Articolo 52 della Legge 14 luglio 1950, n. 581
Articolo 51
Versione
15 ottobre 1950
Art. 52. (Delega al Governo - Entrata in vigore della presente legge)

Il Governo e' autorizzato ad emanare, non oltre quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, le disposizioni complementari aventi carattere transitorio o d'attuazione, e quelle di coordinamento della legge medesima col Codice di procedura civile e con le altre leggi.
La presente legge entrera' in vigore, insieme con le disposizioni anzidette, nel sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle disposizioni medesime.

Entrata in vigore il 15 ottobre 1950