Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/03/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11235/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, con l'avv. Nunzio Manciagli;
CodiceFiscale_1
contro
( ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Lorenzo Indelicato;
conclusioni: come da verbale del 10 dicembre 2024.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
Nella sentenza odiernamente gravata, il giudice di prossimità ha così statuito:
“… dichiara improcedibile l'opposizione … ed in ogni caso la rigetta … confermando il decreto ingiuntivo”.
Con l'odierno appello, la sig.ra ha stigmatizzato l'error in Pt_1
procedendo commesso dal giudice di prossimità, esponendo, in sintesi, che,
1
Tale censura è fondata e meritevole di accoglimento.
Sul punto è noto l'arresto delle SS. UU. (Sentenza 18 settembre 2020 n.
19596), secondo cui “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (sì come parimenti è noto che, con la cd. Riforma Cartabia, il principio è stato pure recepito legislativamente, mercè la novella dell'art. 5 bis d. P. R. 28/2010, a lume del quale “Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara
l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”).
La sentenza va dunque riformata mercè la revoca del d. i. opposto per causa di improcedibilità e dandosi per ultroneo il riferimento al merito dell'opposizione.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno integralmente compensate in ragione dell'incertezza giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia che occupa fino all'arresto delle SS. UU. e alla successiva modifica legislativa.
P. Q. M.
2 Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. in epigrafe,
in riforma della sentenza impugnata, conferma l'improcedibilità e revoca il decreto ingiuntivo n. 496/2018; spese di entrambi i gradi di giudizio integralmente compensate.
Catania, 5 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo
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