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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/11/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata, ad esito dell'udienza del 10.3.2025, sostituita con il deposito di note ex art.127 ter c.p.c.;
Lette le note di udienza delle parti:
Ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1337/23 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c. Parte_1
f. ), elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in CodiceFiscale_1
Sant'Agata di Militello, Via Asmara n° 12/A, presso e nello studio dell'Avv. Carmela
RE TA (cod. fisc. p.e.c. CodiceFiscale_2
, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti. Email_1
RICORRENTE
CONTRO
c.f. , in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 autorizzato a stare in giudizio giusta delibera G.M. n. 157 del 09.11.2022, rappresentato e difeso per procura allegata in atti dall'Avv. Antonino Criscì del Foro di Messina (c.f.
- fax 090715177 – p.e.c. e col predetto C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliato al domicilio digitale all'indirizzo p.e.c.
Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO con ricorso depositato il 28.4.2023, conveniva in giudizio il Parte_1
, esponendo: Controparte_1
- Di essere stata assunta con contratti di lavoro part-time per 24 ore settimanali, a tempo indeterminato, stipulati in data 5/6/2019 all'esito di procedura di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, D. Lgs. 75/2017, con la qualifica di “Istruttore
Amministrativo”, Categoria C-1;
- Di avere richiesto con note del 08-09-10-15 settembre 2020, la ricontrattualizzazione e trasformazione del proprio contratto di lavoro, da part- time a full-time, per 36 ore settimanali.
Deduceva, ancora, che il Comune di con Delibera di Giunta CP_1
Municipale n. 165 del 5/11/2020, aveva approvato il “Piano Triennale del fabbisogno del personale triennio 2020/2022”, statuendo di provvedere alla programmazione del fabbisogno, per l'anno 2020, tra l'altro, mediante la “Trasformazione, ai sensi dell'art.
3, comma 101, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, di n. 6 posti da lavoratore part-time 24 ore settimanali a lavoratore full-time 36 ore settimanali, di cui: n. 5 posti
Categoria C “Istruttore Amministrativo/Contabile, posizione economica C1”.
Successivamente, l'ente, con Delibera di Giunta Municipale n. 188 del 15/12/2020 aveva proceduto alla trasformazione dei rapporti di lavoro, da tempo parziale a tempo pieno, per 36 ore settimanali, con decorrenza dal 18/12/2020, di n. 5 dipendenti, ivi indicati nominativamente, aventi Profilo Professionale “Istruttore” – Categoria C e posizione economica C1, e precisamente di , Controparte_2 Persona_1
, e dello stesso proponente . Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Tanto premesso, lamentava, che il comune, al fine di ricoprire i suddetti posti mediante trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, non avendo avviato alcun procedimento per la selezione del personale con qualifica di Istruttore,
Categoria C1, nè avendo dato avviso, pubblicamente o personalmente, al personale dipendente che ne aveva fatto richiesta, avrebbe operato arbitrariamente non rispettando le modalità e limiti previsti dalla legge e richiamati dall'art. 3 comma 101, l. 244/07, in base al quale era stata avviata la procedura di trasformazione dell'orario di lavoro.
Chiedeva pertanto, di accertare la violazione del suo diritto alla valutazione della sua posizione per la trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo parziale a tempo pieno,
Pag. 2 di 10 dal 18/12/2020 in poi, causata dalla condotta colpevole e illecita dell'Ente, con conseguente condanna del resistente a risarcire i danni patrimoniali subiti, per CP_1 perdita di chance, da determinarsi, anche in via equitativa, in misura corrispondente alle mancate differenze retributive cui avrebbe avuto diritto in caso di trasformazione del suo contratto da part-time a full-time.
Nelle conclusioni, insisteva comunque per l'accertamento del suo diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, con effetto dal
18/12/2020, e conseguentemente, e la condanna del alla Controparte_1 trasformazione del suo contratto a tempo pieno, ed al pagamento delle differenze retributive tra quanto dovuto sulla base del rapporto a tempo pieno e quanto corrisposto,
a far data dal 18/12/2020 in poi, con importo quantificato i € 7.961,59.
Il si costituiva in giudizio con memoria del 24.11.2023, Controparte_1 rilevando di avere intrapreso la procedura di trasformazione dei contratti da part time a full time in applicazione delle disposizioni cui all'art. 3, co. 101, della l. n. 244/2007, nonché delle disposizioni disciplinate dal D. Lgs. 267/2000, come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità.
Sosteneva di avere elaborato un elenco del personale dipendente in possesso dei requisiti per la trasformazione, valutando le funzioni svolte da ogni soggetto richiedente e la relativa rispondenza alle esigenze di garanzia del pieno esercizio di tutti servizi secondo i principi di efficienza, efficacia e buon andamento della PA.
Rilevava dunque che la ricorrente, pur essendo inquadrata nella Categoria C, non potrebbe essere considerata in posizione equivalente rispetto ai colleghi per i quali si è proceduto alla trasformazione dell'orario di lavoro in quanto, impiegati in servizi diversi rispetto a quelli per i quali l'Ente ha manifestato la necessità dell'implementazione oraria.
Eccepiva, inoltre, il vizio di mancata completezza del contraddittorio processuale, nei confronti del personale assunto a tempo pieno, sussistendo in capo ad essi potenziali interessi al mantenimento della posizione assegnata. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Indi, la causa, ritenuta matura per la decisione, all'odierna udienza, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 3 di 10 Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
La ricorrente sostiene che il avrebbe leso il suo diritto Controparte_1 soggettivo alla trasformazione del rapporto di lavoro intrattenuto con l'anzidetta amministrazione, da tempo parziale a tempo pieno, ai sensi dell'art. 3, comma 101, legge n. 244/2007, sorto, a seguito dell'approvazione del piano del fabbisogno del personale, con la decisione di ricoprire i posti di Istruttore Amministrativo di cat. C, a tempo pieno con altri impiegati.
Giova premettere che, l'art. 3, comma 101, Legge n. 244/2007, stabilisce: “Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.”
Emerge, anzitutto, che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, deve considerarsi alla stregua di una nuova assunzione, atteso che l'anzidetta disposizione, da un lato richiama espressamente il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e, dall'altro, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, attribuisce ai lavoratori già assunti a tempo determinato una precedenza per la trasformazione del rapporto di lavoro che, pertanto, non può che considerarsi come una nuova assunzione.
Tuttavia, tale trasformazione non costituisce un diritto assoluto del dipendente.
Infatti, può essere fatto valere soltanto se vi sia la disponibilità del posto da parte della
P.A. e se la stessa abbia avviato una procedura di assunzione, che deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
L' art. 3, comma 101, Legge n. 244/2007 sopracitato, dunque, non stabilisce in maniera rigorosa il criterio di individuazione del personale da assumere nel caso vi sia un numero limitato di posti e un numero maggiore di richieste, facendo genericamente rimando al rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzione.
In merito sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
27440/2017, che ha affermato la competenza del giudice ordinario, atteso che il diritto
Pag. 4 di 10 di precedenza in oggetto si configura alla stregua di un diritto soggettivo, seppure condizionato dalla presenza di determinati presupposti, atteso che la questione che attiene all'esecuzione di un rapporto di lavoro già in essere, nel quale l'amministrazione agisce come datore di lavoro in un rapporto avente natura privatistica.
Conseguentemente, quando, come nel caso in esame, non si contesti la scelta dell'amministrazione di procedere alle nuove assunzioni, ma soltanto la correttezza della procedura, competente a valutare i relativi atti rimane il giudice ordinario.
Peraltro, una volta chiarito che oggetto della pretesa della ricorrente è l'accertamento del proprio diritto ad essere correttamente valutati nella procedura di scelta avviata dall'amministrazione, occorre altresì precisare inoltre che non sussiste alcun litisconsorzio necessario con i dipendenti il cui rapporto di lavoro è stato trasformato in full time.
Infatti, posto che un'ipotesi di litisconsorzio necessario ricorre solo quando la decisione non possa che pronunciarsi nei confronti di più parti, va rilevato che nel caso di specie si richiede una pronuncia che incide sul rapporto di lavoro tra la ricorrente e l'amministrazione resistente, nel quale non sono coinvolti altri soggetti nei cui confronti s'imponga la pronuncia della decisione stessa.
Tanto premesso, va rilevato che la Suprema Corte ha altresì esplicitato che la soprarichiamata normativa obbliga l'ente locale, prima dell'avvio di nuove assunzioni a tempo pieno, ad individuare nelle proprie dotazioni organiche, determinate nel piano triennale dei fabbisogni di personale, vacanze relative alle categorie e ai profili propri di quei lavoratori part-time la cui eventuale trasformazione in rapporto a tempo pieno è compatibile con il rispetto del patto di stabilità interno e, in particolare, con il principio del contenimento delle spese di personale, con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
L'amministrazione, dunque, se decide di avviare la predetta procedura - nel rispetto degli indicati presupposti - deve dare congrua comunicazione ai lavoratori part-time potenzialmente interessati e quindi prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale degli stessi. Conseguentemente, da tale onere di comunicazione e valutazione, discente l'obbligo di fornire adeguata risposta alle istanze presentate dai lavoratori part-time, anche se, rimasti esclusi.
Pag. 5 di 10 Diversamente la scelta dell'amministrazione sarebbe un atto arbitrario e non rispettoso dei canoni generali di correttezza e buona fede ex art. 97 Costituzione.
Tanto premesso, il con la delibera n. 165/2020 del Controparte_1
05.11.2020, con l'approvazione del piano di fabbisogno triennale 20/22, ha indicato in maniera generica, le vacanze nella propria dotazione organica, prevedendo la
“trasformazione, ai sensi dell'art. 3, comma 101, della legge n. 244 del 24 - dicembre
2007, di n. 6 posti da lavoratore part-time 24 ore settimanali a lavoratore full-time a 36 ore settimanali, di cui: n. 5 posti Categoria C “Istruttore Amministrativo /Contabile”, posizione economica C1”.
Tuttavia, pur manifestando la necessità di coprire dei posti vacanti nel proprio organico, non ha indicato in maniera puntale e rigorosa né gli specifici posti di categoria C1 che si sarebbero resi vacanti, né tantomeno i settori dell'organizzazione amministrativa bisognosi di potenziamento e supporto.
Una volta manifestata dunque la necessità di coprire le vacanze, secondo i principi generali in materia di assunzioni, l'Ente per poter avviare le procedure di selezione del personale avrebbe dovuto comunicare ai potenziali interessati la possibilità di esprimere il proprio interesse a partecipare alla procedura selettiva per coprire la vacanza relative a posizioni uguali, prendere in considerazione le manifestazioni di interesse espresse, al fine di individuare i potenziali interessati, e procedere alla selezione secondo i principi di trasparenza e non arbitrarietà.
Ciò premesso, nonostante la pubblicità della delibera con la quale è stato approvato il piano di fabbisogno dell'Ente, non risulta che la P.A. abbia avviato la procedura selettiva in maniera appropriata, mancando la comunicazione ai lavoratori potenzialmente interessati, della possibilità di partecipare alle procedure di selezione, nonché l'indicazione dei criteri sulla base dei quali sarebbe stata effettuata la selezione del personale potenzialmente interessato alla predetta trasformazione.
Ciononostante, è pacifico che la ricorrente, rientrando potenzialmente nel bacino dei soggetti interessati alla selezione, abbiano comunque richiesto la trasformazione dell'orario di lavoro sia pure in epoca immediatamente antecedente all'approvazione del piano di fabbisogno triennale. Tuttavia, tale preventiva richiesta, non vale certo a elidere
Pag. 6 di 10 l'obbligo dell'amministrazione di comunicare l'avvio della procedura e i criteri della stessa.
Inoltre, non risulta in alcun modo provata l'allegazione del comune resistente circa l'elaborazione di un elenco del personale dipendente in possesso dei requisiti per la trasformazione, in base al quale sarebbe stata operata la scelta del personale il cui rapporto di lavoro è stato poi trasformato.
Il , dunque, pur nella flessibilità della procedura seguita - Controparte_1 non necessariamente sottoposta a rigorosi canoni di formalità, regole e passaggi ben individuati - con il provvedimento di individuazione dei soggetti destinatari dei provvedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro, avrebbe dovuto almeno individuare i criteri attraverso cui coprire il fabbisogno individuato, informare i dipendenti interessati e motivare in maniera esaustiva le proprie scelte, in modo da rendere trasparente ed oggettivamente verificabile la scelta effettuata, al fine di escludere che il potere discrezionale non sia stato utilizzato in maniera arbitraria.
Ed invece, nella delibera n. 188/2020, con la quale è stato previsto di trasformazione rapporti di lavoro da part-time a full-time, l'Ente, per giustificare la selezione delle cinque unità di personale scelto, è stata fornita una motivazione sommaria e sostanzialmente apparente, secondo cui: “Considerata la carenza di organico in varie aree, a seguito del collocamento in pensione di personale dipendente di questo ente, per cui, necessita articolare e intensificare l'orario di lavoro dei dipendenti a tempo parziale che vi prestano servizio da anni e che hanno dato garanzia oggettiva di capacità e funzionalità delle prestazioni al fine dell'organizzazione e dell'ottimizzazione dei servizi”.
In particolare, l'anzidetto provvedimento non indica in alcun modo le aree operative asseritamente bisognose di maggior supporto o, quantomeno, quali vuoti d'organico, determinatisi a seguito della collocazione in quiescenza di alcuni dipendenti, richiedevano una urgente copertura in ragione degli obiettivi amministrativi ed organizzativi perseguiti dal comune resistente.
In ogni caso, non sono stati nemmeno esplicitati i criteri di eventuale corrispondenza tra le carenze, così genericamente evocate, e i soggetti poi individuati quali dipendenti più
Pag. 7 di 10 adatti e meritevoli al fine di sopperire a tali carenze mediante il prolungamento dell'orario lavorativo.
Segnatamente, non viene rappresentato in alcun modo in base a quali criteri è stato ritenuto che la “capacità e funzionalità” dei dipendenti prescelti fosse tale da farli preferire rispetto al profilo professionale posseduto dagli altri soggetti interessati.
Peraltro, la documentazione prodotta non offre alcun elemento di riscontro all'allegazione dell'amministrazione resistente, secondo cui i dipendenti selezionati per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno fossero già impiegati in settori sguarniti a causa dei pensionamenti, atteso che risulta prodotto un elenco del personale collocato in pensione, senza tuttavia chiarire in quali settori e/o uffici e per quali servizi fosse applicato e se ai medesimi servizi fossero già addetti i dipendenti selezionati con la delibera n. 188/2020.
In definitiva, il comune resistente, omettendo di supportare con idonea motivazione la scelta dei dipendenti da assumere a tempo pieno e non procedendo ad alcuna comparazione effettiva tra i profili dei soggetti interessati, ha totalmente pretermesso i passaggi fondamentali della procedura per il corretto esercizio del potere di trasformazione dei rapporti di lavoro da part time a full time, emergenti dalla legge e chiariti dalla richiamata giurisprudenza della Suprema Corte.
Così operando, ha precluso alla ricorrente il diritto a che la Controparte_1 propria domanda di trasformazione del rapporto di lavoro fosse valutata correttamente al pari degli altri dipendenti e dunque la possibilità di conseguire un miglioramento della propria condizione personale e professionale.
In ordine alle conseguenze derivanti, dal comportamento omissivo tenuto dall'Amministrazione resistente, deve tenersi conto tuttavia che ex art. 36, comma 5,
d.lgs. n. 165/2001: “la violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime …, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.”
Pag. 8 di 10 Dunque, rammentato il fatto che la trasformazione dell'orario di lavoro da tempo parziale e tempo pieno si risolve in una nuova assunzione, non è possibile in questa sede ordinare all'amministrazione resistente di procedere all'anzidetta trasformazione nei confronti dell'odierna ricorrente.
Di contro, la condotta illegittima dell'amministrazione, sostanzialmente risoltasi nell'omessa valutazione della posizione della ricorrente nella procedura finalizzata all'assunzione del personale a tempo pieno, ha certamente determinato in capo alla stessa la perdita della possibilità di conseguire un possibile risultato favorevole, ove la procedura di selezione si fosse correttamente svolta.
Si tratta dunque di una perdita di chanches con evidenti ricadute economiche, consistenti nella mancata possibilità di concorrere ad una posizione lavorativa meglio retribuita, il cui ammontare può essere determinato in via equitativa, nella misura pari ad una annualità delle differenze retributive tra la retribuzione percepita dalla ricorrente e quella che la stessa avrebbe potuto percepire in caso di trasformazione del contratto part-time in essere a full-time (36 ore settimanali).
Le spese seguono la soccombenza, sicché il deve essere Controparte_1 condannato a pagare alla ricorrente, le spese sostenute per il giudizio, che si liquidano ex d.m. 147/22 in complessivi, € 118,50 per spese e € 2.700,00 per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , così provvede: Parte_1
- Condanna, in ragione delle causali meglio indicate in motivazione, il
[...]
, in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in favore CP_1 della ricorrente, di una somma pari ad una annualità delle differenze retributive tra la retribuzione dalla stessa effettivamente percepita e quella che avrebbe
Pag. 9 di 10 potuto percepire in caso di trasformazione del contratto part-time in essere a full- time (36 ore settimanali), oltre interessi legali sino al soddisfo.
- Condanna il a pagare in favore della ricorrente, le Controparte_1 spese sostenute per il giudizio, che si liquidano in complessivi, € 118,50 per spese e € 2.700,00 per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Patti, 25.11.2025.
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 10 di 10
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata, ad esito dell'udienza del 10.3.2025, sostituita con il deposito di note ex art.127 ter c.p.c.;
Lette le note di udienza delle parti:
Ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1337/23 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c. Parte_1
f. ), elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in CodiceFiscale_1
Sant'Agata di Militello, Via Asmara n° 12/A, presso e nello studio dell'Avv. Carmela
RE TA (cod. fisc. p.e.c. CodiceFiscale_2
, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti. Email_1
RICORRENTE
CONTRO
c.f. , in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 autorizzato a stare in giudizio giusta delibera G.M. n. 157 del 09.11.2022, rappresentato e difeso per procura allegata in atti dall'Avv. Antonino Criscì del Foro di Messina (c.f.
- fax 090715177 – p.e.c. e col predetto C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliato al domicilio digitale all'indirizzo p.e.c.
Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO con ricorso depositato il 28.4.2023, conveniva in giudizio il Parte_1
, esponendo: Controparte_1
- Di essere stata assunta con contratti di lavoro part-time per 24 ore settimanali, a tempo indeterminato, stipulati in data 5/6/2019 all'esito di procedura di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, D. Lgs. 75/2017, con la qualifica di “Istruttore
Amministrativo”, Categoria C-1;
- Di avere richiesto con note del 08-09-10-15 settembre 2020, la ricontrattualizzazione e trasformazione del proprio contratto di lavoro, da part- time a full-time, per 36 ore settimanali.
Deduceva, ancora, che il Comune di con Delibera di Giunta CP_1
Municipale n. 165 del 5/11/2020, aveva approvato il “Piano Triennale del fabbisogno del personale triennio 2020/2022”, statuendo di provvedere alla programmazione del fabbisogno, per l'anno 2020, tra l'altro, mediante la “Trasformazione, ai sensi dell'art.
3, comma 101, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, di n. 6 posti da lavoratore part-time 24 ore settimanali a lavoratore full-time 36 ore settimanali, di cui: n. 5 posti
Categoria C “Istruttore Amministrativo/Contabile, posizione economica C1”.
Successivamente, l'ente, con Delibera di Giunta Municipale n. 188 del 15/12/2020 aveva proceduto alla trasformazione dei rapporti di lavoro, da tempo parziale a tempo pieno, per 36 ore settimanali, con decorrenza dal 18/12/2020, di n. 5 dipendenti, ivi indicati nominativamente, aventi Profilo Professionale “Istruttore” – Categoria C e posizione economica C1, e precisamente di , Controparte_2 Persona_1
, e dello stesso proponente . Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Tanto premesso, lamentava, che il comune, al fine di ricoprire i suddetti posti mediante trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, non avendo avviato alcun procedimento per la selezione del personale con qualifica di Istruttore,
Categoria C1, nè avendo dato avviso, pubblicamente o personalmente, al personale dipendente che ne aveva fatto richiesta, avrebbe operato arbitrariamente non rispettando le modalità e limiti previsti dalla legge e richiamati dall'art. 3 comma 101, l. 244/07, in base al quale era stata avviata la procedura di trasformazione dell'orario di lavoro.
Chiedeva pertanto, di accertare la violazione del suo diritto alla valutazione della sua posizione per la trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo parziale a tempo pieno,
Pag. 2 di 10 dal 18/12/2020 in poi, causata dalla condotta colpevole e illecita dell'Ente, con conseguente condanna del resistente a risarcire i danni patrimoniali subiti, per CP_1 perdita di chance, da determinarsi, anche in via equitativa, in misura corrispondente alle mancate differenze retributive cui avrebbe avuto diritto in caso di trasformazione del suo contratto da part-time a full-time.
Nelle conclusioni, insisteva comunque per l'accertamento del suo diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, con effetto dal
18/12/2020, e conseguentemente, e la condanna del alla Controparte_1 trasformazione del suo contratto a tempo pieno, ed al pagamento delle differenze retributive tra quanto dovuto sulla base del rapporto a tempo pieno e quanto corrisposto,
a far data dal 18/12/2020 in poi, con importo quantificato i € 7.961,59.
Il si costituiva in giudizio con memoria del 24.11.2023, Controparte_1 rilevando di avere intrapreso la procedura di trasformazione dei contratti da part time a full time in applicazione delle disposizioni cui all'art. 3, co. 101, della l. n. 244/2007, nonché delle disposizioni disciplinate dal D. Lgs. 267/2000, come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità.
Sosteneva di avere elaborato un elenco del personale dipendente in possesso dei requisiti per la trasformazione, valutando le funzioni svolte da ogni soggetto richiedente e la relativa rispondenza alle esigenze di garanzia del pieno esercizio di tutti servizi secondo i principi di efficienza, efficacia e buon andamento della PA.
Rilevava dunque che la ricorrente, pur essendo inquadrata nella Categoria C, non potrebbe essere considerata in posizione equivalente rispetto ai colleghi per i quali si è proceduto alla trasformazione dell'orario di lavoro in quanto, impiegati in servizi diversi rispetto a quelli per i quali l'Ente ha manifestato la necessità dell'implementazione oraria.
Eccepiva, inoltre, il vizio di mancata completezza del contraddittorio processuale, nei confronti del personale assunto a tempo pieno, sussistendo in capo ad essi potenziali interessi al mantenimento della posizione assegnata. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Indi, la causa, ritenuta matura per la decisione, all'odierna udienza, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 3 di 10 Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
La ricorrente sostiene che il avrebbe leso il suo diritto Controparte_1 soggettivo alla trasformazione del rapporto di lavoro intrattenuto con l'anzidetta amministrazione, da tempo parziale a tempo pieno, ai sensi dell'art. 3, comma 101, legge n. 244/2007, sorto, a seguito dell'approvazione del piano del fabbisogno del personale, con la decisione di ricoprire i posti di Istruttore Amministrativo di cat. C, a tempo pieno con altri impiegati.
Giova premettere che, l'art. 3, comma 101, Legge n. 244/2007, stabilisce: “Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.”
Emerge, anzitutto, che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, deve considerarsi alla stregua di una nuova assunzione, atteso che l'anzidetta disposizione, da un lato richiama espressamente il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e, dall'altro, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, attribuisce ai lavoratori già assunti a tempo determinato una precedenza per la trasformazione del rapporto di lavoro che, pertanto, non può che considerarsi come una nuova assunzione.
Tuttavia, tale trasformazione non costituisce un diritto assoluto del dipendente.
Infatti, può essere fatto valere soltanto se vi sia la disponibilità del posto da parte della
P.A. e se la stessa abbia avviato una procedura di assunzione, che deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
L' art. 3, comma 101, Legge n. 244/2007 sopracitato, dunque, non stabilisce in maniera rigorosa il criterio di individuazione del personale da assumere nel caso vi sia un numero limitato di posti e un numero maggiore di richieste, facendo genericamente rimando al rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzione.
In merito sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
27440/2017, che ha affermato la competenza del giudice ordinario, atteso che il diritto
Pag. 4 di 10 di precedenza in oggetto si configura alla stregua di un diritto soggettivo, seppure condizionato dalla presenza di determinati presupposti, atteso che la questione che attiene all'esecuzione di un rapporto di lavoro già in essere, nel quale l'amministrazione agisce come datore di lavoro in un rapporto avente natura privatistica.
Conseguentemente, quando, come nel caso in esame, non si contesti la scelta dell'amministrazione di procedere alle nuove assunzioni, ma soltanto la correttezza della procedura, competente a valutare i relativi atti rimane il giudice ordinario.
Peraltro, una volta chiarito che oggetto della pretesa della ricorrente è l'accertamento del proprio diritto ad essere correttamente valutati nella procedura di scelta avviata dall'amministrazione, occorre altresì precisare inoltre che non sussiste alcun litisconsorzio necessario con i dipendenti il cui rapporto di lavoro è stato trasformato in full time.
Infatti, posto che un'ipotesi di litisconsorzio necessario ricorre solo quando la decisione non possa che pronunciarsi nei confronti di più parti, va rilevato che nel caso di specie si richiede una pronuncia che incide sul rapporto di lavoro tra la ricorrente e l'amministrazione resistente, nel quale non sono coinvolti altri soggetti nei cui confronti s'imponga la pronuncia della decisione stessa.
Tanto premesso, va rilevato che la Suprema Corte ha altresì esplicitato che la soprarichiamata normativa obbliga l'ente locale, prima dell'avvio di nuove assunzioni a tempo pieno, ad individuare nelle proprie dotazioni organiche, determinate nel piano triennale dei fabbisogni di personale, vacanze relative alle categorie e ai profili propri di quei lavoratori part-time la cui eventuale trasformazione in rapporto a tempo pieno è compatibile con il rispetto del patto di stabilità interno e, in particolare, con il principio del contenimento delle spese di personale, con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
L'amministrazione, dunque, se decide di avviare la predetta procedura - nel rispetto degli indicati presupposti - deve dare congrua comunicazione ai lavoratori part-time potenzialmente interessati e quindi prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale degli stessi. Conseguentemente, da tale onere di comunicazione e valutazione, discente l'obbligo di fornire adeguata risposta alle istanze presentate dai lavoratori part-time, anche se, rimasti esclusi.
Pag. 5 di 10 Diversamente la scelta dell'amministrazione sarebbe un atto arbitrario e non rispettoso dei canoni generali di correttezza e buona fede ex art. 97 Costituzione.
Tanto premesso, il con la delibera n. 165/2020 del Controparte_1
05.11.2020, con l'approvazione del piano di fabbisogno triennale 20/22, ha indicato in maniera generica, le vacanze nella propria dotazione organica, prevedendo la
“trasformazione, ai sensi dell'art. 3, comma 101, della legge n. 244 del 24 - dicembre
2007, di n. 6 posti da lavoratore part-time 24 ore settimanali a lavoratore full-time a 36 ore settimanali, di cui: n. 5 posti Categoria C “Istruttore Amministrativo /Contabile”, posizione economica C1”.
Tuttavia, pur manifestando la necessità di coprire dei posti vacanti nel proprio organico, non ha indicato in maniera puntale e rigorosa né gli specifici posti di categoria C1 che si sarebbero resi vacanti, né tantomeno i settori dell'organizzazione amministrativa bisognosi di potenziamento e supporto.
Una volta manifestata dunque la necessità di coprire le vacanze, secondo i principi generali in materia di assunzioni, l'Ente per poter avviare le procedure di selezione del personale avrebbe dovuto comunicare ai potenziali interessati la possibilità di esprimere il proprio interesse a partecipare alla procedura selettiva per coprire la vacanza relative a posizioni uguali, prendere in considerazione le manifestazioni di interesse espresse, al fine di individuare i potenziali interessati, e procedere alla selezione secondo i principi di trasparenza e non arbitrarietà.
Ciò premesso, nonostante la pubblicità della delibera con la quale è stato approvato il piano di fabbisogno dell'Ente, non risulta che la P.A. abbia avviato la procedura selettiva in maniera appropriata, mancando la comunicazione ai lavoratori potenzialmente interessati, della possibilità di partecipare alle procedure di selezione, nonché l'indicazione dei criteri sulla base dei quali sarebbe stata effettuata la selezione del personale potenzialmente interessato alla predetta trasformazione.
Ciononostante, è pacifico che la ricorrente, rientrando potenzialmente nel bacino dei soggetti interessati alla selezione, abbiano comunque richiesto la trasformazione dell'orario di lavoro sia pure in epoca immediatamente antecedente all'approvazione del piano di fabbisogno triennale. Tuttavia, tale preventiva richiesta, non vale certo a elidere
Pag. 6 di 10 l'obbligo dell'amministrazione di comunicare l'avvio della procedura e i criteri della stessa.
Inoltre, non risulta in alcun modo provata l'allegazione del comune resistente circa l'elaborazione di un elenco del personale dipendente in possesso dei requisiti per la trasformazione, in base al quale sarebbe stata operata la scelta del personale il cui rapporto di lavoro è stato poi trasformato.
Il , dunque, pur nella flessibilità della procedura seguita - Controparte_1 non necessariamente sottoposta a rigorosi canoni di formalità, regole e passaggi ben individuati - con il provvedimento di individuazione dei soggetti destinatari dei provvedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro, avrebbe dovuto almeno individuare i criteri attraverso cui coprire il fabbisogno individuato, informare i dipendenti interessati e motivare in maniera esaustiva le proprie scelte, in modo da rendere trasparente ed oggettivamente verificabile la scelta effettuata, al fine di escludere che il potere discrezionale non sia stato utilizzato in maniera arbitraria.
Ed invece, nella delibera n. 188/2020, con la quale è stato previsto di trasformazione rapporti di lavoro da part-time a full-time, l'Ente, per giustificare la selezione delle cinque unità di personale scelto, è stata fornita una motivazione sommaria e sostanzialmente apparente, secondo cui: “Considerata la carenza di organico in varie aree, a seguito del collocamento in pensione di personale dipendente di questo ente, per cui, necessita articolare e intensificare l'orario di lavoro dei dipendenti a tempo parziale che vi prestano servizio da anni e che hanno dato garanzia oggettiva di capacità e funzionalità delle prestazioni al fine dell'organizzazione e dell'ottimizzazione dei servizi”.
In particolare, l'anzidetto provvedimento non indica in alcun modo le aree operative asseritamente bisognose di maggior supporto o, quantomeno, quali vuoti d'organico, determinatisi a seguito della collocazione in quiescenza di alcuni dipendenti, richiedevano una urgente copertura in ragione degli obiettivi amministrativi ed organizzativi perseguiti dal comune resistente.
In ogni caso, non sono stati nemmeno esplicitati i criteri di eventuale corrispondenza tra le carenze, così genericamente evocate, e i soggetti poi individuati quali dipendenti più
Pag. 7 di 10 adatti e meritevoli al fine di sopperire a tali carenze mediante il prolungamento dell'orario lavorativo.
Segnatamente, non viene rappresentato in alcun modo in base a quali criteri è stato ritenuto che la “capacità e funzionalità” dei dipendenti prescelti fosse tale da farli preferire rispetto al profilo professionale posseduto dagli altri soggetti interessati.
Peraltro, la documentazione prodotta non offre alcun elemento di riscontro all'allegazione dell'amministrazione resistente, secondo cui i dipendenti selezionati per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno fossero già impiegati in settori sguarniti a causa dei pensionamenti, atteso che risulta prodotto un elenco del personale collocato in pensione, senza tuttavia chiarire in quali settori e/o uffici e per quali servizi fosse applicato e se ai medesimi servizi fossero già addetti i dipendenti selezionati con la delibera n. 188/2020.
In definitiva, il comune resistente, omettendo di supportare con idonea motivazione la scelta dei dipendenti da assumere a tempo pieno e non procedendo ad alcuna comparazione effettiva tra i profili dei soggetti interessati, ha totalmente pretermesso i passaggi fondamentali della procedura per il corretto esercizio del potere di trasformazione dei rapporti di lavoro da part time a full time, emergenti dalla legge e chiariti dalla richiamata giurisprudenza della Suprema Corte.
Così operando, ha precluso alla ricorrente il diritto a che la Controparte_1 propria domanda di trasformazione del rapporto di lavoro fosse valutata correttamente al pari degli altri dipendenti e dunque la possibilità di conseguire un miglioramento della propria condizione personale e professionale.
In ordine alle conseguenze derivanti, dal comportamento omissivo tenuto dall'Amministrazione resistente, deve tenersi conto tuttavia che ex art. 36, comma 5,
d.lgs. n. 165/2001: “la violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime …, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.”
Pag. 8 di 10 Dunque, rammentato il fatto che la trasformazione dell'orario di lavoro da tempo parziale e tempo pieno si risolve in una nuova assunzione, non è possibile in questa sede ordinare all'amministrazione resistente di procedere all'anzidetta trasformazione nei confronti dell'odierna ricorrente.
Di contro, la condotta illegittima dell'amministrazione, sostanzialmente risoltasi nell'omessa valutazione della posizione della ricorrente nella procedura finalizzata all'assunzione del personale a tempo pieno, ha certamente determinato in capo alla stessa la perdita della possibilità di conseguire un possibile risultato favorevole, ove la procedura di selezione si fosse correttamente svolta.
Si tratta dunque di una perdita di chanches con evidenti ricadute economiche, consistenti nella mancata possibilità di concorrere ad una posizione lavorativa meglio retribuita, il cui ammontare può essere determinato in via equitativa, nella misura pari ad una annualità delle differenze retributive tra la retribuzione percepita dalla ricorrente e quella che la stessa avrebbe potuto percepire in caso di trasformazione del contratto part-time in essere a full-time (36 ore settimanali).
Le spese seguono la soccombenza, sicché il deve essere Controparte_1 condannato a pagare alla ricorrente, le spese sostenute per il giudizio, che si liquidano ex d.m. 147/22 in complessivi, € 118,50 per spese e € 2.700,00 per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , così provvede: Parte_1
- Condanna, in ragione delle causali meglio indicate in motivazione, il
[...]
, in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in favore CP_1 della ricorrente, di una somma pari ad una annualità delle differenze retributive tra la retribuzione dalla stessa effettivamente percepita e quella che avrebbe
Pag. 9 di 10 potuto percepire in caso di trasformazione del contratto part-time in essere a full- time (36 ore settimanali), oltre interessi legali sino al soddisfo.
- Condanna il a pagare in favore della ricorrente, le Controparte_1 spese sostenute per il giudizio, che si liquidano in complessivi, € 118,50 per spese e € 2.700,00 per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Patti, 25.11.2025.
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata
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