CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 656/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ER CARLA ROMANA, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3877/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
Il ricorrente indicato in epigrafe ha tempestivamente impugnato il provvedimento di diniego al rimborso delle imposte per l'anno 2022 opposto dall'Agenzia delle Entrate a fronte dell'istanza presentata dallo stesso ricorrente, in quanto non risulta essere stata rispettata alcuna modalità fra quelle previste dalla normativa di riferimento per l'ottenimento della agevolazione richiesta e ciò preclude la possibilità di ottenere l'agevolazione di cui all'art. 16 del dlgs n. 147/2015.
Il ricorrente è un lavoratore estero che è venuto in Italia per lavoro e poi vi è rimasto, proseguendo la permanenza nel Paese ed iscrivendosi alla popolazione residente nel Comune di Monza e ritiene di avere i requisiti per poter usufruire dell'agevolazione fiscale della detassazione del reddito prodotto in Italia nella misura del 70 %.
In tal senso viene eccepita la violazione al citato art. 16 che non prevede l'obbligo di richiede al datore di lavoro i benefici dovuti o di inserirli nella dichiarazione.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso la Corte decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso, il Collegio riunito, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso infondato e quindi da respingere per quanto di ragione.
Si osserva che l'oggetto del contendere è, oltre la sussistenza dei presupposti di merito previsti per l'applicabilità del regime di favore, anche e soprattutto, la corretta modalità con cui richiedere all'A.F. il beneficio, condizione questa necessaria per l'ammissione allo stesso.
Risulta in atti che il ricorrente non ha seguito alcuna delle modalità previste dall'art. 16 sopra citato.
Il mancato rispetto delle formalità previste dalla normativa richiamata preclude la possibilità di esaminare i presupposti sostanziali necessari per l'ottenimento dell'agevolazione, così come avvenuto nel caso di specie, quindi non risulta possibile usufruire del regime agevolativo, così come ribadito dall'Ufficio con la circolare del 28.12.2020 n. 33, che chiarisce la normativa di riferimento, senza lasciare spazio ad interpretazioni diverse.
Infine, essendo la normativa in questione una norma agevolativa la sua interpretazione deve essere restrittiva e come tale la sua applicazione è condizionata sia alla sussistenza di determinati requisiti, sia a precise modalità di richiesta di applicazione, circostanze queste che nel caso di specie non risultano essere presenti e/o non essere state osservate.
Alla luce di quanto sopra esposto le argomentazioni di parte ricorrente non risultano convincenti, quindi l'atto emesso è legittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo i motivi di doglianza e le eccezioni non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, il Collegio respinge il ricorso e conferma l'atto impugnato;
la connotazione del giudizio alla luce della disamina degli atti giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ER CARLA ROMANA, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3877/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
Il ricorrente indicato in epigrafe ha tempestivamente impugnato il provvedimento di diniego al rimborso delle imposte per l'anno 2022 opposto dall'Agenzia delle Entrate a fronte dell'istanza presentata dallo stesso ricorrente, in quanto non risulta essere stata rispettata alcuna modalità fra quelle previste dalla normativa di riferimento per l'ottenimento della agevolazione richiesta e ciò preclude la possibilità di ottenere l'agevolazione di cui all'art. 16 del dlgs n. 147/2015.
Il ricorrente è un lavoratore estero che è venuto in Italia per lavoro e poi vi è rimasto, proseguendo la permanenza nel Paese ed iscrivendosi alla popolazione residente nel Comune di Monza e ritiene di avere i requisiti per poter usufruire dell'agevolazione fiscale della detassazione del reddito prodotto in Italia nella misura del 70 %.
In tal senso viene eccepita la violazione al citato art. 16 che non prevede l'obbligo di richiede al datore di lavoro i benefici dovuti o di inserirli nella dichiarazione.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso la Corte decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso, il Collegio riunito, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso infondato e quindi da respingere per quanto di ragione.
Si osserva che l'oggetto del contendere è, oltre la sussistenza dei presupposti di merito previsti per l'applicabilità del regime di favore, anche e soprattutto, la corretta modalità con cui richiedere all'A.F. il beneficio, condizione questa necessaria per l'ammissione allo stesso.
Risulta in atti che il ricorrente non ha seguito alcuna delle modalità previste dall'art. 16 sopra citato.
Il mancato rispetto delle formalità previste dalla normativa richiamata preclude la possibilità di esaminare i presupposti sostanziali necessari per l'ottenimento dell'agevolazione, così come avvenuto nel caso di specie, quindi non risulta possibile usufruire del regime agevolativo, così come ribadito dall'Ufficio con la circolare del 28.12.2020 n. 33, che chiarisce la normativa di riferimento, senza lasciare spazio ad interpretazioni diverse.
Infine, essendo la normativa in questione una norma agevolativa la sua interpretazione deve essere restrittiva e come tale la sua applicazione è condizionata sia alla sussistenza di determinati requisiti, sia a precise modalità di richiesta di applicazione, circostanze queste che nel caso di specie non risultano essere presenti e/o non essere state osservate.
Alla luce di quanto sopra esposto le argomentazioni di parte ricorrente non risultano convincenti, quindi l'atto emesso è legittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo i motivi di doglianza e le eccezioni non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, il Collegio respinge il ricorso e conferma l'atto impugnato;
la connotazione del giudizio alla luce della disamina degli atti giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate