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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/01/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8298/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8298/2018
Promossa da
, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Fabio Piccininno e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Salerno, alla via Domenico Coda, 6,
-opponente-
Contro
CP
e per essa quale procuratore . in persona del Controparte_1 CP_2
legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Raffaele Zurlo e Andrea Ornati del Foro di La Spezia, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo e presso il loro studio elett.te domiciliata sito in La
Spezia (SP), alla via Paolo Emilio Taviani 170,
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 25/09/2018 il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 37/2018, r.g. n. 11425/2017, reso dal
Tribunale di Salerno in data 02/01/2018 con il quale veniva ingiunto al pagamento, in favore della della somma di € 5.866,62 oltre interessi, per omesso Controparte_1
pagamento rate finanziamento.
pagina 1 di 5 In via preliminare eccepiva la tardività della notifica del decreto ingiuntivo, in quanto notificato oltre il termine di gg. 60, sempre in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva, stante la omessa comunicazione della cessione del credito, nel merito non negava la stipula di un contratto di finanziamento ma deduceva, unicamente, la erroneità dell'importo ingiunto in quanto la residua somma ammonterebbe ad € 1.657,00 in uno alle spese e interessi legali, tanto premesso conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale di Salerno, la in Controparte_1
persona del suo legale rapp.te p.t. per ivi sentir, in via preliminare, accertare e dichiarare la inefficacia del D.I, ex art. 644 c.p.c. nonché il difetto di legittimazione attiva, nel merito accertare e dichiarare la inammissibilità e, in ogni caso, la infondatezza della avversa richiesta di pagamento con revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa del 28/01/2019 si costituiva parte opposta che, preliminarmente, eccepiva la nullità della notifica a mezzo PEC, in quanto non conforme ai dettati normativi nonché la nullità dell'opposizione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per difetto dei requisiti ex art. 163 c.p.c.
Quanto alla eccezione sollevate da parte opponente, di omessa notificazione della cessione del credito specificava che la stessa è regolamentata dall'art. 58 TUB, ai sensi del quale la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, come avvenuto nella fattispecie, oltre che a precisare la avvenuta cessione del credito direttamente ad esso debitore.,
Nel merito deduceva che il decreto ingiuntivo era stato validamente reso, in quanto supportato da documentazione idonea alla sua emissione, contestava quant'altro sostenuto ed eccepito da controparte, concludeva, in via preliminare, per la improcedibilità dell'opposizione per nullità della notifica effettuata a mezzo PEC nonché la nullità dell'atto di citazione, in via preliminare e nel merito, instava per la concessione della provvisoria esecuzione, ex art. 648 c.p.c., in via principale, per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo, in via subordinata condannare parte opponente al pagamento della diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, con vittoria di spese di giudizio.
pagina 2 di 5 Non veniva svolta attività istruttoria per cui, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione, ex art. 281 sexies c.p.c.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
In via preliminare va esaminata l'eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo.
Nella fattispecie effettivamente il decreto ingiuntivo risulta notificato oltre i termini di legge.
Infatti, lo stesso è stato reso in data 02/01/2018 e, sebbene portato per la notifica nei termini di legge, la notifica non andava a buon fine in quanto il destinatario risultava trasferito.
L'opposto, pertanto, provvedeva ad una nuova notifica, andata a buon fine, anche se tardiva.
In merito va subito detto che la rinnovata notifica del d. i., per esito negativo della precedente, avrebbe potuta utilmente effettuarsi solo a seguito di eventuale rimessione in termini, giustificata da incolpevole ritardo della ricorrente, per cui, in difetto di siffatta sanatoria, non sollecitata, deve necessariamente pervenirsi ad una declatoria di inefficacia del monitorio, inefficacia che, comunque, non osta all'esame della domanda di pagamento, oggetto del presente giudizio, avendo parte opponente provveduto alla sua rituale costituzione, sebbene eccependo la tardività della notifica.
Infatti, a fronte della costituzione dell'opponente si osserva che la eccepita doglianza appaia ampiamente superate in considerazione del fatto che con l'opposizione si apre un procedimento a cognizione piena avente ad oggetto la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso monitorio. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “in caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge l'opposizione proposta al fine di eccepirne l'inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria (Cass.
Civ 3908/2016).
Per cui tale eccezione va rigettata, così come va rigettata l'eccezione di parte opposta di nullità della notifica dell'atto di opposizione.
pagina 3 di 5 In merito va rilevato che la irritualità della notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato, così, il raggiungimento dello scopo legale.
Quanto alla carenza di legittimazione attiva della ricorrente, per omessa comunicazione della cessione del credito, oltre alla prova della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10/09/2016 vi è anche comunicazione inviata all'opponente con racc.ta del 22/09/2016.
Nel merito l'opposizione è infondata per cui va rigettata.
Infatti l'opponente nulla ha contestato in merito all'esistenza del finanziamento, all'avvenuta erogazione della somma, non ha negato di aver stipulato il contratto ma ha contestato, genericamente, il quantum debeatur.
A fronte di tale contestazione si osserva che le condizioni contrattuali come pure i tassi di interessi da applicare sono stati espressamente previsti in contratto ed accettati dall'opponete mediante sottoscrizione.
Detto ciò l'opponente, comunque, eccepisce l'erroneità dell'importo ingiunto in quanto, a suo dire, l'importo sarebbe minore, per la precisione di € 1.657,00.
Ebbene, a fronte di tale contestazione non ha minimamente provato il perché della erroneità dell'importo per come ingiunto e la fondatezza del minor importo ancora dovuto, come dallo stesso sostenuto.
In conclusione, quindi, parte opponente, va condannato al Parte_1
pagamento, in favore della della somma di € 5.866,62 oltre interessi come CP_1
richiesti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 8298/2018 r.g. tra –opponente- e Parte_1
CP
e per essa quale procuratore . in persona del legale Controparte_1 CP_2
rapp.te p.t., -opposta- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) rigetta le eccezioni preliminari pagina 4 di 5 2) Revoca il D.I. n. 37/2018 r.g. n. 11425/2017 reso dal Tribunale di Salerno in data
02/01/2018 per rilevata inefficacia dello stesso stante la tardività della notifica;
3) Accoglie la domanda di pagamento, comunque esaminata dal decidente per effetto della spiegata opposizione e, per l'effetto, condanna al pagamento, Parte_1
CP in favore della e per essa quale procuratore in Controparte_1 CP_2
persona del legale rapp.te p.t., della somma di € 5.866,62 oltre interessi come richiesti;
4) Condanna parte opponente, al pagamento delle spese di lite, in Parte_1
favore di parte opposta, che si liquidano in complessivi € 1.250,00 oltre accessori come per legge.
Salerno, 21/01/2025
Il Giudice Onorario
Avv. Cosimina D'Ambrosio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8298/2018
Promossa da
, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Fabio Piccininno e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Salerno, alla via Domenico Coda, 6,
-opponente-
Contro
CP
e per essa quale procuratore . in persona del Controparte_1 CP_2
legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Raffaele Zurlo e Andrea Ornati del Foro di La Spezia, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo e presso il loro studio elett.te domiciliata sito in La
Spezia (SP), alla via Paolo Emilio Taviani 170,
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 25/09/2018 il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 37/2018, r.g. n. 11425/2017, reso dal
Tribunale di Salerno in data 02/01/2018 con il quale veniva ingiunto al pagamento, in favore della della somma di € 5.866,62 oltre interessi, per omesso Controparte_1
pagamento rate finanziamento.
pagina 1 di 5 In via preliminare eccepiva la tardività della notifica del decreto ingiuntivo, in quanto notificato oltre il termine di gg. 60, sempre in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva, stante la omessa comunicazione della cessione del credito, nel merito non negava la stipula di un contratto di finanziamento ma deduceva, unicamente, la erroneità dell'importo ingiunto in quanto la residua somma ammonterebbe ad € 1.657,00 in uno alle spese e interessi legali, tanto premesso conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale di Salerno, la in Controparte_1
persona del suo legale rapp.te p.t. per ivi sentir, in via preliminare, accertare e dichiarare la inefficacia del D.I, ex art. 644 c.p.c. nonché il difetto di legittimazione attiva, nel merito accertare e dichiarare la inammissibilità e, in ogni caso, la infondatezza della avversa richiesta di pagamento con revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa del 28/01/2019 si costituiva parte opposta che, preliminarmente, eccepiva la nullità della notifica a mezzo PEC, in quanto non conforme ai dettati normativi nonché la nullità dell'opposizione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per difetto dei requisiti ex art. 163 c.p.c.
Quanto alla eccezione sollevate da parte opponente, di omessa notificazione della cessione del credito specificava che la stessa è regolamentata dall'art. 58 TUB, ai sensi del quale la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, come avvenuto nella fattispecie, oltre che a precisare la avvenuta cessione del credito direttamente ad esso debitore.,
Nel merito deduceva che il decreto ingiuntivo era stato validamente reso, in quanto supportato da documentazione idonea alla sua emissione, contestava quant'altro sostenuto ed eccepito da controparte, concludeva, in via preliminare, per la improcedibilità dell'opposizione per nullità della notifica effettuata a mezzo PEC nonché la nullità dell'atto di citazione, in via preliminare e nel merito, instava per la concessione della provvisoria esecuzione, ex art. 648 c.p.c., in via principale, per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo, in via subordinata condannare parte opponente al pagamento della diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, con vittoria di spese di giudizio.
pagina 2 di 5 Non veniva svolta attività istruttoria per cui, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione, ex art. 281 sexies c.p.c.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
In via preliminare va esaminata l'eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo.
Nella fattispecie effettivamente il decreto ingiuntivo risulta notificato oltre i termini di legge.
Infatti, lo stesso è stato reso in data 02/01/2018 e, sebbene portato per la notifica nei termini di legge, la notifica non andava a buon fine in quanto il destinatario risultava trasferito.
L'opposto, pertanto, provvedeva ad una nuova notifica, andata a buon fine, anche se tardiva.
In merito va subito detto che la rinnovata notifica del d. i., per esito negativo della precedente, avrebbe potuta utilmente effettuarsi solo a seguito di eventuale rimessione in termini, giustificata da incolpevole ritardo della ricorrente, per cui, in difetto di siffatta sanatoria, non sollecitata, deve necessariamente pervenirsi ad una declatoria di inefficacia del monitorio, inefficacia che, comunque, non osta all'esame della domanda di pagamento, oggetto del presente giudizio, avendo parte opponente provveduto alla sua rituale costituzione, sebbene eccependo la tardività della notifica.
Infatti, a fronte della costituzione dell'opponente si osserva che la eccepita doglianza appaia ampiamente superate in considerazione del fatto che con l'opposizione si apre un procedimento a cognizione piena avente ad oggetto la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso monitorio. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “in caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge l'opposizione proposta al fine di eccepirne l'inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria (Cass.
Civ 3908/2016).
Per cui tale eccezione va rigettata, così come va rigettata l'eccezione di parte opposta di nullità della notifica dell'atto di opposizione.
pagina 3 di 5 In merito va rilevato che la irritualità della notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato, così, il raggiungimento dello scopo legale.
Quanto alla carenza di legittimazione attiva della ricorrente, per omessa comunicazione della cessione del credito, oltre alla prova della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10/09/2016 vi è anche comunicazione inviata all'opponente con racc.ta del 22/09/2016.
Nel merito l'opposizione è infondata per cui va rigettata.
Infatti l'opponente nulla ha contestato in merito all'esistenza del finanziamento, all'avvenuta erogazione della somma, non ha negato di aver stipulato il contratto ma ha contestato, genericamente, il quantum debeatur.
A fronte di tale contestazione si osserva che le condizioni contrattuali come pure i tassi di interessi da applicare sono stati espressamente previsti in contratto ed accettati dall'opponete mediante sottoscrizione.
Detto ciò l'opponente, comunque, eccepisce l'erroneità dell'importo ingiunto in quanto, a suo dire, l'importo sarebbe minore, per la precisione di € 1.657,00.
Ebbene, a fronte di tale contestazione non ha minimamente provato il perché della erroneità dell'importo per come ingiunto e la fondatezza del minor importo ancora dovuto, come dallo stesso sostenuto.
In conclusione, quindi, parte opponente, va condannato al Parte_1
pagamento, in favore della della somma di € 5.866,62 oltre interessi come CP_1
richiesti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 8298/2018 r.g. tra –opponente- e Parte_1
CP
e per essa quale procuratore . in persona del legale Controparte_1 CP_2
rapp.te p.t., -opposta- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) rigetta le eccezioni preliminari pagina 4 di 5 2) Revoca il D.I. n. 37/2018 r.g. n. 11425/2017 reso dal Tribunale di Salerno in data
02/01/2018 per rilevata inefficacia dello stesso stante la tardività della notifica;
3) Accoglie la domanda di pagamento, comunque esaminata dal decidente per effetto della spiegata opposizione e, per l'effetto, condanna al pagamento, Parte_1
CP in favore della e per essa quale procuratore in Controparte_1 CP_2
persona del legale rapp.te p.t., della somma di € 5.866,62 oltre interessi come richiesti;
4) Condanna parte opponente, al pagamento delle spese di lite, in Parte_1
favore di parte opposta, che si liquidano in complessivi € 1.250,00 oltre accessori come per legge.
Salerno, 21/01/2025
Il Giudice Onorario
Avv. Cosimina D'Ambrosio
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