Art. 1. Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1027 , contenente norme per la sospensione dell'esecuzione degli sfratti e del corso dei termini di prescrizione e di decadenza in alcuni Comuni della provincia di Salerno, con la seguente modificazione:
All'art. 1, primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: "E' inoltre in facolta' del giudice competente di concedere, in deroga a tutte le disposizioni di legge generali, piu' proroghe di tutti gli sfratti sino al massimo di tre anni dalla pubblicazione della presente legge, nei casi in cui, per effetto dell'alluvione, la penuria della disponibilita' degli alloggi si e' aggravata, e quante volte il caso abbia attinenza con le conseguenze della speciale situazione venutasi a creare a causa della alluvione medesima, tranne i casi di sfratti per morosita' e tranne per coloro che possono essere sistemati a cura dell'autorita' comunale in altri alloggi".
E' convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1027 , contenente norme per la sospensione dell'esecuzione degli sfratti e del corso dei termini di prescrizione e di decadenza in alcuni Comuni della provincia di Salerno, con la seguente modificazione:
All'art. 1, primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: "E' inoltre in facolta' del giudice competente di concedere, in deroga a tutte le disposizioni di legge generali, piu' proroghe di tutti gli sfratti sino al massimo di tre anni dalla pubblicazione della presente legge, nei casi in cui, per effetto dell'alluvione, la penuria della disponibilita' degli alloggi si e' aggravata, e quante volte il caso abbia attinenza con le conseguenze della speciale situazione venutasi a creare a causa della alluvione medesima, tranne i casi di sfratti per morosita' e tranne per coloro che possono essere sistemati a cura dell'autorita' comunale in altri alloggi".