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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/07/2025, n. 2983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2983 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al ruolo in data 29.10.2024 al numero 8204/2024 R.G., avente ad oggetto: risoluzione contrattuale
TRA
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
Sale cavate Case Rosse 30, rappresentata e difesa dall' Avv. Carmen Maria Piscitelli con studio in Salerno al Corso Vittorio Emanuele 174,
RICORRENTE
E
(p.iva ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Cassino alla Via T. Tasso 11
RESISTENTE CONTUMACE
***
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “Voglia l'On.le Tribunale di Salerno adito, respinta ogni contraria deduzione e disattesa ogni eccezione, -accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di vendita per grave inadempimento del in persona del Controparte_1
l.r.p.t.; -accertare e dichiarare che, in esecuzione dell'a 23, il
[...] trattiene indebitamente e senza causa il residuo importo di euro 43.893,40 e per Controparte_1 predetta società al pagamento di euro 43.893,40 oltre interessi commerciali moratori e rivalutazione monetaria dalla data della richiesta del 3.1.2024 e fino al soddisfo”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1. Con ricorso, ex art. 281 undecies c.p.c., la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore conveniva in giudizio in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore al fin la risoluzione del contratto di acquisto intercorso con il Controparte_1 per grave inadempimento di quest'ultimo. Asseriva la r società convenuta, nell'ambito della propria attività commerciale, un contratto di fornitura di 4 container di zucchero grezzo di canna provenienza provvedendo al CP_2 relativo pagamento senza mai ricevere la merce concordata.
Iscritta a ruolo la causa, recante R.G. n. 8204/2024, con decreto del 03.12.2024 il giudice, visto il ricorso, fissava l'udienza per la comparizione delle parti per il giorno 20.05.2025, assegnava al convenuto termine per la costituzione fino a 10 giorni prima dell'udienza fissata, onerava il ricorrente di notificare il ricorso ed il decreto alla controparte, nel rispetto del termine di almeno 40 giorni prima dell'udienza. Instauratosi il contraddittorio, il giudice, alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, attestata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto, dichiarata la contumacia del invitava la parte costituita a rassegnare Controparte_1 le conclusioni con discussione orale.
All'esito della discussione il giudice riservava la decisione ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c..
2. La domanda è fondata, provata e va accolta.
Dalla documentazione versata in atti, risulta che la acquistava dal Parte_1 [...]
n. 4 container di zucchero grezzo di canna, provenienza Controparte_1 CP_2
e pagamento, a mezzo bonifici bancari del 07. rispettivamente di euro 14.500,00, 14.500,00 e 25.773,40, come riportato nella allegata fattura n. 8/2023 per l'importo complessivo di euro 54.773,00.
Dalle comunicazioni intercorse tra le parti in causa risulta incontestata la mancata consegna della merce che integra, indubitabilmente, un inadempimento contrattuale in capo alla resistente.
Il infatti, a seguito del sollecito della ricorrente, con Controparte_1 mail del 29.04.2023, nell'imputare la mancata consegna dello zucchero a “problemi logistici”, prometteva la restituzione delle somme percepite, tant'è che a mezzo bonifici bancari del 27.06.2023 e del 28.06.2023 venivano restituiti gli importi di euro 3.950,00 e di euro 6.930,00; la resistente consegnava poi effetti cambiari per euro 43.893,40 (dal 31.12.2023 al 31.05.2024), ma tale somma non veniva mai incassata dalla Parte_1
Risulta provato, quindi, l'inadempimento del che ha Controparte_1 omesso di consegnare la merce alla ituzione Parte_1 integrale del prezzo della merce p cordo di restituzione del 29.4.2023). Si configura, dunque, un inadempimento contrattuale che conferisce all'acquirente il diritto di agire per la risoluzione del contratto con rimborso delle somme pagate ex art. 1453 c.c.. Siccome la risoluzione è un rimedio apprestato per la salvaguardia del diritto derivante dal contratto, l'attore in risoluzione è tenuto a provare soltanto la conclusione
2 del contratto stesso (cioé il fatto costitutivo del suo diritto), e tale prova nella specie è stata certamente fornita, essendo onere del convenuto provare l'eventuale fatto estintivo di tale diritto, quale può essere l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per caso fortuito. In altri termini, la responsabilità è presunta e spetta al fornitore dimostrare di non aver colpa.
In assenza di prova da parte del giustificativa della Controparte_1 mancata consegna, sussiste in c to alla ripetizione Parte_1 dell'indebito, previsto dall'art. 2033 c.c., in combinato disposto con gli artt. 1218 e 1223, per cui la parte resistente resasi inadempiente è tenuta a restituire alla ricorrente la somma di euro 43.893,40 oltre interessi legali decorrenti dalla domanda all'effettivo soddisfo (Vedi sul punto Cass. 14289/2018 ai sensi della quale “In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente” e Cass. 6911/2018 secondo cui “Ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'“accipiens”, il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente”).
Risulta provato, infatti, documentalmente che il titolo cambiario non fu negoziato in favore dell'intestataria società a causa dei numerosi protesti già levati nei confronti del Controparte_1
Risulta, altresì, adempiuta la condizione di procedibilità avendo l'istante inoltrato alla parte resistente l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita del 13.03.2024, rimasto inevaso.
La domanda può trovare, quindi, pieno accoglimento.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/22, ai valori minimi tabellari, considerando la natura della causa, di agevole soluzione e lo svolgimento del processo in una unica udienza di comparizione e trattazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio numero 8204/2024 R.G., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda, dichiara la risoluzione del contratto di vendita stipulato tra le parti per inadempimento del in persona del l.r.p.t.; Controparte_1
3 - per l'effetto, condanna il in persona del legale rapp. Controparte_1
p.t., al pagamento, in fa mplessiva somma di euro Parte_1
43.893,40 oltre interessi legali calcolati come in motivazione;
- condanna il in persona del legale rapp. p.t., al Controparte_1 pagamento dell omplessivI euro 7.600,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come legge, ed euro 600,00 per spese, da distrarre a favore dell'avv. Carmen Maria Piscitelli, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, il 2.7.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al ruolo in data 29.10.2024 al numero 8204/2024 R.G., avente ad oggetto: risoluzione contrattuale
TRA
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
Sale cavate Case Rosse 30, rappresentata e difesa dall' Avv. Carmen Maria Piscitelli con studio in Salerno al Corso Vittorio Emanuele 174,
RICORRENTE
E
(p.iva ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Cassino alla Via T. Tasso 11
RESISTENTE CONTUMACE
***
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “Voglia l'On.le Tribunale di Salerno adito, respinta ogni contraria deduzione e disattesa ogni eccezione, -accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di vendita per grave inadempimento del in persona del Controparte_1
l.r.p.t.; -accertare e dichiarare che, in esecuzione dell'a 23, il
[...] trattiene indebitamente e senza causa il residuo importo di euro 43.893,40 e per Controparte_1 predetta società al pagamento di euro 43.893,40 oltre interessi commerciali moratori e rivalutazione monetaria dalla data della richiesta del 3.1.2024 e fino al soddisfo”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1. Con ricorso, ex art. 281 undecies c.p.c., la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore conveniva in giudizio in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore al fin la risoluzione del contratto di acquisto intercorso con il Controparte_1 per grave inadempimento di quest'ultimo. Asseriva la r società convenuta, nell'ambito della propria attività commerciale, un contratto di fornitura di 4 container di zucchero grezzo di canna provenienza provvedendo al CP_2 relativo pagamento senza mai ricevere la merce concordata.
Iscritta a ruolo la causa, recante R.G. n. 8204/2024, con decreto del 03.12.2024 il giudice, visto il ricorso, fissava l'udienza per la comparizione delle parti per il giorno 20.05.2025, assegnava al convenuto termine per la costituzione fino a 10 giorni prima dell'udienza fissata, onerava il ricorrente di notificare il ricorso ed il decreto alla controparte, nel rispetto del termine di almeno 40 giorni prima dell'udienza. Instauratosi il contraddittorio, il giudice, alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, attestata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto, dichiarata la contumacia del invitava la parte costituita a rassegnare Controparte_1 le conclusioni con discussione orale.
All'esito della discussione il giudice riservava la decisione ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c..
2. La domanda è fondata, provata e va accolta.
Dalla documentazione versata in atti, risulta che la acquistava dal Parte_1 [...]
n. 4 container di zucchero grezzo di canna, provenienza Controparte_1 CP_2
e pagamento, a mezzo bonifici bancari del 07. rispettivamente di euro 14.500,00, 14.500,00 e 25.773,40, come riportato nella allegata fattura n. 8/2023 per l'importo complessivo di euro 54.773,00.
Dalle comunicazioni intercorse tra le parti in causa risulta incontestata la mancata consegna della merce che integra, indubitabilmente, un inadempimento contrattuale in capo alla resistente.
Il infatti, a seguito del sollecito della ricorrente, con Controparte_1 mail del 29.04.2023, nell'imputare la mancata consegna dello zucchero a “problemi logistici”, prometteva la restituzione delle somme percepite, tant'è che a mezzo bonifici bancari del 27.06.2023 e del 28.06.2023 venivano restituiti gli importi di euro 3.950,00 e di euro 6.930,00; la resistente consegnava poi effetti cambiari per euro 43.893,40 (dal 31.12.2023 al 31.05.2024), ma tale somma non veniva mai incassata dalla Parte_1
Risulta provato, quindi, l'inadempimento del che ha Controparte_1 omesso di consegnare la merce alla ituzione Parte_1 integrale del prezzo della merce p cordo di restituzione del 29.4.2023). Si configura, dunque, un inadempimento contrattuale che conferisce all'acquirente il diritto di agire per la risoluzione del contratto con rimborso delle somme pagate ex art. 1453 c.c.. Siccome la risoluzione è un rimedio apprestato per la salvaguardia del diritto derivante dal contratto, l'attore in risoluzione è tenuto a provare soltanto la conclusione
2 del contratto stesso (cioé il fatto costitutivo del suo diritto), e tale prova nella specie è stata certamente fornita, essendo onere del convenuto provare l'eventuale fatto estintivo di tale diritto, quale può essere l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per caso fortuito. In altri termini, la responsabilità è presunta e spetta al fornitore dimostrare di non aver colpa.
In assenza di prova da parte del giustificativa della Controparte_1 mancata consegna, sussiste in c to alla ripetizione Parte_1 dell'indebito, previsto dall'art. 2033 c.c., in combinato disposto con gli artt. 1218 e 1223, per cui la parte resistente resasi inadempiente è tenuta a restituire alla ricorrente la somma di euro 43.893,40 oltre interessi legali decorrenti dalla domanda all'effettivo soddisfo (Vedi sul punto Cass. 14289/2018 ai sensi della quale “In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente” e Cass. 6911/2018 secondo cui “Ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'“accipiens”, il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente”).
Risulta provato, infatti, documentalmente che il titolo cambiario non fu negoziato in favore dell'intestataria società a causa dei numerosi protesti già levati nei confronti del Controparte_1
Risulta, altresì, adempiuta la condizione di procedibilità avendo l'istante inoltrato alla parte resistente l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita del 13.03.2024, rimasto inevaso.
La domanda può trovare, quindi, pieno accoglimento.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/22, ai valori minimi tabellari, considerando la natura della causa, di agevole soluzione e lo svolgimento del processo in una unica udienza di comparizione e trattazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio numero 8204/2024 R.G., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda, dichiara la risoluzione del contratto di vendita stipulato tra le parti per inadempimento del in persona del l.r.p.t.; Controparte_1
3 - per l'effetto, condanna il in persona del legale rapp. Controparte_1
p.t., al pagamento, in fa mplessiva somma di euro Parte_1
43.893,40 oltre interessi legali calcolati come in motivazione;
- condanna il in persona del legale rapp. p.t., al Controparte_1 pagamento dell omplessivI euro 7.600,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come legge, ed euro 600,00 per spese, da distrarre a favore dell'avv. Carmen Maria Piscitelli, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, il 2.7.2025
Il Giudice
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