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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/08/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2246/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2246/2025, promossa con ricorso depositato il 29/05/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Daniela Carrubba EL Foro di Varese
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Daniela Carrubba EL Foro di Varese
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in IO EL CO (BA), in data 29 dicembre 1993,
(anno 1993 atto n. 151, Parte II Serie A) con i seguenti figli maggiorenni:
, nato il [...], maggiorenne, economicamente autosufficiente e non Persona_1
più residente coi genitori;
, nato il [...], maggiorenne, economicamente autosufficiente Persona_2
ma attualmente residente coi genitori;
pagina 1 di 3 , nata il [...], maggiorenne, economicamente autosufficiente e Controparte_1
non più residente coi genitori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 29 maggio 2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
CONDIZIONI
viene dichiarata la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
con autorizzazione a vivere separati nel reciproco rispetto;
viene ordinato al Comune di IO EL CO (BA) e di Varese di annotare l'emananda sentenza a margine ELl'atto di matrimonio;
si stabilisce che nessun contributo al mantenimento sia disposto tra i coniugi Pt_1
e essendo entrambi autonomi economicamente;
[...] Parte_2
si dichiarano compensate le spese legali;
Si chiede che il Tribunale prenda atto ELl'ulteriore pattuizione tra i coniugi:
I coniugi si impegnano a mettere in vendita la casa coniugale e/o a cedere a titolo oneroso l'uno all'altro la propria quota nel caso in cui l'uno decida di acquistarne l'intera proprietà dall'altro e si accordano affinché la signora sia autorizzata ad abitarvi nelle Parte_1
more ELla predetta vendita, con rinuncia da parte EL Signor al diritto di Parte_2 chiedere alla moglie la quota d'indennità di occupazione di sua spettanza in ragione EL mancato utilizzo ELl'immobile nelle more ELla vendita.
Il Signor viene autorizzato all'asporto dei beni personali tuttora presenti nella Parte_2
casa coniugale concordandone con la moglie i tempi e i modi.
Disposta la trattazione ELla causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa ELla separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento ELle concordi istanze.
pagina 2 di 3
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi a IO EL CO (BA), in data 29 dicembre 1993, trascritto il nei registri ELlo stato civile EL Comune di IO EL CO (BA) (anno 1993 atto n. 151, Parte II Serie
A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione ELla odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica EL dispositivo ELla sentenza, passata in giudicato, ai competenti Ufficiali di Stato Civile perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio EL 23.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2246/2025, promossa con ricorso depositato il 29/05/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Daniela Carrubba EL Foro di Varese
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Daniela Carrubba EL Foro di Varese
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in IO EL CO (BA), in data 29 dicembre 1993,
(anno 1993 atto n. 151, Parte II Serie A) con i seguenti figli maggiorenni:
, nato il [...], maggiorenne, economicamente autosufficiente e non Persona_1
più residente coi genitori;
, nato il [...], maggiorenne, economicamente autosufficiente Persona_2
ma attualmente residente coi genitori;
pagina 1 di 3 , nata il [...], maggiorenne, economicamente autosufficiente e Controparte_1
non più residente coi genitori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 29 maggio 2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
CONDIZIONI
viene dichiarata la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
con autorizzazione a vivere separati nel reciproco rispetto;
viene ordinato al Comune di IO EL CO (BA) e di Varese di annotare l'emananda sentenza a margine ELl'atto di matrimonio;
si stabilisce che nessun contributo al mantenimento sia disposto tra i coniugi Pt_1
e essendo entrambi autonomi economicamente;
[...] Parte_2
si dichiarano compensate le spese legali;
Si chiede che il Tribunale prenda atto ELl'ulteriore pattuizione tra i coniugi:
I coniugi si impegnano a mettere in vendita la casa coniugale e/o a cedere a titolo oneroso l'uno all'altro la propria quota nel caso in cui l'uno decida di acquistarne l'intera proprietà dall'altro e si accordano affinché la signora sia autorizzata ad abitarvi nelle Parte_1
more ELla predetta vendita, con rinuncia da parte EL Signor al diritto di Parte_2 chiedere alla moglie la quota d'indennità di occupazione di sua spettanza in ragione EL mancato utilizzo ELl'immobile nelle more ELla vendita.
Il Signor viene autorizzato all'asporto dei beni personali tuttora presenti nella Parte_2
casa coniugale concordandone con la moglie i tempi e i modi.
Disposta la trattazione ELla causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa ELla separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento ELle concordi istanze.
pagina 2 di 3
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi a IO EL CO (BA), in data 29 dicembre 1993, trascritto il nei registri ELlo stato civile EL Comune di IO EL CO (BA) (anno 1993 atto n. 151, Parte II Serie
A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione ELla odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica EL dispositivo ELla sentenza, passata in giudicato, ai competenti Ufficiali di Stato Civile perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio EL 23.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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