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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 29/10/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 874/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. NU OS ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 874/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. LAURA BIONDI e dall'Avv. Parte_1 ALESSANDRA ARDUINI (domicilio telematico) PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. GABRIELE ROSSINI (domicilio Controparte_1 telematico) PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 22- 23/7/2025. In fatto ed in diritto ha chiesto ed ottenuto d.i. (Decreto Ingiuntivo Immediatamente Esecutivo n. Controparte_1 161/2023 del 07.03.2023 – RG n. 565/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Pesaro notificato in data 13/3/2023) nei confronti al pagamento della somma complessiva di €32.791,57, di Parte_1 cui € 29.163,76 per capitale, oltre gli interessi di mora maturati e maturandi, dalle scadenze sino all'effettivo saldo, nonché le spese ed il compenso professionale della presente procedura monitoria.
Ha ritualmente proposto opposizione la quale ha eccepito il difetto di titolarità Parte_1 attiva in capo alla ricorrente e, inoltre, la conclusione di un accordo transattivo intervenuto in data 10/11/2025 tra la medesima ed , solo parzialmente onorato. Controparte_2
All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter cpc è stata sospesa la p.e. del d.i. opposto e fissata udienza ex art. 189 cpc.
***
Le parti hanno esperito il tentativo di mediazione di cui alla L. 28/2010 come previsto dall'art. 14 del Contratto.
Nel merito, non ricorrono circostanze di segno contrario per dubitare della cessione del credito per cui pagina 1 di 2 è causa da a (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.152 del Controparte_2 CP_3 27/12/2016), da a (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 CP_3 Controparte_4 del 08/08/2019) e da a (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. Controparte_4 CP_3 141 del 30/11/2019).
Sempre nel merito, si osserva che aveva erogato alla un prestito Controparte_2 Parte_1 personale (contratto n. PRS/049504875.3 del 06.02.2014, approvato con autorizzazione n. 14030002239) per l'importo di €30.115,19 da ripetere in 180 rate mensili di euro 259,95 ciascuna, a far data dal 15.04.2014, a mezzo di addebito diretto (SDD) sul conto corrente esistente presso la Banca Popolare di Ancona ed intestato alla medesima.
E' in questione, dunque, se il contratto commissionato da a con il quale è Controparte_2 CP_5 stato concordato un piano di rientro con la stessa sopravviva o meno all'inadempimento della Parte_1 opponente.
Si ritiene, a riguardo, che debba essere distinta la ricognizione del debito dalla rateizzazione del pagamento con la conseguenza che se il mancato pagamento alle scadenze legittima la decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.) la indicazione del debito complessivo alla data del 10/11/2015, nella somma di €22.682,24, deve ritenersi non controversa.
Questa somma era stata quantificata comprensiva degli interessi che sarebbero maturati nel corso della rateizzazione il cui termine sarebbe stato in 133 mesi a decorrere dal 20/2/2016.
La opponente ha dato atto di aver pagato la somma di €10.120,00 e non ha contestato di dover corrispondere la differenza.
La domanda della opposta deve essere, pertanto, accertata nella minor somma poiché la applicazione degli interessi conteggiati nel piano di rientro coprivano il periodo sino alla data della precisazione delle conclusioni.
D'altro canto, la opposta non ha fornito la prova sulla medesima incombente (art. 67 viciessemel Cod. Consumo) di un diverso calcolo degli interessi.
La reciproca soccombenza consiglia la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il d.i. opposto.
Condanna al pagamento della somma di €10.120,00 a favore di Parte_1 Controparte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Spese interamente compensate tra le parti.
Pesaro, 29 ottobre 2025
Il Giudice
NU OS
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. NU OS ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 874/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. LAURA BIONDI e dall'Avv. Parte_1 ALESSANDRA ARDUINI (domicilio telematico) PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. GABRIELE ROSSINI (domicilio Controparte_1 telematico) PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 22- 23/7/2025. In fatto ed in diritto ha chiesto ed ottenuto d.i. (Decreto Ingiuntivo Immediatamente Esecutivo n. Controparte_1 161/2023 del 07.03.2023 – RG n. 565/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Pesaro notificato in data 13/3/2023) nei confronti al pagamento della somma complessiva di €32.791,57, di Parte_1 cui € 29.163,76 per capitale, oltre gli interessi di mora maturati e maturandi, dalle scadenze sino all'effettivo saldo, nonché le spese ed il compenso professionale della presente procedura monitoria.
Ha ritualmente proposto opposizione la quale ha eccepito il difetto di titolarità Parte_1 attiva in capo alla ricorrente e, inoltre, la conclusione di un accordo transattivo intervenuto in data 10/11/2025 tra la medesima ed , solo parzialmente onorato. Controparte_2
All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter cpc è stata sospesa la p.e. del d.i. opposto e fissata udienza ex art. 189 cpc.
***
Le parti hanno esperito il tentativo di mediazione di cui alla L. 28/2010 come previsto dall'art. 14 del Contratto.
Nel merito, non ricorrono circostanze di segno contrario per dubitare della cessione del credito per cui pagina 1 di 2 è causa da a (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.152 del Controparte_2 CP_3 27/12/2016), da a (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 CP_3 Controparte_4 del 08/08/2019) e da a (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. Controparte_4 CP_3 141 del 30/11/2019).
Sempre nel merito, si osserva che aveva erogato alla un prestito Controparte_2 Parte_1 personale (contratto n. PRS/049504875.3 del 06.02.2014, approvato con autorizzazione n. 14030002239) per l'importo di €30.115,19 da ripetere in 180 rate mensili di euro 259,95 ciascuna, a far data dal 15.04.2014, a mezzo di addebito diretto (SDD) sul conto corrente esistente presso la Banca Popolare di Ancona ed intestato alla medesima.
E' in questione, dunque, se il contratto commissionato da a con il quale è Controparte_2 CP_5 stato concordato un piano di rientro con la stessa sopravviva o meno all'inadempimento della Parte_1 opponente.
Si ritiene, a riguardo, che debba essere distinta la ricognizione del debito dalla rateizzazione del pagamento con la conseguenza che se il mancato pagamento alle scadenze legittima la decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.) la indicazione del debito complessivo alla data del 10/11/2015, nella somma di €22.682,24, deve ritenersi non controversa.
Questa somma era stata quantificata comprensiva degli interessi che sarebbero maturati nel corso della rateizzazione il cui termine sarebbe stato in 133 mesi a decorrere dal 20/2/2016.
La opponente ha dato atto di aver pagato la somma di €10.120,00 e non ha contestato di dover corrispondere la differenza.
La domanda della opposta deve essere, pertanto, accertata nella minor somma poiché la applicazione degli interessi conteggiati nel piano di rientro coprivano il periodo sino alla data della precisazione delle conclusioni.
D'altro canto, la opposta non ha fornito la prova sulla medesima incombente (art. 67 viciessemel Cod. Consumo) di un diverso calcolo degli interessi.
La reciproca soccombenza consiglia la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il d.i. opposto.
Condanna al pagamento della somma di €10.120,00 a favore di Parte_1 Controparte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Spese interamente compensate tra le parti.
Pesaro, 29 ottobre 2025
Il Giudice
NU OS
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