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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 29/04/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3011/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3011/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIGHETTI MICHELA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. RIGHETTI MICHELA
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PUBBLICO MINISTERO TITOLARE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 26 marzo 2025. Il e il Controparte_1
PM titolare non si sono costituiti in giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 20.11.2024 è stato tempestivamente opposto il provvedimento comunicato in data 06.11.2024, con cui il G.I.P. del Tribunale di Rimini, a fronte della istanza di liquidazione presentata dall'Avv. odierno ricorrente, difensore d'ufficio Parte_1 dell'imputata nel procedimento penale n. 597/2023 RGNR, dichiarata irreperibile CP_2
dal PM con decreto del 4.9.2023, liquidava al difensore il complessivo importo di Euro 200,00 per compensi, oltre spese generali e oneri accessori di legge.
pagina 1 di 4 L'odierno ricorrente con la presente opposizione contesta il decreto di liquidazione, lamentando che, anche al netto delle riduzioni previste per il caso di difensore di soggetto non esecutabile o irreperibile ex artt. 82 e 106 bis DPR 115/2002, non è stato riconosciuto il compenso per le fasi di “studio” e “decisionale”, è stato liquidato un importo inferiore al parametro minimo anche della sola fase di “studio” ed è stata applicata senza alcuna motivazione la riduzione del 50% del parametro base (valori medi) delle tabelle di cui al D.M. 55/2014. Di conseguenza, chiede la riforma del decreto opposto e la liquidazione in favore dell'Avv. del compenso di Euro Pt_1
1.521,67, oltre accessori di legge, frutto della sommatoria dei compensi “medi” previsti per la fase di “studio” (Euro 851,00) e per la fase “decisoria” (Euro 1.418,00), decurtati di 1/3 per effetto dell'art. 106-bis DPR 115/2002.
2. Nonostante la tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, i resistenti non si sono costituiti in giudizio.
Alla prima udienza del 26.03.2025, parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e il
Giudice, dopo aver dichiarato la contumacia dei resistenti, tratteneva la causa in decisione.
3. Tutto ciò premesso, in primo luogo deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
Pubblico presso il Tribunale di Rimini, giacché, per giurisprudenza consolidata, unico CP_1
legittimato passivo nei giudizi di opposizione a liquidazioni di compensi e onorari inerenti a giudizi civili e penali, suscettibili di restare a carico dell'"erario", è il Controparte_1
(v. Cass., sez. 6, ord. 5314/2018).
4. Nel merito, l'istante ha diritto al compenso per l'attività prestata nel procedimento penale davanti al GIP/GUP del Tribunale di Rimini n. 597/2023 RGNR, consistita nelle fasi di studio e decisionale, così come documentate dal doc. A) allegato al ricorso, da liquidarsi sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, in vigore al momento in cui l'attività difensiva si è conclusa
(21.5.24).
L'opposizione risulta meritevole di accoglimento nella parte in cui lamenta la liquidazione del compenso totale in soli Euro 200,00 -al netto delle riduzioni operate- oltre accessori di legge e dunque in misura inferiore ai valori minimi previsti dai suddetti parametri tabellari.
La facoltà del Giudice di quantificare i compensi nell'intervallo compreso tra i minimi e i medi tariffari trova fondamento nel disposto normativo dell'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014 e dell'art. 82 del DPR n. 115 del 2002 -espressamente richiamato dall'art. 117 DPR 115/2002-, che impone di liquidare l'onorario del difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali di riferimento, ben potendo il Giudice liquidare il compenso al difensore anche in misura inferiore ai valori medi, purché nel rispetto dei valori pagina 2 di 4 minimi (ex plurimis cfr. ordinanze Corte di Cassazione n. 22257 del 14.7.2022 e n. 31404 del
2.12.2019).
Qualora si tratti di compensi maturati dal difensore d'ufficio di soggetto irreperibile, alla suddetta decurtazione “facoltativa” di cui all'art. 12 D.M. 55/2014, si aggiunge l'ulteriore decurtazione di 1/3 ex lege, in forza dell'art. 106 bis DPR 115/2002, senza che ciò costituisca violazione del minimo tariffario.
Difatti, come più volte precisato dalla Corte di Cassazione, “In tema di liquidazione dei compensi al difensore d'ufficio nel processo penale, si applica la riduzione percentuale prevista dall'art. 106 bis del DPR 115/2002, in quanto la figura del difensore d'ufficio va equiparata a quella del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato. La liquidazione delle spettanze non deve superare il valore medio della tariffa professionale vigente e, sul compenso così determinato, anche se nei valori minimi, si applica l'ulteriore decurtazione prevista dall'art. 106 bis, senza che ciò costituisca violazione del minimo tariffario. Tale modalità di liquidazione trova giustificazione nelle medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo. La riduzione ex art. 106 bis non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato prescindendo dalla valutazione della natura, del contenuto e pregio dell'attività professionale svolta. La norma, che costituisce una disposizione speciale applicabile alle liquidazioni del compenso per il difensore d'ufficio di soggetto irreperibile, si applica alle prestazioni svolte dopo la sua entrata in vigore, estendendosi all'ipotesi in esame i criteri e le modalità di calcolo del compenso previsti per il patrocinio a spese dello stato…” (v. massima ordinanza Cass. Civ. Sez. II n. 4049 del
14.2.2024 conforme a Cass. n. 4048/2024, Cass. nn.4759/2022 e 3534/20221).
Nel caso in esame, gli importi liquidati dal Giudice penale vanno riformati in quanto inferiori a quelli risultanti dalla applicazione dei criteri e delle modalità di calcolo dei compensi per la difesa d'ufficio di imputato irreperibile secondo le tabelle di cui al D.M. 55/2014, aggiornato al
DM 147/2022, e gli artt. 82, 117 e 106 bis DPR 115/2002. Difatti la somma liquidata in sede penale risulta essere al di sotto del minimo previsto dal D.M. 55/2014, che per le fasi di studio e decisoria prevede un compenso di Euro 1.135,00, sul quale poi va calcolata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002.
L'opposizione non merita, invece, accoglimento nella parte in cui il ricorrente chiede la liquidazione dei compensi, su cui poi applicare la riduzione, secondo i valori medi previsti dai parametri vigenti. La semplicità ed esiguità della attività difensiva svolta -consistita nella pagina 3 di 4 visione e studio del fascicolo del PM, nel tentativo di rintraccio dell'irreperibile mediante invio di raccomandata e nella partecipazione all'unica udienza preliminare del 21.5.24, all'esito della quale il procedimento si è concluso con sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater c.p.p.- giustifica, infatti, la riduzione del 50% prevista dall'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014.
Alla luce di quanto esposto, dunque, in accoglimento parziale dell'opposizione, vanno riconosciuti al ricorrente, in relazione all'attività svolta nel suddetto procedimento penale, i seguenti compensi tabellari: Euro 1.135,00 totali per la fase di studio e decisionale davanti al
GIP/GUP del Tribunale di Rimini (di cui Euro 426,00 per fase di studio ed Euro 709,00 per fase decisionale), con la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R n.115/2002, e quindi per un totale di complessivi Euro 756,67, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed
IVA di legge.
5. Le spese del presente procedimento, liquidate come da dispositivo secondo i valori minimi, tenuto conto del valore della causa (pari alla differenza tra l'importo richiesto e quello liquidato dal Giudice) e della semplicità del giudizio (con esclusione della fase istruttoria/trattazione), devono essere poste a carico del nella misura della metà, con Controparte_1 compensazione per la restante parte, visto l'accoglimento solo parziale dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva del Pubblico Ministero;
2. in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto di liquidazione impugnato e dispone la liquidazione a carico dello Stato, in favore dell'Avv. dell'importo Parte_1
complessivo di Euro 756,67 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e
CPA di legge;
3. condanna il a rifondere al ricorrente le spese di lite del presente Controparte_1
procedimento nella misura della metà, che si liquidano per tale parte in Euro 426,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, Iva e Cpa di legge;
4. compensa per il resto le spese di lite,
Rimini, 29 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3011/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIGHETTI MICHELA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. RIGHETTI MICHELA
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PUBBLICO MINISTERO TITOLARE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 26 marzo 2025. Il e il Controparte_1
PM titolare non si sono costituiti in giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 20.11.2024 è stato tempestivamente opposto il provvedimento comunicato in data 06.11.2024, con cui il G.I.P. del Tribunale di Rimini, a fronte della istanza di liquidazione presentata dall'Avv. odierno ricorrente, difensore d'ufficio Parte_1 dell'imputata nel procedimento penale n. 597/2023 RGNR, dichiarata irreperibile CP_2
dal PM con decreto del 4.9.2023, liquidava al difensore il complessivo importo di Euro 200,00 per compensi, oltre spese generali e oneri accessori di legge.
pagina 1 di 4 L'odierno ricorrente con la presente opposizione contesta il decreto di liquidazione, lamentando che, anche al netto delle riduzioni previste per il caso di difensore di soggetto non esecutabile o irreperibile ex artt. 82 e 106 bis DPR 115/2002, non è stato riconosciuto il compenso per le fasi di “studio” e “decisionale”, è stato liquidato un importo inferiore al parametro minimo anche della sola fase di “studio” ed è stata applicata senza alcuna motivazione la riduzione del 50% del parametro base (valori medi) delle tabelle di cui al D.M. 55/2014. Di conseguenza, chiede la riforma del decreto opposto e la liquidazione in favore dell'Avv. del compenso di Euro Pt_1
1.521,67, oltre accessori di legge, frutto della sommatoria dei compensi “medi” previsti per la fase di “studio” (Euro 851,00) e per la fase “decisoria” (Euro 1.418,00), decurtati di 1/3 per effetto dell'art. 106-bis DPR 115/2002.
2. Nonostante la tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, i resistenti non si sono costituiti in giudizio.
Alla prima udienza del 26.03.2025, parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e il
Giudice, dopo aver dichiarato la contumacia dei resistenti, tratteneva la causa in decisione.
3. Tutto ciò premesso, in primo luogo deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
Pubblico presso il Tribunale di Rimini, giacché, per giurisprudenza consolidata, unico CP_1
legittimato passivo nei giudizi di opposizione a liquidazioni di compensi e onorari inerenti a giudizi civili e penali, suscettibili di restare a carico dell'"erario", è il Controparte_1
(v. Cass., sez. 6, ord. 5314/2018).
4. Nel merito, l'istante ha diritto al compenso per l'attività prestata nel procedimento penale davanti al GIP/GUP del Tribunale di Rimini n. 597/2023 RGNR, consistita nelle fasi di studio e decisionale, così come documentate dal doc. A) allegato al ricorso, da liquidarsi sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, in vigore al momento in cui l'attività difensiva si è conclusa
(21.5.24).
L'opposizione risulta meritevole di accoglimento nella parte in cui lamenta la liquidazione del compenso totale in soli Euro 200,00 -al netto delle riduzioni operate- oltre accessori di legge e dunque in misura inferiore ai valori minimi previsti dai suddetti parametri tabellari.
La facoltà del Giudice di quantificare i compensi nell'intervallo compreso tra i minimi e i medi tariffari trova fondamento nel disposto normativo dell'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014 e dell'art. 82 del DPR n. 115 del 2002 -espressamente richiamato dall'art. 117 DPR 115/2002-, che impone di liquidare l'onorario del difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali di riferimento, ben potendo il Giudice liquidare il compenso al difensore anche in misura inferiore ai valori medi, purché nel rispetto dei valori pagina 2 di 4 minimi (ex plurimis cfr. ordinanze Corte di Cassazione n. 22257 del 14.7.2022 e n. 31404 del
2.12.2019).
Qualora si tratti di compensi maturati dal difensore d'ufficio di soggetto irreperibile, alla suddetta decurtazione “facoltativa” di cui all'art. 12 D.M. 55/2014, si aggiunge l'ulteriore decurtazione di 1/3 ex lege, in forza dell'art. 106 bis DPR 115/2002, senza che ciò costituisca violazione del minimo tariffario.
Difatti, come più volte precisato dalla Corte di Cassazione, “In tema di liquidazione dei compensi al difensore d'ufficio nel processo penale, si applica la riduzione percentuale prevista dall'art. 106 bis del DPR 115/2002, in quanto la figura del difensore d'ufficio va equiparata a quella del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato. La liquidazione delle spettanze non deve superare il valore medio della tariffa professionale vigente e, sul compenso così determinato, anche se nei valori minimi, si applica l'ulteriore decurtazione prevista dall'art. 106 bis, senza che ciò costituisca violazione del minimo tariffario. Tale modalità di liquidazione trova giustificazione nelle medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo. La riduzione ex art. 106 bis non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato prescindendo dalla valutazione della natura, del contenuto e pregio dell'attività professionale svolta. La norma, che costituisce una disposizione speciale applicabile alle liquidazioni del compenso per il difensore d'ufficio di soggetto irreperibile, si applica alle prestazioni svolte dopo la sua entrata in vigore, estendendosi all'ipotesi in esame i criteri e le modalità di calcolo del compenso previsti per il patrocinio a spese dello stato…” (v. massima ordinanza Cass. Civ. Sez. II n. 4049 del
14.2.2024 conforme a Cass. n. 4048/2024, Cass. nn.4759/2022 e 3534/20221).
Nel caso in esame, gli importi liquidati dal Giudice penale vanno riformati in quanto inferiori a quelli risultanti dalla applicazione dei criteri e delle modalità di calcolo dei compensi per la difesa d'ufficio di imputato irreperibile secondo le tabelle di cui al D.M. 55/2014, aggiornato al
DM 147/2022, e gli artt. 82, 117 e 106 bis DPR 115/2002. Difatti la somma liquidata in sede penale risulta essere al di sotto del minimo previsto dal D.M. 55/2014, che per le fasi di studio e decisoria prevede un compenso di Euro 1.135,00, sul quale poi va calcolata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002.
L'opposizione non merita, invece, accoglimento nella parte in cui il ricorrente chiede la liquidazione dei compensi, su cui poi applicare la riduzione, secondo i valori medi previsti dai parametri vigenti. La semplicità ed esiguità della attività difensiva svolta -consistita nella pagina 3 di 4 visione e studio del fascicolo del PM, nel tentativo di rintraccio dell'irreperibile mediante invio di raccomandata e nella partecipazione all'unica udienza preliminare del 21.5.24, all'esito della quale il procedimento si è concluso con sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater c.p.p.- giustifica, infatti, la riduzione del 50% prevista dall'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014.
Alla luce di quanto esposto, dunque, in accoglimento parziale dell'opposizione, vanno riconosciuti al ricorrente, in relazione all'attività svolta nel suddetto procedimento penale, i seguenti compensi tabellari: Euro 1.135,00 totali per la fase di studio e decisionale davanti al
GIP/GUP del Tribunale di Rimini (di cui Euro 426,00 per fase di studio ed Euro 709,00 per fase decisionale), con la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R n.115/2002, e quindi per un totale di complessivi Euro 756,67, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed
IVA di legge.
5. Le spese del presente procedimento, liquidate come da dispositivo secondo i valori minimi, tenuto conto del valore della causa (pari alla differenza tra l'importo richiesto e quello liquidato dal Giudice) e della semplicità del giudizio (con esclusione della fase istruttoria/trattazione), devono essere poste a carico del nella misura della metà, con Controparte_1 compensazione per la restante parte, visto l'accoglimento solo parziale dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva del Pubblico Ministero;
2. in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto di liquidazione impugnato e dispone la liquidazione a carico dello Stato, in favore dell'Avv. dell'importo Parte_1
complessivo di Euro 756,67 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e
CPA di legge;
3. condanna il a rifondere al ricorrente le spese di lite del presente Controparte_1
procedimento nella misura della metà, che si liquidano per tale parte in Euro 426,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, Iva e Cpa di legge;
4. compensa per il resto le spese di lite,
Rimini, 29 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
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