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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/10/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5578/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
23/09/2025 da:
Parte_1
con l'avv. TONON FABRIZIO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. DE PECOL MARICA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 10.10.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue (anche con riferimento all'assegno una tantum riconosciuto in favore della signora , rispondono all'interesse della prole e non presentano Pt_2
profili di illegittimità; dato atto che il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero in data 24.9.2025 e che nulla è pervenuto;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 23/07/1988 da Parte_1
(n. in BELGIO il 23/08/1966) e (n. a OB (TV) il
[...] Parte_2
31/10/1966), trascritto al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 1988 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di MONFUMO alle seguenti condizioni:
1) Il signor verserà direttamente al figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Parte_1 Per_1
a titolo di contributo al mantenimento del medesimo, la somma di € 600,00 mensili, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, finchè il medesimo non raggiunga l'indipendenza economica, anche qualora fosse ottenuta mediante assegnazione d'eventuale borsa di studio conseguita in Italia o all'estero.
2) Le spese straordinarie per il figlio , mediche, scolastiche e d'altro eventuale genere, sono poste a carico dei Signori Per_1
2 e per la quota del 50 % ciascuno;
le spese dovranno esse comunicate con adeguato anticipo, Parte_1 Parte_2
di almeno 15 giorni, al genitore tenuto al pagamento pro quota, e subordinate, salvo comprovati casi d'urgenza e indifferibilità, all'espresso consenso d'entrambi i genitori e comunque regolate secondo l'allegato 3) del Protocollo del Diritto di famiglia del Tribunale di Treviso.
3) Il Signor si obbliga a versare in favore della IG , ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_1 Parte_2
5, comma 8, della legge n. 898/1970, l'importo di € 30.000,00 (trentamila/00); le parti stabiliscono, per comune intesa tra loro, che il Signor verserà tale somma, a titolo di una tantum, in favore della IG Parte_1 Parte_2
mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al figlio avente iban Parte_3
[...], come da delegazione di pagamento sottoscritta e allegata, importo che la IG
provvederà poi in via autonoma a riscuotere dal figlio. La somma sarà corrisposta con le seguenti modalità: Parte_2
€ 15.000,00= prima del deposito del presente ricorso;
ulteriori € 15.000,00= contestualmente alla comunicazione da parte del difensore della IG al difensore del Signor dell'avvenuta sottoscrizione da parte Parte_2 Parte_1
della IG e pertanto dell'acquisizione delle note scritte a sensi dell'art. 127 ter cpc, nella quali si dà atto Parte_2
di rinunciare alla comparizione personale delle parti all'udienza, di fare acquiescenza verso l'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per impugnare il provvedimento. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in unica soluzione vita naturale durante, in favore della IG , ed è stata effettuata a tacitazione di ogni Parte_2
e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8, della legge 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
4) La signora dichiara che, alla ricezione della somma sopra indicata a titolo di una tantum, non avrà più Parte_2
nulla a pretendere dal Signor neppure a titolo di pregressi assegni nel mantenimento derivanti dalla Parte_1
sentenza di separazione n. 601/2020 emessa il 6.04.2020 dal Tribunale di Treviso. La IG rinuncia Parte_2
a proporre, ora e per il futuro, qualsivoglia domanda contributiva o alimentare nei confronti del Signor la signora Pt_1
s'impegna inoltre a rimettere le due querele presentate il 13.07.2020 e 7.11.2020 avanti alla Stazione dei Parte_2
Carabinieri di Ponte di Piave (TV) nei confronti del Signor e ciò entro e non oltre giorni 3 (tre) dalla ricezione Pt_1
dell'integrale importo della somma di € 30.000,00 ricevuta a titolo di una tantum.
3 5) La signora renderà disponibile l'accesso alla casa coniugale al sig. al fine di recuperare i restanti effetti Pt_2 Pt_1
personali del medesimo.
6) il Signor corrisponderà in favore della IG la somma di € 1.268,80, già Parte_1 Parte_2
comprensiva di cpa e iva, a titolo di concorso nel pagamento delle spese legali del presente procedimento.
7) Le parti convengono altresì che deve ritenersi revocato l'onere contributivo posto a carico del Signor in Parte_1
forza della sentenza di separazione del Tribunale di Treviso n. 601 del 6.04.2020, sia quello nei confronti della IG sia quello nei confronti del figlio quest'ultimo da alcuni anni economicamente autosufficiente. Parte_2 Parte_3
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 10/10/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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