Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00329/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00018/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 18 del 2026, proposto da da OM CE, in qualità di legale rappresentante della società Le Terre di Portovenere Soc. Agricola s.r.l. e da Francesca CH, rappresentate e difese dall'avvocato Francesca CH, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Portovenere, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Mauceri, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Palestro 2/3;
per l’accertamento
della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Portovenere sull’istanza di compatibilità paesaggistica concernente modifiche prospettiche al fabbricato B, presentata in data 2.7.2024 e protocollata SUAP 81/2024, e sull’istanza di accertamento di conformità edilizia presentata in data 3.7.2024, nonché per la condanna del Comune a provvedere sulle stesse.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Portovenere;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. AN IT e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe CE OM, in qualità di legale rappresentante della società “Le Terre di Portovenere Società Agricola s.r.l.” e Francesca CH agiscono ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Portovenere sull’istanza di compatibilità paesaggistica concernente modifiche prospettiche ad un fabbricato (denominato B), presentata in data 2.7.2024 e protocollata SUAP 81/2024, e sull’istanza di accertamento di conformità edilizia presentata in data 3.7.2024, nonché per la condanna del Comune a provvedere sulle stesse.
Espongono: - che, con ordinanza n. 2 del 4/4/2024, il Comune di Porto Venere contestava loro la demo-ricostruzione di un fabbricato (B) in totale difformità dal permesso di costruire e dall’autorizzazione paesaggistica rilasciati per un intervento di mero restauro e risanamento conservativo avente ad oggetto un complesso edilizio costituito da due fabbricati (A e B), ordinando la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e la ricostituzione dell’originario organismo edilizio; - che, a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare (ordinanza n. 118 del 13.6.2024) accedente al ricorso avverso la predetta ordinanza, esse presentavano domanda di compatibilità paesaggistica e di accertamento di conformità ex artt. 36 e 36 bis del TUED in relazione all’intervento eseguito sul fabbricato B; - che, con sentenza n. 687/2025, questa sezione annullava l’ordinanza 4.4.2024, n. 2, limitatamente all’ordine di rimessione in pristino del fabbricato B, dando atto che residuava “in capo al Comune l’obbligo di pronunciarsi sull’istanza di variante in sanatoria (edilizia e paesaggistica) concernente le modifiche prospettiche al fabbricato B, che non integrano a loro volta variazioni essenziali del titolo edilizio assentito” ; - che l’Amministrazione comunale proponeva ricorso in appello, senza chiedere la sospensione dell’esecutività della sentenza; - che, in data 27.8.2025, il responsabile del procedimento paesaggistico dava comunicazione della riapertura del procedimento di valutazione della compatibilità paesaggistica prot. SUAP 81/2024 del 2.7.2024; - che, in data 5.9.2025, veniva comunicato il parere della Commissione paesaggistica, che sospendeva la pratica per un adeguamento degli elaborati, che non avrebbero adeguatamente evidenziato gli interventi eseguiti; - che, a seguito dei rilievi del direttore dei lavori, il responsabile della Commissione Paesaggistica, in qualità di RUP, riscontrava le osservazioni del D.L., asserendo che “negli elaborati grafici di raffronto non viene indicata la demo-ricostruzione delle murature principali” , ribadendo la richiesta di integrazione documentale; - che il D.L., con comunicazione del 7.10.2025, ribadiva il proprio punto di vista e chiedeva che la pratica, così come presentata in data 2.7.2024 e con le osservazioni già depositate, venisse sottoposta all’esame della Commissione del paesaggio per la sua definizione; - che la pratica SUAP n. 81/2024 non è stata più sottoposta ad esame, e risulta allo stato ancora sospesa dal 5.9.2025.
Agiscono per l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere con un provvedimento espresso sulle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica e di conformità edilizia presentate in data 2.7.2024 e 3.7.2024, nonché per la condanna del Comune di Portovenere al pagamento dell’indennizzo previsto ai sensi dell’art. 2 bis L. 241/90, nella misura massima, ovvero nella diversa misura ritenuta equa.
A sostegno del gravame evidenziano che, a fronte delle osservazioni presentate dal D.L., l’Amministrazione avrebbe dovuto senz’altro sottoporre la pratica alla valutazione della Commissione Paesaggistica, senza poter giustificare la propria inerzia con la mancata produzione del documento richiesto, il quale peraltro concerne l’attestazione di un fatto (la demo-ricostruzione delle murature perimetrali del fabbricato B) che la stessa Amministrazione afferma risultare dal verbale di sopralluogo dalla stessa redatto, e quindi di sua conoscenza.
Il comportamento inerte dell’Amministrazione impedirebbe la conclusione delle opere e la chiusura del cantiere per le lavorazioni sul fabbricato B, arrecando grave danno alle ricorrenti.
Si è costituito in giudizio il Comune di Portovenere, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione di giudicato (in quanto la sentenza n. 687/2025 non avrebbe pronunciato sulla domanda di accertamento del silenzio inadempimento e del silenzio-assenso formulate da parte ricorrente con i motivi aggiunti del 15.10.2024 e del 20.03.2025, né sarebbe stata appellata sul punto per omessa pronuncia) e, in subordine, per litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c. e per violazione del principio del ne bis in idem (avendo parte ricorrente riproposto al Consiglio di Stato, nel giudizio R.G. n. 6996/2025, i motivi e le domande relativi al silenzio inadempimento), nel merito controdeducendo ed instando per il suo rigetto, atteso che il procedimento non risulta affatto sospeso.
In particolare, la pratica di compatibilità paesaggistica sarebbe stata nuovamente sottoposta, unitamente alle osservazioni del D.L., alla commissione locale del paesaggio, che, in data 12.2.2026, si è espressa favorevolmente, trasmettendo la relazione tecnica alla Soprintendenza per l’espressione del parere - obbligatorio e vincolante - di competenza (cfr. i docc. 16, 17 e 18 delle produzioni di parte comunale), da esprimersi, ai sensi del comma 5 dell’art. 167 del Codice dei Beni Culturali, nel termine di 90 giorni.
Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla difesa comunale – sulle quali, peraltro, nulla è stato dedotto dalle parti ricorrenti -, in quanto il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Premesso che l’accertamento della compatibilità paesaggistica è preliminare e condiziona il rilascio dell’eventuale sanatoria edilizia, dalla documentazione da ultimo depositata dal Comune si evince che l’Ente, pur con tutte le riserve del caso in relazione alla pendenza del giudizio di impugnazione della sentenza n. 687/2025 (cfr. l’inciso finale della proposta di provvedimento del responsabile del procedimento paesaggistico – doc. 19 delle produzioni 17.2.2026 di parte resistente: “il presente parere non costituisce in alcun modo valutazione definitiva sulla compatibilità degli interventi con la classificazione dell'immobile come edificio di valore testimoniale e con la disciplina di restauro e risanamento conservativo prevista dal PUC e dalle pertinenti disposizioni normative né sulla legittimità della demolizione e ricostruzione dell'organismo edilizio. Restano quindi impregiudicati gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'Amministrazione in ordine ai profili edilizi ed urbanistici” ), ha dato impulso al procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, sottoponendo nuovamente la questione alla commissione locale del paesaggio (che, in data 12.2.2026, si è espressa favorevolmente) e trasmettendo la relazione tecnica alla Soprintendenza per l’espressione del parere, obbligatorio e vincolante, di competenza ex art. 167 comma 5 D. Lgs. n. 42/2004, “da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni”.
Donde l’improcedibilità del ricorso avverso l’inerzia dell’amministrazione.
Del resto, sono le stesse ricorrenti a dare atto che, in data 27.8.2025, il responsabile del procedimento paesaggistico dava comunicazione della riapertura del procedimento di valutazione della compatibilità paesaggistica prot. SUAP 81/2024 del 2.7.2024 (doc. 18 delle produzioni di parte ricorrente), procedimento la cui durata legale - ex art. 2 comma 2 L. n. 241/1990 - è di centottanta giorni (art. 167 comma 5 D. Lgs. n. 42/2004): onde, alla data di notifica del ricorso artt. 31 e 117 c.p.a. (7.1.2026), neppure poteva dirsi formato il silenzio-inadempimento.
In considerazione della complessità della vicenda sottostante, i cui profili sono in parte ancora sub iudice , sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC LL, Presidente
AN IT, Consigliere, Estensore
LI FE, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IT | UC LL |
IL SEGRETARIO