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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/12/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 519/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 519/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. MONTIBELLI STEFANO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. SANDRI ALESSANDRA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. Il sig. corrisponderà, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su conto corrente presso CP_1
Intesa SA PA – Ag. Novara - intestato alla figlia al seguente IBAN: Persona_1
[...], la somma di euro 200,00 (duecento/00) da rivalutarsi annualmente
Pag. 1 secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento indiretto della stessa, fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica.
2. L'assegno unico relativo alla figlia verrà percepito dalla madre . Parte_1
3. Ciascuno dei genitori contribuirà inoltre nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per la figlia da individuarsi sulla base delle Linee Guida del CNF del 29.11.2017 “per la regolamentazione Persona_1 delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” allegato al ricorso introduttivo del giudizio e da intendersi espressamente richiamate. Si precisa che in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms o e-mail), dovrà manifestare il proprio dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo sms o e-mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni dall'esborso stesso. Il rimborso dovrà avvenire entro il mese successivo alla richiesta.
4. Tutte le spese delle quali viene richiesto il rimborso dovranno necessariamente essere intestate alla figlia Per_1
[...]
5. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
6. La sig.ra si impegna a comunicare tempestivamente al sig. l'avvenuto raggiungimento Pt_1 CP_1 dell'autosufficienza economica della figlia ed a tenerlo informato circa l'andamento degli studi universitari della stessa.
7. La sig.ra dichiara che il sig. sinora ha assolto al proprio obbligo di contributo al mantenimento Pt_1 CP_1 della figlia e che nulla è più dovuto dallo stesso per arretrati a tale titolo. Persona_1
8. Spese di lite compensate tra le parti.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e sono genitori di nata il [...], Parte_1 Controparte_1 Persona_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale al fine di ottenere, stante la cessazione della loro convivenza, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole e ai rapporti economici riportate in epigrafe. Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta. Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il PM in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi del minore. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Pag. 2 Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Controparte_1 provvede: 1) omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 18.12.2025.
Il Presidente Andrea Ghinetti
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 519/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. MONTIBELLI STEFANO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. SANDRI ALESSANDRA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. Il sig. corrisponderà, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su conto corrente presso CP_1
Intesa SA PA – Ag. Novara - intestato alla figlia al seguente IBAN: Persona_1
[...], la somma di euro 200,00 (duecento/00) da rivalutarsi annualmente
Pag. 1 secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento indiretto della stessa, fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica.
2. L'assegno unico relativo alla figlia verrà percepito dalla madre . Parte_1
3. Ciascuno dei genitori contribuirà inoltre nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per la figlia da individuarsi sulla base delle Linee Guida del CNF del 29.11.2017 “per la regolamentazione Persona_1 delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” allegato al ricorso introduttivo del giudizio e da intendersi espressamente richiamate. Si precisa che in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms o e-mail), dovrà manifestare il proprio dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo sms o e-mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni dall'esborso stesso. Il rimborso dovrà avvenire entro il mese successivo alla richiesta.
4. Tutte le spese delle quali viene richiesto il rimborso dovranno necessariamente essere intestate alla figlia Per_1
[...]
5. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
6. La sig.ra si impegna a comunicare tempestivamente al sig. l'avvenuto raggiungimento Pt_1 CP_1 dell'autosufficienza economica della figlia ed a tenerlo informato circa l'andamento degli studi universitari della stessa.
7. La sig.ra dichiara che il sig. sinora ha assolto al proprio obbligo di contributo al mantenimento Pt_1 CP_1 della figlia e che nulla è più dovuto dallo stesso per arretrati a tale titolo. Persona_1
8. Spese di lite compensate tra le parti.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e sono genitori di nata il [...], Parte_1 Controparte_1 Persona_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale al fine di ottenere, stante la cessazione della loro convivenza, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole e ai rapporti economici riportate in epigrafe. Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta. Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il PM in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi del minore. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Pag. 2 Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Controparte_1 provvede: 1) omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 18.12.2025.
Il Presidente Andrea Ghinetti
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