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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/10/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
In persona del giudice del lavoro dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 238 del ruolo generale dell'anno 2025, promossa da
, nato a [...] il (TR) il 25 febbraio 1945, elettivamente Parte_1 domiciliato in Acquasparta (TR), Piazza San Francesco n. 5 c/o la
[...]
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Silvia Sisti che la rappresenta e difende come da procura in atti quale Amministratrice di Sostegno (giusto decreto di nomina del 01.09.2023 Tribunale di Terni R.G.V. 1161/2023 01) presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1 estratto dal registro INI-PEC, dichiara di eleggere domicilio
RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in CP_2 Roma, via Ciro il Grande n.21, elettivamente domiciliato in Terni, viale della Stazione n.5, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani in virtù di procura generale alle liti in virtù di procura alle liti rilasciata il 22.03.2024 - rep.37875 / racc. 7313, per atti notaio in Persona_1 Fiumicino, elettivamente domiciliato in Terni, Viale Bramante, n. 13, scala D p.2 RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATP – indennità di accompagnamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito l'erroneità della consulenza espletata in sede di ATP, per avere il CTU sottovalutato le patologie da cui è affetto l'istante al fine del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, pur essendo stato riconosciuto invalido ultra 65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, di grado grave e pari a 100%.
conveniva, pertanto, in giudizio l' di Terni dinanzi Parte_1 CP_2 al giudice del lavoro, per ivi sentire accertare e dichiarare a che lo stato patologico del Sig. è tale da integrare i presupposti per Parte_1 l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento con limitazione della facoltà di espletamento degli atti fondamentali della vita quotidiana e con necessità di assistenza continua, legittimante la concessione dell'indennità di accompagnamento, e per l'effetto riconoscerne il beneficio dalla data della presentazione della domanda o da altra data di giustizia, con vittoria delle spese di lite. CP_ Si costituiva l' eccependo: - preliminarmente, la tardività e l'inammissibilità del ricorso, essendosi limitata parte ricorrente a richiamare le osservazioni alla consulenza a cui il CTU aveva già risposto in sede di ATP;
- in via ulteriormente preliminare la decadenza e prescrizione con riferimento al termine semestrale;
nel merito, deducendo l'insussistenza dei requisiti sanitario e socio – economico per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ha insistito per il rigetto della domanda. Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti ed ai sensi dell'art.149 disp.att. c.p.c. e 421 c.p.c. la documentazione medica ulteriore depositata dalla parte ricorrente su richiesta formulata all'udienza del 18.06.2025, e disposto il richiamo del CTU medico legale dott. sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata Per_2 decisa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità CP_ del ricorso sollevata dall' per violazione dell'art. 445 bis c.p.c. Ritiene questo giudice che la dichiarazione di dissenso che ha preceduto il giudizio sia pienamente corrispondente al dettato dell'art. 445 bis c.p.c. Parte ricorrente, infatti, ha depositato entro il termine di 20 giorni, assegnati dal G.L. con provvedimento del 05.02.2025, atto di dissenso alle risultanze dell'elaborato peritale del CTU Dott. (atto di Persona_3 dissenso depositato il 07.02.2025 - cfr. dichiarazione all.ta al fascicolo dell'Atp in atti) con una motivazione dettagliata indicando nello specifico dove il consulente avrebbe errato le sue considerazioni medico legali in merito alle patologie di cui è affetta la parte ricorrente, richiamando la diagnosi dello specialista psichiatra, che evidenziava nell'istante un disturbo di personalità schizoide in soggetto con pregressa ludopatia in comorbidità ad un disturbo dell'adattamento dell'umore depresso ed ansia misti cronico (secondo DSM-V), patologie non fisiologiche e di modesta entità ma, anzi, particolarmente impegnative in un anziano di 80 anni. La difesa attorea ha criticato la consulenza nella misura in cui il CTU avrebbe sottovalutato le patologie di cui è affetto l'istante (M di Parkinson di grado moderato in trattamento specifico;
- Disturbo di Personalità Schizoide con Disturbo dell'Adattamento con Umore Depresso ed Ansia misti, cronico
- Saltuaria incontinenza urinaria), ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, effettuando una valutazione riduttiva dello stato psichico di salute del ricorrente, assumendo in particolare che la malattia di Parkinson cui il ricorrente è affetto, non presenta caratteri di evolutiva particolarmente aggressivi poiché trattata con farmaci specifici e che tale terapia sarebbe abbastanza semplice da gestire se il ricorrente fosse inserito in un ordinario contesto familiare, senza considerare che nel caso di
2 specie non sussite alcuna rete familiare, in quanto l'istante è ospitato in una Cont
. Non convince, altresì, il Tribunale l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo. A parere di chi scrive parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio ha esaurientemente e sufficientemente esposto le ragioni a fondamento delle contestazioni alle risultanze della CTU del Dott. on Per_2 le relative conclusioni, specificando dettagliatamente i punti critici dell'elaborato peritale, sia sotto il profilo medico legale, in particolare le patologie non correttamente valutate dal CTU, sia sotto l'aspetto formale circa l'incidenza di tali patologie sulle capacità di espletamento degli atti fondamentali della vita quotidiana della stessa ricorrente.
A questo punto deve essere esaminata l'ulteriore eccezione sollevata dall'Istituto di decadenza della domanda giudiziale per aver depositato il ricorso dopo sei mesi dal rigetto della domanda amministrativa. L'eccezione non coglie nel segno posto che il termine di sei mesi di decadenza dalla data di ricevimento del provvedimento emanato in sede amministrativa è stato rispettato dalla parte ricorrente che ha depositato il ricorso per l'accertamento tecnico preventivo in data 27.06.2024 (finalizzato ad ottenere il beneficio economico) a fronte della definizione del procedimento amministrativo comunicata alla ricorrente con nota dell' CP_2 e notificato al ricorrente in data 12.01.2024 (cfr. all.to 3 al ricorso). Al fine di evitare la eccepita decadenza non può certo pretendersi il rispetto da parte del ricorrente del termine di sei mesi dalla definizione del procedimento amministrativo per il deposito del ricorso in opposizione, posto che il giudizio per ATP potrebbe richiedere tempi superiori rispetto alla parentesi decadenziale dipendenti da variabili del tutto estranee alla volontà dell'istante. Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione.
, con il ricorso per ATP ha chiesto accertarsi le proprie Parte_1 condizioni sanitarie legittimanti la richiesta del riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, stante la necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Preme a questo punto evidenziare che, per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, la legge richiede il possesso di determinati requisiti sanitari. In particolare, occorre il riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100% accompagnata dall' impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua. L'indennità in parola spetta al solo titolo della minorazione, indipendentemente dall'età e dalle condizioni reddituali. Ne sono esclusi gli invalidi che siano ricoverati gratuitamente in istituto o che percepiscano un'analoga indennità per invalidità contratta per causa di
3 guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole. Mette conto evidenziare, inoltre, che l'oggetto della presente pronuncia debba limitarsi al solo accertamento della sussistenza del requisito sanitario, e non possa, invece, essere esteso al diritto della ricorrente alla prestazione vera e propria, dovendo attribuirsi al presente giudizio natura di impugnazione degli esiti della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, con necessaria coincidenza, in base ai principi generali vigenti in materia di impugnazione, dell'oggetto delle rispettive cognizioni. Ciò trova riscontro, in assenza di specifiche disposizioni normative in proposito, non solo nell'imposizione alla ricorrente, a pena di inammissibilità, dell'onere di formulare specifici motivi di contestazione (art. 445 bis, comma 6, c.p.c., disposizione questa certamente significativa della natura di gravame del presente giudizio) ma in considerazioni di ordine sistematico, desumibili in particolare dall'espressa previsione, dettata dal comma 7 dell'art. 445 bis c.p.c., comma 7, della inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio di merito. Tale ultima disposizione determinerebbe infatti, nel caso in cui si volesse estendere il giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c. anche al diritto alla prestazione, una ingiustificata diversità di regolamentazione tra il giudizio di merito conseguentemente all'accertamento tecnico preventivo (definito, in sede di giudizio di merito, con sentenza inappellabile) e l'azione giudiziaria instaurata al solo fine riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale (una volta che, accertato in via definitiva, in sede di ATP, il requisito sanitario, sorga contrasto sulla sussistenza degli ulteriori requisiti di accesso alla stessa), giudizio quest'ultimo necessariamente da istaurarsi con procedimento ordinario e caratterizzato da un doppio grado di cognizione di merito. Si creerebbe in tal caso un'irrazionale disparità di trattamento tra coloro che fanno valere la sussistenza dei requisiti socioeconomici della prestazione in sede di contestazione degli esiti dell'ATP (potendo contare, relativamente ad essi, su un solo grado di giudizio di merito) e coloro che, una volta ottenuto tale accertamento in sede di ATP, controvertono unicamente sui requisiti per l'accesso alla prestazione diversi da quello sanitario (cfr. Cass. n. 6085 del 2014). Tale orientamento è stato confermato anche da successive pronunce della Suprema corte (Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020, Sez. Lav. Sentenza n. 9755 del 08/04/2019, Sez. Lav. Sentenza n. 27010 del 24/10/2018) che hanno ribadito come “in tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., u.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”. Ciò premesso, passando al merito del ricorso, risulta che la CTU espletata in sede di ATP aveva riscontrato che l'istante è “invalido ultra sessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti
4 della sua età (Legge 509/88, 124/98) con situazione di gravità (cento per cento)” senza, pertanto, riconoscere il requisito sanitario richiesto dalla normativa richiamata ai fini dell'ottenimento del beneficio economico. Con dichiarazione di dissenso, depositata dal procuratore di parte ricorrente nei termini di cui all'art.445 bis, 4° co. c.p.c., parte ricorrente contestava le conclusioni cui era pervenuto il CTU e l'erroneità delle considerazioni medico - legali e evidenziando nel dettaglio gli errori della CTU nella valutazione delle patologie di cui è affetto l'invalido avente diritto all'indennità di accompagnamento in quanto, il ricorrente non in grado di compiere gli atti quotidiani alla vita come si evince dalla sua storia clinica in particolare che il ricorrente è soggetto di 80 anni privo di una rete parentale, incapace di curare i propri interessi personali e patrimoniali in quanto affetto da gravi patologie e che solo dopo essere stato sottoposto alla procedura di amministrazione di sostegno, ha eseguito una serie di accertamenti specialistici, giacché non si disponevano di certificazioni mediche pregresse (stante il fatto che il predetto aveva vissuto in condizioni di senza fissa dimora sino a quando, nel luglio del 2023, veniva preso in carico dal Servizio Sociale del Centro Salute 1 del Distretto di Terni), e ricoverato presso la
[...]
, cui beneficia per il pagamento della retta di Controparte_1 ricovero da parte dell'ASL e del Comune di Terni. A ciò si aggiunge l'aggravamento delle suddette patologie, come dimostrato dalla certificazione medica, sopravvenuta alla data di deposito del ricorso nella specie la relazione a firma del Dott. , Persona_4 Cont responsabile sanitario della ove il ricorrente è ospitato (Cfr all.17), nonché dal referto geriatrico e neurologico acquisito in corso di causa (Cfr
.all. 23 e 24). Pertanto, parte ricorrente ha contestato la valutazione svolta dal CTU, insistendo per il rinnovo della consulenza medico legale con altro professionista. Lo scrivente Giudice disponeva il richiamo del CTU medico legale dott. al fine di valutare le sopravvenienze documentali depositate da parte Per_2 ricorrente. Il CTU in data 5.08.2025 ha effettuato un supplemento di operazioni peritali al fine di esaminare e valutare in contraddittorio fra le parti la documentazione sopravvenuta:” Attestazione della Residenza Protetta
“ ”, “Relazione neurologica SSD Riabilitazione Controparte_1 Territoriale USL 2 del 01/04/2025, Relazione geriatrica USL 2 del 17/03/2025 accertando in via preliminare che: “alla luce della rivalutazione del caso non sono emerse patologie nuove e diverse da quelle già accertate nella CTU base a suo tempo depositata e cioè: M di Parkinson di grado moderato in trattamento specifico;
- Disturbo di Personalità Schizoide con Disturbo dell'Adattamento con Umore Depresso ed Ansia misti, cronico - Saltuaria incontinenza urinaria”. Il CTU ha proseguito evidenziando che “E' stata rilevata una maggiore incidenza invalidante ed una evoluzione in senso peggiorativo relativamente non tanto alla capacità cognitiva che è solo inizialmente compromessa, quanto piuttosto alla capacità motoria ed alla stabilità della marcia”.
5 Ha, poi, specificato che: “in particolare gli specialisti hanno registrato un elevato numero di episodi di “freezing” durante la marcia , cioè come congelamento del movimento, associati a “festinazione”, cioè un andatura caratteristica delle sindromi parkinsoniane, dove il paziente cammina con passi brevi e rapidi, accelerando progressivamente per mantenere l'equilibrio e non cadere. Questo fenomeno include anche una tendenza a
“rincorrere” il proprio centro di gravità…tutto ciò unitamente alla necessità di assunzione di una terapia piuttosto articolata che deve essere assunta con regolarità ed appropriatezza, pena il rapido evolvere della sindrome parkinsoniana”, concludendo che: “il ricorrente è da ritenersi invalido ultra 65 enne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (100% IC CON I.A) a decorrere dal marzo 2025 (data della visita geriatrica) ed in via definitiva.” Orbene, l'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure e, come tale, viene posto a fondamento della presente decisione in quanto immune da vizi logico giuridici, stante, anche, la non contestazione delle parti in causa. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso in opposizione ad ATP deve, pertanto, essere accolto potendosi affermare che Parte_1 è invalido civile, con riduzione della capacità lavorativa generica del 100%, e non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognando di un'assistenza continua ex art.1 Legge n.18/1980, con decorrenza dal marzo 2025 (data della visita geriatrica).
Restano assorbite tutte le ulteriori questioni non espressamente esaminate per il principio della ragione più liquida. Le spese di lite della procedura per ATP possono essere compensate tra le parti;
l' soccombente deve essere condannato al pagamento delle CP_2 spese del presente in favore della parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con la delibera in epigrafe richiamata, spese liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura seriale della causa, dell'assenza di attività istruttoria e della concentrazione dell'attività processuale (n.2 udienze), nonchè dell'effettiva attività defensionale espletata. Le spese sono liquidate ai sensi del dm 55/2014, secondo lo scaglione per valore (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00) e tenuto conto dell'attività defensionale svolta. In ragione di quanto sopra l' deve versare all'erario, ex art. 133 dpr CP_2 115/2002, la somma di euro 650,00, già operata la dimidiazione ex art. 130 dpr 115/2002).
Le spese delle consulenze tecniche di ufficio espletate nel procedimento per ATP e nel presente procedimento, sono liquidate con separato decreto, CP_ sono interamente poste a carico dell'
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Accoglie il ricorso per le ragioni di cui alla parte motiva e, pertanto, accerta e dichiara invalido civile con riduzione della capacità Parte_1 lavorativa generica del 100%, e non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con necessità di un'assistenza continua ex art.1 Legge n.18/1980, con decorrenza da marzo 2025 (data della visita geriatrica);
6 - Compensa tra le parti le spese di lite della procedura per ATP ex art. 445 bis c.p.c.;
- Condanna l' al pagamento in favore dell'erario, ex art. 133 dpr CP_2 115/2002, delle spese di lite del presente giudizio liquidate in euro 650,00, importo già dimidiato, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con CP_2 separato decreto. Lì, 30 ottobre 2025 Il giudice Manuela Olivieri
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