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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/11/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 420 /2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. PIZZO Parte_1 C.F._1
MANUELA MARIA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. NIEDDU MARIA ADELAIDE , per procura in atti, resistente,
Oggetto: Merito a.t.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 01/03/2024, formulava opposizione avverso l'a.t.p. Parte_1 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'esenzione per alcune o tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal SSN cat.
C01/C02 ex art. 6 D.M. 01/02/1991; in subordine, il diritto al riconoscimento del grado di invalidità civile maggiore o uguale al 74%, utile ai fini della contribuzione figurativa ex art. 80, co. 3, l.
388/2000, con tutte le agevolazioni e prestazioni sanitarie riconosciute dalla vigente normativa sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, contestando le conclusioni del c.t.u. che aveva riconosciuto un grado di invalidità civile del 67% dalla domanda amministrativa.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità della domanda, CP_1 rilevando che il ricorso si limita a richiedere un accertamento delle condizioni sanitarie senza individuare alcuna specifica prestazione economica tra quelle erogabili dall' , in contrasto con CP_2 il principio consolidato secondo cui non sono ammissibili azioni di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti privi di utilità pratica. Ha inoltre dedotto l'improcedibilità e l'improponibilità della domanda subordinata volta al riconoscimento del grado di invalidità utile ai fini della contribuzione figurativa ex art. 80 L. 388/2000, evidenziando che tale beneficio è strettamente collegato alla liquidazione della pensione e richiede una preventiva istanza amministrativa, nella specie mancante.
L' ha altresì sottolineato la genericità delle contestazioni mosse alla consulenza tecnica CP_2
d'ufficio, rilevando che il ricorso non contiene specifici motivi di dissenso, ma si limita a un mero dissenso diagnostico, in violazione dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo le conclusioni del CTU esaustive e fondate su un'analitica disamina delle patologie, immune da vizi logici e giuridici, e opponendosi alla richiesta di rinnovo delle operazioni peritali, reputata esplorativa e priva di giustificazione.
2- L'eccezione di inammissibilità per genericità della domanda non appare fondata.
Il ricorso, infatti, indica chiaramente le prestazioni richieste: il riconoscimento del grado di invalidità civile pari al 100% ai sensi della l. 118/71 ai fini dell'esenzione per alcune o tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal SSN cat. C01/C02 ex art. 6 D.M. 01/02/1991; in subordine, il diritto al riconoscimento del grado di invalidità civile maggiore o uguale al 74%, utile ai fini della contribuzione figurativa ex art. 80, co. 3, l. 388/2000.
Tale specificazione soddisfa il requisito di individuazione della provvidenza, richiesto dalla giurisprudenza per l'ammissibilità dell'azione ex art. 445 bis c.p.c.
Quanto alla genericità delle contestazioni alla CTU, l'eccezione non è fondata.
Il ricorso espone motivi specifici di dissenso, indicando le patologie che si assumono sottovalutate o ignorate (ipertensione, duodenite, celiachia, spondilodiscoartrosi, periartrite, gonartrosi, cefalee, sindrome depressiva) e deducendo che la percentuale di invalidità dovrebbe essere superiore a quella stimata dal CTU. Tale articolazione supera la soglia del mero dissenso diagnostico e integra una contestazione motivata, come richiesto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Anche l'eccezione relativa all' accertamento della invalidità funzionale al riconoscimento della contribuzione figurativa ex art. 80 comma 3 L. 388/2000 è infondata, in quanto la Corte di cassazione
(cfr Cass. n. 30636/2022) ha ritenuto che “Il diritto alla maggiorazione contributiva, ai sensi dell'art.
80, comma 3, della l. n. 388 del 2000, spetta all'interessato a prescindere dalla domanda di accertamento del diritto a pensione, atteso che la norma, al fine di riconoscere una particolare e preventiva tutela a determinate categorie di lavoratori, svantaggiate dalle loro condizioni di salute, attribuisce il beneficio dell'accredito di due mesi, per ogni anno di attività prestata come invalido con grado superiore al 74%, ancor prima del verificarsi degli ulteriori eventi condizionanti il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico;
ne consegue che sussiste l'interesse ad agire per il riconoscimento della maggiorazione contributiva, previo accertamento del requisito sanitario che lo legittima, quale diritto distinto ed autonomo rispetto al diritto a pensione e non mero elemento frazionato di esso.
3- Il CTU dott. , richiamata nella presente fase, ha ritenuto che i dati scaturiti dall'esame Per_1 clinico precedente e dagli accertamenti visionati consentono di formulare la seguente diagnosi:
“Morbo di CH ( 6459= 30%) CI ( cod 6408= 21%) LI ( ass cod
7008=12%) Asma allergico ( cod 6003= 30%) Sindrome depressiva endogena cronica ( codice
2209= 50%)".
Tali patologie erano quasi tutte presenti tutte quando la signora ha presentato la domanda e solo parzialmente correttamente valutate dalla Commissione medica. A seguito della perizia espletata precedentemente la sottoscritta aveva concluso con una percentuale del 67%. Rivalutando tutta la documentazione, forte anche del fatto che la signora non avesse messo in grande rilievo durante la visita la cefalea nè tantomeno la depressione, non essendovi tra l'altro agli atti depositata documentazione medica specialistica attestante la cronicità della cefalea stessa e comunque una persistente terapia , ha ritenuto necessario fare eseguire visite specialistiche. Da tali visite si palesa un quadro di depressione cronica oltre problematiche di tipo endocrinologico che si aggiungono al precedente stato, quindi parzialmente può accettare le contestazioni fatte
Il c.t.u. ha concluso quindi ritenendo che in base alla documentazione medica allegata e alla visita espletata si può ritenere che la sig è invalida al 84% dalla data della attuale valutazione Pt_1 medico -legale ovvero da Aprile 2025.
L' ha sollevato rilievi critici in ordine alla consulenza tecnica d'ufficio, contestando in CP_1 particolare la percentuale di invalidità attribuita alla ricorrente e la valutazione della sindrome depressiva, ritenuta sovrastimata in assenza di una documentazione clinica pregressa che comprovasse una presa in carico specialistica continuativa. L' ha inoltre evidenziato la CP_2 genericità della motivazione relativa all'aggravamento delle condizioni di salute, lamentando la mancata indicazione dei codici tabellari di riferimento e delle problematiche endocrinologiche richiamate dal consulente.
Il CTU, nei chiarimenti resi, ha confermato che la sindrome depressiva era già presente e certificata nel 2022, ma ha precisato che essa si è aggravata nel tempo nonostante il trattamento farmacologico, circostanza comprovata da nuove visite specialistiche eseguite su sua richiesta. Ha altresì chiarito che la percentuale complessiva di invalidità è stata determinata sulla base della documentazione aggiornata e della visita diretta, includendo il quadro di depressione cronica e ulteriori problematiche emerse in sede peritale. Quanto alla decorrenza, il consulente ha spiegato che non è stata retrodatata poiché il peggioramento è stato accertato solo al momento della visita, individuando pertanto come data di riferimento aprile 2025.
Pur non riportando analiticamente i codici tabellari nel corpo della relazione, il CTU ha dichiarato di aver applicato i criteri medico-legali previsti, fornendo una valutazione complessiva coerente con le risultanze cliniche e strumentali. Le risposte rese appaiono dunque idonee a chiarire le principali contestazioni, in quanto giustificano la percentuale attribuita e la scelta della decorrenza.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento della esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario (invalidità pari o superiore al 67%) sin dalla data della domanda amministrativa, come già accertato dal c.t.u. nella prima fase del giudizio ed il requisito sanitario per beneficiare dell'art.80 comma 3 della L.388/2000 con decorrenza da aprile 2025. CP_
4- Le spese di lite vanno compensate per 2/3, ponendo la restante parte a carico dell' tenuto del riconoscimento del requisito sanitario dell' art. 6 del D.M. 1 febbraio 1991 (esenzione parziale) con decorrenza dalla domanda amministrativa. CP_
Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
420/2024 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa, sussistono, in capo a Pt_1
le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini dell'esenzione parziale dal pagamento
[...] del ticket sanitario;
2) dichiara che con, decorrenza da aprile 2025, sussiste la condizione sanitaria di cui all'art. 80 comma
3 della legge 388/2000; CP_ 3) compensa per 2/3 le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte che si liquida per la prima fase in euro 390,00, e per la presente fase in euro 899,00, oltre rimborso spese generali
Iva e c.p.a come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.; CP_ 4) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 13/11/2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 420 /2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. PIZZO Parte_1 C.F._1
MANUELA MARIA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. NIEDDU MARIA ADELAIDE , per procura in atti, resistente,
Oggetto: Merito a.t.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 01/03/2024, formulava opposizione avverso l'a.t.p. Parte_1 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'esenzione per alcune o tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal SSN cat.
C01/C02 ex art. 6 D.M. 01/02/1991; in subordine, il diritto al riconoscimento del grado di invalidità civile maggiore o uguale al 74%, utile ai fini della contribuzione figurativa ex art. 80, co. 3, l.
388/2000, con tutte le agevolazioni e prestazioni sanitarie riconosciute dalla vigente normativa sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, contestando le conclusioni del c.t.u. che aveva riconosciuto un grado di invalidità civile del 67% dalla domanda amministrativa.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità della domanda, CP_1 rilevando che il ricorso si limita a richiedere un accertamento delle condizioni sanitarie senza individuare alcuna specifica prestazione economica tra quelle erogabili dall' , in contrasto con CP_2 il principio consolidato secondo cui non sono ammissibili azioni di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti privi di utilità pratica. Ha inoltre dedotto l'improcedibilità e l'improponibilità della domanda subordinata volta al riconoscimento del grado di invalidità utile ai fini della contribuzione figurativa ex art. 80 L. 388/2000, evidenziando che tale beneficio è strettamente collegato alla liquidazione della pensione e richiede una preventiva istanza amministrativa, nella specie mancante.
L' ha altresì sottolineato la genericità delle contestazioni mosse alla consulenza tecnica CP_2
d'ufficio, rilevando che il ricorso non contiene specifici motivi di dissenso, ma si limita a un mero dissenso diagnostico, in violazione dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo le conclusioni del CTU esaustive e fondate su un'analitica disamina delle patologie, immune da vizi logici e giuridici, e opponendosi alla richiesta di rinnovo delle operazioni peritali, reputata esplorativa e priva di giustificazione.
2- L'eccezione di inammissibilità per genericità della domanda non appare fondata.
Il ricorso, infatti, indica chiaramente le prestazioni richieste: il riconoscimento del grado di invalidità civile pari al 100% ai sensi della l. 118/71 ai fini dell'esenzione per alcune o tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal SSN cat. C01/C02 ex art. 6 D.M. 01/02/1991; in subordine, il diritto al riconoscimento del grado di invalidità civile maggiore o uguale al 74%, utile ai fini della contribuzione figurativa ex art. 80, co. 3, l. 388/2000.
Tale specificazione soddisfa il requisito di individuazione della provvidenza, richiesto dalla giurisprudenza per l'ammissibilità dell'azione ex art. 445 bis c.p.c.
Quanto alla genericità delle contestazioni alla CTU, l'eccezione non è fondata.
Il ricorso espone motivi specifici di dissenso, indicando le patologie che si assumono sottovalutate o ignorate (ipertensione, duodenite, celiachia, spondilodiscoartrosi, periartrite, gonartrosi, cefalee, sindrome depressiva) e deducendo che la percentuale di invalidità dovrebbe essere superiore a quella stimata dal CTU. Tale articolazione supera la soglia del mero dissenso diagnostico e integra una contestazione motivata, come richiesto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Anche l'eccezione relativa all' accertamento della invalidità funzionale al riconoscimento della contribuzione figurativa ex art. 80 comma 3 L. 388/2000 è infondata, in quanto la Corte di cassazione
(cfr Cass. n. 30636/2022) ha ritenuto che “Il diritto alla maggiorazione contributiva, ai sensi dell'art.
80, comma 3, della l. n. 388 del 2000, spetta all'interessato a prescindere dalla domanda di accertamento del diritto a pensione, atteso che la norma, al fine di riconoscere una particolare e preventiva tutela a determinate categorie di lavoratori, svantaggiate dalle loro condizioni di salute, attribuisce il beneficio dell'accredito di due mesi, per ogni anno di attività prestata come invalido con grado superiore al 74%, ancor prima del verificarsi degli ulteriori eventi condizionanti il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico;
ne consegue che sussiste l'interesse ad agire per il riconoscimento della maggiorazione contributiva, previo accertamento del requisito sanitario che lo legittima, quale diritto distinto ed autonomo rispetto al diritto a pensione e non mero elemento frazionato di esso.
3- Il CTU dott. , richiamata nella presente fase, ha ritenuto che i dati scaturiti dall'esame Per_1 clinico precedente e dagli accertamenti visionati consentono di formulare la seguente diagnosi:
“Morbo di CH ( 6459= 30%) CI ( cod 6408= 21%) LI ( ass cod
7008=12%) Asma allergico ( cod 6003= 30%) Sindrome depressiva endogena cronica ( codice
2209= 50%)".
Tali patologie erano quasi tutte presenti tutte quando la signora ha presentato la domanda e solo parzialmente correttamente valutate dalla Commissione medica. A seguito della perizia espletata precedentemente la sottoscritta aveva concluso con una percentuale del 67%. Rivalutando tutta la documentazione, forte anche del fatto che la signora non avesse messo in grande rilievo durante la visita la cefalea nè tantomeno la depressione, non essendovi tra l'altro agli atti depositata documentazione medica specialistica attestante la cronicità della cefalea stessa e comunque una persistente terapia , ha ritenuto necessario fare eseguire visite specialistiche. Da tali visite si palesa un quadro di depressione cronica oltre problematiche di tipo endocrinologico che si aggiungono al precedente stato, quindi parzialmente può accettare le contestazioni fatte
Il c.t.u. ha concluso quindi ritenendo che in base alla documentazione medica allegata e alla visita espletata si può ritenere che la sig è invalida al 84% dalla data della attuale valutazione Pt_1 medico -legale ovvero da Aprile 2025.
L' ha sollevato rilievi critici in ordine alla consulenza tecnica d'ufficio, contestando in CP_1 particolare la percentuale di invalidità attribuita alla ricorrente e la valutazione della sindrome depressiva, ritenuta sovrastimata in assenza di una documentazione clinica pregressa che comprovasse una presa in carico specialistica continuativa. L' ha inoltre evidenziato la CP_2 genericità della motivazione relativa all'aggravamento delle condizioni di salute, lamentando la mancata indicazione dei codici tabellari di riferimento e delle problematiche endocrinologiche richiamate dal consulente.
Il CTU, nei chiarimenti resi, ha confermato che la sindrome depressiva era già presente e certificata nel 2022, ma ha precisato che essa si è aggravata nel tempo nonostante il trattamento farmacologico, circostanza comprovata da nuove visite specialistiche eseguite su sua richiesta. Ha altresì chiarito che la percentuale complessiva di invalidità è stata determinata sulla base della documentazione aggiornata e della visita diretta, includendo il quadro di depressione cronica e ulteriori problematiche emerse in sede peritale. Quanto alla decorrenza, il consulente ha spiegato che non è stata retrodatata poiché il peggioramento è stato accertato solo al momento della visita, individuando pertanto come data di riferimento aprile 2025.
Pur non riportando analiticamente i codici tabellari nel corpo della relazione, il CTU ha dichiarato di aver applicato i criteri medico-legali previsti, fornendo una valutazione complessiva coerente con le risultanze cliniche e strumentali. Le risposte rese appaiono dunque idonee a chiarire le principali contestazioni, in quanto giustificano la percentuale attribuita e la scelta della decorrenza.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento della esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario (invalidità pari o superiore al 67%) sin dalla data della domanda amministrativa, come già accertato dal c.t.u. nella prima fase del giudizio ed il requisito sanitario per beneficiare dell'art.80 comma 3 della L.388/2000 con decorrenza da aprile 2025. CP_
4- Le spese di lite vanno compensate per 2/3, ponendo la restante parte a carico dell' tenuto del riconoscimento del requisito sanitario dell' art. 6 del D.M. 1 febbraio 1991 (esenzione parziale) con decorrenza dalla domanda amministrativa. CP_
Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
420/2024 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa, sussistono, in capo a Pt_1
le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini dell'esenzione parziale dal pagamento
[...] del ticket sanitario;
2) dichiara che con, decorrenza da aprile 2025, sussiste la condizione sanitaria di cui all'art. 80 comma
3 della legge 388/2000; CP_ 3) compensa per 2/3 le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte che si liquida per la prima fase in euro 390,00, e per la presente fase in euro 899,00, oltre rimborso spese generali
Iva e c.p.a come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.; CP_ 4) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 13/11/2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano