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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/06/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 12/06/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3606/2024 R.G., promossa da:
, nato il [...] negli STATI UNITI D'AMERICA, c.f Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. MUSMECI LUCA , giusta procura in atti,
- ricorrente -
Contro la Controparte_1
in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma,
[...]
Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4, c.f. .iva , rappresentato e difeso P.IVA_1 P.IVA_2 dall'Avv. Harald Bonura;
- resistente-
l' , cf e p. Iva via Ugo Bassi 126, Controparte_2 P.IVA_3
isolato 137, 98123, Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- resistente contumace-
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/12/2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29520249016499775000, comunicata in data 12.11.2024.
Rilevava l'illegittimità di tale atto, ed eccepiva la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte, in via subordinata eccepiva il decorso del termine prescrizionale, e nel merito rilevava la mancanza dei presupposti per configurare la legittimità dell'iscrizione della CP_1
Concludeva, pertanto, per l'annullamento, previa sospensione, dell'intimazione di pagamento e le cartelle ad esse sottostanti, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta, e CP_1 in via istruttoria chiedeva l'amissione di un ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. nei confronti dell' , del referto di notifica (relata e avvisi di ricevimento) delle Controparte_3
cartelle esattoriali e degli ulteriori atti esecutivi notificati al ricorrente.
L restava contumace. Controparte_3
All'udienza odierna, in seguito alla discussione, la causa veniva decisa.
Parte opponente lamenta la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella sottostante.
Di fronte a tale affermazione, era onere dell' dimostrare la regolarità Controparte_4
della notifica delle cartelle di pagamento n. 29520140011114257000 e n. 29520190002769741000, richiamate nell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, mediante produzione di documentazione comprovante la notificazione stessa ed il momento in cui essa sarebbe avvenuta.
Tuttavia, nella contumacia dell' , tale onere probatorio rimane Controparte_3
inadempiuto, dovendosi ritenere mai notificate le cartelle di pagamento sopra indicate, dal ché discende la nullità dell'intimazione di pagamento n. 29520249016499775000, che di esse è atto consequenziale.
Sul punto, basti richiamare l'insegnamento della giurisprudenza, secondo cui “In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la mancata previa notifica della cartella esattoriale di pagamento – o, a maggior ragione, dell'avviso di accertamento – comporta la nullità dell'avviso di mora [ossia dell'intimazione di pagamento, N.d.R.]: nullità che, in quanto vizio proprio di tale atto,
è deducibile nei confronti del concessionario che lo ha emesso. L'amministrazione finanziaria, infatti, deve rispettare le cadenze imposte dalla legge, in base alle quali la notificazione della cartella esattoriale costituisce un adempimento indefettibile, la cui mancanza comporta la nullità dell'avviso di mora indipendentemente dalla completezza o meno delle indicazioni in esso contenute” (Cass. civ.
Sez. V, 08/02/2006, n. 2798); “La cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell'interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, ed ha un contenuto necessariamente più ampio dell'avviso di mora, la cui notifica è prevista soltanto per il caso in cui il contribuente, reso edotto dell'imposta dovuta, non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge. La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta pertanto un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dal
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell'avviso di mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest'ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti”. (Cass. civ. Sez. V, 11-01-
2008, n. 476. Cfr. anche Cassazione a SS.UU. 16412/07, sostanzialmente conforme a Cass. 7649/06, 24975/06) e, più di recente, “La mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti (avviso di accertamento o di liquidazione, cartella di pagamento, avviso di mora) attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente, ai sensi del
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3 anche impugnando il solo atto consequenziale notificatogli
(nella specie l'avviso di mora) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nella specie la cartella di pagamento) (Cass. S.U. 5791/08, S.U. 16412/07)” (Cass. civ.
Sez. V, Sent., 15-06-2011, n. 13082).
Va ulteriormente specificato che non può essere accolta la richiesta avanzata ex art.210 c.p.c. di ordine di esibizione nei confronti dell' , in ordine alla prova della Controparte_3
notifica delle cartelle esattoriali al ricorrente, in quanto, in questo caso, ciò si sostanzierebbe in una violazione dell'art.416 c.p.c., che impone alla parte convenuta l'indicazione e il deposito tempestivo,
a pena di decadenza, della documentazione di cui intende avvalersi nel corso del giudizio.
L'opposizione va, allora, in questi termini accolta, e va annullata l'intimazione di pagamento n.
29520249016499775000, notificata in data 12.11.2024, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014, parametri minimi, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_3
in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., con ricorso depositato il 01/12/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' ; Controparte_3
- Accoglie l'opposizione e annulla l'intimazione di pagamento n. 29520249016499775000, notificata in data 12.11.2024;
- Condanna l' e la Controparte_3 Controparte_1
in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
che si liquidano in euro 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva Parte_1
e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Patti, 12/06/2025
Il Giudice
Pietro Paolo Arena