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Articolo 15 della Legge 4 agosto 1942, n. 915
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Legge 4 agosto 1942, n. 915
Articolo 15 della Legge 4 agosto 1942, n. 915
Versione
10 settembre 1942
Art. 15.
Le disposizioni di cui al precedente art. 9 non si applicano al concorso bandito per l'anno
Entrata in vigore il 10 settembre 1942
Vedi fonte istituzionale
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