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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/10/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
. n. 260/2019 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 260/2019, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per contratti di fornitura, promossa da:
, nata a [...], il [...], residente in [...], SP45, C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Sciacca, giusta procura alle liti in C.F._1 atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Siracusa, Via Nizza 16, ammessa al patrocinio a spese dello Stato
OPPONENTE
CONTRO
corrente in Noto, C.da Testa dell'Acqua, Controparte_1
C.F./P.IVA in persona del legale rappresentante , rappresentata e P.IVA_1 Parte_2 difesa dall'Avv. Marco Cadili, come da procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Palazzolo Acreide, Via Roma 208
OPPOSTA
E nato a [...], il [...], residente in [...], C.da Giambra, C.F. CP_2
C.F._2
TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2079/2018 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 06.11.2018, su istanza della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con cui era stata ingiunta la somma di euro 6.622,89, sulla base di un assegno bancario a firma della opponente, tratto sulla Banca di Credito Cooperativo di Siracusa, in data 25.02.2011.
La opponente disconosceva detto documento, in particolare l'autenticità della sottoscrizione ivi apposta ai sensi dell'art. 214 c.p.c., affermando che non era alla stessa riferibile, né tanto meno il conto corrente bancario collegato all'assegno.
Deduceva, inoltre, che quand'anche fosse intercorso tra le parti un rapporto contrattuale, nessun debito ne era residuato ed, anzi, visto il tempo trascorso senza che l'assegno (datato 25.02.2011) fosse stato portato all'incasso, escludeva ogni rapporto contrattuale con probabilità prossima alla certezza e con esso il debito rivendicato.
Contestava, inoltre, gli interessi moratori ingiunti dalla data di emissione del titolo, anziché dal giorno del ricorso per decreto ingiuntivo, atteso che l'assegno non era mai stato portato all'incasso.
Per le ragioni illustrate, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione passiva di essa ingiunta, nonché dichiarare l'inesistenza di debiti nei confronti della società opposta. Chiedeva, inoltre, la condanna del creditore al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. ed in subordine, nel caso in cui le somme fossero dovute che gli interessi di mora non avessero decorrenza dalla data di emissione del titolo. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, la quale deduceva che la opponente era titolare della ditta individuale C.N. Costruzioni di Coriglione Nadia, gestita di fatto insieme al marito CP_2
[...]
I coniugi avevano ristrutturato un antico casolare a Cassaro, in C.da Giambra, realizzandone un lussuoso agriturismo, per i cui lavori di ristrutturazione la società opposta aveva eseguito ingenti forniture di materiale edile, nel periodo intercorrente tra l'anno 2007 e 2011, per un importo complessivo pari a circa 100.000,00.
Deduceva che i committenti di dette forniture erano i coniugi e , - CP_2 Parte_1 la quale ultima, tra l'altro, ivi aveva residenza anagrafica - i quali erano proprietari, sebbene di parti diverse, dei terreni e fabbricati costituenti l'agriturismo in ristrutturazione.
Ed, infatti, i pagamenti di dette forniture provenivano, indifferentemente, ora dall'uno, ora dall'altro coniuge.
Solo nell'ultimo periodo si era verificata una morosità su tre fatture, più precisamente sulla n. 652 del 30.9.2010 di euro 1.670,30, n. 729 del 30.10.2010 di euro 4.365,78 e n. 829 del 30.11.2010 di euro 586,81, e a ragione di ciò il marito della titolare sig. emetteva un assegno di CP_2 euro 6.622,89, pari alla somma delle tre fatture a garanzia del pagamento (assegno oggetto di ingiunzione). Dopo l'emissione dell'assegno recante la data del 25.2.2011, altre rimesse di materiale furono effettuate e regolarmente pagate dalla C.N. Costruzioni di Coriglione Nadia, a mezzo bonifico e in contante nelle date del 14.3.2011 e 27.4.2011.
In relazione a quanto dedotto, produceva le fatture intestate alla C.N. Costruzioni non pagate per le quali era stato emesso l'assegno oggetto di ingiunzione ed i relativi documenti di trasporto del materiale edile fornito e consegnato nel cantiere di C.da Giambra, recanti la firma di CP_2
e degli operai presenti in cantiere.
La società opposta, in conclusione, chiedeva, dunque, di concedersi la chiamata in giudizio di e nel merito rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e diritto e CP_2 condannare e al pagamento della somma ingiunta, con vittoria Parte_1 CP_2 delle spese processuali.
regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. CP_2 La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale della opponente e l'escussione di un testimone ed, infine, sulle conclusioni delle parti veniva posta in decisione.
********
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale regolarmente citato, con CP_2 atto ricevuto a mani proprie, in data 27.12.2019, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, la domanda spiegata dalla parte opponente è solo parzialmente fondata e va solo parzialmente accolta.
Occorre premettere che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto assume il ruolo di convenuto in senso formale e di attore in senso sostanziale, pertanto onerato di fornire la prova dell'an e del quantum del proprio credito. Ciò anche nei confronti della parte rimasta contumace, la cui mancata costituzione nel giudizio non può intendersi come mancata contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda spiegata, bensì come fatto neutro.
Viceversa, il debitore opponente, assumendo il ruolo di attore in senso formale e convenuto in senso sostanziale, dovrà fornire prova dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi, della domanda di parte attrice.
Nella fattispecie, la società opposta ha fornito prova del proprio credito sia nei confronti di che di Parte_1 CP_2
Ed infatti, sebbene il credito non può ritenersi fondato sull'assegno bancario oggetto di ingiunzione,
- in quanto validamente disconosciuto dalla opponente, la parte opposta non ne ha richiesto la verificazione dichiarando di volersene avvalere quale prova nel giudizio – risulta provato sia dalla mancata contestazione da parte della opponente dell'an e del quantum della prestazione come dettagliatamente allegata in sede di comparsa di costituzione dalla società opposta, sia dalle prove documentali e testimoniali in atti.
Più in particolare, la società opposta ha provato l'esistenza del rapporto di fornitura mediante la produzione degli estratti conto aziendali, dai quali risulta l'annotazione di fatture nei confronti della ditta C.N. Costruzioni di , dal 2007 al 2011, nonché assegni emessi e sottoscritti Parte_1 dalla stessa ditta opponente in favore della società opposta in plausibile pagamento di dette fatture, come confermato dalla stessa , in sede di interrogatorio formale all'udienza del Parte_1
15.11.2022, (Vero che i pagamenti alla avvenivano anche a mezzo assegni Controparte_1 bancari da lei emessi, titolare dell'impresa, come quelli che si mostrano? Adr: “sì, confermo la circostanza;
il fornitore di fiducia del Sig. veniva pagato anche a mezzo assegni firmati CP_2 da me”).
La parte opposta forniva, inoltre, le fatture rimaste insolute relative alla somma ingiunta con i relativi documenti di trasporto recanti la sottoscrizione del convenuto contumace e CP_2 di , operaio impiegato nel cantiere, il quale sentito quale testimone all'udienza del Tes_1
23.05.2023 ha confermato la sottoscrizione di detti documenti. Ed, inoltre, confermava la circostanza di aver lavorato per il sig per circa quattro anni presso il cantiere di c.da CP_2
Giambra, che i coniugi e ivi vivevano, e che la la sig.ra , sebbene Parte_1 CP_2 Parte_1 non gli impartiva direttamente “ordini”, si interessava alle attività, chiedendo allo stesso notizie su come proseguivano i lavori, confermando, dunque, il suo coinvolgimento nei lavori del cantiere.
I certificati anagrafici versati in atti, anche in occasione della notifica della chiamata di terzo, confermano che entrambi i coniugi avevano residenza anagrafica in C.da Giambra, nonché le visure catastali che gli stessi erano proprietari degli immobili in ristrutturazione.
Tutte le superiori circostanze costituiscono prova dell'an e del quantum del credito vantato dalla società opposta, poiché non specificamente contestate dalla opponente, opportunamente supportate in via documentale e testimoniale, e costituiscono, comunque, molteplici indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare la pretesa creditoria.
In merito agli interessi moratori, occorre accogliere la domanda formulata dalla parte opponente, atteso il mancato incasso ed eventuale protesto dell'assegno offerto quale mezzo di pagamento.
A tal proposito, si ritiene negligente la condotta assunta dalla società opposta, la quale si è attivata al fine di recuperare il proprio credito, con ricorso per decreto ingiuntivo, soltanto nell'anno 2018, ovvero dopo ben sette anni dall'emissione dell'assegno, datato 25.02.2011.
Pertanto, gli interessi moratori previsti in caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali di cui al D.lgs 231/2002 e successive modifiche, devono ritenersi dovuti a far data dalla emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, nessuna responsabilità per il mancato pagamento può attribuirsi alla opponente, così come a
– i quali avevano prontamente pagato con assegno, il corrispettivo della prestazione CP_2 ricevuta - per l'inutile decorso del tempo sino all'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio devono ritenersi compensate tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza in relazione all'accoglimento della domanda della parte opposta – attore in senso sostanziale - di condanna al pagamento delle somme ingiunte, nonché di quella formulata dalla parte opponente relativa al calcolo degli interessi moratori.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Giuseppe Solarino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
R.G. 260/2019:
• In parziale accoglimento dell'opposizione spiegata, revoca il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto,
• condanna e in solido tra loro a pagare alla Parte_1 CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro CP_1 Controparte_1 tempore, la somma di euro 6.622,89;
• condanna e in solido tra loro a pagare alla Parte_1 CP_2 [...] gli interessi moratori ex D.lgs 231/2002 e Controparte_1 successive modifiche, sulla somma di cui sopra, a decorrere dalla data di emissione del decreto ingiuntivo opposto, ovvero a far data dal 06.11.2018, fino alla data del pagamento;
• compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Siracusa, 3 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Solarino
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 260/2019, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per contratti di fornitura, promossa da:
, nata a [...], il [...], residente in [...], SP45, C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Sciacca, giusta procura alle liti in C.F._1 atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Siracusa, Via Nizza 16, ammessa al patrocinio a spese dello Stato
OPPONENTE
CONTRO
corrente in Noto, C.da Testa dell'Acqua, Controparte_1
C.F./P.IVA in persona del legale rappresentante , rappresentata e P.IVA_1 Parte_2 difesa dall'Avv. Marco Cadili, come da procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Palazzolo Acreide, Via Roma 208
OPPOSTA
E nato a [...], il [...], residente in [...], C.da Giambra, C.F. CP_2
C.F._2
TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2079/2018 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 06.11.2018, su istanza della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con cui era stata ingiunta la somma di euro 6.622,89, sulla base di un assegno bancario a firma della opponente, tratto sulla Banca di Credito Cooperativo di Siracusa, in data 25.02.2011.
La opponente disconosceva detto documento, in particolare l'autenticità della sottoscrizione ivi apposta ai sensi dell'art. 214 c.p.c., affermando che non era alla stessa riferibile, né tanto meno il conto corrente bancario collegato all'assegno.
Deduceva, inoltre, che quand'anche fosse intercorso tra le parti un rapporto contrattuale, nessun debito ne era residuato ed, anzi, visto il tempo trascorso senza che l'assegno (datato 25.02.2011) fosse stato portato all'incasso, escludeva ogni rapporto contrattuale con probabilità prossima alla certezza e con esso il debito rivendicato.
Contestava, inoltre, gli interessi moratori ingiunti dalla data di emissione del titolo, anziché dal giorno del ricorso per decreto ingiuntivo, atteso che l'assegno non era mai stato portato all'incasso.
Per le ragioni illustrate, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione passiva di essa ingiunta, nonché dichiarare l'inesistenza di debiti nei confronti della società opposta. Chiedeva, inoltre, la condanna del creditore al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. ed in subordine, nel caso in cui le somme fossero dovute che gli interessi di mora non avessero decorrenza dalla data di emissione del titolo. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, la quale deduceva che la opponente era titolare della ditta individuale C.N. Costruzioni di Coriglione Nadia, gestita di fatto insieme al marito CP_2
[...]
I coniugi avevano ristrutturato un antico casolare a Cassaro, in C.da Giambra, realizzandone un lussuoso agriturismo, per i cui lavori di ristrutturazione la società opposta aveva eseguito ingenti forniture di materiale edile, nel periodo intercorrente tra l'anno 2007 e 2011, per un importo complessivo pari a circa 100.000,00.
Deduceva che i committenti di dette forniture erano i coniugi e , - CP_2 Parte_1 la quale ultima, tra l'altro, ivi aveva residenza anagrafica - i quali erano proprietari, sebbene di parti diverse, dei terreni e fabbricati costituenti l'agriturismo in ristrutturazione.
Ed, infatti, i pagamenti di dette forniture provenivano, indifferentemente, ora dall'uno, ora dall'altro coniuge.
Solo nell'ultimo periodo si era verificata una morosità su tre fatture, più precisamente sulla n. 652 del 30.9.2010 di euro 1.670,30, n. 729 del 30.10.2010 di euro 4.365,78 e n. 829 del 30.11.2010 di euro 586,81, e a ragione di ciò il marito della titolare sig. emetteva un assegno di CP_2 euro 6.622,89, pari alla somma delle tre fatture a garanzia del pagamento (assegno oggetto di ingiunzione). Dopo l'emissione dell'assegno recante la data del 25.2.2011, altre rimesse di materiale furono effettuate e regolarmente pagate dalla C.N. Costruzioni di Coriglione Nadia, a mezzo bonifico e in contante nelle date del 14.3.2011 e 27.4.2011.
In relazione a quanto dedotto, produceva le fatture intestate alla C.N. Costruzioni non pagate per le quali era stato emesso l'assegno oggetto di ingiunzione ed i relativi documenti di trasporto del materiale edile fornito e consegnato nel cantiere di C.da Giambra, recanti la firma di CP_2
e degli operai presenti in cantiere.
La società opposta, in conclusione, chiedeva, dunque, di concedersi la chiamata in giudizio di e nel merito rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e diritto e CP_2 condannare e al pagamento della somma ingiunta, con vittoria Parte_1 CP_2 delle spese processuali.
regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. CP_2 La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale della opponente e l'escussione di un testimone ed, infine, sulle conclusioni delle parti veniva posta in decisione.
********
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale regolarmente citato, con CP_2 atto ricevuto a mani proprie, in data 27.12.2019, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, la domanda spiegata dalla parte opponente è solo parzialmente fondata e va solo parzialmente accolta.
Occorre premettere che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto assume il ruolo di convenuto in senso formale e di attore in senso sostanziale, pertanto onerato di fornire la prova dell'an e del quantum del proprio credito. Ciò anche nei confronti della parte rimasta contumace, la cui mancata costituzione nel giudizio non può intendersi come mancata contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda spiegata, bensì come fatto neutro.
Viceversa, il debitore opponente, assumendo il ruolo di attore in senso formale e convenuto in senso sostanziale, dovrà fornire prova dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi, della domanda di parte attrice.
Nella fattispecie, la società opposta ha fornito prova del proprio credito sia nei confronti di che di Parte_1 CP_2
Ed infatti, sebbene il credito non può ritenersi fondato sull'assegno bancario oggetto di ingiunzione,
- in quanto validamente disconosciuto dalla opponente, la parte opposta non ne ha richiesto la verificazione dichiarando di volersene avvalere quale prova nel giudizio – risulta provato sia dalla mancata contestazione da parte della opponente dell'an e del quantum della prestazione come dettagliatamente allegata in sede di comparsa di costituzione dalla società opposta, sia dalle prove documentali e testimoniali in atti.
Più in particolare, la società opposta ha provato l'esistenza del rapporto di fornitura mediante la produzione degli estratti conto aziendali, dai quali risulta l'annotazione di fatture nei confronti della ditta C.N. Costruzioni di , dal 2007 al 2011, nonché assegni emessi e sottoscritti Parte_1 dalla stessa ditta opponente in favore della società opposta in plausibile pagamento di dette fatture, come confermato dalla stessa , in sede di interrogatorio formale all'udienza del Parte_1
15.11.2022, (Vero che i pagamenti alla avvenivano anche a mezzo assegni Controparte_1 bancari da lei emessi, titolare dell'impresa, come quelli che si mostrano? Adr: “sì, confermo la circostanza;
il fornitore di fiducia del Sig. veniva pagato anche a mezzo assegni firmati CP_2 da me”).
La parte opposta forniva, inoltre, le fatture rimaste insolute relative alla somma ingiunta con i relativi documenti di trasporto recanti la sottoscrizione del convenuto contumace e CP_2 di , operaio impiegato nel cantiere, il quale sentito quale testimone all'udienza del Tes_1
23.05.2023 ha confermato la sottoscrizione di detti documenti. Ed, inoltre, confermava la circostanza di aver lavorato per il sig per circa quattro anni presso il cantiere di c.da CP_2
Giambra, che i coniugi e ivi vivevano, e che la la sig.ra , sebbene Parte_1 CP_2 Parte_1 non gli impartiva direttamente “ordini”, si interessava alle attività, chiedendo allo stesso notizie su come proseguivano i lavori, confermando, dunque, il suo coinvolgimento nei lavori del cantiere.
I certificati anagrafici versati in atti, anche in occasione della notifica della chiamata di terzo, confermano che entrambi i coniugi avevano residenza anagrafica in C.da Giambra, nonché le visure catastali che gli stessi erano proprietari degli immobili in ristrutturazione.
Tutte le superiori circostanze costituiscono prova dell'an e del quantum del credito vantato dalla società opposta, poiché non specificamente contestate dalla opponente, opportunamente supportate in via documentale e testimoniale, e costituiscono, comunque, molteplici indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare la pretesa creditoria.
In merito agli interessi moratori, occorre accogliere la domanda formulata dalla parte opponente, atteso il mancato incasso ed eventuale protesto dell'assegno offerto quale mezzo di pagamento.
A tal proposito, si ritiene negligente la condotta assunta dalla società opposta, la quale si è attivata al fine di recuperare il proprio credito, con ricorso per decreto ingiuntivo, soltanto nell'anno 2018, ovvero dopo ben sette anni dall'emissione dell'assegno, datato 25.02.2011.
Pertanto, gli interessi moratori previsti in caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali di cui al D.lgs 231/2002 e successive modifiche, devono ritenersi dovuti a far data dalla emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, nessuna responsabilità per il mancato pagamento può attribuirsi alla opponente, così come a
– i quali avevano prontamente pagato con assegno, il corrispettivo della prestazione CP_2 ricevuta - per l'inutile decorso del tempo sino all'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio devono ritenersi compensate tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza in relazione all'accoglimento della domanda della parte opposta – attore in senso sostanziale - di condanna al pagamento delle somme ingiunte, nonché di quella formulata dalla parte opponente relativa al calcolo degli interessi moratori.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Giuseppe Solarino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
R.G. 260/2019:
• In parziale accoglimento dell'opposizione spiegata, revoca il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto,
• condanna e in solido tra loro a pagare alla Parte_1 CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro CP_1 Controparte_1 tempore, la somma di euro 6.622,89;
• condanna e in solido tra loro a pagare alla Parte_1 CP_2 [...] gli interessi moratori ex D.lgs 231/2002 e Controparte_1 successive modifiche, sulla somma di cui sopra, a decorrere dalla data di emissione del decreto ingiuntivo opposto, ovvero a far data dal 06.11.2018, fino alla data del pagamento;
• compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Siracusa, 3 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Solarino
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011.