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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 5359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5359 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25675/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 25675/2024 tra
Parte_1
ATTORE OPPONENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
Oggi 30 giugno 2025 ad ore 11.00 innanzi al GOT dott.ssa DR Caiazzo, sono comparsi: Per l'avv.to GIUSEPPE RINALDI. Parte_1
Per nessuno compare. Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni. Il procuratore di parte opponente, nel richiamare tutte le difese svolte, precisa le conclusioni come da atto introduttivo del presente giudizio. In punto di spese deposita copia del biglietto aereo di A/R da Napoli Capodichino a Milano Linate attestante la spesa di euro 400,48#. Il Giudice Invita la parte presente alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., a seguito della quale prende atto della dichiarazione dell'avv.to Giuseppe Rinaldi, di essere esentato dal presenziare all'udienza al momento della lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza. Si ritira in camera di consiglio e procede alla redazione della sentenza. Ad ore 13.30 dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., depositandola in Cancelleria quale parte integrante del presente verbale. Il Giudice
dott.ssa DR Caiazzo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa
DR Caiazzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 25675/2024 promossa da: in amministrazione giudiziaria, in persona della Parte_1 dott.ssa (C.F. ), elettivamente domiciliata in SANTA MARIA Controparte_2 P.IVA_1
CAPUA VETERE, Via VITTORIO EMANUELE II N°130, COOP. ETRUSCA, presso lo studio del difensore avvocato RINALDI GIUSEPPE in forza di delega allegata all'atto introduttivo del presente giudizio.
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO OPPOSTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: il procuratore di parte opponente ha concluso come da atto introduttivo del presente giudizio, conclusioni confermate all'odierna udienza e da intendersi qui integralmente richiamate.
§§§
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n°7300/2024 emesso dal Tribunale di
Milano in data 20/05/2024 ed ottenuto da nei confronti di Controparte_1 in amministrazione giudiziaria per il pagamento di complessivi Parte_1 euro 30.401,06#, oltre interessi e spese della procedura.
Parte ricorrente ha dedotto a fondamento della propria pretesa che
2 - è stata fornitrice di prodotti metallici, anche semilavorati, in favore di
[...]
Parte_1
- nel mese di gennaio 2023 consegnava in vendita alla società debitrice 29.380,13 kg di filo di rame (cfr. fattura n°3 del 30/01/2023 e relativo DDT n°7 del 30/01/2023) per l'importo complessivo di euro 333.705,39#,
- provvedeva alla trasformazione dei metalli ricevuti in conto Parte_1 lavorazione per un totale di euro 303.304,33# come comprovato dalle fatture n°167,
n°168, n°175, n°176, n°179 e n°180 emesse dalla debitrice nell'arco di tempo compreso tra il 27/04/2023 e il 16/05/2023,
- operata la compensazione tra i due controcrediti, risultava Controparte_1 ancora creditrice della somma di euro 30.401,06#, azionata in monitorio stante l'inadempimento della debitrice.
1.2 Promuovendo la presente controversia, ha proposto tempestiva opposizione la società in amministrazione giudiziaria, eccependo in via preliminare Parte_1
l'inammissibilità e improponibilità della domanda monitoria ai sensi e per gli effetti degli articoli 52 e seguenti del D. Lgs. n°159/2011 (c.d. Codice MA), in ragione del fatto che l'asserito credito della società opposta era sorto prima dell'emissione della misura cautelare di sequestro e, pertanto, non poteva essere accertato con le misure ordinarie;
nel merito,
l'infondatezza della domanda per essere intervenuta integrale compensazione tra i rispettivi controcrediti, come peraltro riconosciuto dalla stessa società opposta in altro procedimento monitorio avente ad oggetto sempre i rapporti commerciali tra le due società e per la presunta irregolarità dei rapporti commerciali tra le due società, con conseguente revoca del provvedimento monitorio.
2. Alla scadenza del termine ex art. 166 c.p.c., nessuno si costituiva per la società
[...]
sicché con decreto delle verifiche preliminari datato 5/11/2024 il Controparte_1 precedente assegnatario attestava che il contraddittorio si era regolarmente instaurato e, perciò, dichiarava la contumacia della convenuta opposta.
Con provvedimento del 21/02/2025 la presente causa è stata assegnata in via definitiva alla sottoscritta per la sua definizione.
Alla prima udienza di comparizione del 28/04/2025 nessuno compariva per la società opposta e il difensore della parte opponente, nel richiamare tutte le difese svolte nell'atto introduttivo
3 del giudizio, chiedeva la remissione in decisione della causa. Quindi, con ordinanza riservata del 7/05/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 30/06/2025.
All'esito della discussione orale la causa è stata trattenuta per la decisione.
3. L'eccezione di improponibilità della domanda monitoria sollevata dalla difesa di parte opponente merita di essere accolta per i seguenti motivi.
Preliminarmente, in punto di fatto, anche a riprova della mancanza di chiarezza nel rapporto commerciale con l'odierna parte opponente da parte di , va Controparte_1 rilevato come quest'ultima abbia proposto altro procedimento monitorio, avente ad oggetto i medesimi rapporti commerciali tra le due società, iscritto al NRG 22321/2023 del Tribunale di
Milano che si è concluso con l'emissione in data 6/07/2023 del decreto ingiuntivo n°11748/2023, tempestivamente opposto dalla società ed il cui Parte_1 giudizio di opposizione, iscritto al NRG 32479/2023, è stato assegnato alla quinta sezione civile del Tribunale di Milano.
Nel ricorso di cui al procedimento monitorio rubricato al NRG 22321/2023 Controparte_1 dava atto dell'esistenza dei rapporti commerciali tra le due società e come il credito
[...] derivante dalla fattura n°3 del 30/01/2023 fosse interamente compensato con le fatture n°167, n°168, n°175, n°176, n°179 e n°180 emesse nel corso del 2023 dalla
[...]
(così si legge a pagina due del ricorso monitorio allegato 6 fascicolo Parte_1 opponente).
Ora, nel procedimento monitorio NRG 37553/2023 che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, ha invece chiesto l'emissione dell'ingiunzione Controparte_1 di pagamento della differenza risultante dalla compensazione delle medesime fatture (la n°3 del 30/01/2023 di e le fatture n°167, n°168, n°175, n°176, Controparte_1
n°179 e n°180 emesse nel corso del 2023 dalla ). Parte_1
Ciò premesso, ai fini della decisione va dato opportuno rilievo alla circostanza per cui in data
18/03/2023, nell'ambito del procedimento penale n°56/2021 mod. 21 EPPO acceso presso la
Procura Europea presso il Tribunale di Napoli -che riguarda diversi indagati tra cui anche il GIP dott. Antonio Baldassare abbia disposto misura cautelare di Parte_1 sequestro preventivo, come risulta dal documento 3 allegato all'atto introduttivo del presente giudizio, prodotto limitatamente ad alcune pagine;
in particolare dal dispositivo del
4 provvedimento in esame (pag. 301) risulta che il GIP abbia disposto “il sequestro preventivo, anche per equivalente” di “comprensivo dell'intero pacchetto Parte_1 societario e le sue quote, dei beni aziendali, del patrimonio e di ogni loro pertinenza e appartenenza”.
Risulta pure dal decreto di nomina di amministratore giudiziario datato 20/03/2023 (doc 4) del GIP che la misura cautelare è stata disposta nell'ambito del procedimento penale che riguarda i delitti di cui agli “art. 416 c.p., 319 c.p., 648 bis c.p., 2 e 6 co 1 bis D. L.vo 74/2000
e altri” per i quali è prevista l'adozione di misura cautelare.
Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Alessandria in data
17/0572023 (doc 5) ha evidenziato come i rapporti commerciali tra le due società siano poco limpidi, in ragione del sospetto che le fatture emesse dalle due società, seppur relativamente ad un periodo di accertamento differente rispetto a quello in cui sono state emesse le fatture oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo opposto, siano da considerare relative ad operazioni inesistenti.
Ora, l'accertamento del diritto di credito vantato da nei confronti Controparte_1 di , pacificamente sorto prima dell'emissione della misura cautelare in Controparte_3 esame, proprio in ragione del sequestro preventivo disposto dal GIP di Napoli, rientra nella competenza funzionale del GIP di Napoli ai sensi degli articoli 52 e seguenti del c.d. Codice
MA (D. lgs. n°159/2011), richiamati dall'art. 104 bis disp. attuative c.p.p. nell'ipotesi di sequestro preventivo disposto a noma dell'art. 321 comma 2, c.p.p. (cfr. così provvedimento reso dalla Dott.ssa nell'ambito del procedimento recante RG 32479/2023 con il quale è Pt_2 stata respinta la richiesta di provvisoria esecuzione avanzata da Controparte_1
.
[...]
Sul punto la Cassazione ha recentemente confermato (Cass. n°13432/2023 per crediti di lavoro e Cass. n°731/2024 fattispecie relativa a pronuncia di condanna intervenuta prima del sequestro di prevenzione) come l'accertamento dei crediti sorti prima della misura preventiva spetti al giudice del procedimento di prevenzione e non al giudice civile.
In particolare con la sentenza n°731/2024 la Cassazione ha evidenziato come “la speciale disciplina dell'accertamento ex art. 57 e ss D.lgs. 159/2011 si giustifica con l'esigenza di impedire che sui beni sequestrati vengano fatti valere crediti strumentali all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego;
tale esigenza permane e deve essere tutelata
5 in via prevalente rispetto ad ogni altra anche nel caso in cui sia stata pronunciata dal giudice civile sentenza di primo grado prima dell'inizio della procedura di prevenzione, in mancanza di una specifica disposizione quale quella dell'art. 96 co.2 n°3 legge Fall. che giustifichi una diversa conclusione”.
Pertanto, essendo nella fattispecie in esame il credito da accertare pacificamente anteriore al provvedimento di sequestro dell'intero patrimonio sociale di persona giuridica disposto dal
GIP di Napoli, la cognizione dello stesso appartiene al giudice delegato del procedimento di prevenzione e non al giudice ordinario, con la conseguenza che la domanda monitoria di
è improcedibile ed il decreto ingiuntivo n°7300/2024 va, Controparte_1 quindi, revocato.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Secondo il criterio della soccombenza, le spese processuali sostenute da parte opponente, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014 come recentemente aggiornato, devono essere poste a carico di avuto Controparte_1 riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e con esclusione degli importi relativi alla fase istruttoria e riduzione del 50% di quella decisionale, attesa la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, nella persona del GOT dott.ssa DR Caiazzo, in funzione di giudice unico, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n°7300/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 20 maggio 2024, proposta da in amministrazione giudiziaria nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
- dichiara improcedibile la domanda monitoria proposta da Controparte_1
e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n°7300/2024, emesso dal Tribunale di
[...]
Milano in data 20 maggio 2024;
- condanna, altresì, al pagamento delle spese Controparte_1 processuali che liquida in euro 400,84# per spese documentate e nella somma di euro
4.358,00# per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali nella
6 misura del 15% del compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 13.30 ed allegata al verbale.
Così deciso in Milano, il 30 giugno 2025
Il GOP dott.ssa DR Caiazzo
7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 25675/2024 tra
Parte_1
ATTORE OPPONENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
Oggi 30 giugno 2025 ad ore 11.00 innanzi al GOT dott.ssa DR Caiazzo, sono comparsi: Per l'avv.to GIUSEPPE RINALDI. Parte_1
Per nessuno compare. Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni. Il procuratore di parte opponente, nel richiamare tutte le difese svolte, precisa le conclusioni come da atto introduttivo del presente giudizio. In punto di spese deposita copia del biglietto aereo di A/R da Napoli Capodichino a Milano Linate attestante la spesa di euro 400,48#. Il Giudice Invita la parte presente alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., a seguito della quale prende atto della dichiarazione dell'avv.to Giuseppe Rinaldi, di essere esentato dal presenziare all'udienza al momento della lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza. Si ritira in camera di consiglio e procede alla redazione della sentenza. Ad ore 13.30 dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., depositandola in Cancelleria quale parte integrante del presente verbale. Il Giudice
dott.ssa DR Caiazzo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa
DR Caiazzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 25675/2024 promossa da: in amministrazione giudiziaria, in persona della Parte_1 dott.ssa (C.F. ), elettivamente domiciliata in SANTA MARIA Controparte_2 P.IVA_1
CAPUA VETERE, Via VITTORIO EMANUELE II N°130, COOP. ETRUSCA, presso lo studio del difensore avvocato RINALDI GIUSEPPE in forza di delega allegata all'atto introduttivo del presente giudizio.
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO OPPOSTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: il procuratore di parte opponente ha concluso come da atto introduttivo del presente giudizio, conclusioni confermate all'odierna udienza e da intendersi qui integralmente richiamate.
§§§
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n°7300/2024 emesso dal Tribunale di
Milano in data 20/05/2024 ed ottenuto da nei confronti di Controparte_1 in amministrazione giudiziaria per il pagamento di complessivi Parte_1 euro 30.401,06#, oltre interessi e spese della procedura.
Parte ricorrente ha dedotto a fondamento della propria pretesa che
2 - è stata fornitrice di prodotti metallici, anche semilavorati, in favore di
[...]
Parte_1
- nel mese di gennaio 2023 consegnava in vendita alla società debitrice 29.380,13 kg di filo di rame (cfr. fattura n°3 del 30/01/2023 e relativo DDT n°7 del 30/01/2023) per l'importo complessivo di euro 333.705,39#,
- provvedeva alla trasformazione dei metalli ricevuti in conto Parte_1 lavorazione per un totale di euro 303.304,33# come comprovato dalle fatture n°167,
n°168, n°175, n°176, n°179 e n°180 emesse dalla debitrice nell'arco di tempo compreso tra il 27/04/2023 e il 16/05/2023,
- operata la compensazione tra i due controcrediti, risultava Controparte_1 ancora creditrice della somma di euro 30.401,06#, azionata in monitorio stante l'inadempimento della debitrice.
1.2 Promuovendo la presente controversia, ha proposto tempestiva opposizione la società in amministrazione giudiziaria, eccependo in via preliminare Parte_1
l'inammissibilità e improponibilità della domanda monitoria ai sensi e per gli effetti degli articoli 52 e seguenti del D. Lgs. n°159/2011 (c.d. Codice MA), in ragione del fatto che l'asserito credito della società opposta era sorto prima dell'emissione della misura cautelare di sequestro e, pertanto, non poteva essere accertato con le misure ordinarie;
nel merito,
l'infondatezza della domanda per essere intervenuta integrale compensazione tra i rispettivi controcrediti, come peraltro riconosciuto dalla stessa società opposta in altro procedimento monitorio avente ad oggetto sempre i rapporti commerciali tra le due società e per la presunta irregolarità dei rapporti commerciali tra le due società, con conseguente revoca del provvedimento monitorio.
2. Alla scadenza del termine ex art. 166 c.p.c., nessuno si costituiva per la società
[...]
sicché con decreto delle verifiche preliminari datato 5/11/2024 il Controparte_1 precedente assegnatario attestava che il contraddittorio si era regolarmente instaurato e, perciò, dichiarava la contumacia della convenuta opposta.
Con provvedimento del 21/02/2025 la presente causa è stata assegnata in via definitiva alla sottoscritta per la sua definizione.
Alla prima udienza di comparizione del 28/04/2025 nessuno compariva per la società opposta e il difensore della parte opponente, nel richiamare tutte le difese svolte nell'atto introduttivo
3 del giudizio, chiedeva la remissione in decisione della causa. Quindi, con ordinanza riservata del 7/05/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 30/06/2025.
All'esito della discussione orale la causa è stata trattenuta per la decisione.
3. L'eccezione di improponibilità della domanda monitoria sollevata dalla difesa di parte opponente merita di essere accolta per i seguenti motivi.
Preliminarmente, in punto di fatto, anche a riprova della mancanza di chiarezza nel rapporto commerciale con l'odierna parte opponente da parte di , va Controparte_1 rilevato come quest'ultima abbia proposto altro procedimento monitorio, avente ad oggetto i medesimi rapporti commerciali tra le due società, iscritto al NRG 22321/2023 del Tribunale di
Milano che si è concluso con l'emissione in data 6/07/2023 del decreto ingiuntivo n°11748/2023, tempestivamente opposto dalla società ed il cui Parte_1 giudizio di opposizione, iscritto al NRG 32479/2023, è stato assegnato alla quinta sezione civile del Tribunale di Milano.
Nel ricorso di cui al procedimento monitorio rubricato al NRG 22321/2023 Controparte_1 dava atto dell'esistenza dei rapporti commerciali tra le due società e come il credito
[...] derivante dalla fattura n°3 del 30/01/2023 fosse interamente compensato con le fatture n°167, n°168, n°175, n°176, n°179 e n°180 emesse nel corso del 2023 dalla
[...]
(così si legge a pagina due del ricorso monitorio allegato 6 fascicolo Parte_1 opponente).
Ora, nel procedimento monitorio NRG 37553/2023 che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, ha invece chiesto l'emissione dell'ingiunzione Controparte_1 di pagamento della differenza risultante dalla compensazione delle medesime fatture (la n°3 del 30/01/2023 di e le fatture n°167, n°168, n°175, n°176, Controparte_1
n°179 e n°180 emesse nel corso del 2023 dalla ). Parte_1
Ciò premesso, ai fini della decisione va dato opportuno rilievo alla circostanza per cui in data
18/03/2023, nell'ambito del procedimento penale n°56/2021 mod. 21 EPPO acceso presso la
Procura Europea presso il Tribunale di Napoli -che riguarda diversi indagati tra cui anche il GIP dott. Antonio Baldassare abbia disposto misura cautelare di Parte_1 sequestro preventivo, come risulta dal documento 3 allegato all'atto introduttivo del presente giudizio, prodotto limitatamente ad alcune pagine;
in particolare dal dispositivo del
4 provvedimento in esame (pag. 301) risulta che il GIP abbia disposto “il sequestro preventivo, anche per equivalente” di “comprensivo dell'intero pacchetto Parte_1 societario e le sue quote, dei beni aziendali, del patrimonio e di ogni loro pertinenza e appartenenza”.
Risulta pure dal decreto di nomina di amministratore giudiziario datato 20/03/2023 (doc 4) del GIP che la misura cautelare è stata disposta nell'ambito del procedimento penale che riguarda i delitti di cui agli “art. 416 c.p., 319 c.p., 648 bis c.p., 2 e 6 co 1 bis D. L.vo 74/2000
e altri” per i quali è prevista l'adozione di misura cautelare.
Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Alessandria in data
17/0572023 (doc 5) ha evidenziato come i rapporti commerciali tra le due società siano poco limpidi, in ragione del sospetto che le fatture emesse dalle due società, seppur relativamente ad un periodo di accertamento differente rispetto a quello in cui sono state emesse le fatture oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo opposto, siano da considerare relative ad operazioni inesistenti.
Ora, l'accertamento del diritto di credito vantato da nei confronti Controparte_1 di , pacificamente sorto prima dell'emissione della misura cautelare in Controparte_3 esame, proprio in ragione del sequestro preventivo disposto dal GIP di Napoli, rientra nella competenza funzionale del GIP di Napoli ai sensi degli articoli 52 e seguenti del c.d. Codice
MA (D. lgs. n°159/2011), richiamati dall'art. 104 bis disp. attuative c.p.p. nell'ipotesi di sequestro preventivo disposto a noma dell'art. 321 comma 2, c.p.p. (cfr. così provvedimento reso dalla Dott.ssa nell'ambito del procedimento recante RG 32479/2023 con il quale è Pt_2 stata respinta la richiesta di provvisoria esecuzione avanzata da Controparte_1
.
[...]
Sul punto la Cassazione ha recentemente confermato (Cass. n°13432/2023 per crediti di lavoro e Cass. n°731/2024 fattispecie relativa a pronuncia di condanna intervenuta prima del sequestro di prevenzione) come l'accertamento dei crediti sorti prima della misura preventiva spetti al giudice del procedimento di prevenzione e non al giudice civile.
In particolare con la sentenza n°731/2024 la Cassazione ha evidenziato come “la speciale disciplina dell'accertamento ex art. 57 e ss D.lgs. 159/2011 si giustifica con l'esigenza di impedire che sui beni sequestrati vengano fatti valere crediti strumentali all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego;
tale esigenza permane e deve essere tutelata
5 in via prevalente rispetto ad ogni altra anche nel caso in cui sia stata pronunciata dal giudice civile sentenza di primo grado prima dell'inizio della procedura di prevenzione, in mancanza di una specifica disposizione quale quella dell'art. 96 co.2 n°3 legge Fall. che giustifichi una diversa conclusione”.
Pertanto, essendo nella fattispecie in esame il credito da accertare pacificamente anteriore al provvedimento di sequestro dell'intero patrimonio sociale di persona giuridica disposto dal
GIP di Napoli, la cognizione dello stesso appartiene al giudice delegato del procedimento di prevenzione e non al giudice ordinario, con la conseguenza che la domanda monitoria di
è improcedibile ed il decreto ingiuntivo n°7300/2024 va, Controparte_1 quindi, revocato.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Secondo il criterio della soccombenza, le spese processuali sostenute da parte opponente, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014 come recentemente aggiornato, devono essere poste a carico di avuto Controparte_1 riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e con esclusione degli importi relativi alla fase istruttoria e riduzione del 50% di quella decisionale, attesa la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, nella persona del GOT dott.ssa DR Caiazzo, in funzione di giudice unico, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n°7300/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 20 maggio 2024, proposta da in amministrazione giudiziaria nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
- dichiara improcedibile la domanda monitoria proposta da Controparte_1
e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n°7300/2024, emesso dal Tribunale di
[...]
Milano in data 20 maggio 2024;
- condanna, altresì, al pagamento delle spese Controparte_1 processuali che liquida in euro 400,84# per spese documentate e nella somma di euro
4.358,00# per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali nella
6 misura del 15% del compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 13.30 ed allegata al verbale.
Così deciso in Milano, il 30 giugno 2025
Il GOP dott.ssa DR Caiazzo
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