Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 23/12/2025, n. 2927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2927 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02927/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01325/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale n. 1325 del 2025, proposto da
US ES e RO LL, rappresentate e difese dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l’esecuzione
della sentenza n. 857/2024 del Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro, pubblicata in data 1° agosto 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. DR AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Le sig.re ES US e LL RO hanno instaurato il presente giudizio di ottemperanza, mediante ricorso depositato in data 30 luglio 2025, chiedendo a questo T.A.R. di:
i) ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro n. 857/2024, disponendo l’assegnazione in loro favore della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti di cui alla L. n. 107/2015, per un importo complessivo pari a € 1.500,00 in favore della sig.ra ES US ed € 1.000,00 in favore della sig.ra LL RO, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, prescrivendo le modalità di esecuzione, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’Amministrazione;
ii) nominare sin d’ora, per il caso di persistente inadempimento, un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
iii) condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto le ricorrenti hanno dedotto, in punto di fatto, quanto appresso spiegato.
a) Le ricorrenti erano parti dei giudizi civili promossi dinanzi al Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro, aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica del docente per il personale assunto con contratti a tempo determinato.
b) Con sentenza n. 857/2024, pubblicata in data 1° agosto 2024, il Tribunale ha accolto i ricorsi, accertando e dichiarando il diritto della sig.ra ES US all’assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, e il diritto della sig.ra LL RO all’assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022, condannando il Ministero convenuto ad erogare in loro favore, rispettivamente, l’importo complessivo di € 1.500,00 e di € 1.000,00, mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994.
c) La sentenza non è stata impugnata dal Ministero ed è passata in giudicato, come da attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c.; nondimeno, nonostante la rituale notifica ai fini dell’esecuzione avvenuta in data 3 settembre 2024 e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non ha dato esecuzione al comando giudiziale, rimanendo priva di riscontro anche la successiva diffida del 27 gennaio 2025.
1.2 – Svolta questa premessa in fatto, in diritto le ricorrenti deducono l’inadempimento del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 857/2024, sostenendo che l’Amministrazione, nonostante la notifica e il passaggio in giudicato della pronuncia, ha omesso di dare esecuzione al comando giudiziale, non procedendo all’attribuzione della Carta elettronica del docente nei termini stabiliti.
2 – Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
3 – Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa sua discussione.
4 – Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo: i) all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente Ufficio del Tribunale di Termini Imerese; ii) all’avvenuta notificazione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 3 settembre 2024 della sentenza ottemperanda, e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
5 – Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli eseguibili mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
6 – Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione intimata non ha ad oggi fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato.
7 – Va, pertanto, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale attuazione alla sentenza in epigrafe, mediante accredito/assegnazione sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente istituita dall’art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015, n. 107, in favore della sig.ra ES US della somma di € 1.500,00 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, e in favore della sig.ra LL RO della somma di € 1.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022, oltre accessori come riconosciuti dal giudice del lavoro.
8 – L’adempimento dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
9 – In conformità alle richieste formulate, occorre inoltre nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un Commissario ad acta, che viene individuato ratione muneris nella persona del Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, senza compenso, ma con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio: questi dovrà attivarsi, dietro istanza del ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e provvedere direttamente nell’ulteriore termine di 60 giorni.
Si precisa altresì che il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”.
10 – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
1. ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro n. 857/2024, pubblicata in data 1° agosto 2024, mediante assegnazione/accredito sulla Carta elettronica del docente:
- della somma di € 1.500,00 in favore della sig.ra ES US, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020;
- della somma di € 1.000,00 in favore della sig.ra LL RO, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022,
oltre accessori come in motivazione;
2. nomina quale Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, o un funzionario dallo stesso delegato, per l’espletamento delle funzioni di cui in motivazione, ove il Ministero non provveda entro il termine assegnato;
3. condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 500,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali nella misura di legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EF TE, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
DR AT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR AT | EF TE |
IL SEGRETARIO