Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/05/2025, n. 3213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3213 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 7000/19 e vertente
TRA
Parte_1
( Avv. Ulisse Corea)
PARTE APPELLANTE
E
esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Controparte_1
R_
(Avv. ti Lorenzo Borrè e Avv. Rolando Grossi)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 17973/2019 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 17973/19, ha accolto la domanda svolta da e da – nella loro qualità di genitori esercenti la potestà CP_1 Controparte_1 sulla minore - avente ad oggetto la condanna dell' R_ Parte_1
al risarcimento dei danni non patrimoniali (morali ed esistenziali)
[...] subiti dalla figlia minore per la morte della ON ed ha condannato l' Per_2 Pt_1 al pagamento di € 25.553,2, oltre alle spese di lite .
Il di ha proposto appello e ha chiesto (cfr. le Parte_1 Pt_1 conclusioni rassegnate con le note di trattazione scritta del 24.01.25), in accoglimento ed in riforma della sentenza di primo grado, di: a) “accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato dai sig.ri Controparte_2 nell'esercizio della potestà genitoriale sulla figlia minore e per l'effetto R_ riformare integralmente la sentenza impugnata”; b) in ogni caso dichiarare, infondata nel merito la domanda di risarcimento del danno in quanto sfornita di prova circa
l'esistenza di un danno e per l'effetto rigettarla in integrale riforma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese, diritti e onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 30 gennaio 2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Così come si narra negli atti (cfr. sentenza) – alla cui integrale lettura si rinvia -, la controversia, introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha ad oggetto la richiesta degli appellati, in qualità di genitori della minore del risarcimento di tutti i R_ danni non patrimoniali subiti dalla figlia (nata in [...] il [...]) a “seguito del decesso della ON sig.ra in data 16.7.2005 a seguito di shock settico di natura Persona_3 tubercolare dovuto al trattamento farmaceutico disposto dai sanitari dell'azienda convenuta”.
A fondamento della loro domanda (cfr. sentenza) il la deducevano R_ CP_1 che “a seguito del decesso della – la cui responsabilità in capo all Per_3 [...]
sarebbe accertata dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 16670/2011 e CP_3 confermata dalla sentenza della Corte d'Appello n. 5391/2014 passata in giudicato – la minore aveva subito dei danni morali ed esistenziali quantificati in € R_
70.000,00 in virtù del rapporto quotidiano che la stessa intratteneva con la ON, potendosi la responsabilità dell' ascriversi al reato astrattamente Parte_1 sussumibile nella fattispecie dell'omicidio colposo ed essendo per ciò solo la convenuta tenuta al risarcimento dei danni, considerato altresì che il diritto al risarcimento non poteva essere considerato prescritto atteso che ai sensi degli artt. 157 e 589 c.p. il reato di omicidio colposo sarebbe prescritto in 10 anni, termine prescrizionale interrotto con raccomandata del 19.6.2015 di messa in mora del Parte_1
I”.
[...]
L , costituendosi, chiedeva a) in via pregiudiziale Parte_1 dichiararsi improcedibile il ricorso per errata scelta del rito proposto (essendo stato il giudizio incardinato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c) e, comunque, dichiararsi prescritto il diritto vantato;
b) nel merito – previo mutamento del rito – il rigetto delle avverse pretese.
La causa- convertito il rito – veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 30.5.19 con la concessione dei termini ex art 190 cpc.. Seguiva la sentenza impugnata. Il Primo Giudice ha, preliminarmente, ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione in quanto: “qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c.,
l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, "incidenter tantum", con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi”.
Il Tribunale, accertata (sulla base della parte motivazionale della precedente sentenza n. 16670/11 del Tribunale di Roma) in capo al la Parte_1 sussistenza di tutti gli elementi del reato di omicidio colposo per il decesso della Per_3 ha – infatti – sul punto concluso che: “considerato in combinazione degli art 157 cp e
589 cp ratione temporis (Cass.pen. n. 13582/19) come per l'omicidio colposo era prevista una pena massima di 5 anni e pertanto una prescrizione decennale- la eccezione deve essere respinta essendo il decesso avvenuto in data 16.7.05. e la richiesta risarcitoria avanzata in data 15.6.15 ovvero entro il predetto termine decennale”.
Con riguardo al merito, il Giudice - ribadendo come il giudizio aveva trovato fondamento nella già accertata responsabilità dell' per i fatti di causa, come Pt_1 da sentenza della Corte di appello n. 5391/14 passata in giudicato – ha ritenuto fondata la domanda proposta dagli attori precisando che residuava “in capo al giudicante” soltanto la quantificazione del danno (determinato, poi, nella minor somma di €. 20.000,00, oltre a rivalutazione) da liquidare in favore della minore R_
nipote della de cuius.
[...]
L'appellante (cfr. l'atto di appello) ha criticato la sentenza di primo grado per due motivi.
Con il primo motivo “Erroneità della sentenza nella parte in cui afferma
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione” ha censurato la sentenza “nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dagli odierni appellanti sul rilievo per cui alla pretesa risarcitoria azionata da controparte si applicherebbe il maggior termine prescrizionale previsto dalla legge penale al tempo del fatto, ossia quello di anni dieci e non l'attuale termine di prescrizione di anni sei di cui agli artt. 157 e 589
c.p.”.
Il ha fondato le sue ragioni sostenendo che l'art. 2947 comma Parte_1
III c.c. deve essere applicato alla luce dei principi espressi dall'art. 25 Cost., comma 2
e dall'art. 2 c.p., commi 2 e 4 i quali sanciscono la retroattività della legge più favorevole al “reo”. In sostanza “il Giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 157 c.p. in combinato disposto con l'art. 589 c.p. nella sua attuale formulazione in quanto norma più favorevole e avrebbe dunque dovuto dichiarare prescritto il diritto al risarcimento del danno nei confronti dell' in quanto lo stesso è stato azionato oltre Controparte_3 il termine di prescrizione di anni sei previsto dalla legge”.
Sul punto la più recente giurisprudenza (Cass. Ordinanza n. 31378/2024) ha precisato che “qualora, ai fini dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, si deve applicare il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, in forza del principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole”.
Con riguardo al caso di specie, la morte della (e quindi il momento in cui, Per_3 astrattamente, si sarebbe consumato il reato) è avvenuta in data 16.7.05, epoca precedente all'entrata in vigore (8.12.05) della legge n. 251 del 2005, con la quale è stato modificato il regime della prescrizione per l'omicidio colposo, riducendo il termine da dieci a sei anni.
E' evidente, pertanto, che gli appellati, avendo avanzato richiesta, come ritenuto e non censurato, oltre che documentato (cfr. allegato fascicolo primo grado), di risarcimento danni in data 15.06.15, hanno interrotto la prescrizione decennale che si sarebbe maturata solo il mese successivo.
Alla luce di quanto detto la censura va disattesa.
Con il secondo motivo “Erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene la domanda attorea fondata nel merito” ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondata la domanda di risarcimento del danno pur in assenza di alcuna prova valida circa l'esistenza di un pregiudizio. Il Giudice di primo grado, premesso che il giudizio trovava fondamento nella accertata responsabilità dell per i fatti Pt_1 oggetto di causa (con la sentenza della Corte di appello n. 5391/14 passata in giudicato), ha ritenuto che sarebbe stato esonerato dall'accertamento dell'esistenza del presupposto della domanda risarcitoria potendosi limitare alla sola quantificazione del danno in favore della minore (nipote della . R_ Per_3
La censura è fondata.
Con riguardo al rapporto parentale tra nonni e nipoti vale ricordare l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale: “, il diritto al risarcimento spetta anche ai nipoti non conviventi con il nonno defunto, non potendo il rapporto nonni-nipoti essere ancorato alla mera convivenza per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante. L'assenza di convivenza non esclude automaticamente la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto
e solidarietà con il familiare defunto. Il risarcimento è dovuto a ristoro del vuoto affettivo, morale e materiale lasciato dalla scomparsa della persona cara, in quanto anche in difetto di convivenza si verifica la perdita della figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e solidarietà familiare”. (Cassazione civile ordinanza n.
16019 del 7 giugno 2024).
Né del resto è applicabile il principio della presunzione dell'esistenza della sofferenza morale ex art. 2727 c.c. in capo ai nipoti, valendo piuttosto solo per i membri della famiglia nucleare successiva (coniuge e figli della vittima) e per quelli della famiglia originaria (genitori e fratelli) (cfr. Cass. 6500/25 che richiama Cass. Civ.
5769/24).
I nipoti, pertanto, non appartenendo né alla famiglia nucleare né a quella originaria, sono onerati di provare l'esistenza di un vincolo affettivo effettivo con il defunto, ovvero il patimento e lo sconvolgimento conseguenti alla perdita.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, era, pertanto, necessario provare circostanze specifiche e ben circostanziate, indicative di rapporti costanti di reciproco affetto.
Nella specie tale prova è mancata.
Infatti, a fronte della contestazione relativa alla mancanza di prove relative alla sofferenza subita dall'infante (cfr. pag 7-9 della comparsa di costituzione del giudizio di primo grado e pag. 11 e seguenti appello Policlinico) gli appellati e si R_ CP_1 sono limitati a descrivere, in modo del tutto generico, lo stato di turbamento psicologico della figlia minore per la morte della ON.
La circostanza che nata in data [...], all'epoca del decesso della R_ ON (il 16.7.2005) aveva l'età di anni uno e mesi otto, ha certamente impedito l'instaurazione di un rapporto affettivo sufficiente a determinare il patimento e lo sconvolgimento dell'esistenza e delle abitudini per la perdita.
Del resto quanto affermato dal Giudice di primo grado (ed evidenziato dall'appellante) “ha dunque potuto godere ed instaurare con la ON un legame affettivo limitato nel tempo (619 gg)…Inoltre deve ritenersi come l'accudimento della ON sia intervenuto dopo il periodo di aspettativa della madre…determinando tale circostanza una ulteriore contrazione del tempo passato tra nipote/ON. A ciò si aggiunga come il legame parentale non era ancora consolidato atteso come la capacità relazionale, cognitiva e la maturità psichica della piccola erano certamente inficiate dalla minore consapevolezza e maturità legate alla tenera età della minore
(2 anni ) il cui processo evolutivo e di crescita era in fieri”, che ha poi ritenuto comunque – come detto - di dovere procedere alla sola liquidazione del danno stante l'accertata responsabilità dell'Ospedale con sentenza passata in giudicato, è altresì dirimente per escludere ogni pretesa risarcitoria.
Né poi i fatti affermati, che la ON aveva accudito la piccola dopo la cessazione del congedo per maternità della nuora e che durante la permanenza della bambina presso la sua abitazione le faceva da mamma, sono idonei a fare ritenere come consolidato il rapporto parentale, stante il breve lasso di tempo di frequentazione tra la ON e la nipote di così piccolissima età.
L'insufficienza della prova evidenziata non può essere superata neanche accogliendo la richiesta degli appellati di ammissione della prova testimoniale.
Le circostanze capitolate, infatti, (cfr. comparsa di costituzione e anche comparsa conclusionale appellati del 28.3.25) non fornirebbero (e non forniscono) gli elementi necessari per far ritenere provate le asserite conseguenze emotive (da perdita del rapporto parentale) subite dalla minore e sopra rappresentate.
Allo stesso modo, ammettere una CTU medica – a distanza di dieci anni dai fatti ed in mancanza di precedente documentazione medica attestante lo stato psicologico della minore nel periodo immediatamente successivo alla morte della ON - non sarebbe dirimente ai fini della decisione del presente giudizio.
Le ragioni dette portano tutte alla conclusione della fondatezza dell'appello. Talchè, la sentenza va riformata e la domanda di risarcimento del danno come proposta va rigettata. Le spese di lite dei due gradi di giudizio, che seguono la soccombenza delle parti appellate si liquidano come da dispositivo, in favore della parte appellante, nella misura minima in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, tolta la fase di trattazione/istruttoria non svolta nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta la domanda di risarcimento del danno;
condanna le parti appellate in solido tra loro, al CP_1 Controparte_1 pagamento, in favore della parte appellante, delle spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per il giudizio di primo grado ed in €. 1.984,00 per il presente giudizio oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino