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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 15/07/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1919/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1919/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. VERZONI STEFANO e dell'avv. LA PENNA
FRANCESCA e domicilio eletto presso lo studio del secondo difensore;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., ai fini del CP_2 P.IVA_2
presente procedimento, avv. Paolo Borgna, giusta nomina in atti, contumace;
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 4 Oggetto: comodato di beni mobili
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
Voglia il Tribunale ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, si adi merito sia
istruttoria - dato atto che il contratto di comodato stipulato con in data 9 novembre CP_2
2023 è stato risolto dalla ricorrente in data 23 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 3 del medesimo
contratto e dato atto che la scadenza naturale è comunque il 31 dicembre 2024, accertare che
[...]
ha diritto a trattenere il macchinario "Tornio Automatico Hanwha XD38 Matr. Controparte_1
XD-38II-CM-0382-H", oggetto del provvedimento di sequestro, di cui, in qualità di legittima
proprietaria, la piena e libera disponibilità; - condannare la società convenuta alla rifusione delle
spese processuali, della fase cautelare e della fase di merito.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. a seguito Controparte_1
dell'ottenimento della misura cautelare del sequestro giudiziario del proprio macchinario tornio automatico Hanwha XD38 Matr. XD-38II-CM-0382-H, concesso in comodato a
CP_2
L'attrice, in fase cautelare, aveva allegato la necessità di rientrare in possesso del bene, per inserirlo nel ciclo produttivo del nuovo stabilimento di Bolzano Novarese, motivo per cui aveva chiesto ed ottenuto il sequestro giudiziario, in attuazione del quale il bene è
materialmente rientrato nella sua sfera di disponibilità e custodia.
Con il presente giudizio di merito, l'attrice ha chiesto accertarsi l'intervenuta risoluzione pagina 2 di 4 del contratto o, comunque, la sua intervenuta scadenza e, conseguentemente, accertarsi il proprio diritto a trattenere il macchinario oggetto del vincolo cautelare.
ha dedotto che, in data 8/2/2024, è deceduto , titolare Controparte_1 CP_3
della totalità del capitale sociale di ed amministratore unico. In fase cautelare, CP_2
stante l'assenza del legale rappresentante della società, è stato nominato curatore speciale,
ai sensi dell'art. 78 c.p.c., l'avv. Paolo Borgna e tale nomina, permanendone le condizioni legittimanti, è stata confermata nel presente giudizio.
La convenuta, in persona del curatore speciale nominato, non si è costituita in giudizio e ne viene in questa sede dichiarata la contumacia.
Il ricorso è stato istruito in via documentale.
***
Le domande sono fondate e meritano accoglimento per le ragioni che seguono.
E' documentale la conclusione, tra le parti, del contratto di comodato ed è documentale,
altresì, l'intervenuta scadenza del rapporto, indicata all'art. 3 del contratto nel 31/12/2024
(doc. 2).
Sussiste, pertanto, il diritto di parte attrice di trattenere il bene di cui è titolare.
Tale diritto sussisteva, altresì, all'epoca del deposito del ricorso per sequestro giudiziario,
non per intervenuta scadenza, posto che il termine finale non era ancora spirato, bensì in ragione della previsione contrattuale di cui all'art. 3, ultimo periodo, che accorda al comodante la facoltà di chiedere la restituzione anticipata del bene. Tale facoltà, infatti, è
stata esercitata con PEC del 23/2/2024, mai riscontrata dalla controparte.
Poiché, a seguito dell'ottenimento del provvedimento di sequestro giudiziario, il bene è
già rientrato nella materiale disponibilità della proprietaria, non occorre in questa sede pagina 3 di 4 ordinarne la restituzione, dovendo il presente accertamento limitarsi alla legittimità della richiesta di restituzione del bene e, comunque, all'intervenuta scadenza del contratto, con conseguente facoltà dell'attrice di utilizzare in maniera piena ed esclusiva il bene per cui è
causa.
Le spese di lite, del procedimento ante causam e della presente fase di merito, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al d.m.
55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto della non complessità delle questioni affrontate e del contegno processuale della parte convenuta, che in fase cautelare non si è
opposta alla domanda e nella presente fase non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda, accerta e dichiara l'intervenuto legittimo esercizio della facoltà di chiedere la restituzione anticipata del bene oggetto di comodato e,
comunque, la successiva intervenuta scadenza del contratto per cui è causa, con conseguente diritto di parte attrice di trattenere ed utilizzare il proprio macchinario tornio automatico Hanwha XD38 Matr. XD-38II-CM-0382-H;
2) condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, liquidate per la fase cautelare in € 1.014,00 e per la fase di merito in € 2.906,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge ed oltre a esborsi documentati.
Novara, 15 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1919/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. VERZONI STEFANO e dell'avv. LA PENNA
FRANCESCA e domicilio eletto presso lo studio del secondo difensore;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., ai fini del CP_2 P.IVA_2
presente procedimento, avv. Paolo Borgna, giusta nomina in atti, contumace;
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 4 Oggetto: comodato di beni mobili
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
Voglia il Tribunale ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, si adi merito sia
istruttoria - dato atto che il contratto di comodato stipulato con in data 9 novembre CP_2
2023 è stato risolto dalla ricorrente in data 23 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 3 del medesimo
contratto e dato atto che la scadenza naturale è comunque il 31 dicembre 2024, accertare che
[...]
ha diritto a trattenere il macchinario "Tornio Automatico Hanwha XD38 Matr. Controparte_1
XD-38II-CM-0382-H", oggetto del provvedimento di sequestro, di cui, in qualità di legittima
proprietaria, la piena e libera disponibilità; - condannare la società convenuta alla rifusione delle
spese processuali, della fase cautelare e della fase di merito.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. a seguito Controparte_1
dell'ottenimento della misura cautelare del sequestro giudiziario del proprio macchinario tornio automatico Hanwha XD38 Matr. XD-38II-CM-0382-H, concesso in comodato a
CP_2
L'attrice, in fase cautelare, aveva allegato la necessità di rientrare in possesso del bene, per inserirlo nel ciclo produttivo del nuovo stabilimento di Bolzano Novarese, motivo per cui aveva chiesto ed ottenuto il sequestro giudiziario, in attuazione del quale il bene è
materialmente rientrato nella sua sfera di disponibilità e custodia.
Con il presente giudizio di merito, l'attrice ha chiesto accertarsi l'intervenuta risoluzione pagina 2 di 4 del contratto o, comunque, la sua intervenuta scadenza e, conseguentemente, accertarsi il proprio diritto a trattenere il macchinario oggetto del vincolo cautelare.
ha dedotto che, in data 8/2/2024, è deceduto , titolare Controparte_1 CP_3
della totalità del capitale sociale di ed amministratore unico. In fase cautelare, CP_2
stante l'assenza del legale rappresentante della società, è stato nominato curatore speciale,
ai sensi dell'art. 78 c.p.c., l'avv. Paolo Borgna e tale nomina, permanendone le condizioni legittimanti, è stata confermata nel presente giudizio.
La convenuta, in persona del curatore speciale nominato, non si è costituita in giudizio e ne viene in questa sede dichiarata la contumacia.
Il ricorso è stato istruito in via documentale.
***
Le domande sono fondate e meritano accoglimento per le ragioni che seguono.
E' documentale la conclusione, tra le parti, del contratto di comodato ed è documentale,
altresì, l'intervenuta scadenza del rapporto, indicata all'art. 3 del contratto nel 31/12/2024
(doc. 2).
Sussiste, pertanto, il diritto di parte attrice di trattenere il bene di cui è titolare.
Tale diritto sussisteva, altresì, all'epoca del deposito del ricorso per sequestro giudiziario,
non per intervenuta scadenza, posto che il termine finale non era ancora spirato, bensì in ragione della previsione contrattuale di cui all'art. 3, ultimo periodo, che accorda al comodante la facoltà di chiedere la restituzione anticipata del bene. Tale facoltà, infatti, è
stata esercitata con PEC del 23/2/2024, mai riscontrata dalla controparte.
Poiché, a seguito dell'ottenimento del provvedimento di sequestro giudiziario, il bene è
già rientrato nella materiale disponibilità della proprietaria, non occorre in questa sede pagina 3 di 4 ordinarne la restituzione, dovendo il presente accertamento limitarsi alla legittimità della richiesta di restituzione del bene e, comunque, all'intervenuta scadenza del contratto, con conseguente facoltà dell'attrice di utilizzare in maniera piena ed esclusiva il bene per cui è
causa.
Le spese di lite, del procedimento ante causam e della presente fase di merito, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al d.m.
55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto della non complessità delle questioni affrontate e del contegno processuale della parte convenuta, che in fase cautelare non si è
opposta alla domanda e nella presente fase non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda, accerta e dichiara l'intervenuto legittimo esercizio della facoltà di chiedere la restituzione anticipata del bene oggetto di comodato e,
comunque, la successiva intervenuta scadenza del contratto per cui è causa, con conseguente diritto di parte attrice di trattenere ed utilizzare il proprio macchinario tornio automatico Hanwha XD38 Matr. XD-38II-CM-0382-H;
2) condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, liquidate per la fase cautelare in € 1.014,00 e per la fase di merito in € 2.906,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge ed oltre a esborsi documentati.
Novara, 15 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 4 di 4