Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01320/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00597/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 597 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a) del provvedimento, ignoti numero e data, con cui l'AGCOM ha riconosciuto alla dott.ssa -OMISSIS- due livelli stipendiali incrementali, in luogo dei quattro livelli da riconoscerle con decorrenza dall'1.1.2023, ex art. 2, commi 3 e 4, dell'Accordo siglato in data 6 aprile 2022 da AGCOM e OO.SS. in materia di previdenza integrativa e riconoscimento in funzione perequativa dei livelli (hic et inde, Accordo), allegato alla Delibera AGCOM n. -OMISSIS-/CONS;
b) degli atti, se esistenti e non conosciuti, con cui l'AGCOM, in sede di applicazione dell'Accordo, ha stabilito di assegnare alla ricorrente, con decorrenza 1.1.2022, soltanto due livelli e non quattro;
c) del provvedimento, se esistente e non conosciuto, con cui l'AGCOM ha regolato e disciplinato la posizione della ricorrente in relazione all'Accordo, se e nella parte in cui ha escluso la combinata applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 2 dell'Accordo;
d) in una agli atti preordinati, conseguenti e/o comunque connessi con quelli che precedono, tra i quali, nei limiti di quanto d'interesse della ricorrente, i verbali, se esistenti e non conosciuti, relativi alle sedute della Commissione paritetica, nominata in seno all'AGCOM con la funzione di agevolare l'applicazione dell'Accordo, nonché delle eventuali decisioni, assunte nel corso delle stesse, in relazione alla posizione della ricorrente
nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto
della dott.ssa -OMISSIS- all'applicazione, nel proprio interesse, dell'art. 2 commi 3 e 4 dell'Accordo ed al conseguente riconoscimento, in proprio favore, di n. 4 livelli stipendiali incrementali, con decorrenza dal primo gennaio 2022 (fermo il riconoscimento di un ulteriore livello, con decorrenza dal primo gennaio 2026, quest'ultimo così come testualmente riconosciuto all'art. 2 comma 4 dell'Accordo);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa RM Lo PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1.La presente decisione viene redatta in forma semplificata ex art. 74 c.p.a., poiché basata su una questione meramente interpretativa dell’accordo sindacale, siglato in data 6 aprile 2022 da AGCOM e OO.SS. in materia di previdenza integrativa e riconoscimento, in funzione perequativa, dei livelli, allegato alla Delibera AGCOM n. -OMISSIS-/CONS dell’Autorità resistente.
La questione dedotta nel ricorso attiene, in particolare, alla corretta interpretazione dell’art. 2 dell’Accordo e, segnatamente, alla possibilità di cumulare, in capo alla ricorrente, i benefici previsti dal punto 3 e dal punto 4 della disposizione citata. Parte ricorrente lamenta che l’Amministrazione, pur avendo riconosciuto due livelli stipendiali incrementali, ai sensi dell’art. 2, punto 4, avrebbe illegittimamente omesso di attribuire anche i due ulteriori livelli, previsti dal punto 3 della medesima norma, assumendo che la propria carriera integrerebbe entrambe le fattispecie, contemplate dalle richiamate clausole.
Il thema decidendum è dunque circoscritto alla verifica della cumulabilità o meno dei livelli perequativi, previsti dai punti 3 e 4 dell’art. 2 dell’Accordo 2022, alla luce dei criteri ermeneutici applicabili agli accordi collettivi.
Viene, pertanto, omessa la ricostruzione puntuale della vicenda fattuale, peraltro analiticamente esposta nel ricorso introduttivo e nella memoria difensiva dell’Autorità resistente, depositata in data 8 gennaio 2026, in quanto non rilevante, ai fini della soluzione della questione interpretativa posta all’attenzione del Collegio.
2. L’interpretazione dell’art. 2 dell’Accordo sindacale in controversia deve essere condotta, in via prioritaria, alla luce del criterio letterale, di cui all’art. 1362 c.c. e di quello sistematico, di cui all’art. 1363 c.c., che impongono di attribuire alle clausole contrattuali il significato risultante dal tenore testuale e di leggerle in modo coordinato, all’interno dell’intero assetto negoziale (si tratta peraltro dei medesimi criteri, applicabili, in generale, ai provvedimenti amministrativi. E’ stato anche da ultimo precisato, infatti, che “in mancanza di criteri legali tipizzati, per i provvedimenti amministrativi occorre richiamare i criteri di interpretazione propri dei contratti di cui agli artt. 1362-1371 c.c. (cfr. ex multis, Tar Lazio, Sez. IV ter, 14 luglio 2025, n. 13830), con la precisazione che assume carattere preminente la regola collegata all'interpretazione letterale, con esclusione di ogni ulteriore procedimento ermeneutico in caso di clausole assolutamente chiare (cfr. Cons. Stato, Sez, V, 25 marzo 2020, n. 2090)” ( T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV ter, 29 gennaio 2026, n. 1726).
Solo ove residuino margini di ambiguità può farsi ricorso a criteri ulteriori, ma, nel caso di specie, il dato testuale e la struttura complessiva della disposizione appaiono di per sé dirimenti, ai fini della esclusione della cumulabilità del beneficio premiale, ex art. 2 comma 3 e comma 4 del richiamato Accordo.
3. Alla ricorrente sono stati riconosciuti, con decorrenza 1° gennaio 2022, due livelli stipendiali incrementali, ai sensi dell’art. 2, punto 4, dell’Accordo, in ragione della qualifica di funzionario rivestita alla data di efficacia della disciplina perequativa, ossia della sottoscrizione dell’accordo. La controversia si concentra, pertanto, esclusivamente sulla pretesa di cumulare, a tali incrementi, anche i due livelli previsti dal punto 3 del medesimo articolo, in relazione al periodo pregresso di servizio presso l’Autorità, con la qualifica di “operatore”.
4. Il cumulo del beneficio, ai fini dell’ottenimento di quattro livelli stipendiali, non trova però conforto nell’interpretazione dell’Accordo.
Sotto il profilo letterale, le clausole di cui ai punti 3 e 4 individuano categorie di personale, attraverso un criterio cronologico oggettivo, fondato sull’espressione “entrato nei ruoli”. Il punto 3 si riferisce al personale, entrato nei ruoli a partire dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010; il punto 4 riguarda il personale, entrato nei ruoli a partire dal 1° gennaio 2011.
La lettura dei due commi consente agevolmente di dedurre, pertanto, una scansione cronologica, formulata in termini alternativi e non sovrapponibili. L’utilizzo della medesima locuzione in entrambe le disposizioni evidenzia che il parametro rilevante è l’ingresso nei ruoli dell’Autorità, quale momento genetico del rapporto stabile, ancora in essere al momento della sottoscrizione dell’Accordo. In sostanza, uno stesso dipendente non potrebbe, in base al dato testuale, essere contemporaneamente entrato nei ruoli, sia nella finestra 2007 – 2010, sia in quella successiva al 2011, proprio per effetto della scansione delineata dai due commi citati.
Anche il criterio sistematico, del resto, conduce alla medesima conclusione.
L’art. 2 dell’Accordo delinea un meccanismo di riallineamento perequativo, articolato per categorie alternative di personale, individuate sulla base di specifiche condizioni temporali o funzionali. Accanto ai punti 3 e 4, il punto 5 disciplina, autonomamente, il caso del personale che abbia mutato qualifica, in esito a procedure di promozione, confermando che il legislatore contrattuale ha inteso regolare espressamente tale fattispecie, senza prevedere alcuna sommatoria con le altre ipotesi. La struttura complessiva dell’articolo è, dunque, quella di una classificazione per cluster alternativi e non cumulabili.
La funzione perequativa espressamente richiamata dalla rubrica dell’articolo rafforza tale interpretazione sistematica.
I livelli incrementali sono concepiti come misure di riallineamento economico, riferite a specifiche platee di personale, in relazione a determinati periodi storici. Consentire il cumulo dei benefici di cui ai punti 3 e 4 comporterebbe una duplicazione del vantaggio perequativo, in capo al medesimo rapporto di impiego, alterando l’equilibrio dell’Accordo e frustandone la ratio compensativa.
Nel caso concreto, l’attribuzione dei due livelli, ai sensi del punto 4, è stata effettuata con riferimento alla posizione rivestita al momento dell’entrata in vigore della disciplina e risulta conforme al dato testuale dell’Accordo.
5. Ne consegue che l’attribuzione dei due livelli già riconosciuti esaurisce il trattamento perequativo spettante alla ricorrente, ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo 2022, dovendosi escludere, per incompatibilità letterale e sistematica, la cumulabilità dei benefici, previsti dai punti 3 e 4.
Non può neppure sostenersi che la dipendente possa rivendicare il riconoscimento di livelli retributivi riferiti a una qualifica contrattuale, diversa da quella rivestita al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo sindacale del 2022.
Il mutamento di qualifica, intervenuto nel corso del rapporto, determina infatti un nuovo inquadramento professionale, con conseguente assoggettamento della posizione lavorativa alle regole normative ed economiche, proprie della qualifica acquisita. In tale prospettiva, il passaggio dalla qualifica di Operativo a quella di Funzionario ha comportato l’inserimento della dipendente in un diverso sistema di classificazione e progressione economica, autonomo rispetto a quello precedentemente applicabile.
Resta inteso che il trattamento retributivo attualmente spettante deve essere parametrato esclusivamente alla qualifica rivestita ed alla disciplina ad essa propria, non potendo essere riconosciuti incrementi economici che trovino titolo in una posizione professionale non più sussistente. Diversamente opinando, si finirebbe per attribuire benefici economici, correlati a un assetto ordinamentale superato, in contrasto con la coerenza del sistema di inquadramento e con la necessaria corrispondenza tra titolo giuridico del beneficio e qualifica di riferimento.
6. In conclusione il ricorso va, pertanto, rigettato. Possono compensarsi le spese di lite, in ragione della questione meramente interpretativa, oggetto di cognizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
RM Lo PI, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| RM Lo PI | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.