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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/12/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa AU OR, in sostituzione dell'udienza del 23 dicembre 2025 mediante il deposto di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 880/2024 r.g. e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Domenico Caliò per procura in atti,
opponente
E
C.F. Controparte_1
– P.IVA in proprio e quale mandatario della P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
rappresentato e difeso dagli avv. ti Controparte_2
FR RI OM e IA RE IA per procura in atti;
C.F. e P. IVA in persona Parte_2 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Matranga per procura in atti;
opposti
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 9 aprile 2024 ha convenuto innanzi Parte_1 al Giudice del Lavoro e della Previdenza del Tribunale di Catanzaro l' , la e CP_2 CP_2
l per sentir dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di Parte_2
pagamento n. 03020249000633736000, notificata il 3 marzo 2024, per prescrizione quinquennale del credito previdenziale relativo alla cartella esattoriale n.
03020060020015979000, avente ad oggetto i contributi I.V.S operai a tempo determinato- comp individuali somme aggiuntive relative all'anno 2004, per l'importo di 12.042,91 euro.
Nella resistenza degli enti convenuti, sostituita l'udienza di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . CP_2
Al riguardo si richiama la recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite,
n. 7514/2022, con la quale è stato chiarito che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
Si ritiene, inoltre, che la decisione delle Sezioni Unite non escluda la legittimazione passiva dell' , in un caso come quello in esame, in cui esso non è stato Controparte_3
convenuto in giudizio in via esclusiva, bensì congiuntamente all'ente impositore, nell'ambito di una causa di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con cui viene fatta valere la prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella di pagamento, a causa della mancata notificazione di atti interruttivi, che sarebbero stati di competenza dell' Parte_2
.
[...]
Ed infatti, non può trascurarsi che, nonostante la titolarità del credito sia dell'ente impositore, l'intera procedura successiva alla notificazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito è gestita dall' , la quale provvede a Parte_2
notificare gli atti (intimazioni di pagamento, preavvisi, fermi amministrativi, iscrizioni ipotecarie, pignoramenti presso terzi ecc.), aventi portata interruttiva della prescrizione e collocati nella sequenza procedimentale, che è di esclusiva competenza dell'Ente riscossore. Ne consegue che correttamente la parte ricorrente ha convenuto in giudizio anche l . Controparte_3
3.- Nel merito, risulta fondata l'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica del titolo, ammissibile nell'ambito di una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
Sulla questione afferente il corretto termine prescrizionale applicabile nell'alternativa tra quello quinquennale tipico del credito per contributi previdenziali e quello decennale conseguente alla definitività dell'accertamento giudiziale ai sensi dell'art. 2953 c.c., anche nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte è ormai condiviso il principio per il quale la mancata opposizione alla cartella esattoriale non determina un accertamento giudiziale agli effetti di cui all'art. 2953 c.c. e il credito continua ad essere regolato dal termine prescrizionale proprio (v. Cass. n. 20425/2017: “Il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art.
2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo", di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre
l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” – nello stesso senso Cass. n. 8752/2017).
È noto, poi, che in applicazione della specifica previsione di cui all'art. 24 comma 5
d.lgs. n. 46/1999 l'omessa tempestiva impugnazione della cartella esattoriale o di uno degli altri atti della procedura esattoriale pur determinando la decadenza dalla possibilità di invocare successivamente l'eventuale effetto estintivo prima maturatosi non incide sul termine prescrizionale che riprende a decorrere con cadenza quinquennale. Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge l'atto della procedura di riscossione esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi, ma per il periodo successivo la prescrizione resta regolata dal termine di 5 anni (v. Cass. n. 11814/2020: “In tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., restando irrilevante sia il subentro dell' quale nuovo concessionario ), sia la previsione dell'art. 20, Parte_2 CP_4
comma 6, d.lgs. n. 112 del 1999 sul termine decennale per la riscossione, atteso che: trattasi di termine fissato in relazione alla disciplina ordinaria del procedimento di riscossione;
quella di prescrizione è eccezione in senso stretto sicché non è rilevabile d'ufficio l'effetto estintivo della prescrizione breve;
un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 20 cit. impone di riferire detto termine al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili e non a quello per azionare il credito”).
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge che la cartella di pagamento n.
03020060020015979000 è stata notificata in data 15/12/2006 e il primo atto interruttivo successivo risulta essere l'intimazione di pagamento n. 03020129006430785000, notificata il
20/04/2012.
Non risultano dedotti e provati in giudizio atti interruttivi intermedi.
Pertanto, in applicazione dei predetti principi, essendo decorso un termine maggiore di
5 anni tra la notifica della cartella esattoriale e del successivo atto interruttivo deve ritenersi maturata la prescrizione estintiva, con conseguente illegittimità dell'intimazione.
La domanda va quindi accolta.
5. - In merito alla regolamentazione delle spese occorre rilevare che legittimato passivo rispetto all'eccezione di prescrizione è solo l'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, sebbene sia stata la negligente inerzia del concessionario della riscossione nell'avvio della procedura esecutiva di sua competenza a determinare l'estinzione del diritto di credito da lui vantato;
è giusto quindi che tutti i resistenti rispondano in solido delle spese processuali nei confronti del ricorrente vittorioso in base al principio di causalità
(v. Cass. ord. n. 24678/2018, sent. n. 15390/2018, n. 16425/2019). Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, considerato il valore e la limitata attività svolta, in
1.865,00 euro, oltre spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
03020249000633736000 per prescrizione del credito portato dalla cartella n.
03020060020015979000; 2) Condanna in solido gli opposti a corrispondere all'opponente le spese del giudizio, liquidate in 1.865,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario indicato in epigrafe.
Catanzaro, 26/12/2025
Il Giudice del lavoro
AU OR