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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2561 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola, Prima Sezione Ci- vile, in persona della Giudice Valeria Ferrara, l'8 giugno 2021 e contraddistinta dal n.
1136/2021, iscritto al n. 3237/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pen- dente
TRA
(codice fiscale , nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi domiciliata alla Piazza Clemenziano n. 9, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Sarappa
(codice fiscale e Vincenzo Di Lorenzo Sarappa (codice fiscale C.F._2
- appellante - C.F._3
E la codice fiscale ), con sede legale in Napoli, alla Via Paolo Emi- CP_1 P.IVA_1
lio Imbriani n. 30, costituitasi in persona del dr. , dichiaratosi suo amministra- Controparte_2
tore pro tempore, e rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Montemurro (codice fiscale
) - appellata - C.F._4
NONCHÉ la (codice fiscale , con sede legale in Bologna, Controparte_3 P.IVA_2
alla Via Stalingrado n. 45 (già , costituitasi per mezzo del dr. Controparte_4 [...]
(codice fiscale , nato a [...] il [...], suo procuratore C.F._5
N. 3237/2021 r.g.aa.cc. c. 4 Pag. 1 di 16 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
speciale giusta la procura conferitagli mediante la scrittura privata autenticata dal Notaio
[...]
i Bologna il 25 settembre 2018, rep. n. 90642, racc. n. 9417, e rappresentata e Persona_1
difesa dall'avv. Umberto Annunziata (codice fiscale ) C.F._6
- appellata - la (codice fiscale , con sede legale in AN VE (TV) Controparte_6 P.IVA_3
alla Via Marocchesa n. 14 (già , costituitasi in persona del dr. Controparte_7 Controparte_8
dichiaratosi suo amministratore delegato e direttore generale, e del dr. ,
[...] Controparte_9
dichiaratosi suo dirigente, e rappresentata e difesa dall'avv. Ruggiero Iovino (codice fiscale
) - appellata - C.F._7
(codice fiscale , con sede legale in Modugno (BA), alla Via dei CP_10 CP_1 P.IVA_4
Gerani n. 6, costituitasi in persona del dr. , dichiaratosi suo amministratore dele- CP_11
gato, e rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Francesco Ressa (codice fiscale
- appellata - C.F._8
E la (codice fiscale non indicato in atti), con sede in Trieste, al Largo Irneri n. 1, in CP_12
persona del legale rappresentante pro tempore - appellata contumace -
I. FATTO
I.1.1. Con una citazione spedita il 29 giugno 2012 ai fini della sua notificazione per mezzo del servizio postale alla conveniva in giudizio dinanzi al Tribu- CP_1 Parte_1
nale di Nola detta società per sentirla dichiarare esclusiva responsabile ai sensi dell'art. 2051
o comunque dell'art. 2043 c.c. dei danni che allegava di aver subìto in conseguenza della «Frat- tura discosomatica D12 ed ultima porzione del sacro» riportata a causa di un sinistro verifica- tosi l'8 maggio 2009, alle ore 10.05, ‹‹all'interno del Centro Commerciale o Centro Servizi “Vul- cano Buono” sito in Nola. Loc. Boscofangone», della medesima società convenuta, «allorché, camminando al primo piano del Centro, nei pressi del negozio Max & Co., oggi Energy-Miss
Sixty, cadeva sul pavimento reso scivoloso da una recente levigatura […] e dalla presenza di acqua lasciata presumibilmente dalla macchina lavapavimenti››, e dunque sentirla condannare a risarcirle tali danno pagandole la somma di 250.000,00 € o la diversa somma ritenuta giusta, oltre agli interessi e alla svalutazione monetaria dal giorno del sinistro a quello del soddisfo.
N. 3237/2021 r.g.aa.cc. c. 4 Pag. 2 di 16 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I.1.2. Costituendosi tempestivamente in giudizio il 2 novembre 2012, la CP_1
chiedeva innanzitutto il differimento della prima udienza al fine di poter chiamare in causa
[...]
appaltatrice del servizio di pulizia e manutenzione del centro commerciale, non- CP_13
ché la la e la dalle quali era coas- Controparte_7 Controparte_14 Controparte_15
sicurata in virtù della polizza assicurativa n. 19600120046, e, nel merito, il rigetto della do- manda della siccome infondata in fatto e in diritto, e, per il caso in cui fosse stata Pt_1
accolta, la riduzione della somma cui l'attrice aveva chiesto che essa fosse condannata e la condanna de e, in subordine, le suindicate società coassicuratrici a manle- Controparte_13
varla, ciascuna per la propria quota, a manlevarla.
I.1.3. Chiamata in causa, costituendosi, chiedeva un ulteriore differi- Controparte_13
mento della prima udienza al fine di poter chiamare in causa la con Controparte_4
la quale era assicurata, eccepiva la nullità della citazione introduttiva del processo poiché non rispettosa di quanto prescritto dall'art. 163, co. 3, n. 3), c.p.c. e, nel merito, contestava comun- que di poter essere considerata responsabile del sinistro allegato dall'attrice,
I.1.4. La (corretta denominazione della società con la quale la Controparte_7 [...]
aveva stipulato il contratto oggetto della suddetta polizza assicurativa), pure chia- Parte_2
mata in causa, nel costituirsi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda dell'
[...]
e, per il caso in cui detta domanda fosse stata accolta, chiedeva che fosse dichiarato Pt_3
«il concorso colposo dell'attrice nella produzione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. con con- seguente diminuzione della responsabilità della danneggiante secondo la misura» ritenuta giu- sta dal Giudice adìto o, in subordine, che la misura del risarcimento fosse contenuta «entro i limiti di equa e giusta reintegrazione patrimoniale» e che la condanna eventualmente pronun- ciata nei propri confronti fosse contenuta nei limiti della «percentuali di coassicurazione» del
60% indicata dalla CP_1
I.1.5. La dal suo canto, nel costituirsi in giudizio, eccepiva la Controparte_4
nullità dell'atto con il quale era stata chiamata in causa e della citazione introduttiva del pro- cesso e, nel merito, contestava che potesse essere in qualche modo consi- Controparte_13
derata responsabile del sinistro allegato dalla e, in subordine, chiedeva che la re- Pt_1
sponsabilità di coloro che ne fossero stati ritenuti responsabili fosse rapportata al grado delle
N. 3237/2021 r.g.aa.cc. c. 4 Pag. 3 di 16 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
loro colpe e negava che all'attrice potesse essere riconosciuta «la rivalutazione monetaria uni- tamente agli interessi legali».
I.1.6. Quindi, la con la memoria da lei depositata nel primo dei termini previ- Pt_1
sti dal sesto comma dell'art. 183 c.p.c., nel testo allora vigente, estendeva la propria domanda a chi fosse stato ritenuto responsabile del sinistro da lei allegato.
I.1.7. Con la propria prima memoria successiva alla sua costituzione, la CP_16
dal suo canto, eccepiva:
[...]
a) che su incombeva l'onere di provare che l'utilizzo del macchinario Controparte_13
per il lavaggio dei pavimenti «era avvenuto con l'ausilio di personale qualificato ed abilitato oltre che alle proprie dipendenze», posto che le condizioni generali del contratto di assicurazione con essa stipulata da escludevano dai rischi assicurati, alla lettera b) dell'art. 16, Controparte_13
«i danni “da impiego … di macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona a norma non abilitata a norma delle disposizioni in vigore”» e, alla lettera c) dell'art. 17, i danni cagionati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato;
b) che peraltro la lettera h) dell'art. 17 delle medesime condizioni generali escludeva dai rischi assicurati i danni non verificatisi durante l'esecuzione dei lavori di riparazione, manuten- zione e posa in opera;
c) che infine on aveva rispettato il patto di gestione della lite previsto Controparte_13
dall'art. 19 delle predette condizioni generali.
Ribadendo le proprie precedenti conclusioni, chiedeva pertanto che la garanzia assicu- rativa invocata da fosse dichiarata operativa solo ove fossero state rispettate Controparte_13
le suddette condizioni generali del contratto di assicurazione.
I.1.8. All'esito dell'istruttoria espletata, il Giudice di primo grado, dopo aver inquadrato la domanda dell' «nella fattispecie risarcitoria di cui all'art. 2051 c.c.», la rigettava Pt_1
ritenendola priva di «alcun valido riscontro probatorio» giacché:
a) i testimoni assunti su indicazione dell'attrice avevano «dichiarato – senza nulla riferire in ordine alla recente levigatura del pavimento […] – che sul predetto pavimento era presente del liquido, senza fornire ulteriori indicazioni in ordine alla natura dello stesso, in particolare pre- cisando che l'attrice aveva fatto il suo ingresso nel centro commerciale immediatamente dopo
N. 3237/2021 r.g.aa.cc. c. 4 Pag. 4 di 16 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
l'apertura del medesimo»;
b) i testimoni assunti su indicazione della de vevano CP_1 Controparte_13
«tutti concordemente e dettagliatamente riferito che, per [l'utilizzo del]la pulizia dei pavimenti siti nel centro commerciale convenuto, veniva utilizzata una macchina che provvedeva conte- stualmente al lavaggio e all'asciugatura» e quelli assunti su indicazione della prima di dette so- cietà, «quanto alla presenza, sul posto, di addetti alle pulizie», avevano «tutti affermato che le pulizie dovevano essere completate prima dell'apertura del centro, dunque prima delle ore
10:00»;
c) pertanto, «la presenza del liquido sul pavimento» non poteva «essere ricondotta alle pulizie, pur da poco completate», ma doveva «ritenersi del tutto occasionale e fortuita».
Compensava però integralmente tra tutte le parti le spese processuali.
I.2.1. Avverso tale decisione, la con una citazione notificata il 7 luglio 2021 Pt_1
alla a alla alla « », CP_1 Controparte_13 Controparte_4 Controparte_17
«ora », e ad « e , ora en- Controparte_6 Controparte_18 Controparte_19
trambe », s'appellava allora a questa Corte sostenendo, in buona sostanza, che il CP_12
Giudice di primo grado aveva rigettato la domanda da lei proposta contro la ulla CP_1
base di un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e violando gli artt. 2051, 2697 e 2729
c.c. e 116 c.p.c. e che comunque avrebbe dovuto accoglierla anche se avesse ritenuto di inqua- drarla nell'orbita dell'art. 2043 c.c.
concludeva chiedendo a questa Corte di voler, in riforma della sentenza appel- Pt_4
lata ed in accoglimento della sua domanda:
«1) condannare al risarcimento dei danni subiti da in conseguenza Parte_1
dell'evento dello 08/05/2009 la società convenuta in persona del legale rappre- CP_1
sentante p.t. e/o comunque, chi ritenuto responsabile dell'evento dannoso, nella misura di €
101.647,00 per danno patrimoniale e non, biologico, materiale, morale, vita di relazione e quant'altro per qualsiasi altro titolo conseguente al denunziato evento lesivo o, comunque, in quella misura in più o in meno ritenuta equa e giusta […], in una agli interessi dal giorno del sini- stro all'effettivo soddisfo, in favore di ella »; Parte_1
«2) condannare la società convenuta e, comunque, chi e come per legge e ritenuto, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai
N. 3237/2021 r.g.aa.cc. c. 4 Pag. 5 di 16 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
sottoscritti difensori anticipatari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte il 21 settembre 2021, la Controparte_20
(definendosi «già ) contestava la fondatezza dell'ap-
[...] Controparte_4
pello della almeno nella misura in cui era rivolto contro e comun- Pt_1 Controparte_13
que qualsiasi propria responsabilità nei confronti di quest'ultima, anche in considerazione di quanto disposto dalla clausola di cui alla lettera h) dell'art. 17 delle condizioni generali del con- tratto di assicurazione da essa con la stessa società stipulato, che escludeva dall'oggetto dell'assicurazione i danni «non avvenuti» durante l'esecuzione di lavori consistenti in «opera- zioni di riparazione, manutenzione o posa in opera».
I.2.3. Costituendosi innanzi a questa Corte il 27 ottobre 2021, la conte- CP_1
stava la fondatezza dell'appello della e, per il caso in cui questo fosse stato accolto, Pt_1
riproponeva le domande di manleva da essa formulate nel corso del processo di primo grado contro l' la e la Controparte_13 CP_12 Controparte_7 Controparte_21
. Costituendosi a sua volta innanzi a questa Corte il 26 gennaio 2022, la
[...] [...]
definendosi «già », chiedeva la conferma della sentenza appel- CP_6 Controparte_7
lata e, in subordine, per il caso in cui l'appello della fosse stato accolto, la condanna Pt_1
de a risarcire i danni patiti dall'appellante o, in via ulteriormente subordinata, Controparte_13
per il caso in cui al risarcimento di tali danni fosse stata invece condannata la CP_1
che fosse dichiarato «il concorso colposo dell'attrice nella produzione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità della danneggiante se- condo la misura» ritenuta giusta o, in subordine, che la misura del risarcimento fosse contenuta
«entro i limiti di equa e giusta reintegrazione patrimoniale» e che la condanna eventualmente pronunciata nei propri confronti fosse contenuta nei limiti della «percentuali di coassicura- zione» del 60% indicata dalla CP_1
I.2.5. Costituendosi innanzi a questa Corte il 30 gennaio 2022, conte- Controparte_13
stava l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello della e, in subordine, per il caso in Pt_1
cui questo fosse stato accolto, chiedeva che a risarcire i danni patiti dall'appellante fosse con- dannata la sola o, per l'ipotesi ancor più subordinata di una propria condanna, CP_1
che la fosse condannata a manlevarla. Controparte_3
N. 3237/2021 r.g.aa.cc. c. 4 Pag. 6 di 16 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I.2.6. La invece non si costituiva innanzi a questa Corte, che pertanto la CP_12
dichiarava contumace.
I.3. Nessuna delle parti costituite modificava poi le proprie richieste conclusive.
II. DIRITTO
II.1. Va innanzitutto rilevato che dagli atti a disposizione di questa Corte non risulta che la abbia nel corso del processo di primo grado provveduto a chiamare in causa CP_1
la e la delle quali infatti non v'è alcuna Controparte_18 Controparte_19
menzione nella sentenza appellata.
La citazione in appello della in quanto succeduta ad entrambe queste due CP_12
ultime società, da parte della e le domande di manleva contro le medesime società Pt_1
riproposte dalla vanno pertanto dichiarate senz'altro inammissibili. CP_1
II.2. In secondo luogo, va osservato che, al contrario di quanto sostenuto da CP_13
l'appello della deve essere giudicato rispettoso di quanto prescritto dall'art.
[...] Pt_1
342 c.p.c., nel testo nella specie applicabile ratione temporis (cioè quello anteriore alle modifi- che apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) secondo l'interpretazione sostanzialistica datane dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione1, dalla quale questo Collegio non ritiene di doversi discostare, in quanto, tutto sommato, consente di comprendere appieno le critiche mosse dall'appellante alla sentenza impugnata, di individuare in tal modo le parti di quest'ul- tima contro le quali sono rivolte e di valutarne la congruenza rispetto alla domanda conclusiva- mente formulata dall'appellante.
II.3.1.1. Nel merito, poi, ad avviso di questa Corte, l'appello della è, per le Pt_1
ragioni e nei limiti che saranno appresso esposti, fondato.
Alla stregua del complesso delle risultanze istruttorie può dirsi infatti innanzitutto pro- vato che, verso le ore 10:05 dell'8 maggio 2009, la – poco dopo aver fatto ingresso Pt_1
nel centro commerciale denominato “Vulcano Buono”, sito in località Boscofangone del co- mune di Nola e (quanto meno) gestito dalla immediatamente dopo la sua CP_1
N. 3237/2021 r.g.aa.cc. c. 4 Pag. 7 di 16 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
apertura – scivolò, perse l'equilibrio e cadde a terra a causa della presenza sul pavimento di uno degli spazi comuni del complesso immobiliare nel quale il predetto centro commerciale era ubicato di una sostanza liquida, non potendo dubitarsi dell'attendibilità delle dichiarazioni te- stimoniali in proposito rese al Giudice di prime cure da DA La LA il 9 febbraio 2016 (‹‹Il giorno 8 maggio 2009 mi trovavo in compagnia della sig. all'apertura del centro com- Pt_1
merciale per acquistare un regalo;
erano circa le 10.05 subito dopo l'apertura al pubblico del
Centro. Mentre stavamo camminando la sig. è caduta all'indietro con la schiena ed Pt_1
il sedere;
una volta caduta, la sig.ra accusando forti dolori, non riusciva a muoversi, Pt_1
sicché io e la sig.ra che pure era con noi, nel soccorrerla ci siamo rese conto Controparte_22
che la era bagnata di liquido di cui ignoro la natura. In effetti guardando il pavimento Pt_1
vidi che lo stesso era bagnato;
ripeto non so se fosse acqua, olio o altro») e da (o Tes_1
) il 16 febbraio 2017 (che confermò sostanzialmente il racconto della La CP_22 CP_22
LA, aggiungendo: «Tanto so perché ero presente;
il pavimento era lucido e bagnato. Io e la camminavamo affiancate. Il centro era appena aperto, anzi avevamo atteso la aper- Pt_1
tura perché avevamo urgenza di acquistare un regalo. Preciso che mi sono accorta che il pavi- mento era bagnato ne momento in cui alzammo mia cognata ci accorgemmo che la stessa era bagnata;
constatammo così la presenza del liquido sul pavimento ma ne ignoro la natura. Trat- tavasi di una piccola striscia o comunque una chiazza circoscritta») sol perché le stesse testi- moni non hanno riferito che il pavimento era stato da poco lucidato e non hanno saputo indicare di quale natura fosse il liquido che v'era presente.
Peraltro, le dichiarazioni testimoniali rese dalla La LA e dalla trovano in parte CP_22
indiretta conferma nelle risultanze della scheda di prestazione di pronto soccorso redatta alle ore 11:13 dell'8 maggio 2009 dalla D.E.A. Santa Maria della Pietà di Nola dell'Azienda Sanitaria
Locale Napoli 4 e della relazione del dr. , nominato consulente tecnico d'uf- Persona_2
ficio dal primo Giudice, che attestano la piena compatibilità delle lesioni personali della
[...]
con l'ora e la dinamica del sinistro de quo indicate dalle suddette testimoni e la cui pro- Pt_3
duzione solo nel corso della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Giudice di primo grado, anche a voler ammetterne la tardività, non risulta tempestivamente eccepita da nessuna delle parti.
Va poi osservato che è incontestato che la veva la disponibilità giuridica CP_1
N. 3237/2021 r.g.aa.cc. c. 4 Pag. 8 di 16 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
e di fatto degli spazi comuni del centro commerciale e, con essa, anche il potere di decidere il momento a partire dal quale farvi accedere gli avventori.
Sicché, può affermarsi che l'evento dannoso di cui rimase vittima la l'8 mag- Pt_1
gio 2009, poco dopo l'apertura al pubblico del centro commerciale, venne cagionato da una
“cosa” della quale la era “custode”, nell'accezione di tale termine che si suol CP_1
comunemente ritenere accolta dall'art. 2051 c.c.
Per sottrarsi alla conseguente responsabilità nei confronti della la Pt_1 CP_1
avrebbe dovuto dunque, secondo quanto stabilito dal predetto articolo, provare che il
[...]
suddetto evento dipese da un caso fortuito, cioè derivò causalmente da un fatto naturale o umano, ascrivibile ad un terzo o alla stessa vittima, che essa ignorava e non poteva prevedere.
Una siffatta prova però non è stata fornita dalla suddetta società.
Vero è che – secondo quanto pacificamente emerge dalle risultanze processuali – gli spazi comuni del centro commerciale venivano normalmente aperti agli avventori poco dopo la conclusione delle operazioni di pulizia, che la aveva appaltato a CP_1 CP_13
e consistevano anche nel lavaggio dei pavimenti, che veniva effettuato mediante una
[...]
macchina che provvedeva anche alla loro immediata asciugatura, e, in mancanza di plausibili spiegazioni alternative della presenza sul pavimento del centro commerciale del liquido sul quale l'8 maggio 2009 scivolò la deve ragionevolmente presumersi che almeno quel Pt_1
giorno quella macchina non fosse stata in grado di garantire una completa asciugatura delle superfici deterse oppure era stata utilizzata senza la perizia, prudenza e diligenza necessaria per garantirla e comunque senza prestare attenzione ai risultati delle operazioni di lavasciuga- tura e dunque alla residua presenza sul pavimento del centro commerciale del liquido, verosi- milmente composto da acqua e qualche detersivo, all'uopo impiegato.
Tuttavia, tali evenienze, non potendo essere considerate del tutto eccezionali e impre- vedibili, non paiono sufficienti per escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. della nei confronti della CP_1 Pt_1
Va poi escluso che quest'ultima abbia contribuito con un qualche proprio comporta- mento negligente, imperito o imprudente alla causazione del sinistro di cui ella rimase vittima l'8 maggio 2009, dalle dichiarazioni delle testi e La LA emergendo chiaramente che CP_22
la sostanza liquida presente sul pavimento non era facilmente visibile e che la al Pt_1
N. 3237/2021 r.g.aa.cc. c. 4 Pag. 9 di 16 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
momento in cui vi scivolò, camminava normalmente.
Deve pertanto concludersi che la con giusta ragione si duole del rigetto da Pt_1
parte del primo Giudice della domanda da lei proposta contro la nvocando l'art. CP_1
2051 c.c.
Infatti, la dovendo essere indubbiamente considerata la custode, al mo- CP_1
mento del sinistro de quo, del luogo in cui questo si verificò, che è incontestato che essa legit- timamente gestiva, non importa sulla base di quale titolo giuridico, e sulla cui eventuale perico- losità per l'incolumità altrui era dunque tenuta a vigilare, per sottrarsi alla responsabilità previ- sta dall'art. 2051 c.c. a carico del custode della cosa che, sia pur per la situazione in cui si tro- vava per effetto dell'azione o dell'omissione di terzi, sia stata causa del danno patito da altri, avrebbe dovuto provare che l'evento dannoso di cui rimase vittima la era ascrivibile Pt_1
ad un caso fortuito, cioè ad un fatto imprevisto ed oggettivamente imprevedibile ed inevitabile nemmeno usando la prudenza, la diligenza e la perizia in concreto ragionevolmente pretendibili, quale, ad avviso di questa Corte, non possono essere considerate né la presenza sul pavimento del centro commerciale della sostanza liquida a causa della quale la scivolò, perse Pt_1
l'equilibrio e cadde a terra, né la dinamica del sinistro alla stessa occorso, né le lesioni personali alla stessa da tale sinistro provocate.
II.3.1.2. In riforma della sentenza appellata, la a pertanto condannata a CP_1
risarcire alla i danni di carattere non patrimoniali da quest'ultima patiti in conse- Pt_1
guenza del sinistro de quo (non avendo la stessa allegato di aver subìto per effetto del mede- simo sinistro anche danni di carattere patrimoniale), per effetto del quale, secondo quanto, sulla base di persuasive considerazioni, accertato dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal primo Giudice, l'odierna appellante subì una «frattura discosomatica della D12 e dell'ultima porzione del sacro» che le causarono un'invalidità temporanea totale per la durata di 40 giorni, un'invalidità temporanea del 75% per la durata di 30 giorni, un'invalidità temporanea del 50% per la durata di 60 giorni e un'invalidità temporanea del 25% per la durata di 30 giorni ed un'in- validità permanente del 13%.
II.3.1.3. Al risarcimento di tali danni alla non può invece essere condannata Pt_1
solo o anche la giacché, a prescindere da ogni altra considerazione, questa Controparte_13
N. 3237/2021 r.g.aa.cc. c. 4 Pag. 10 di 16 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
società non era la “custode” del luogo del sinistro al momento in cui questo si verificò e dunque non può rispondere di detti danni ai sensi dell'art. 2051 c.c., sulla denuncia della cui violazione la medesima ha essenzialmente fondato il suo appello, dolendosi solo generica- Pt_1
mente della mancata applicazione al caso di specie dell'art. 2043 c.c. da parte del primo Giu- dice.
II.3.1.4. Quanto poi alla liquidazione, necessariamente equitativa, dell'equivalente pe- cuniario dei danni non patrimoniali patiti dalla ben possono essere utilizzate, te- Pt_1
nendo conto delle indicazioni della giurisprudenza della Corte di Cassazione, la più recente ver- sione (cioè quella pubblicata nel 2024) delle ccdd. tabelle milanesi, o, per meglio dire, dei criteri orientativi e della tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di , alla cui stre- CP_15
gua alla che, al momento del suddetto sinistro, aveva 52 anni di età, vanno ricono- Pt_1
sciuti 4.600,00 € per i 40 giorni di invalidità temporanea totale, 2.587,50 € per i 30 giorni di inva- lidità temporanea del 75%, 3.450,00 € per i 60 giorni di invalidità temporanea del 50%, 862,50
€ per i 30 giorni di invalidità temporanea del 25% e 37.132,00 € per l'invalidità permanente del
13%, per un totale di 48.632,00 €, cui va aggiunto, per compensare la del danno de- Pt_1
rivante dal non potere tempestivamente disporre di tale somma, un importo che può essere, sempre equitativamente, liquidato in misura pari a quello degli interessi che la medesima somma, secondo il valore reale che aveva l'8 maggio 2009, determinato sulla base della varia- zione (pari al 24,01%) dell'indice calcolato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie ope- rai e impiegati (cd. indice FOI), al netto dei tabacchi, da allora verificatasi, avrebbe, se rivalutata anno per anno in misura corrispondente a quella delle contemporanee variazioni del suddetto indice, prodotto fino alla data della presente decisione secondo il saggio legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. e dunque in 9.133,52 €.
La somma che la a condannata a pagare alla a titolo di risar- CP_1 Pt_1
cimento dei danni non patrimoniali da costei subiti in conseguenza delle lesioni personali ripor- tate a causa del sinistro de quo, va pertanto liquidata, alla data della presente decisione, in
(48.632,00 + 9.133,52 =) 57.765,52 €, cui andranno ovviamente, in forza di quanto previsto dall'art. 1282, co. 1, c.c., sicché, a rigore, non vi sarebbe nemmeno bisogno di una statuizione in proposito, gli interessi legali che matureranno a partire dal giorno successivo alla data della
N. 3237/2021 r.g.aa.cc. c. 4 Pag. 11 di 16 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
presente decisione fino a quella dell'estinzione della obligatio iudicati.
II.3.2. Quindi, in conseguenza di quanto s'è detto in precedenza e di quanto disposto dall'art. 1917, co. 1, c.c., la – che ha implicitamente riconosciuto di essere Controparte_6
succeduta alla o comunque di identificarsi con questa società, senza solle- Controparte_7
vare sul punto alcuna contestazione delle altre parti – va condannata, in forza dell'assicurazione stipulata con la ed in accoglimento della domanda da quest'ultima tempestiva- CP_1
mente proposta in primo grado e tempestivamente riproposta in grado d'appello nei suoi con- fronti, a tenere indenne, nella misura del 60%, la società assicurata di quanto quest'ultima deve, in forza della presente sentenza, pagare alla Pt_1
II.3.3. Posto quanto s'è detto in ordine alle cause del sinistro occorso alla va Pt_1
poi accolta anche la domanda di garanzia tempestivamente proposta in primo grado e tempe- stivamente riproposta in secondo grado dalla ontro obbliga- CP_1 Controparte_13
tasi contrattualmente nei confronti della prima «al risarcimento di qualsiasi danno diretto ed indiretto cagionato dai propri incaricati nello svolgimento del presente incarico [cioè quello de- rivante dal contratto d'appalto] e, in ogni caso durante la permanenza presso le sedi del
[...]
, per comprovata negligenza colpa o dolo nello svolgimenti dei servizi affidati[le]» (v. CP_23
art.
7.9 del contratto d'appalto) e dunque – deve ritenersi – anche a rimborsarle quanto even- tualmente pagato a titolo di risarcimento ai terzi danneggiati dai propri incaricati nelle suddette circostanze.
Sicché a condannata a rimborsare alla uanto questa Controparte_13 CP_1
dovesse eventualmente pagare alla in forza della presente sentenza. Pt_1
II.3.4. Va infine – sempre alla stregua di quanto s'è in precedenza detto – accolta anche la domanda di garanzia formulata da contro la Controparte_13 Controparte_3
(che ha implicitamente riconosciuto di essere succeduta nella situazione giuridica sostanziale controversa alla o comunque di identificarsi con quest'ultima società Controparte_4
senza suscitare alcuna obiezione delle altre parti) in forza del contratto d'assicurazione dalla prima stipulato con la seconda.
L'unica eccezione da questa formulata sulla base di tale contratto ritualmente ripropo- sta dalla stessa società in grado d'appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c. è infatti palesemente
N. 3237/2021 r.g.aa.cc. c. 4 Pag. 12 di 16 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
infondata, giacché, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, la clausola invocata a fon- damento di detta eccezione, cioè quella contenuta nella lettera h) dell'art. 17 delle condizioni generali di detto contratto (evidentemente predisposte dalla società assicuratrice), esclude dall'assicurazione della responsabilità civile nei confronti dei terzi i danni «cagionati da opere o installazione in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di ripara- zione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori» e dun- que – interpretata letteralmente, logicamente e secondo il criterio della buona fede e la regola dettata dall'art. 1370 c.c., per la quale «[l]e clausole inserite nelle condizioni generali di con- tratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a fa- vore dell'altro» – deve ritenersi riferibile ai soli danni causalmente collegati all'esecuzione di un appalto di lavori, mentre nella specie l'appalto commesso a dalla Controparte_13 CP_1
aveva ad oggetto servizi di pulizia.
[...]
La va pertanto, in forza di quanto disposto dall'art. 1917, Controparte_3
co. 1, c.c., condannata a tenere indenne di quanto quest'ultima dovesse, in Controparte_13
forza della presente sentenza, eventualmente pagare alla CP_1
II.4.1.1. Segue, ai sensi dell'art. 91, co. 1, c.p.c., la condanna di tutte le parti appellate in solido a rifondere alla le spese di rappresentanza e difesa dei due gradi del pro- Pt_1
cesso, che, in mancanza della relativa specifica, vanno liquidate come precisato nel dispositivo della presente sentenza rapportando alle risultanze processuali i parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, a partire da quello del valore della controversia, ragguagliato alla somma di 57.765,52 €, e tenendo conto dell'importo delle spese vive non su- perflue che risultano documentate.
II.4.1.2. Avendone i due difensori dell'appellante fattone richiesta, tali spese vanno poi distratte, quelle del processo di primo grado, interamente in favore dell'avv. Anna Sarappa (che da sola allora rappresentava e difendeva la e, quelle del processo d'appello, in fa- Pt_1
vore della stessa avv. Sarappa e dell'avv. Vincenzo Di Lorenzo Sarappa, per una quota della metà ciascuno, in mancanza di diverse indicazioni in proposito degli istanti.
II.4.2. Inoltre, in considerazione delle resistenze opposte da e dalla CP_13
N. 3237/2021 r.g.aa.cc. c. 4 Pag. 13 di 16 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
all'accoglimento della domanda di garanzia contro la prima formulata dalla Controparte_3
e di quelle opposte dalla all'accoglimento della do- CP_1 Controparte_3
manda di garanza contro di essa formulata da Controparte_13
1) e la vanno condannate in solido a rifondere alla Controparte_13 Controparte_3
e spese di rappresentanza e difesa dei due gradi del processo relative ai rapporti CP_1
delle prime con la terza, che, in mancanza della relativa specifica, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza, ragguagliando alle risultanze proces- suali i parametri stabiliti dal suindicato decreto ministeriale;
2) la va condannata a rifondere a le spese di rappre- Controparte_3 Controparte_13
sentanza e difesa dei due gradi del processo relative al suo rapporto con quest'ultima, che, te- nendo conto anche della nota specifica di quelle concernenti il solo processo d'appello dalla seconda depositata il 20 dicembre 2024, vanno liquidate, sempre secondo i suddetti parametri, come precisato nel dispositivo della presente sentenza.
II.4.3. Nel rapporto tra la la le spese di rappresen- CP_1 Controparte_6
tanza e difesa dei due gradi del processo relative alla causa avente ad oggetto la domanda di garanzia dalla prima avanzata contro la seconda vanno invece dichiarate reciprocamente irri- petibili, non essendovi sostanziale contrasto tra le posizioni difensive assunte da queste due parti.
II.4.4. Infine, le spese per la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del pro- cesso di primo grado, che non risulta che siano state pagate, vanno definitivamente ed intera- mente poste a carico della nel suo rapporto con la salvo l'eventuale CP_1 Pt_1
diritto della prima di esserne tenuta indenne dalla e/o di esserne rimbor- Controparte_6
sata da e di quest'ultima di esserne tenuta indenne dalla Controparte_13 Controparte_20
zioni in forza di quanto s'è in precedenza detto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribu- nale di Nola n. 1136/2021, pubblicata l'8 giugno 2021, proposto da con una Parte_1
citazione notificata il 7 luglio 2021 alla a alla CP_1 Controparte_13 CP_3
N. 3237/2021 r.g.aa.cc. c. 4 Pag. 14 di 16 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
alla e alla Controparte_4 Controparte_6 CP_12
A) dichiara inammissibili la citazione in appello della da parte della CP_12 [...]
e le domande di manleva riproposte in appello contro la e Pt_3 Controparte_18
la da parte della Controparte_19 CP_1
B) in riforma della sentenza appellata:
1) dichiara la esponsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. delle lesioni per- CP_1
sonali riportate dalla a causa del sinistro a costei occorso l'8 maggio 2009 e la con- Pt_1
danna, pertanto, a risarcire alla medesima appellante i conseguenti danni pagandole la somma di 57.765,52 €, oltre agli interessi legali che su tale somma dovessero maturare di pieno diritto, secondo il tasso previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c., dal giorno successivo alla deliberazione della presente sentenza;
2) condanna la la e la CP_1 Controparte_6 Controparte_13 [...]
a rifondere, in solido tra loro, alla le spese di rappresentanza Controparte_24 Pt_1
e difesa del processo di primo grado, che liquida nel complessivo importo di 16.768,00 €, di cui
14.000,00 € per il totale dei compensi, 2.100,00 € per le spese generali e 668,00 € per le spese vive, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in favore dell'avv. Anna Sarappa, e quelle del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 13.815,50 €, di cui 11.000,00 € per il totale dei compensi, 1.650,00 € per le spese generali e 1.165,50 € per le spese vive, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in favore dell'avv. Anna Sarappa e dell'avv. Vincenzo
Di Lorenzo Sarappa per una quota della metà ciascuno;
3) pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio definitivamente ed interamente a carico della nel rapporto tra quest'ultima e la CP_1 Pt_1
4) condanna la a tenere indenne nella misura del 60% la Controparte_6 CP_1
di quanto da quest'ultima dovuto alla in forza di tutte le statuizioni della pre-
[...] Pt_1
sente sentenza;
5) condanna a rimborsare alla quanto quest'ultima Controparte_13 CP_1
dovesse eventualmente pagare alla in esecuzione delle statuizioni della presente Pt_1
sentenza;
6) condanna la a tenere indenne di Controparte_3 Controparte_13
quanto quest'ultima dovesse eventualmente pagare alla in esecuzione delle CP_1
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statuizioni della presente sentenza;
7) condanna e la a rifondere, in so- Controparte_13 Controparte_3
lido tra loro, alla le spese di rappresentanza e difesa dei due gradi del processo CP_1
relative ai rapporti tra di loro, che liquida, per quel che concerne il primo grado, nel complessivo importo di 14.460,00 €, di cui 12.000,00 € per il totale dei compensi, 1.800,00 € per le spese generali e 660,00 € per le spese vive, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e, per quel che con- cerne il processo d'appello, nel complessivo importo di 11.500,00 €, di cui 10.000,00 € per il totale dei compensi e 1.500,00 € per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
8) condanna la a rifondere a le spese di Controparte_3 CP_13
rappresentanza e difesa dei due gradi del processo relative ai rapporti tra di loro, che liquida, per quel che concerne il primo grado, nel complessivo importo di 14.460,00 €, di cui 12.000,00
€ per il totale dei compensi, 1.800,00 € per le spese generali e 660,00 € per le spese vive, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e, per quel che concerne il processo d'appello, nel comples- sivo importo di 11.500,00 €, di cui 10.000,00 € per il totale dei compensi e 1.500,00 € per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
9) dichiara irripetibili le spese di rappresentanza e difesa dei due gradi del processo relative al rapporto tra la e la CP_1 Controparte_6
10) pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del pro- cesso di primo grado interamente a carico della nel rapporto tra quest'ultima e CP_1
la salvo l'eventuale diritto della prima ad esserne tenuta indenne dalla Pt_1 Controparte_6
e/o di esserne rimborsata da e di quest'ultima di esserne tenuta in-
[...] Controparte_13
denne dalla n forza di quanto sopra statuito ai capi 4), 5) e 6). Controparte_3
Così deciso in Napoli, l'11 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 3237/2021 r.g.aa.cc. c. 4 Pag. 16 di 16 Parte_1 CP_1
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per la quale v. Cass., SS.UU., 36481/2022.
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola, Prima Sezione Ci- vile, in persona della Giudice Valeria Ferrara, l'8 giugno 2021 e contraddistinta dal n.
1136/2021, iscritto al n. 3237/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pen- dente
TRA
(codice fiscale , nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi domiciliata alla Piazza Clemenziano n. 9, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Sarappa
(codice fiscale e Vincenzo Di Lorenzo Sarappa (codice fiscale C.F._2
- appellante - C.F._3
E la codice fiscale ), con sede legale in Napoli, alla Via Paolo Emi- CP_1 P.IVA_1
lio Imbriani n. 30, costituitasi in persona del dr. , dichiaratosi suo amministra- Controparte_2
tore pro tempore, e rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Montemurro (codice fiscale
) - appellata - C.F._4
NONCHÉ la (codice fiscale , con sede legale in Bologna, Controparte_3 P.IVA_2
alla Via Stalingrado n. 45 (già , costituitasi per mezzo del dr. Controparte_4 [...]
(codice fiscale , nato a [...] il [...], suo procuratore C.F._5
N. 3237/2021 r.g.aa.cc. c. 4 Pag. 1 di 16 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
speciale giusta la procura conferitagli mediante la scrittura privata autenticata dal Notaio
[...]
i Bologna il 25 settembre 2018, rep. n. 90642, racc. n. 9417, e rappresentata e Persona_1
difesa dall'avv. Umberto Annunziata (codice fiscale ) C.F._6
- appellata - la (codice fiscale , con sede legale in AN VE (TV) Controparte_6 P.IVA_3
alla Via Marocchesa n. 14 (già , costituitasi in persona del dr. Controparte_7 Controparte_8
dichiaratosi suo amministratore delegato e direttore generale, e del dr. ,
[...] Controparte_9
dichiaratosi suo dirigente, e rappresentata e difesa dall'avv. Ruggiero Iovino (codice fiscale
) - appellata - C.F._7
(codice fiscale , con sede legale in Modugno (BA), alla Via dei CP_10 CP_1 P.IVA_4
Gerani n. 6, costituitasi in persona del dr. , dichiaratosi suo amministratore dele- CP_11
gato, e rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Francesco Ressa (codice fiscale
- appellata - C.F._8
E la (codice fiscale non indicato in atti), con sede in Trieste, al Largo Irneri n. 1, in CP_12
persona del legale rappresentante pro tempore - appellata contumace -
I. FATTO
I.1.1. Con una citazione spedita il 29 giugno 2012 ai fini della sua notificazione per mezzo del servizio postale alla conveniva in giudizio dinanzi al Tribu- CP_1 Parte_1
nale di Nola detta società per sentirla dichiarare esclusiva responsabile ai sensi dell'art. 2051
o comunque dell'art. 2043 c.c. dei danni che allegava di aver subìto in conseguenza della «Frat- tura discosomatica D12 ed ultima porzione del sacro» riportata a causa di un sinistro verifica- tosi l'8 maggio 2009, alle ore 10.05, ‹‹all'interno del Centro Commerciale o Centro Servizi “Vul- cano Buono” sito in Nola. Loc. Boscofangone», della medesima società convenuta, «allorché, camminando al primo piano del Centro, nei pressi del negozio Max & Co., oggi Energy-Miss
Sixty, cadeva sul pavimento reso scivoloso da una recente levigatura […] e dalla presenza di acqua lasciata presumibilmente dalla macchina lavapavimenti››, e dunque sentirla condannare a risarcirle tali danno pagandole la somma di 250.000,00 € o la diversa somma ritenuta giusta, oltre agli interessi e alla svalutazione monetaria dal giorno del sinistro a quello del soddisfo.
N. 3237/2021 r.g.aa.cc. c. 4 Pag. 2 di 16 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I.1.2. Costituendosi tempestivamente in giudizio il 2 novembre 2012, la CP_1
chiedeva innanzitutto il differimento della prima udienza al fine di poter chiamare in causa
[...]
appaltatrice del servizio di pulizia e manutenzione del centro commerciale, non- CP_13
ché la la e la dalle quali era coas- Controparte_7 Controparte_14 Controparte_15
sicurata in virtù della polizza assicurativa n. 19600120046, e, nel merito, il rigetto della do- manda della siccome infondata in fatto e in diritto, e, per il caso in cui fosse stata Pt_1
accolta, la riduzione della somma cui l'attrice aveva chiesto che essa fosse condannata e la condanna de e, in subordine, le suindicate società coassicuratrici a manle- Controparte_13
varla, ciascuna per la propria quota, a manlevarla.
I.1.3. Chiamata in causa, costituendosi, chiedeva un ulteriore differi- Controparte_13
mento della prima udienza al fine di poter chiamare in causa la con Controparte_4
la quale era assicurata, eccepiva la nullità della citazione introduttiva del processo poiché non rispettosa di quanto prescritto dall'art. 163, co. 3, n. 3), c.p.c. e, nel merito, contestava comun- que di poter essere considerata responsabile del sinistro allegato dall'attrice,
I.1.4. La (corretta denominazione della società con la quale la Controparte_7 [...]
aveva stipulato il contratto oggetto della suddetta polizza assicurativa), pure chia- Parte_2
mata in causa, nel costituirsi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda dell'
[...]
e, per il caso in cui detta domanda fosse stata accolta, chiedeva che fosse dichiarato Pt_3
«il concorso colposo dell'attrice nella produzione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. con con- seguente diminuzione della responsabilità della danneggiante secondo la misura» ritenuta giu- sta dal Giudice adìto o, in subordine, che la misura del risarcimento fosse contenuta «entro i limiti di equa e giusta reintegrazione patrimoniale» e che la condanna eventualmente pronun- ciata nei propri confronti fosse contenuta nei limiti della «percentuali di coassicurazione» del
60% indicata dalla CP_1
I.1.5. La dal suo canto, nel costituirsi in giudizio, eccepiva la Controparte_4
nullità dell'atto con il quale era stata chiamata in causa e della citazione introduttiva del pro- cesso e, nel merito, contestava che potesse essere in qualche modo consi- Controparte_13
derata responsabile del sinistro allegato dalla e, in subordine, chiedeva che la re- Pt_1
sponsabilità di coloro che ne fossero stati ritenuti responsabili fosse rapportata al grado delle
N. 3237/2021 r.g.aa.cc. c. 4 Pag. 3 di 16 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
loro colpe e negava che all'attrice potesse essere riconosciuta «la rivalutazione monetaria uni- tamente agli interessi legali».
I.1.6. Quindi, la con la memoria da lei depositata nel primo dei termini previ- Pt_1
sti dal sesto comma dell'art. 183 c.p.c., nel testo allora vigente, estendeva la propria domanda a chi fosse stato ritenuto responsabile del sinistro da lei allegato.
I.1.7. Con la propria prima memoria successiva alla sua costituzione, la CP_16
dal suo canto, eccepiva:
[...]
a) che su incombeva l'onere di provare che l'utilizzo del macchinario Controparte_13
per il lavaggio dei pavimenti «era avvenuto con l'ausilio di personale qualificato ed abilitato oltre che alle proprie dipendenze», posto che le condizioni generali del contratto di assicurazione con essa stipulata da escludevano dai rischi assicurati, alla lettera b) dell'art. 16, Controparte_13
«i danni “da impiego … di macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona a norma non abilitata a norma delle disposizioni in vigore”» e, alla lettera c) dell'art. 17, i danni cagionati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato;
b) che peraltro la lettera h) dell'art. 17 delle medesime condizioni generali escludeva dai rischi assicurati i danni non verificatisi durante l'esecuzione dei lavori di riparazione, manuten- zione e posa in opera;
c) che infine on aveva rispettato il patto di gestione della lite previsto Controparte_13
dall'art. 19 delle predette condizioni generali.
Ribadendo le proprie precedenti conclusioni, chiedeva pertanto che la garanzia assicu- rativa invocata da fosse dichiarata operativa solo ove fossero state rispettate Controparte_13
le suddette condizioni generali del contratto di assicurazione.
I.1.8. All'esito dell'istruttoria espletata, il Giudice di primo grado, dopo aver inquadrato la domanda dell' «nella fattispecie risarcitoria di cui all'art. 2051 c.c.», la rigettava Pt_1
ritenendola priva di «alcun valido riscontro probatorio» giacché:
a) i testimoni assunti su indicazione dell'attrice avevano «dichiarato – senza nulla riferire in ordine alla recente levigatura del pavimento […] – che sul predetto pavimento era presente del liquido, senza fornire ulteriori indicazioni in ordine alla natura dello stesso, in particolare pre- cisando che l'attrice aveva fatto il suo ingresso nel centro commerciale immediatamente dopo
N. 3237/2021 r.g.aa.cc. c. 4 Pag. 4 di 16 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
l'apertura del medesimo»;
b) i testimoni assunti su indicazione della de vevano CP_1 Controparte_13
«tutti concordemente e dettagliatamente riferito che, per [l'utilizzo del]la pulizia dei pavimenti siti nel centro commerciale convenuto, veniva utilizzata una macchina che provvedeva conte- stualmente al lavaggio e all'asciugatura» e quelli assunti su indicazione della prima di dette so- cietà, «quanto alla presenza, sul posto, di addetti alle pulizie», avevano «tutti affermato che le pulizie dovevano essere completate prima dell'apertura del centro, dunque prima delle ore
10:00»;
c) pertanto, «la presenza del liquido sul pavimento» non poteva «essere ricondotta alle pulizie, pur da poco completate», ma doveva «ritenersi del tutto occasionale e fortuita».
Compensava però integralmente tra tutte le parti le spese processuali.
I.2.1. Avverso tale decisione, la con una citazione notificata il 7 luglio 2021 Pt_1
alla a alla alla « », CP_1 Controparte_13 Controparte_4 Controparte_17
«ora », e ad « e , ora en- Controparte_6 Controparte_18 Controparte_19
trambe », s'appellava allora a questa Corte sostenendo, in buona sostanza, che il CP_12
Giudice di primo grado aveva rigettato la domanda da lei proposta contro la ulla CP_1
base di un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e violando gli artt. 2051, 2697 e 2729
c.c. e 116 c.p.c. e che comunque avrebbe dovuto accoglierla anche se avesse ritenuto di inqua- drarla nell'orbita dell'art. 2043 c.c.
concludeva chiedendo a questa Corte di voler, in riforma della sentenza appel- Pt_4
lata ed in accoglimento della sua domanda:
«1) condannare al risarcimento dei danni subiti da in conseguenza Parte_1
dell'evento dello 08/05/2009 la società convenuta in persona del legale rappre- CP_1
sentante p.t. e/o comunque, chi ritenuto responsabile dell'evento dannoso, nella misura di €
101.647,00 per danno patrimoniale e non, biologico, materiale, morale, vita di relazione e quant'altro per qualsiasi altro titolo conseguente al denunziato evento lesivo o, comunque, in quella misura in più o in meno ritenuta equa e giusta […], in una agli interessi dal giorno del sini- stro all'effettivo soddisfo, in favore di ella »; Parte_1
«2) condannare la società convenuta e, comunque, chi e come per legge e ritenuto, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai
N. 3237/2021 r.g.aa.cc. c. 4 Pag. 5 di 16 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
sottoscritti difensori anticipatari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte il 21 settembre 2021, la Controparte_20
(definendosi «già ) contestava la fondatezza dell'ap-
[...] Controparte_4
pello della almeno nella misura in cui era rivolto contro e comun- Pt_1 Controparte_13
que qualsiasi propria responsabilità nei confronti di quest'ultima, anche in considerazione di quanto disposto dalla clausola di cui alla lettera h) dell'art. 17 delle condizioni generali del con- tratto di assicurazione da essa con la stessa società stipulato, che escludeva dall'oggetto dell'assicurazione i danni «non avvenuti» durante l'esecuzione di lavori consistenti in «opera- zioni di riparazione, manutenzione o posa in opera».
I.2.3. Costituendosi innanzi a questa Corte il 27 ottobre 2021, la conte- CP_1
stava la fondatezza dell'appello della e, per il caso in cui questo fosse stato accolto, Pt_1
riproponeva le domande di manleva da essa formulate nel corso del processo di primo grado contro l' la e la Controparte_13 CP_12 Controparte_7 Controparte_21
. Costituendosi a sua volta innanzi a questa Corte il 26 gennaio 2022, la
[...] [...]
definendosi «già », chiedeva la conferma della sentenza appel- CP_6 Controparte_7
lata e, in subordine, per il caso in cui l'appello della fosse stato accolto, la condanna Pt_1
de a risarcire i danni patiti dall'appellante o, in via ulteriormente subordinata, Controparte_13
per il caso in cui al risarcimento di tali danni fosse stata invece condannata la CP_1
che fosse dichiarato «il concorso colposo dell'attrice nella produzione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità della danneggiante se- condo la misura» ritenuta giusta o, in subordine, che la misura del risarcimento fosse contenuta
«entro i limiti di equa e giusta reintegrazione patrimoniale» e che la condanna eventualmente pronunciata nei propri confronti fosse contenuta nei limiti della «percentuali di coassicura- zione» del 60% indicata dalla CP_1
I.2.5. Costituendosi innanzi a questa Corte il 30 gennaio 2022, conte- Controparte_13
stava l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello della e, in subordine, per il caso in Pt_1
cui questo fosse stato accolto, chiedeva che a risarcire i danni patiti dall'appellante fosse con- dannata la sola o, per l'ipotesi ancor più subordinata di una propria condanna, CP_1
che la fosse condannata a manlevarla. Controparte_3
N. 3237/2021 r.g.aa.cc. c. 4 Pag. 6 di 16 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I.2.6. La invece non si costituiva innanzi a questa Corte, che pertanto la CP_12
dichiarava contumace.
I.3. Nessuna delle parti costituite modificava poi le proprie richieste conclusive.
II. DIRITTO
II.1. Va innanzitutto rilevato che dagli atti a disposizione di questa Corte non risulta che la abbia nel corso del processo di primo grado provveduto a chiamare in causa CP_1
la e la delle quali infatti non v'è alcuna Controparte_18 Controparte_19
menzione nella sentenza appellata.
La citazione in appello della in quanto succeduta ad entrambe queste due CP_12
ultime società, da parte della e le domande di manleva contro le medesime società Pt_1
riproposte dalla vanno pertanto dichiarate senz'altro inammissibili. CP_1
II.2. In secondo luogo, va osservato che, al contrario di quanto sostenuto da CP_13
l'appello della deve essere giudicato rispettoso di quanto prescritto dall'art.
[...] Pt_1
342 c.p.c., nel testo nella specie applicabile ratione temporis (cioè quello anteriore alle modifi- che apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) secondo l'interpretazione sostanzialistica datane dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione1, dalla quale questo Collegio non ritiene di doversi discostare, in quanto, tutto sommato, consente di comprendere appieno le critiche mosse dall'appellante alla sentenza impugnata, di individuare in tal modo le parti di quest'ul- tima contro le quali sono rivolte e di valutarne la congruenza rispetto alla domanda conclusiva- mente formulata dall'appellante.
II.3.1.1. Nel merito, poi, ad avviso di questa Corte, l'appello della è, per le Pt_1
ragioni e nei limiti che saranno appresso esposti, fondato.
Alla stregua del complesso delle risultanze istruttorie può dirsi infatti innanzitutto pro- vato che, verso le ore 10:05 dell'8 maggio 2009, la – poco dopo aver fatto ingresso Pt_1
nel centro commerciale denominato “Vulcano Buono”, sito in località Boscofangone del co- mune di Nola e (quanto meno) gestito dalla immediatamente dopo la sua CP_1
N. 3237/2021 r.g.aa.cc. c. 4 Pag. 7 di 16 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
apertura – scivolò, perse l'equilibrio e cadde a terra a causa della presenza sul pavimento di uno degli spazi comuni del complesso immobiliare nel quale il predetto centro commerciale era ubicato di una sostanza liquida, non potendo dubitarsi dell'attendibilità delle dichiarazioni te- stimoniali in proposito rese al Giudice di prime cure da DA La LA il 9 febbraio 2016 (‹‹Il giorno 8 maggio 2009 mi trovavo in compagnia della sig. all'apertura del centro com- Pt_1
merciale per acquistare un regalo;
erano circa le 10.05 subito dopo l'apertura al pubblico del
Centro. Mentre stavamo camminando la sig. è caduta all'indietro con la schiena ed Pt_1
il sedere;
una volta caduta, la sig.ra accusando forti dolori, non riusciva a muoversi, Pt_1
sicché io e la sig.ra che pure era con noi, nel soccorrerla ci siamo rese conto Controparte_22
che la era bagnata di liquido di cui ignoro la natura. In effetti guardando il pavimento Pt_1
vidi che lo stesso era bagnato;
ripeto non so se fosse acqua, olio o altro») e da (o Tes_1
) il 16 febbraio 2017 (che confermò sostanzialmente il racconto della La CP_22 CP_22
LA, aggiungendo: «Tanto so perché ero presente;
il pavimento era lucido e bagnato. Io e la camminavamo affiancate. Il centro era appena aperto, anzi avevamo atteso la aper- Pt_1
tura perché avevamo urgenza di acquistare un regalo. Preciso che mi sono accorta che il pavi- mento era bagnato ne momento in cui alzammo mia cognata ci accorgemmo che la stessa era bagnata;
constatammo così la presenza del liquido sul pavimento ma ne ignoro la natura. Trat- tavasi di una piccola striscia o comunque una chiazza circoscritta») sol perché le stesse testi- moni non hanno riferito che il pavimento era stato da poco lucidato e non hanno saputo indicare di quale natura fosse il liquido che v'era presente.
Peraltro, le dichiarazioni testimoniali rese dalla La LA e dalla trovano in parte CP_22
indiretta conferma nelle risultanze della scheda di prestazione di pronto soccorso redatta alle ore 11:13 dell'8 maggio 2009 dalla D.E.A. Santa Maria della Pietà di Nola dell'Azienda Sanitaria
Locale Napoli 4 e della relazione del dr. , nominato consulente tecnico d'uf- Persona_2
ficio dal primo Giudice, che attestano la piena compatibilità delle lesioni personali della
[...]
con l'ora e la dinamica del sinistro de quo indicate dalle suddette testimoni e la cui pro- Pt_3
duzione solo nel corso della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Giudice di primo grado, anche a voler ammetterne la tardività, non risulta tempestivamente eccepita da nessuna delle parti.
Va poi osservato che è incontestato che la veva la disponibilità giuridica CP_1
N. 3237/2021 r.g.aa.cc. c. 4 Pag. 8 di 16 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
e di fatto degli spazi comuni del centro commerciale e, con essa, anche il potere di decidere il momento a partire dal quale farvi accedere gli avventori.
Sicché, può affermarsi che l'evento dannoso di cui rimase vittima la l'8 mag- Pt_1
gio 2009, poco dopo l'apertura al pubblico del centro commerciale, venne cagionato da una
“cosa” della quale la era “custode”, nell'accezione di tale termine che si suol CP_1
comunemente ritenere accolta dall'art. 2051 c.c.
Per sottrarsi alla conseguente responsabilità nei confronti della la Pt_1 CP_1
avrebbe dovuto dunque, secondo quanto stabilito dal predetto articolo, provare che il
[...]
suddetto evento dipese da un caso fortuito, cioè derivò causalmente da un fatto naturale o umano, ascrivibile ad un terzo o alla stessa vittima, che essa ignorava e non poteva prevedere.
Una siffatta prova però non è stata fornita dalla suddetta società.
Vero è che – secondo quanto pacificamente emerge dalle risultanze processuali – gli spazi comuni del centro commerciale venivano normalmente aperti agli avventori poco dopo la conclusione delle operazioni di pulizia, che la aveva appaltato a CP_1 CP_13
e consistevano anche nel lavaggio dei pavimenti, che veniva effettuato mediante una
[...]
macchina che provvedeva anche alla loro immediata asciugatura, e, in mancanza di plausibili spiegazioni alternative della presenza sul pavimento del centro commerciale del liquido sul quale l'8 maggio 2009 scivolò la deve ragionevolmente presumersi che almeno quel Pt_1
giorno quella macchina non fosse stata in grado di garantire una completa asciugatura delle superfici deterse oppure era stata utilizzata senza la perizia, prudenza e diligenza necessaria per garantirla e comunque senza prestare attenzione ai risultati delle operazioni di lavasciuga- tura e dunque alla residua presenza sul pavimento del centro commerciale del liquido, verosi- milmente composto da acqua e qualche detersivo, all'uopo impiegato.
Tuttavia, tali evenienze, non potendo essere considerate del tutto eccezionali e impre- vedibili, non paiono sufficienti per escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. della nei confronti della CP_1 Pt_1
Va poi escluso che quest'ultima abbia contribuito con un qualche proprio comporta- mento negligente, imperito o imprudente alla causazione del sinistro di cui ella rimase vittima l'8 maggio 2009, dalle dichiarazioni delle testi e La LA emergendo chiaramente che CP_22
la sostanza liquida presente sul pavimento non era facilmente visibile e che la al Pt_1
N. 3237/2021 r.g.aa.cc. c. 4 Pag. 9 di 16 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
momento in cui vi scivolò, camminava normalmente.
Deve pertanto concludersi che la con giusta ragione si duole del rigetto da Pt_1
parte del primo Giudice della domanda da lei proposta contro la nvocando l'art. CP_1
2051 c.c.
Infatti, la dovendo essere indubbiamente considerata la custode, al mo- CP_1
mento del sinistro de quo, del luogo in cui questo si verificò, che è incontestato che essa legit- timamente gestiva, non importa sulla base di quale titolo giuridico, e sulla cui eventuale perico- losità per l'incolumità altrui era dunque tenuta a vigilare, per sottrarsi alla responsabilità previ- sta dall'art. 2051 c.c. a carico del custode della cosa che, sia pur per la situazione in cui si tro- vava per effetto dell'azione o dell'omissione di terzi, sia stata causa del danno patito da altri, avrebbe dovuto provare che l'evento dannoso di cui rimase vittima la era ascrivibile Pt_1
ad un caso fortuito, cioè ad un fatto imprevisto ed oggettivamente imprevedibile ed inevitabile nemmeno usando la prudenza, la diligenza e la perizia in concreto ragionevolmente pretendibili, quale, ad avviso di questa Corte, non possono essere considerate né la presenza sul pavimento del centro commerciale della sostanza liquida a causa della quale la scivolò, perse Pt_1
l'equilibrio e cadde a terra, né la dinamica del sinistro alla stessa occorso, né le lesioni personali alla stessa da tale sinistro provocate.
II.3.1.2. In riforma della sentenza appellata, la a pertanto condannata a CP_1
risarcire alla i danni di carattere non patrimoniali da quest'ultima patiti in conse- Pt_1
guenza del sinistro de quo (non avendo la stessa allegato di aver subìto per effetto del mede- simo sinistro anche danni di carattere patrimoniale), per effetto del quale, secondo quanto, sulla base di persuasive considerazioni, accertato dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal primo Giudice, l'odierna appellante subì una «frattura discosomatica della D12 e dell'ultima porzione del sacro» che le causarono un'invalidità temporanea totale per la durata di 40 giorni, un'invalidità temporanea del 75% per la durata di 30 giorni, un'invalidità temporanea del 50% per la durata di 60 giorni e un'invalidità temporanea del 25% per la durata di 30 giorni ed un'in- validità permanente del 13%.
II.3.1.3. Al risarcimento di tali danni alla non può invece essere condannata Pt_1
solo o anche la giacché, a prescindere da ogni altra considerazione, questa Controparte_13
N. 3237/2021 r.g.aa.cc. c. 4 Pag. 10 di 16 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
società non era la “custode” del luogo del sinistro al momento in cui questo si verificò e dunque non può rispondere di detti danni ai sensi dell'art. 2051 c.c., sulla denuncia della cui violazione la medesima ha essenzialmente fondato il suo appello, dolendosi solo generica- Pt_1
mente della mancata applicazione al caso di specie dell'art. 2043 c.c. da parte del primo Giu- dice.
II.3.1.4. Quanto poi alla liquidazione, necessariamente equitativa, dell'equivalente pe- cuniario dei danni non patrimoniali patiti dalla ben possono essere utilizzate, te- Pt_1
nendo conto delle indicazioni della giurisprudenza della Corte di Cassazione, la più recente ver- sione (cioè quella pubblicata nel 2024) delle ccdd. tabelle milanesi, o, per meglio dire, dei criteri orientativi e della tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di , alla cui stre- CP_15
gua alla che, al momento del suddetto sinistro, aveva 52 anni di età, vanno ricono- Pt_1
sciuti 4.600,00 € per i 40 giorni di invalidità temporanea totale, 2.587,50 € per i 30 giorni di inva- lidità temporanea del 75%, 3.450,00 € per i 60 giorni di invalidità temporanea del 50%, 862,50
€ per i 30 giorni di invalidità temporanea del 25% e 37.132,00 € per l'invalidità permanente del
13%, per un totale di 48.632,00 €, cui va aggiunto, per compensare la del danno de- Pt_1
rivante dal non potere tempestivamente disporre di tale somma, un importo che può essere, sempre equitativamente, liquidato in misura pari a quello degli interessi che la medesima somma, secondo il valore reale che aveva l'8 maggio 2009, determinato sulla base della varia- zione (pari al 24,01%) dell'indice calcolato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie ope- rai e impiegati (cd. indice FOI), al netto dei tabacchi, da allora verificatasi, avrebbe, se rivalutata anno per anno in misura corrispondente a quella delle contemporanee variazioni del suddetto indice, prodotto fino alla data della presente decisione secondo il saggio legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. e dunque in 9.133,52 €.
La somma che la a condannata a pagare alla a titolo di risar- CP_1 Pt_1
cimento dei danni non patrimoniali da costei subiti in conseguenza delle lesioni personali ripor- tate a causa del sinistro de quo, va pertanto liquidata, alla data della presente decisione, in
(48.632,00 + 9.133,52 =) 57.765,52 €, cui andranno ovviamente, in forza di quanto previsto dall'art. 1282, co. 1, c.c., sicché, a rigore, non vi sarebbe nemmeno bisogno di una statuizione in proposito, gli interessi legali che matureranno a partire dal giorno successivo alla data della
N. 3237/2021 r.g.aa.cc. c. 4 Pag. 11 di 16 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
presente decisione fino a quella dell'estinzione della obligatio iudicati.
II.3.2. Quindi, in conseguenza di quanto s'è detto in precedenza e di quanto disposto dall'art. 1917, co. 1, c.c., la – che ha implicitamente riconosciuto di essere Controparte_6
succeduta alla o comunque di identificarsi con questa società, senza solle- Controparte_7
vare sul punto alcuna contestazione delle altre parti – va condannata, in forza dell'assicurazione stipulata con la ed in accoglimento della domanda da quest'ultima tempestiva- CP_1
mente proposta in primo grado e tempestivamente riproposta in grado d'appello nei suoi con- fronti, a tenere indenne, nella misura del 60%, la società assicurata di quanto quest'ultima deve, in forza della presente sentenza, pagare alla Pt_1
II.3.3. Posto quanto s'è detto in ordine alle cause del sinistro occorso alla va Pt_1
poi accolta anche la domanda di garanzia tempestivamente proposta in primo grado e tempe- stivamente riproposta in secondo grado dalla ontro obbliga- CP_1 Controparte_13
tasi contrattualmente nei confronti della prima «al risarcimento di qualsiasi danno diretto ed indiretto cagionato dai propri incaricati nello svolgimento del presente incarico [cioè quello de- rivante dal contratto d'appalto] e, in ogni caso durante la permanenza presso le sedi del
[...]
, per comprovata negligenza colpa o dolo nello svolgimenti dei servizi affidati[le]» (v. CP_23
art.
7.9 del contratto d'appalto) e dunque – deve ritenersi – anche a rimborsarle quanto even- tualmente pagato a titolo di risarcimento ai terzi danneggiati dai propri incaricati nelle suddette circostanze.
Sicché a condannata a rimborsare alla uanto questa Controparte_13 CP_1
dovesse eventualmente pagare alla in forza della presente sentenza. Pt_1
II.3.4. Va infine – sempre alla stregua di quanto s'è in precedenza detto – accolta anche la domanda di garanzia formulata da contro la Controparte_13 Controparte_3
(che ha implicitamente riconosciuto di essere succeduta nella situazione giuridica sostanziale controversa alla o comunque di identificarsi con quest'ultima società Controparte_4
senza suscitare alcuna obiezione delle altre parti) in forza del contratto d'assicurazione dalla prima stipulato con la seconda.
L'unica eccezione da questa formulata sulla base di tale contratto ritualmente ripropo- sta dalla stessa società in grado d'appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c. è infatti palesemente
N. 3237/2021 r.g.aa.cc. c. 4 Pag. 12 di 16 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
infondata, giacché, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, la clausola invocata a fon- damento di detta eccezione, cioè quella contenuta nella lettera h) dell'art. 17 delle condizioni generali di detto contratto (evidentemente predisposte dalla società assicuratrice), esclude dall'assicurazione della responsabilità civile nei confronti dei terzi i danni «cagionati da opere o installazione in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di ripara- zione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori» e dun- que – interpretata letteralmente, logicamente e secondo il criterio della buona fede e la regola dettata dall'art. 1370 c.c., per la quale «[l]e clausole inserite nelle condizioni generali di con- tratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a fa- vore dell'altro» – deve ritenersi riferibile ai soli danni causalmente collegati all'esecuzione di un appalto di lavori, mentre nella specie l'appalto commesso a dalla Controparte_13 CP_1
aveva ad oggetto servizi di pulizia.
[...]
La va pertanto, in forza di quanto disposto dall'art. 1917, Controparte_3
co. 1, c.c., condannata a tenere indenne di quanto quest'ultima dovesse, in Controparte_13
forza della presente sentenza, eventualmente pagare alla CP_1
II.4.1.1. Segue, ai sensi dell'art. 91, co. 1, c.p.c., la condanna di tutte le parti appellate in solido a rifondere alla le spese di rappresentanza e difesa dei due gradi del pro- Pt_1
cesso, che, in mancanza della relativa specifica, vanno liquidate come precisato nel dispositivo della presente sentenza rapportando alle risultanze processuali i parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, a partire da quello del valore della controversia, ragguagliato alla somma di 57.765,52 €, e tenendo conto dell'importo delle spese vive non su- perflue che risultano documentate.
II.4.1.2. Avendone i due difensori dell'appellante fattone richiesta, tali spese vanno poi distratte, quelle del processo di primo grado, interamente in favore dell'avv. Anna Sarappa (che da sola allora rappresentava e difendeva la e, quelle del processo d'appello, in fa- Pt_1
vore della stessa avv. Sarappa e dell'avv. Vincenzo Di Lorenzo Sarappa, per una quota della metà ciascuno, in mancanza di diverse indicazioni in proposito degli istanti.
II.4.2. Inoltre, in considerazione delle resistenze opposte da e dalla CP_13
N. 3237/2021 r.g.aa.cc. c. 4 Pag. 13 di 16 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
all'accoglimento della domanda di garanzia contro la prima formulata dalla Controparte_3
e di quelle opposte dalla all'accoglimento della do- CP_1 Controparte_3
manda di garanza contro di essa formulata da Controparte_13
1) e la vanno condannate in solido a rifondere alla Controparte_13 Controparte_3
e spese di rappresentanza e difesa dei due gradi del processo relative ai rapporti CP_1
delle prime con la terza, che, in mancanza della relativa specifica, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza, ragguagliando alle risultanze proces- suali i parametri stabiliti dal suindicato decreto ministeriale;
2) la va condannata a rifondere a le spese di rappre- Controparte_3 Controparte_13
sentanza e difesa dei due gradi del processo relative al suo rapporto con quest'ultima, che, te- nendo conto anche della nota specifica di quelle concernenti il solo processo d'appello dalla seconda depositata il 20 dicembre 2024, vanno liquidate, sempre secondo i suddetti parametri, come precisato nel dispositivo della presente sentenza.
II.4.3. Nel rapporto tra la la le spese di rappresen- CP_1 Controparte_6
tanza e difesa dei due gradi del processo relative alla causa avente ad oggetto la domanda di garanzia dalla prima avanzata contro la seconda vanno invece dichiarate reciprocamente irri- petibili, non essendovi sostanziale contrasto tra le posizioni difensive assunte da queste due parti.
II.4.4. Infine, le spese per la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del pro- cesso di primo grado, che non risulta che siano state pagate, vanno definitivamente ed intera- mente poste a carico della nel suo rapporto con la salvo l'eventuale CP_1 Pt_1
diritto della prima di esserne tenuta indenne dalla e/o di esserne rimbor- Controparte_6
sata da e di quest'ultima di esserne tenuta indenne dalla Controparte_13 Controparte_20
zioni in forza di quanto s'è in precedenza detto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribu- nale di Nola n. 1136/2021, pubblicata l'8 giugno 2021, proposto da con una Parte_1
citazione notificata il 7 luglio 2021 alla a alla CP_1 Controparte_13 CP_3
N. 3237/2021 r.g.aa.cc. c. 4 Pag. 14 di 16 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
alla e alla Controparte_4 Controparte_6 CP_12
A) dichiara inammissibili la citazione in appello della da parte della CP_12 [...]
e le domande di manleva riproposte in appello contro la e Pt_3 Controparte_18
la da parte della Controparte_19 CP_1
B) in riforma della sentenza appellata:
1) dichiara la esponsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. delle lesioni per- CP_1
sonali riportate dalla a causa del sinistro a costei occorso l'8 maggio 2009 e la con- Pt_1
danna, pertanto, a risarcire alla medesima appellante i conseguenti danni pagandole la somma di 57.765,52 €, oltre agli interessi legali che su tale somma dovessero maturare di pieno diritto, secondo il tasso previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c., dal giorno successivo alla deliberazione della presente sentenza;
2) condanna la la e la CP_1 Controparte_6 Controparte_13 [...]
a rifondere, in solido tra loro, alla le spese di rappresentanza Controparte_24 Pt_1
e difesa del processo di primo grado, che liquida nel complessivo importo di 16.768,00 €, di cui
14.000,00 € per il totale dei compensi, 2.100,00 € per le spese generali e 668,00 € per le spese vive, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in favore dell'avv. Anna Sarappa, e quelle del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 13.815,50 €, di cui 11.000,00 € per il totale dei compensi, 1.650,00 € per le spese generali e 1.165,50 € per le spese vive, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in favore dell'avv. Anna Sarappa e dell'avv. Vincenzo
Di Lorenzo Sarappa per una quota della metà ciascuno;
3) pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio definitivamente ed interamente a carico della nel rapporto tra quest'ultima e la CP_1 Pt_1
4) condanna la a tenere indenne nella misura del 60% la Controparte_6 CP_1
di quanto da quest'ultima dovuto alla in forza di tutte le statuizioni della pre-
[...] Pt_1
sente sentenza;
5) condanna a rimborsare alla quanto quest'ultima Controparte_13 CP_1
dovesse eventualmente pagare alla in esecuzione delle statuizioni della presente Pt_1
sentenza;
6) condanna la a tenere indenne di Controparte_3 Controparte_13
quanto quest'ultima dovesse eventualmente pagare alla in esecuzione delle CP_1
N. 3237/2021 r.g.aa.cc. c. 4 Pag. 15 di 16 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
statuizioni della presente sentenza;
7) condanna e la a rifondere, in so- Controparte_13 Controparte_3
lido tra loro, alla le spese di rappresentanza e difesa dei due gradi del processo CP_1
relative ai rapporti tra di loro, che liquida, per quel che concerne il primo grado, nel complessivo importo di 14.460,00 €, di cui 12.000,00 € per il totale dei compensi, 1.800,00 € per le spese generali e 660,00 € per le spese vive, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e, per quel che con- cerne il processo d'appello, nel complessivo importo di 11.500,00 €, di cui 10.000,00 € per il totale dei compensi e 1.500,00 € per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
8) condanna la a rifondere a le spese di Controparte_3 CP_13
rappresentanza e difesa dei due gradi del processo relative ai rapporti tra di loro, che liquida, per quel che concerne il primo grado, nel complessivo importo di 14.460,00 €, di cui 12.000,00
€ per il totale dei compensi, 1.800,00 € per le spese generali e 660,00 € per le spese vive, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e, per quel che concerne il processo d'appello, nel comples- sivo importo di 11.500,00 €, di cui 10.000,00 € per il totale dei compensi e 1.500,00 € per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
9) dichiara irripetibili le spese di rappresentanza e difesa dei due gradi del processo relative al rapporto tra la e la CP_1 Controparte_6
10) pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del pro- cesso di primo grado interamente a carico della nel rapporto tra quest'ultima e CP_1
la salvo l'eventuale diritto della prima ad esserne tenuta indenne dalla Pt_1 Controparte_6
e/o di esserne rimborsata da e di quest'ultima di esserne tenuta in-
[...] Controparte_13
denne dalla n forza di quanto sopra statuito ai capi 4), 5) e 6). Controparte_3
Così deciso in Napoli, l'11 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 3237/2021 r.g.aa.cc. c. 4 Pag. 16 di 16 Parte_1 CP_1
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per la quale v. Cass., SS.UU., 36481/2022.