Rigetto
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 01/04/2025, n. 2736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2736 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02736/2025REG.PROV.COLL.
N. 00702/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 702 del 2024, proposto da
Comune di Diamante, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marietta De Rango e Mario Perugini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., in forma abbreviata, Inwit Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori n. 42;
Provincia di Cosenza e Regione Calabria, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 847/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. - Inwit S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 la Cons. Gudrun Agostini e udito per la parte appellante l’avvocato Marietta De Rango anche in sostituzione dell'avv. Mario Perugini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di Diamante ha chiesto la riforma della sentenza in forma semplificata del T.A.R per la Calabria n. 847/2023 che ha accolto il ricorso proposto dalla società Inwit S.p.A. per l’annullamento (i) del diniego definitivo adottato dal Comune di Diamante Settore Terzo (Urbanistica, Demanio, Cosap, Suap/Sue, Commercio) in data 20.2.2023 prot. n. 4957, sull’istanza autorizzatoria ex art. 87 D.lgs. 259/2003 per la realizzazione di impianto di telefonia multigestionale; (ii) del Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile e relative tavole indicanti le zone e i siti per la installazione degli impianti e dei relativi allegati, inclusi gli artt. 7-8-9-10-11-12-13-14 e gli allegati D) ed E), approvato con deliberazione del Consiglio comunale (C.C.) del Comune di Diamante n. 17 del 25.5.2015; (iii) della predetta deliberazione del C.C. n. 17 del 25.5.2015; ( iv ) della delibera di Giunta comunale n. 24 del 26.2.2019 avente ad oggetto “ Installazione base per telefonia cellulare – Atto di indirizzo politico amministrativo ” della cui esistenza l’odierna ricorrente è venuta a conoscenza il 20.2.2022 e (v) dell’atto del 22.12.2022 prot. n. 25824 recante il preavviso di rigetto.
2. Con provvedimento di diniego del 20 febbraio 2023 (prot. n. 4957) il Comune di Diamante ha respinto l’istanza presentata da Inwit S.p.A. diretta ad ottenere l’autorizzazione ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del Nuovo Codice delle Comunicazioni Europeo (D.lgs. n. 207/2021) per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni Inwit S.p.A. su cui saranno ospitati gli impianti dei gestori Tim e Vodafone, nel comune di Diamante (CS), in Contrada Monte Salerno su terreno distinto al N.C.T. Provinciale di Cosenza, Comune censuario di Diamante, foglio n. 5 porzione di particelle n. 535 e 537. Il suddetto diniego è stato motivato sul contrasto con l’art. 10 del vigente Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile (delibera C.C. n. 17 del 25.05.2015) e la “ non corrispondenza delle coordinate del sito di progetto alle coordinate indicate sull’allegato “E” del regolamento vigente ”.
3. La società Inwit S.p.A., ricorrendo dinnanzi al T.a.r. per la Calabria, ha impugnato il diniego e il presupposto regolamento di localizzazione degli impianti di telecomunicazione, deducendone l’illegittimità con un unico motivo complesso teso a censurare la carenza motivazionale, la violazione degli artt. 3-43-44-49 del D.lgs. 259/2003, l’eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità decisionale, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta nonché la violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza.
4. Ad esito del giudizio, il T.a.r. ha ritenuto fondato il profilo attinente la carenza motivazionale del provvedimento considerando la risposta fornita non intellegibile e la motivazione non idonea a far comprendere all’operatore le reali ragioni del diniego, disponendo l’annullamento; per quanto riguarda le doglianze relative al regolamento comunale ha dato atto dell’intervenuta carenza di interesse al loro esame.
5. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il Comune di Diamante chiedendo la riforma sulla base di un unico motivo, così rubricato: “1 . Violazione dell’art. 3 co. 3 l. n. 241/1990 sulla motivazione per LA. Travisamento del fatto .”
6. La società appellata si è costituita in giudizio resistendo al ricorso. In data 23 febbraio 2025 la stessa ha depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a..
7. All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il Comune di Diamante, nel lamentare l’erroneità della sentenza, la ritiene affetta da un travisamento del fatto. A riguardo afferma che la decisione gravata attribuisce al provvedimento un contenuto diverso da quello in realtà presente nell’atto. Insiste sostenendo che il provvedimento di diniego sarebbe sufficientemente chiaro nell’esplicitare che il diniego definitivo è stato espresso “ per i seguenti motivi già citati nella precedente comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, che restano confermati ”. Sarebbe quindi chiaro che i motivi del diniego, che vengono solo confermati, non sono riferiti alla circostanza che le coordinate indicate dalla Inwit per il sito candidato non ricadrebbero nelle planimetrie comunali. Il provvedimento sarebbe invece motivato dalla non conformità della progettazione della Inwit rispetto ai criteri di localizzazione indicati nel richiamato regolamento comunale n. 17/2015.
Prosegue nello spiegare che la motivazione, per LA , si preoccupa di specificare che le modalità di localizzazione sono state definite in sede regolamentare all’art. 10, con ulteriore richiamo alle tavole allegate al regolamento. Specifica ulteriormente che la sentenza sarebbe errata laddove afferma che l’ente ha fatto riferimento ad una collocazione del sito di progetto all’interno delle aree sensibili o addirittura al di fuori del territorio comunale. Il rinvio riguarderebbe invece il mancato rispetto dei criteri di localizzazione, ossia il mancato utilizzo dei siti attrattori indicati nella cartografia del regolamento comunale con riferimento alle relative coordinate. Il provvedimento, con motivazione per LA , evidenzierebbe chiaramente che la localizzazione prescelta da Inwit, con l’indicazione delle coordinate, non rientra nei siti indentificati in sede regolamentare nei quali è ammessa l’installazione.
1.2. La società appellata, invece, insiste nella non intellegibilità della risposta e nella assoluta incomprensibilità della motivazione, non essendo evincibile la vera ragione del diniego. Afferma che il progetto attiene alla ricollocazione di un preesistente impianto sul nuovo sedime rispetto al quale ha dimostrato la necessità e l’idoneità per le esigenze della copertura di rete. Fa presente che, nel caso del Comune di Diamante, si tratta di condotta reiterata che è già stata precedentemente sanzionata sia dal T.a.r. (sentenza n. 1975/2021) che dal Consiglio di Stato (sez. VI, n. 3861/2023) in un precedente caso proprio relativo ad altra istanza della stessa presentata e conclusa con il provvedimento del 6.7.2021 prot. n. 15037. Evidenzia che controparte persevera nel disattendere l’obbligo motivazionale che, come imposto da granitica giurisprudenza, vincola la scelta amministrativa.
1.3. Il ricorso deve essere respinto.
Il Collegio condivide pienamente il rilievo sulla non comprensibilità della motivazione riportata nel provvedimento impugnato, per il fatto che sia nel preavviso di rigetto sia nel diniego definitivo risultano riportate una pluralità di disposizioni regolamentari afferenti le aree sensibili, gli impianti che vanno in deroga, la procedura per impianti RSB esistenti ed infine si specifica che “ le coordinate del sito in oggetto … non rispondono alle coordinate indicate sull’allegato “E” del regolamento vigente ”. I suddetti atti, nei quali si oppone genericamente il contrasto con l’art. 10 del vigente Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile e poi si richiama una molteplicità di disposizioni regolamentari, omettono di specificare a quale delle zone previste dall’art. 10 del regolamento comunale o a quale altro divieto potesse essere ricondotto il sito di installazione prescelto dall’operatore economico.
Come già spiegato da questa Sezione nella sentenza n. 3861/2023, nella specie si fa questione di una disposizione regolamentare (art. 10 cit.) che richiama una molteplicità di aree sensibili – soggette al divieto di installazione degli impianti di telecomunicazione (aree sensibili di cui all’art. 9 riferite ad edifici dedicati alla popolazione infantile, alla popolazione scolastica, agli anziani, alla tutela della salute, all’assistenza ai disabili, a servizi pubblici rilevanti; aree soggette a vincolo paesaggistico; fabbricati notificati ex D. Lgs. n. 42/04) – ciascuna delle quali caratterizzata da vincoli e da ragioni di tutela differenti. A fronte di una tale pluralità di aree, per dimostrare l’effettiva sussumibilità della fattispecie concreta portata alla sua attenzione sotto la previsione astratta alla base della decisione, l’amministrazione non può limitarsi a richiamare una disposizione avente ad oggetto plurime e differenziate aree tutelate, come in concreto avvenuto, ma deve chiarire, sul piano fattuale, se il sito individuato corrisponda o meno ad una delle aree sensibili oppure quale fosse altrimenti il motivo concreto del divieto.
Se nella specie, come affermato dal Comune appellante, non rilevano i siti sensibili, non si comprende per quale motivo siano state richiamate le pertinenti disposizioni regolamentari.
Per tali ragioni, non può ritenersi sufficiente la motivazione per LA , non consentendo il rinvio generico al regolamento e agli atti del procedimento di individuare quale sarebbe il motivo del divieto opposto. Una tale specificazione è necessaria per permettere agli operatori economici di comprendere l’effettiva ragione di diniego e, per l’effetto, di svolgere le verifiche di competenza funzionali all’eventuale contestazione della classificazione del sito di installazione operata dal Comune.
Anche la natura professionale degli istanti non esonera l’Amministrazione dall’adempimento dell’onere motivazionale: ai sensi dell’art. 3 L. n. 241/90, il provvedimento deve, infatti, recare l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche determinanti la decisione, a prescindere dalla qualificazione soggettiva della parte coinvolta nell’esercizio del pubblico potere.
In definitiva, posto che il rinvio all’art. 10 del citato regolamento e la trascrizione delle relative previsioni, riguardanti aree eterogenee soggette al divieto di installazione, non permettono di comprendere le effettive ragioni di diniego, in assenza di una puntuale classificazione del sito di installazione concretamente rilevante, il Tar ha correttamente ravvisato il difetto di motivazione inficiante il provvedimento impugnato, comportante, di conseguenza, la sua illegittimità.
Rimane quindi onere del Comune di Diamante di esprimersi nuovamente sull’istanza, senza il richiamo ad una molteplicità di articoli regolamentari non rilevanti, spiegando chiaramente per quale ragione ritiene che non sia ammessa l’installazione sul sito di progetto della società Inwit. S.p.A.
La soccombenza determina la decisione sulle spese di lite della presente fase di giudizio che saranno liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il Comune di Diamante alla rifusione delle spese di lite in favore di Infrastrutture Wireless Italiane – Inwit S.p.a., che complessivamente liquida in euro 4.000 Euro (quattromila/00), oltre oneri e accessori di legge.
Nulla spese nei confronti delle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO