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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 12889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12889 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 15.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 445 bis comma 6° cpc n. RG 30069/2025
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione Clodia n. 36/B, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Francesca Di Mizio che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29 presso l'Avvocatura Intrametropolitana Roma dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tortato CP_1 in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in Fiumicino del 22/03/2024, Persona_1 rep. n.37875 e Racc. n.7313 CONVENUTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 3.9.2025 ed iscritto a ruolo in pari data la ricorrente in epigrafe nominata deduceva: di avere presentato ricorso per ATP al fine dell'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 L. n.18/80 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa;
che il ctu nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari previsti per le prestazioni richieste;
che il ctu nominato ha sottovalutato la gravità del quadro clinico della parte ricorrente. Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere:” - accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla ricorrente della condizione di invalida con difficoltà persistenti gravi (100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e con necessità di assistenza continua per deambulare e compiere gli atti quotidiani della vita, al fine di fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alle Leggi nn. 18/80 e 508/88, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da quella data che risulterà di giustizia. Con riserva di nomina del proprio consulente di parte fino all'inizio delle operazioni peritali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio – anche della fase di ATP – da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. L' si costituiva in giudizio chiedendo di volere “ rigettare l'avverso ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato, per tutto quanto esposto nel presente atto. Spese come per legge”. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 445 comma 6 cpc “Nel caso di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il ricorso che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione deve essere concepito come una sorta di appello, imponendo la legge, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto in quella sede dall'art. 434 cpc); non è sufficiente, quindi, semplicemente enunciare le patologie da cui è affetta la parte ricorrente, ma occorre specificare le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal ctu in sede di accertamento tecnico non sia corretta;
in difetto il giudizio terminerà con un giudizio di inammissibilità. Nella fattispecie il ricorso è inammissibile. Invero, parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio, in violazione dell'art. 445 bis comma 6°c.p.c., non ha specificato i motivi della contestazione avverso la ctu espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo. Infatti parte ricorrente si è limitata a riportarsi alle note critiche già fatte pervenire al CTU della prima fase e a dedurre genericamente che: “Il CTU incaricato riconosce che la possibilità di deambulare è inficiata e necessita dell'ausilio di un bastone, mentre per quanto attiene alla impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'assistenza continua, sussiste una valutazione multidimensionale geriatrica del 25.2.25 con riscontro di disautonomia”:;“ La perizia medico-legale depositata dal CTU non ha tenuto nella debita considerazione la documentazione depositata agli atti”; “ il CTU sembra aver sottovalutato la patologia da cui risulta affetta la ricorrente” (pag. 2 e 3 del ricorso). Si osserva che il CTU della fase di ATP, dott. all'esito di adeguati accertamenti e Persona_2 con motivazione immune da vizi ha accertato quanto segue:
“…Per quanto riguarda l‟impossibilità di deambulare senza l‟aiuto permanente di un accompagnatore, occorre precisare in accordo alla valutazione ortopedica e quella obiettivata che la stessa è inficiata e possibile seppur con ausilio di bastone Per quanto attiene invece, alla impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza l‟assistenza continua, sussiste una valutazione multidimensionale geriatrica del 25.2.25, con riscontro di disautonomia. Schematicamente, le aree tematiche fondamentali, o “dimensioni”, che configurano la natura multipla della valutazione, sono rappresentate da: salute fisica, stato cognitivo (o salute mentale), stato funzionale, condizione economica e condizione sociale. E nell‟unica valutazione presentata vi sono alcune incongruenze obiettive. Peraltro non vi è carteggio sanitario se non quello unico citato, il che non consente di comprendere quali siano in effetti le autonomie inficiate. Pertanto consideriamo la presenza di persistenti difficoltà nel compiere i compiti e le funzioni proprie della età di ottantaseienne, che in effetti è ciò che la commissione ha riscontrato sulla CP_1 base del carteggio prodotto e che individuò nel settembre 24 una condizione compatibile con una sufficiente autonomia. La documentazione conferma una obiettività che al momento non ritengo sia quella di una incapacità di autogestirsi all'interno della propria abitazione e all‟esterno se assistita adeguatamente e quindi, della necessità di assistenza continua. In data 01/07/25 l'avv. Francesca Di Mizio espone il dissenso in osservazioni alla Consulenza, poiché le condizioni della periziata non permettono in autonomia la vita quotidiana, ricordando infine il recente certificato geriatrico con VMD del 25.2.25, l'unica certificazione prodotta nel fascicolo. Le condizioni in esso rilevate presso la sono “MMSE 28/30 – ADL 3/6 – IADL 1/8 – Pt_2
Tinetti rischio cadute severo. La pz è ritenuta “dipendente nelle attività di vita quotidiana semplici e complesse tanto da non riuscir a provvedere a se stessa in modo congruo necessitando pertanto dell‟aiuto costante da parte di terzi e di supervisione”. Ed in effetti la valutazione cita modo non congruo e necessità di aiuto costante, che concretamente si effettua sulla base della compilazione, cartacea o informatizzata, di liste di quesiti, si avvale dell‟uso di cosiddettescale‟ di natura monodimensionale, in grado ciascuna di approfondire una singola area o una specifica articolazione di essa. Le scale ADL – Activities of Daily Living – nel caso in esame sono ridotte della metà ed al minimo le scale IADL – Instrumental Activities of Daily Living. L‟obiettività rilevata dalla commissione coincide con quella del sottoscritto, e sulla base del carteggio sanitario prodotto e delle scale di valutazione, resto del parere che non vi sono concretamente le condizioni di assoluta incapacità a deambulare ed a svolgere gli atti quotidiani della vita, che seppur con ovvia assistenza data l‟età e la condizione patologica, non abbisognano di assistenza continua. Non sono infatti documentate condizioni che impediscono totalmente la capacità di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte), né gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva. CONCLUSIONI MEDICO LEGALI Si risponde pertanto ai quesiti posti dal Giudice nei seguenti termini: Esaminati gli atti, visionata la documentazione specialistica, visitata la parte ricorrente, la Sig.ra presenta presupposti patologici di ordine biologico qualitativamente e Parte_1 quantitativamente idonei a determinare che, invalido totale e permanente, NON si trova nelle situazioni previste dall'art. 1 della legge 11/02/80 n. 18”. Né la ricorrente ha allegato alcuna documentazione medica successiva alla ctu a sostegno delle proprie ragioni. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Dalla documentazione versata in atti non emerge il superamento del limite di reddito di cui all'art. 152 disp. att. cpc, con conseguente esonero del ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) ) la ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite. Roma, 15.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi