Art. 52. (Delega al Governo - Entrata in vigore della presente legge)
Il Governo e' autorizzato ad emanare, non oltre quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, le disposizioni complementari aventi carattere transitorio o d'attuazione, e quelle di coordinamento della legge medesima col Codice di procedura civile e con le altre leggi.
La presente legge entrera' in vigore, insieme con le disposizioni anzidette, nel sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle disposizioni medesime.
Il Governo e' autorizzato ad emanare, non oltre quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, le disposizioni complementari aventi carattere transitorio o d'attuazione, e quelle di coordinamento della legge medesima col Codice di procedura civile e con le altre leggi.
La presente legge entrera' in vigore, insieme con le disposizioni anzidette, nel sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle disposizioni medesime.