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Sentenza 4 gennaio 2024
Sentenza 4 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/01/2024, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1663/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1663/20 R.G. promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Sassari, Viale Adua n°4, Parte_1 CodiceFiscale_1
presso e nello Studio dell'Avv. Sebastiano Pes, (C.F. ) che lo rappresenta e lo C.F._2
difende giusta delega in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
, in persona del Presidente e Legale Controparte_1
Rappresentante pro tempore, corrente in Ozieri, rappresentato e difeso in forza di procura apposta su foglio separato e congiunto telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta, ex art. 83 comma
3 c.p.c. dagli Avv.ti Silvia Traverso del Foro di Livorno (C.F. ) ed Ottavia Pizzo C.F._3
del Foro di Pisa (C.F. ) che dichiarano di eleggere domicilio presso il loro studio C.F._4
in Livorno, Via Borra 35,
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. Cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la pagina 1 di 9 ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello delle comparse di risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
Controparte_1
Premesso di essere titolare dell'omonima impresa agricola avente ad oggetto la produzione e commercializzazione dei prodotti orticoli in pieno campo integrando le funzioni agricole in un'ottica di filiera, rientrandovi anche la gestione tecnica della produzione, ha dedotto che in data 24 Gennaio
2019, dopo una settimana di abbondanti piogge vi era stato il tracimamento dai canali consortili di una importante quantità di acqua piovana, con conseguente allagamento dei terreni in parte di sua proprietà
e degli altri condotti con regolare contratto di affitto di fondo rustico, analiticamente indicati, per un totale complessivo di ha 34,0000.
Ha lamentato che il sinistro predetto era stato causato dalla mancata manutenzione e pulizia ordinaria dei canali di bonifica nonché dal mancato funzionamento degli impianti idrovori, evidenziando che il mancato funzionamento di questi ultimi, utilizzati per assorbire ed asportare grandi masse d'acqua, in particolare nei casi di alluvione, non avevano permesso all'acqua piovana di defluire correttamente, aumentando pertanto di gran lunga i danni subiti alle colture ivi impiantate.
Essendo il convenuto deputato alla ordinaria pulizia e manutenzione dei canali di scolo e dei CP_1
tubi di condotta delle acque, nonché proprietario dei canali di bonifica, ha ritenuto lo stesso responsabile dei danni prodotti dall'allagamento, causato dalla rottura delle arginature e dall'inadeguatezza degli apprestamenti tecnici per la corretta gestione delle acque, nonché dall'omissione degli interventi impeditivi del deflusso delle acque meteoriche, ha concluso chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni subiti.
Si è costituito il convenuto eccependo pregiudizialmente l'incompetenza del Tribunale CP_1
Ordinario, rientrando la controversia tra quelle che sono devolute – ex art. 140 R.D. 11.12.1933 n.1775
– alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.), essendo l'esistenza dei danni lamentati ricondotta all'esecuzione, alla manutenzione ed al funzionamento dell'opera idraulica.
pagina 2 di 9 Ha quindi eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attore avendo omesso la prova della proprietà
e/o locazione dei terreni che avrebbero subito il sinistro de quo e quindi dei danni azionati nel presente giudizio.
Nel merito ha dedotto che l'evento meteorico avvenuto la settimana dal 17 al 24 gennaio 2019, che aveva interessato quella parte di territorio descritta in ricorso, fu di carattere “eccezionale”, per la natura e la straordinaria intensità delle violente piogge che si abbatterono nell'area, causando allagamenti o tracimazioni nonché distruzioni, così da integrare l'ipotesi di forza maggiore siccome derivante da cause esterne ad esso non imputabili.
Ha quindi rilevato la genericità dell'avversa domanda e contestato di non aver provveduto alla manutenzione dei canali consortili.
Ha anche contestato la quantificazione dei danni operata dall'attore.
Ha concluso in conformità.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale, escussione di testimoni ed espletamento di CTU e lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 20 luglio 2023 ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
*********
1) Sull'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O.
Parte convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.).
L'eccezione è immeritevole di accoglimento.
Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “spettano alla competenza dei tribunali regionali delle acque, ai sensi dell'art. 140, lett. e), r.d. n. 1775 del 1933, le domande risarcitorie in relazione alle quali l'esistenza dei danni dipenda dall'esecuzione, dalla manutenzione o dal funzionamento di un'opera idraulica, mentre restano riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria quelle aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende concernenti il governo delle acque, atteso che la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi od omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche”
(Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27207 del 27/11/2020).
Nello stesso senso Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16636 del 20/06/2019: “Nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti dallo straripamento di un corso d'acqua pubblico per
pagina 3 di 9 omessa cura o manutenzione dello stesso, ex art. 140, lett. e), del r.d. n. 1775 del 1933, spettano alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni dipenda dall'esecuzione, dalla manutenzione o dal funzionamento di un'opera idraulica, mentre restano riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria quelle aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque, atteso che la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche”.
È stato in particolare chiarito che “la domanda proposta dal proprietario di un fondo, nei confronti di un , per il risarcimento dei danni che assuma derivare da comportamento colposo Controparte_1
dei dipendenti di detto , in relazione alla gestione e manutenzione di opera idraulica, non CP_1
investe, in via diretta, la responsabilità della amministrazione per fatti o provvedimenti da essa posti in essere nell'ambito dei suoi compiti in tema di regime delle acque, e, pertanto, esula dalla Competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 140 del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775,
e spetta alla cognizione dei normali organi dell'autorità giudiziaria ordinaria” (Cass. SS.UU. sent. n.
7346/83 non smentita da massime successive.
Orbene, avendo parte attrice dedotto che il danno asseritamente subito è stato causato dalla mancata ordinaria pulizia e manutenzione dei canali di scolo e dei tubi di condotta delle acque e dal mancato funzionamento degli impianti idrovori utilizzati per assorbire ed asportare grandi masse d'acqua, in particolare nei casi di alluvione, che non avevano permesso all'acqua piovana di defluire correttamente, non vi è dubbio che la controversia in oggetto non involga questioni che incidono comunque, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque, anche considerato che i canali di scolo appartenenti al convenuto non sono stati predisposti per l'incanalamento CP_1
di acque pubbliche ( provenienti da fiumi, torrenti etc) presenti nella zona ma esclusivamente per l'incanalamento delle acque necessarie per l'irrigazione dei fondi partecipanti al stesso e per CP_1
lo smaltimento delle acque in eccesso, non potendo dette acque essere utilizzate da tutti i soggetti indistintamente ma solamente dai consorziati.
2) Sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva.
Anche tale eccezione è infondata avendo l'attore fornito la prova della proprietà o dell'affitto dei terreni che avrebbero subito i danni lamentati.
3) Sul merito.
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per i motivi e nei limiti in appresso illustrati.
pagina 4 di 9 Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità del Controparte_1
convenuto, quale proprietario e quindi custode del sistema di tubi di condotta delle acque e degli impianti idrovori, utilizzati per assorbire ed asportare grandi masse d'acqua, per i danni accorsi ai fondi ed alle colture dell'attore a causa dell'allagamento avvenuto in data 24 Gennaio 2019 che ha causato il tracimamento dai canali consortili di una importante quantità di acqua piovana.
La disposizione che viene in rilievo al riguardo è dunque l'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità per i danni cagionati da cosa in custodia, stabilendo che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Come è noto l'art. 2051 cc sancisce la responsabilità del custode per il danno cagionato dalle cose in custodia, salvo che provi il caso fortuito, responsabilità che si fonda, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia appunto) intercorrente tra questi e la cosa dannosa.
La norma in questione contempla difatti un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde pertanto dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitandosi, per la sua affermazione, “che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento” (Cass. civ. sent. n. 24804/08).
La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento, ossia ad un fattore esterno che abbia di per sé prodotto l'evento (c.d. fortuito autonomo), o ad un fatto estraneo del tutto eccezionale e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima, che abbia fatto si che la cosa si sia resa fattore eziologico dell'evento dannoso (c.d. fortuito incidentale) (cfr. Cass. civ. sent. n. 2563/07).
È stato in particolare osservato che il caso fortuito può essere rappresentato anche dalla condotta di un terzo, ovvero dello stesso danneggiato;
e tuttavia, per integrare l'esimente, tale condotta deve assumere un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, il che si verifica quando il fatto del terzo, o del danneggiato, si atteggi – sulla base di tutti gli elementi della fattispecie concreta – in termini di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità; così da risultare in definitiva idoneo a produrre da solo l'evento lesivo, cioè escludendo fattori causali concorrenti.
Sotto il profilo della distribuzione dell'onere probatorio si deve osservare, pertanto, che spetta al danneggiato fornire la prova del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre al custode,
pagina 5 di 9 per contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, dovendo egli provare che il danno è derivato da caso fortuito, con la precisazione che nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (cfr. Cass. civ. sent. n. 5741/09).
Tanto premesso in diritto incombeva all'attore, in primo luogo, dare la prova del nesso di causalità tra il bene oggetto di custodia e l'evento che gli ha causato il danno.
A tale onere probatorio l'attore ha adempiuto offrendo prova testimoniale e documentale ( fotografica) all'esito della quale deve ritenersi provato che il 24 gennaio 2019 dopo una settimana di abbondanti piogge vi era stato il tracimamento dai canali consortili di una importante quantità di acqua piovana, che i canali di smaltimento delle acque di pertinenza del e posti nei terreni predetti si CP_1
trovavano privi di manutenzione e quindi ostruiti da erbacce, canne selvatiche, piante palustri, sterpaglia e detriti che impedivano totalmente il deflusso dell'acqua, la quale si era riversata sulla campagna circostante allegandola. I testi hanno in particolare confermato l'allagamento dei terreni coltivati dall'attore a carciofi, asparagi e orticole invernali, precisando che i terreni per cui è causa erano “zuppi” e le vegetazioni completamente coperte.
Così provato il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno incombeva al convenuto CP_1
dare prova che i canali di scolo presenti nei terreni dell'attore fossero adeguatamente curati e che, pertanto, il fenomeno dell'allagamento si fosse verificato per un fatto riconducibile o al caso fortuito o alla forza maggiore, onere non assolto nel caso sub iudice.
È per contro risultato dimostrato dalle dichiarazioni rese dai testi escussi che i canali predetti erano in stato di abbandono, che gli stessi erano stati puliti solo a far data dall'anno 2020, e che prima di allora erano completamente pieni di canne e piante palustri. Tale circostanza è stata confermata dal teste assistente tecnico presso l'agenzia regionale sede di Valledoria, intervenuto Tes_1 Pt_2 personalmente su chiamata dell'agenzia nelle parti basse di Valledoria per controllare lo stato delle colture e dal teste , dirigente Servizio Tecnico del , che ha Tes_2 Controparte_1
confermato che l'ultima pulizia generale di tutta la rete di scolo risaliva al 2015, che negli anni erano stati fatti piccoli interventi puntuali per garantire la minima funzionalità, levando i tappi e disostruendo i tratti principali, in funzione del bilancio cercando di garantire la funzionalità minima in base alla disponibilità dei fondi pubblici.
Deve inoltre escludersi l'evento meteorico che ha interessato la settimana dal 17 al 24 gennaio 2019, sia stato di carattere “eccezionale”, per la natura e la straordinaria intensità delle violente piogge che si pagina 6 di 9 abbatterono nell'area, così da integrare l'ipotesi di forza maggiore siccome derivante da cause esterne non imputabili al come eccepito da quest'ultimo. CP_1
Il teste , di professione meteorologo, dirigente ha confermato che erano presenti degli Tes_3 Org_1
allerta meteo i quali prevedevano anche la possibilità di nevicate ma ha altresì riferito che l'evento per cui è causa, sebbene importante, non era imprevedibile e nemmeno eccezionale.
Il corredo probatorio emerso dall'istruttoria orale è stato confermato dal Consulente Tecnico nominato il quale, premesso che i terreni oggetto di perizia sono situati nei comuni di Valledoria, Santa Maria
Coghinas e Badesi e sono suddivisi in più fondi agricoli che ricadono tutti nella sezione n. 442070 della
Carta Tecnica Regionale, ha proceduto alla relativa descrizione precisando che gli stessi sono in tutto o in parte confinanti con i canali di bonifica. L'ausiliario del Giudice ha anche escluso la presenza in prossimità dei terreni in uso all'attore di alcuna opera pregiudizievole al normale funzionamento degli alvei di convogliamento delle acquesi e, sulla scorta della documentazione fotografica allegata, ha dedotto con motivazione adeguata ed esente da vizi logici che si ritiene di condividere che il malfunzionamento dell'opera idraulica è stato dovuto “alla cospicua quantità di materiale vegetale presente, al momento del sinistro, all'interno dell'alveo e rinvenuto, in sede di sopralluogo, ai bordi dei canali principali”.
Ha quindi calcolato la produttività media, calcolata per l'intera annata 2019 tenendo conto del livello medio di percentuale di coltivazione (riferita al medesimo territorio) in base alle colture allora in atto, che sarebbe stata corrisposta, in assenza del sinistro, per il territorio in oggetto in € 504.415,00 ed ha quantificato, a decorrere dal gennaio 2019, un mancato reddito, dovuto alla tracimazione del canale, di
€ 107.040,88.
I criteri utilizzati dal Consulente per la stima del danno sono stati ampiamente illustrati e, segnatamente, l'ausiliario ha elaborato le tabelle di calcolo tenendo in considerazione per i singoli corpi aziendali: la coltura presente al momento del sinistro;
l' estensione del singolo corpo aziendale
(calcolato in base alla mappa catastale) al netto delle superfici improduttive, quali ad esempio le capezzagne;
la media delle produzioni per singola specie (capolini per i carciofi e kg per le ortive e l'asparago); il prezzo medio delle diverse specie riscontrato per l'annualità 2019; la produzione media annua delle diverse specie ad ettaro;
la produzione media annua delle diverse specie per corpo aziendale;
le produzioni da conseguire in base alla percentuale di coltivazione raggiunta al momento del sinistro (50% dell'importo della colonna 7); la riduzione percentuale dovuta all'esondazione dei canali di bonifica;
la produttività del singolo corpo aziendale decurtata della quota parte di mancata produzione dovuta alla tracimazione del canale.
pagina 7 di 9 Ha anche chiarito che “per quanto attiene in carciofo e le ortive le spese di raccolta, pari al 20% della colonna 6, non sostenute per il mancato raccolto, sono compensate con quelle di messa in pristino dei terreni a seguito del sinistro. Per quanto riguarda l'asparago, non ancora in produzione al momento del sinistro, tale perdita è commisurata nell'ordine del 10%, le spese di raccolta sono detratte al 20%
(e non al 40%) al fine di compensare le spese sostenute per il ripristino del terreno a seguito dei danni avvenuti a seguito dell'esondazione del canale.”.
Il danno subito dall'attore è pertanto quantificato in € 107.040,88 da porsi a carico del convenuto a titolo risarcitorio.
Su detta somma, costituente debito di valore sono dovuti rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata sino alla data della presente decisione, conformemente al principio per cui: “poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (cfr., tra le tante,
Cass. civ. n. 5234/2006; Cass. civ. n. Cass. civ. n. 8766/2018).
Sulla somma così calcolata sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla decisione al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore indeterminabile complessità bassa ed il valore medio per tutte le fasi.
Spese della Ctu definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) condanna il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno, della Parte_1 somma di €107.040,88 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
2) condanna altresì il convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, liquidate in complessivi € 7.616,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
pagina 8 di 9 3) spese della Ctu definitivamente a carico di parte convenuta.
Sassari, 4 gennaio 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1663/20 R.G. promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Sassari, Viale Adua n°4, Parte_1 CodiceFiscale_1
presso e nello Studio dell'Avv. Sebastiano Pes, (C.F. ) che lo rappresenta e lo C.F._2
difende giusta delega in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
, in persona del Presidente e Legale Controparte_1
Rappresentante pro tempore, corrente in Ozieri, rappresentato e difeso in forza di procura apposta su foglio separato e congiunto telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta, ex art. 83 comma
3 c.p.c. dagli Avv.ti Silvia Traverso del Foro di Livorno (C.F. ) ed Ottavia Pizzo C.F._3
del Foro di Pisa (C.F. ) che dichiarano di eleggere domicilio presso il loro studio C.F._4
in Livorno, Via Borra 35,
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. Cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la pagina 1 di 9 ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello delle comparse di risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
Controparte_1
Premesso di essere titolare dell'omonima impresa agricola avente ad oggetto la produzione e commercializzazione dei prodotti orticoli in pieno campo integrando le funzioni agricole in un'ottica di filiera, rientrandovi anche la gestione tecnica della produzione, ha dedotto che in data 24 Gennaio
2019, dopo una settimana di abbondanti piogge vi era stato il tracimamento dai canali consortili di una importante quantità di acqua piovana, con conseguente allagamento dei terreni in parte di sua proprietà
e degli altri condotti con regolare contratto di affitto di fondo rustico, analiticamente indicati, per un totale complessivo di ha 34,0000.
Ha lamentato che il sinistro predetto era stato causato dalla mancata manutenzione e pulizia ordinaria dei canali di bonifica nonché dal mancato funzionamento degli impianti idrovori, evidenziando che il mancato funzionamento di questi ultimi, utilizzati per assorbire ed asportare grandi masse d'acqua, in particolare nei casi di alluvione, non avevano permesso all'acqua piovana di defluire correttamente, aumentando pertanto di gran lunga i danni subiti alle colture ivi impiantate.
Essendo il convenuto deputato alla ordinaria pulizia e manutenzione dei canali di scolo e dei CP_1
tubi di condotta delle acque, nonché proprietario dei canali di bonifica, ha ritenuto lo stesso responsabile dei danni prodotti dall'allagamento, causato dalla rottura delle arginature e dall'inadeguatezza degli apprestamenti tecnici per la corretta gestione delle acque, nonché dall'omissione degli interventi impeditivi del deflusso delle acque meteoriche, ha concluso chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni subiti.
Si è costituito il convenuto eccependo pregiudizialmente l'incompetenza del Tribunale CP_1
Ordinario, rientrando la controversia tra quelle che sono devolute – ex art. 140 R.D. 11.12.1933 n.1775
– alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.), essendo l'esistenza dei danni lamentati ricondotta all'esecuzione, alla manutenzione ed al funzionamento dell'opera idraulica.
pagina 2 di 9 Ha quindi eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attore avendo omesso la prova della proprietà
e/o locazione dei terreni che avrebbero subito il sinistro de quo e quindi dei danni azionati nel presente giudizio.
Nel merito ha dedotto che l'evento meteorico avvenuto la settimana dal 17 al 24 gennaio 2019, che aveva interessato quella parte di territorio descritta in ricorso, fu di carattere “eccezionale”, per la natura e la straordinaria intensità delle violente piogge che si abbatterono nell'area, causando allagamenti o tracimazioni nonché distruzioni, così da integrare l'ipotesi di forza maggiore siccome derivante da cause esterne ad esso non imputabili.
Ha quindi rilevato la genericità dell'avversa domanda e contestato di non aver provveduto alla manutenzione dei canali consortili.
Ha anche contestato la quantificazione dei danni operata dall'attore.
Ha concluso in conformità.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale, escussione di testimoni ed espletamento di CTU e lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 20 luglio 2023 ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
*********
1) Sull'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O.
Parte convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.).
L'eccezione è immeritevole di accoglimento.
Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “spettano alla competenza dei tribunali regionali delle acque, ai sensi dell'art. 140, lett. e), r.d. n. 1775 del 1933, le domande risarcitorie in relazione alle quali l'esistenza dei danni dipenda dall'esecuzione, dalla manutenzione o dal funzionamento di un'opera idraulica, mentre restano riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria quelle aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende concernenti il governo delle acque, atteso che la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi od omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche”
(Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27207 del 27/11/2020).
Nello stesso senso Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16636 del 20/06/2019: “Nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti dallo straripamento di un corso d'acqua pubblico per
pagina 3 di 9 omessa cura o manutenzione dello stesso, ex art. 140, lett. e), del r.d. n. 1775 del 1933, spettano alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni dipenda dall'esecuzione, dalla manutenzione o dal funzionamento di un'opera idraulica, mentre restano riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria quelle aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque, atteso che la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche”.
È stato in particolare chiarito che “la domanda proposta dal proprietario di un fondo, nei confronti di un , per il risarcimento dei danni che assuma derivare da comportamento colposo Controparte_1
dei dipendenti di detto , in relazione alla gestione e manutenzione di opera idraulica, non CP_1
investe, in via diretta, la responsabilità della amministrazione per fatti o provvedimenti da essa posti in essere nell'ambito dei suoi compiti in tema di regime delle acque, e, pertanto, esula dalla Competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 140 del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775,
e spetta alla cognizione dei normali organi dell'autorità giudiziaria ordinaria” (Cass. SS.UU. sent. n.
7346/83 non smentita da massime successive.
Orbene, avendo parte attrice dedotto che il danno asseritamente subito è stato causato dalla mancata ordinaria pulizia e manutenzione dei canali di scolo e dei tubi di condotta delle acque e dal mancato funzionamento degli impianti idrovori utilizzati per assorbire ed asportare grandi masse d'acqua, in particolare nei casi di alluvione, che non avevano permesso all'acqua piovana di defluire correttamente, non vi è dubbio che la controversia in oggetto non involga questioni che incidono comunque, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque, anche considerato che i canali di scolo appartenenti al convenuto non sono stati predisposti per l'incanalamento CP_1
di acque pubbliche ( provenienti da fiumi, torrenti etc) presenti nella zona ma esclusivamente per l'incanalamento delle acque necessarie per l'irrigazione dei fondi partecipanti al stesso e per CP_1
lo smaltimento delle acque in eccesso, non potendo dette acque essere utilizzate da tutti i soggetti indistintamente ma solamente dai consorziati.
2) Sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva.
Anche tale eccezione è infondata avendo l'attore fornito la prova della proprietà o dell'affitto dei terreni che avrebbero subito i danni lamentati.
3) Sul merito.
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per i motivi e nei limiti in appresso illustrati.
pagina 4 di 9 Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità del Controparte_1
convenuto, quale proprietario e quindi custode del sistema di tubi di condotta delle acque e degli impianti idrovori, utilizzati per assorbire ed asportare grandi masse d'acqua, per i danni accorsi ai fondi ed alle colture dell'attore a causa dell'allagamento avvenuto in data 24 Gennaio 2019 che ha causato il tracimamento dai canali consortili di una importante quantità di acqua piovana.
La disposizione che viene in rilievo al riguardo è dunque l'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità per i danni cagionati da cosa in custodia, stabilendo che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Come è noto l'art. 2051 cc sancisce la responsabilità del custode per il danno cagionato dalle cose in custodia, salvo che provi il caso fortuito, responsabilità che si fonda, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia appunto) intercorrente tra questi e la cosa dannosa.
La norma in questione contempla difatti un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde pertanto dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitandosi, per la sua affermazione, “che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento” (Cass. civ. sent. n. 24804/08).
La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento, ossia ad un fattore esterno che abbia di per sé prodotto l'evento (c.d. fortuito autonomo), o ad un fatto estraneo del tutto eccezionale e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima, che abbia fatto si che la cosa si sia resa fattore eziologico dell'evento dannoso (c.d. fortuito incidentale) (cfr. Cass. civ. sent. n. 2563/07).
È stato in particolare osservato che il caso fortuito può essere rappresentato anche dalla condotta di un terzo, ovvero dello stesso danneggiato;
e tuttavia, per integrare l'esimente, tale condotta deve assumere un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, il che si verifica quando il fatto del terzo, o del danneggiato, si atteggi – sulla base di tutti gli elementi della fattispecie concreta – in termini di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità; così da risultare in definitiva idoneo a produrre da solo l'evento lesivo, cioè escludendo fattori causali concorrenti.
Sotto il profilo della distribuzione dell'onere probatorio si deve osservare, pertanto, che spetta al danneggiato fornire la prova del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre al custode,
pagina 5 di 9 per contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, dovendo egli provare che il danno è derivato da caso fortuito, con la precisazione che nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (cfr. Cass. civ. sent. n. 5741/09).
Tanto premesso in diritto incombeva all'attore, in primo luogo, dare la prova del nesso di causalità tra il bene oggetto di custodia e l'evento che gli ha causato il danno.
A tale onere probatorio l'attore ha adempiuto offrendo prova testimoniale e documentale ( fotografica) all'esito della quale deve ritenersi provato che il 24 gennaio 2019 dopo una settimana di abbondanti piogge vi era stato il tracimamento dai canali consortili di una importante quantità di acqua piovana, che i canali di smaltimento delle acque di pertinenza del e posti nei terreni predetti si CP_1
trovavano privi di manutenzione e quindi ostruiti da erbacce, canne selvatiche, piante palustri, sterpaglia e detriti che impedivano totalmente il deflusso dell'acqua, la quale si era riversata sulla campagna circostante allegandola. I testi hanno in particolare confermato l'allagamento dei terreni coltivati dall'attore a carciofi, asparagi e orticole invernali, precisando che i terreni per cui è causa erano “zuppi” e le vegetazioni completamente coperte.
Così provato il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno incombeva al convenuto CP_1
dare prova che i canali di scolo presenti nei terreni dell'attore fossero adeguatamente curati e che, pertanto, il fenomeno dell'allagamento si fosse verificato per un fatto riconducibile o al caso fortuito o alla forza maggiore, onere non assolto nel caso sub iudice.
È per contro risultato dimostrato dalle dichiarazioni rese dai testi escussi che i canali predetti erano in stato di abbandono, che gli stessi erano stati puliti solo a far data dall'anno 2020, e che prima di allora erano completamente pieni di canne e piante palustri. Tale circostanza è stata confermata dal teste assistente tecnico presso l'agenzia regionale sede di Valledoria, intervenuto Tes_1 Pt_2 personalmente su chiamata dell'agenzia nelle parti basse di Valledoria per controllare lo stato delle colture e dal teste , dirigente Servizio Tecnico del , che ha Tes_2 Controparte_1
confermato che l'ultima pulizia generale di tutta la rete di scolo risaliva al 2015, che negli anni erano stati fatti piccoli interventi puntuali per garantire la minima funzionalità, levando i tappi e disostruendo i tratti principali, in funzione del bilancio cercando di garantire la funzionalità minima in base alla disponibilità dei fondi pubblici.
Deve inoltre escludersi l'evento meteorico che ha interessato la settimana dal 17 al 24 gennaio 2019, sia stato di carattere “eccezionale”, per la natura e la straordinaria intensità delle violente piogge che si pagina 6 di 9 abbatterono nell'area, così da integrare l'ipotesi di forza maggiore siccome derivante da cause esterne non imputabili al come eccepito da quest'ultimo. CP_1
Il teste , di professione meteorologo, dirigente ha confermato che erano presenti degli Tes_3 Org_1
allerta meteo i quali prevedevano anche la possibilità di nevicate ma ha altresì riferito che l'evento per cui è causa, sebbene importante, non era imprevedibile e nemmeno eccezionale.
Il corredo probatorio emerso dall'istruttoria orale è stato confermato dal Consulente Tecnico nominato il quale, premesso che i terreni oggetto di perizia sono situati nei comuni di Valledoria, Santa Maria
Coghinas e Badesi e sono suddivisi in più fondi agricoli che ricadono tutti nella sezione n. 442070 della
Carta Tecnica Regionale, ha proceduto alla relativa descrizione precisando che gli stessi sono in tutto o in parte confinanti con i canali di bonifica. L'ausiliario del Giudice ha anche escluso la presenza in prossimità dei terreni in uso all'attore di alcuna opera pregiudizievole al normale funzionamento degli alvei di convogliamento delle acquesi e, sulla scorta della documentazione fotografica allegata, ha dedotto con motivazione adeguata ed esente da vizi logici che si ritiene di condividere che il malfunzionamento dell'opera idraulica è stato dovuto “alla cospicua quantità di materiale vegetale presente, al momento del sinistro, all'interno dell'alveo e rinvenuto, in sede di sopralluogo, ai bordi dei canali principali”.
Ha quindi calcolato la produttività media, calcolata per l'intera annata 2019 tenendo conto del livello medio di percentuale di coltivazione (riferita al medesimo territorio) in base alle colture allora in atto, che sarebbe stata corrisposta, in assenza del sinistro, per il territorio in oggetto in € 504.415,00 ed ha quantificato, a decorrere dal gennaio 2019, un mancato reddito, dovuto alla tracimazione del canale, di
€ 107.040,88.
I criteri utilizzati dal Consulente per la stima del danno sono stati ampiamente illustrati e, segnatamente, l'ausiliario ha elaborato le tabelle di calcolo tenendo in considerazione per i singoli corpi aziendali: la coltura presente al momento del sinistro;
l' estensione del singolo corpo aziendale
(calcolato in base alla mappa catastale) al netto delle superfici improduttive, quali ad esempio le capezzagne;
la media delle produzioni per singola specie (capolini per i carciofi e kg per le ortive e l'asparago); il prezzo medio delle diverse specie riscontrato per l'annualità 2019; la produzione media annua delle diverse specie ad ettaro;
la produzione media annua delle diverse specie per corpo aziendale;
le produzioni da conseguire in base alla percentuale di coltivazione raggiunta al momento del sinistro (50% dell'importo della colonna 7); la riduzione percentuale dovuta all'esondazione dei canali di bonifica;
la produttività del singolo corpo aziendale decurtata della quota parte di mancata produzione dovuta alla tracimazione del canale.
pagina 7 di 9 Ha anche chiarito che “per quanto attiene in carciofo e le ortive le spese di raccolta, pari al 20% della colonna 6, non sostenute per il mancato raccolto, sono compensate con quelle di messa in pristino dei terreni a seguito del sinistro. Per quanto riguarda l'asparago, non ancora in produzione al momento del sinistro, tale perdita è commisurata nell'ordine del 10%, le spese di raccolta sono detratte al 20%
(e non al 40%) al fine di compensare le spese sostenute per il ripristino del terreno a seguito dei danni avvenuti a seguito dell'esondazione del canale.”.
Il danno subito dall'attore è pertanto quantificato in € 107.040,88 da porsi a carico del convenuto a titolo risarcitorio.
Su detta somma, costituente debito di valore sono dovuti rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata sino alla data della presente decisione, conformemente al principio per cui: “poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (cfr., tra le tante,
Cass. civ. n. 5234/2006; Cass. civ. n. Cass. civ. n. 8766/2018).
Sulla somma così calcolata sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla decisione al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore indeterminabile complessità bassa ed il valore medio per tutte le fasi.
Spese della Ctu definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) condanna il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno, della Parte_1 somma di €107.040,88 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
2) condanna altresì il convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, liquidate in complessivi € 7.616,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
pagina 8 di 9 3) spese della Ctu definitivamente a carico di parte convenuta.
Sassari, 4 gennaio 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
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