformi ai principi enunciati dalle Conferenze internazionali della . Il Parte_1
successivo art. 53 della Convezione precisa che “l'uso da parte di privati, di società o ditte commerciali sia pubbliche che private, che non vi abbiano diritto in virtù della presente Convenzione, dell'emblema o della denominazione di “ o di “Croce di Ginevra” nonché di qualunque segno o di qualunque Parte_1
denominazione che ne costituiscono un'imitazione, sarà vietato in qualunque tempo, quale che sia lo scopo di quest'uso e qualunque possa essere stata la data anteriore d'adozione”.
4.3. In conformità alle previsioni della Convezione, lo Statuto dell' Parte_1 Parte_1
stabilisce che, “tra gli emblemi previsti dalle Convenzioni di Ginevra e dai successivi Protocolli aggiuntivi,
la adotta come proprio la su fondo bianco” (art.
4.1. dello Statuto); lo Parte_1 Parte_1
stesso Emblema, posto all'interno di due cerchi concentrici di colore rosso, tra i quali è riportata la scritta
“Convenzione di Ginevra 22 agosto 1864”, sempre abbinata alla scritta per esteso ”, Parte_1
costituisce il “Logotipo identificativo” della Associazione CR (o “marchio”). Lo Statuto precisa che la
è l'unica associazione “autorizzata ad utilizzare l'emblema” secondo il Regolamento Parte_1
sull'utilizzo dell'emblema della e della da parte delle Società Nazionali, Parte_1 Controparte_7
approvato dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa (Vienna 1965) e modificato dal Consiglio
dei Delegati (Budapest, novembre 1991) e redatto in conformità alle previsioni della Convenzione di
Ginevra e ai protocolli aggiuntivi.
4.4. In particolare, il “Regolamento sull'uso dell'Emblema, dei patrocini e manuale di comunicazione”
richiama il contenuto del regolamento approvato dalle Società Nazionali con riguardo all'uso dell' distinguendo tra “uso protettivo”, ovvero di protezione del personale e dei beni della Croce Pt_2
Rossa durante i conflitti armati, e “uso indicativo” dell'appartenenza al Movimento in tempo di pace. L'uso pagina 15 di 22 indicativo dell'emblema “detto anche distintivo, segnala che una persona o un oggetto è collegato al
[…]. In questo caso l'emblema deve Parte_5
essere accompagnato dal nome o dalle iniziali della e deve essere di piccole dimensioni. Parte_6
In tempo di pace le società nazionali possono usare l'emblema a uso indicativo per il personale e i materiali a uso interno ed esterno”. Il Regolamento precisa che, al fine di garantire “il rispetto universale dell'emblema e la sua protezione, tutti gli Stati parte delle convenzioni di Ginevra hanno emanato leggi o provvedimenti legislativi per disciplinare l'utilizzo dell'emblema e prevenire e punire l'uso non autorizzato sia in tempo di pace che in conflitto”, osservando che “l'abuso dell'Emblema a scopo distintivo indebolisce
[…] la sua immagine agli occhi del pubblico ingenerando confusione e creando un illegittimo affidamento da parte del pubblico nei confronti dell'utilizzatore”. Ancora, il Regolamento in esame disciplina l'uso dell' nel caso di “sponsorizzazioni e partenariati”, Controparte_10
prevedendo che “il marchio e il nome della in ogni forma e declinazione anche Parte_1
territoriale non possono esser usati in modo da essere direttamente collegati ad alcuna attività commerciale,
suggerire una promozione commerciale diretta, favorirne in maniera esplicita i risultati” (art. 4.4), in particolare, è da ritenersi improprio l'uso del “marchio” CR in qualsiasi declinazione da parte di imprese commerciali, organizzazioni non governative, singoli individui, per fini commerciali anche indiretti (art. 4.4.1.); deve, inoltre, essere evitata l'associazione tra il logotipo CR ed una attività commerciale (art. 4.4.2.).
In questo contesto, le eventuali collaborazioni tra CR e terzi debbono essere valutate “di volta in volta” in relazione alla compatibilità con i fini istituzionali dell' sicché, al di fuori di tale ipotesi, “gadget Parte_1
o qualsiasi altro prodotto anche legato alle attività di CR riportante l'emblema e/o logo e /o dicitura ella o altri marchi registrati dalla CR sono da considerarsi non vendibili da terzi a termini di Parte_1
legge” (art. 4.4.2.). Infine, il Regolamento disciplina l'uso dell'emblema e del logotipo anche in relazione all'attività di “merchandising” –nei limiti in cui tale attività sia compatibile con la preminente attività
pagina 16 di 22 umanitaria, di interesse pubblico, svolta dalla Associazione e rientri nelle attività secondarie che possono essere svolte dagli enti del “Terzo settore” anche ai fini di raccolta fondi (art. 6 del d.lgs. 117/2017).
5. Svolta tale premessa, ritiene il Collegio che le domande dell'attrice meritano di essere accolte in applicazione del disposto di cui all'art. 8, comma 3, c.p.i. ed alla luce delle previsioni delle Convenzioni
internazionali e del Regolamento nazionale che disciplinano l'uso dell risultando così CP_10
assorbite le ulteriori contestazioni riguardanti l'idoneità delle condotte censurate dall'attrice a costituire anche atti di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1 e 2 c.c.
5.1. A mente dell'art. 8, comma 3, c.p.i., “se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le immagini che riproducono trofei, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche,
nonché gli emblemi caratteristici di questi”. Lo scopo della norma in esame è quello di tutelare i “segni”
che abbiano acquisito notorietà in ambiti e settori diversi da quello commerciale – nel quale viene tipicamente in rilievo la funzione di indicazione di origine o di provenienza di un bene o servizio da un determinato imprenditore assolta dal marchio – e che, per tale motivo, esercitano una “capacità attrattiva”
legata alla rinomanza di cui il segno gode presso il pubblico in relazione ai significati e ai valori dallo stesso veicolati.
5.2. Giova, peraltro, rilevare che, come osservato nei precedenti paragrafi, l'utilizzo dell Parte_7
da parte terzi non autorizzati per finalità meramente commerciali, estranee agli scopi umanitari
[...]
perseguiti dall' , è contrario alle Convenzioni internazionali oltre che alle previsioni del Parte_1
Regolamento adottato dall' e costituisce, inoltre, l'elemento Parte_1
oggettivo della contravvenzione di cui all'art. 1 della Legge 30 giugno 1912, n. 740.
5.3. Ciò posto, le doglianze mosse dall'attrice nei confronti della società non Controparte_1
riguardano i rapporti di fornitura intrattenuti con i singoli Comitati Regionali o con la stessa attrice, né pagina 17 di 22 l'apposizione dell' e del sulle divise e sui beni prodotti a seguito di specifici ordini dei Pt_2 CP_5
Comitati; bensì la vendita a “terzi” di capi recanti l'Emblema in questione e l'utilizzo di tale Emblema
mediante la pubblicazione sul sito internet e su canali social alla stessa riferibili di immagini che riproducono il segno, accompagnate da messaggi aventi chiaro contenuto pubblicitario dell'attività e dei servizi offerti dalla convenuta.
5.4. A supporto di tali allegazioni, l'attrice ha prodotto l'immagine di una pagina del sito della società
[...]
datata 30/07/2020, nella quale sono riprodotti le fotografie di alcuni capi (felpa, Controparte_1
pantaloni e guanti) recanti il Logotipo della , accompagnate da una breve descrizione Parte_1
dell'articolo (doc. 2 del fascicolo dell'attrice); in calce a ciascuna immagine è presente un collegamento
(“more info”) attraverso cui l'utente può ottenere informazioni. Invero, il documento in esame prova unicamente la pubblicazione sul sito della società convenuta di capi che recano il “marchio” della Pt_1
ma non anche la possibilità di acquistare liberamente gli articoli. Sul punto la convenuta ha preciso
[...]
che il sito non consentiva di effettuare “acquisti on line”, ma forniva esclusivamente contatti per il perfezionamento di ordini (come peraltro desumibile dalla dicitura - “more info” - utilizzata); inoltre, la parte ha precisato che per il perfezionamento degli ordini relativi ai capi della era richiesto Parte_1
all'utente di fornire il codice identificativo comprovante l'appartenenza all'Associazione.
5.5. Osserva il Collegio che non è contestato che la società sia inserita nell'elenco Controparte_1
dei fornitori della e che in tale qualità abbia ricevuto ed evaso richieste di fornitura Parte_1
provenienti dai diversi Comitati territoriali (cfr. copiosa documentazione prodotta dalla convenuta con la seconda memoria istruttoria). A fronte di tali deduzioni e contestazioni l'attrice ha omesso di fornire prova del diverso assunto secondo cui i capi recanti l sarebbero stati venduti a “terzi” estranei Controparte_10
all'associazione attraverso il canale della vendita on line, essendo i capitoli di prova per testi dedotti nella seconda memoria istruttoria generici e relativi a circostanze che la parte ben avrebbe potuto appurare prima dell'istaurazione del giudizio svolgendo opportuni controlli ed indagini fattuali. Peraltro, nemmeno pagina 18 di 22 risultano allegate agli atti specifiche segnalazioni in merito al non corretto operato della convenuta con riguardo alla indebita fornitura di divise ed indumenti recanti il marchio a soggetti terzi non autorizzati.
Anche la diffida stragiudiziale (doc. 9) risulta sul punto generica nella parte viene lamentata la vendita al pubblico, in “svariate occasioni”, di capi recanti l' asseritamente risultante da “prova CP_10
documentata”, non descritta nella diffida, né depositata nel presente giudizio.
5.6. Alla luce dei rilievi svolti (paragrafo 5.1), risulta, invece adeguatamente documentata la doglianza relativa all'utilizzo “parassitario” e non autorizzato (ex art. 8, comma 3, c.p.i.) dei segni della Parte_1
sul sito e sulla “pagina Facebook” di al fine di promuovere l'attività
[...] Controparte_1
commerciale della convenuta;
ciò che comporta un indebito sfruttamento della capacità attrattiva esercitata dall' e derivante dallo stretto collegamento tale segno, universalmente noto, e i valori di CP_10
solidarietà legati agli scopi umanitari perseguiti dall'Associazione, estranei all'attività imprenditoriale della convenuta.
5.7. Al riguardo, si osserva che la pubblicazione sulla pagina Facebook della società di un portachiavi recante il logotipo dell'Associazione esula da eventuali richieste di fornitura di tale prodotto da parte dell'Associazione o di un Comitato Regionale ed è volta a pubblicizzare i servizi e i prodotti realizzati da come chiaramente desumibile dal messaggio che accompagna la foto: “un'idea per Controparte_1
un pensierino di Natale. Passa a trovarci. Ti aspettiamo” (doc. 7). Analoghe considerazioni possono essere formulate con riguardo alla pubblicazione, in data 5 dicembre 2019, di una foto che raffigura, ai piedi di un albero di Natale, un pacco rosso recante il logotipo dell' assieme a pacchi recanti altri marchi. Parte_1
La foto è preceduta dal messaggio: “Vi aspettiamo in via dei Mulini, 31 Como … Con tante novità … Da
lunedì a venerdì h: 8:00-12:00/14:00-18 …” (doc. 9).
5.8. Per le ragioni esposte, in accoglimento delle domante inibitorie svolte dall'attrice deve essere inibito alla convenuta l'ulteriore utilizzo sui propri canali social e sul proprio sito internet dei segni recanti l' Pt_2
e il Logotipo e deve essere ordinata la rimozione degli stessi Controparte_11
pagina 19 di 22 segni dal sito web e da Facebook; inoltre, deve essere posta a carico della convenuta una penale pari ad €
500,00 per ogni violazione, successiva alla pubblicazione della presente ordinanza, consistente nell'utilizzo sui canali social e sul sito web della convenuta di segni recanti l' e di € 100,00 per Parte_7
ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del comando avente ad oggetto la rimozione delle pubblicazioni oggetto di contestazione nel presente giudizio e risultanti dai docc. 2, 7 e 9 prodotti dalla attrice, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla notifica della presente sentenza da parte dell'attrice.
6. Venendo alle ulteriori domande risarcitorie, l'art. 125, comma 2, c.p.i. prevede che la liquidazione del danno derivante dalla violazione dei diritti di privativa tutelati dalla c.p.i. possa consistere in una “somma globale in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano”. Segnatamente, nel caso di specie l'accostamento dei segni notori che identificano l'attività umanitaria svolta dalla attrice all'attività
commerciale della convenuta è idoneo a determinare un danno risarcibile di natura non patrimoniale, sub
specie di “svilimento del marchio” in quanto indebitamente accostato ad attività commerciali, estranee ai fini istituzionali perseguiti dall'associazione. Giova sul punto ricordare che, per espressa previsione delle norme della Convenzione di Ginevra e delle disposizioni regolamentari sull'uso dell'Emblema, il segno della Croce
Rossa non può essere associato all'attività commerciale svolta da terzi al fine precipuo di non indebolire il significato agli stessi universalmente attribuito nell'ambito delle attività umanitarie e di soccorso svolte dall' Parte_1
6.1. Ai fini della liquidazione del quantum si osserva che le condotte contestate dall'attrice si risolvono nell'utilizzo del segno in due pubblicazioni sulla pagina Facebook (risalenti al 2019-2020) e nella pubblicazione sul sito web della convenuta dell'immagine di tre articoli contrassegnati dal logotipo della
Si tratta di condotte la cui gravità appare obiettivamente contenuta sia con riguardo alla Parte_1
limitata diffusione, sul solo canale Facebook della convenuta, dei messaggi pubblicitari associati ai segni per cui è causa;
sia con riguardo all'obiettivo disvalore connesso alla pubblicazione sul sito della convenuta di sole tre immagini – di dimensione ridotta – relative a capi di abbigliamento recanti il marchio della Pt_1
pagina 20 di 22 Per tali ragioni appare congruo liquidare il danno non patrimoniale derivante da tale condotta in € Pt_1
5.000,00 già rivalutato all'attualità, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente sentenza sino al pagamento. Tale somma è comprensiva anche del danno patrimoniale, tenuto conto del modesto valore commerciale dell'articolo in questione (portachiavi recante l e Parte_7
del limitato arco temporale (festività natalizia del 2020) entro cui è avvenuta la vendita, circostanza che può
ragionevolmente essere desunta dalla pubblicazione dell'immagine del portachiavi come “idea regalo” (cfr.
Corte Appello Venezia, Sez. Spec. Impresa, 15/05/2023, n. 1070, secondo cui la liquidazione del danno in via equitativa ai sensi dell'art. 125 c.p.i. può basarsi anche “su semplici elementi indiziari” offerti dalla vittima della contraffazione). Attesa l'obiettiva limitata entità dell'illecito accertato, non merita di essere accolta la domanda di pubblicazione della sentenza.
7. Le spese del presente giudizio sono poste a carico della convenuta in applicazione del principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base delle tabelle di cui al d.m. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00 tenuto conto dell'esito della lite e della natura delle domande svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1) inibisce alla convenuta l'utilizzo di segni recanti l'Emblema e il Logotipo Controparte_1
dell' sui propri canali social e sui siti internet; Parte_1
2) ordina alla convenuta la rimozione degli stessi segni dal sito web e dalla pagina Facebook di
[...]
CP_1
3) pone a carico della convenuta una penale pari ad € 500,00 per ogni violazione del divieto di cui al capo
1), successiva alla pubblicazione della presente sentenza;
pagina 21 di 22 4) pone a carico della convenuta la penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del comando avente ad oggetto la rimozione delle pubblicazioni di cui ai documenti 2, 7 e 9 prodotti dalla attrice, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla notifica della presente sentenza da parte dell'attrice;
5) condanna la convenuta a corrispondere all' Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 5.000,00 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale già liquidato
[...]
all'attualità;
6) condanna la convenuta a corrispondere all' Controparte_1 Parte_1
le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4.237,00 oltre rimborso
[...]
forfettario delle spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2025
il Giudice relatore il Presidente
Idamaria Chieffo Silvia Giani
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