TAR Napoli, sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 1320
TAR
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Interpretazione art. 2 commi 3 e 4 dell'Accordo sindacale

    Il Tribunale ha ritenuto che le clausole di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 dell'Accordo individuino categorie di personale su base cronologica alternativa e non sovrapponibile, basata sull'ingresso nei ruoli. Pertanto, il cumulo dei benefici non è consentito né dal dato testuale né dalla struttura sistematica dell'Accordo, che prevede una classificazione per cluster alternativi. Inoltre, il mutamento di qualifica da 'operatore' a 'funzionario' comporta l'assoggettamento alle regole della nuova qualifica, escludendo il riconoscimento di incrementi basati su posizioni professionali non più sussistenti.

  • Rigettato
    Diritto al riconoscimento di 4 livelli stipendiali incrementali

    Il Tribunale ha rigettato la domanda in quanto l'interpretazione dell'Accordo non consente il cumulo dei benefici previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 2. L'attribuzione di due livelli, ai sensi del punto 4, è conforme al dato testuale e alla struttura dell'Accordo, escludendo la cumulabilità dei benefici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 1320
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1320
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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