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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2024, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Monica Montante Giudice
dott.ssa Eleonora Bruno Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 3395 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 09/06/1974 elettivamente domiciliato in Misilmeri, Parte_1
Corso Vittorio Emanuele n.539, presso lo studio dell'avv. Ferraro Elisabetta, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 27/07/1976, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Palermo via G. Pacini n.12, presso lo studio dell'avv. Saccullo Francesca, che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 17/07/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 3 dicembre 2024 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2)Nella consapevolezza che in assenza di figli minori non si procede ad assegnazione della casa familiare, i coniugi stabiliscono che la IG.ra continuerà ad abitare nell'immobile di Via CP_1
Cartiera n.13 unitamente alla LI. Le parti stabiliscono che nel momento in cui la LI deciderà di lasciare l'immobile per trasferirsi eventualmente altrove il IG. darà alla IG.ra Pt_1 CP_1 un preavviso di rilascio di mesi sei per consentirle di trovare un'altra abitazione, ovvero qualora la LI decida di sposarsi, fissando pertanto la data in tempo anteriore, la IG.ra rilascerà CP_1 l'immobile alla stessa data del matrimonio della LI, senza alcun onere da parte del Sig. a Pt_1 comunicare tale data. Il IG. ichiara di rinunciare agli arredi della casa coniugale e pertanto Pt_1 gli stessi rimangono assegnati alla IG.ra . CP_1
3)La IG. si impegna a rilasciare l'immobile, nelle modalità di cui sopra, nelle condizioni CP_1 in cui si trova oggi. Eventuali danni arrecati saranno a Suo esclusivo carico.
4)Il Sig. ontribuirà al mantenimento ordinario della IG.ra nella misura di €300,00 Pt_1 CP_1 mensili, rivalutabili annualmente, da versarsi in unica soluzione entro il 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario alla postepay avente codice IBAN [...] alla stessa intestata, e al mantenimento diretto della LI nella misura di € 250,00 mensili, Persona_1 rivalutabili annualmente, da versarsi in unica soluzione entro il 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario alla postepay avente codice IBAN [...] alla stessa LI intestata. Il IG. si obbliga inoltre a sopportare nella misura del 50% le spese straordinarie Pt_1 necessarie alla LI concordandole direttamente con quest'ultima.
5)Entro la data di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione il IG. si obbliga ai seguenti adempimenti: Pt_1
a. consegnare alla IG.ra certificato di cancelleria della P. Iva alla stessa intestata CP_1 relativa ad un'attività commerciale di fatto gestita dal IG. corrente a Palermo nella Pt_1 via Villagrazia n. 118; b. estinguere il conto corrente aziendale e la relativa carta di credito legati alla predetta attività commerciale intestati alla IG.ra assumendosi ogni obbligazione per gli eventuali CP_1 debiti contratti;
c. volturare a proprio nome l'utenza relativa alla fornitura energetica della predetta attività commerciale che il IG. si obbliga comunque a pagare fino al momento della voltura;
Pt_1
c. effettuare a proprie spese il passaggio di proprietà relativo al mezzo targato BC790BM intestato alla IG.ra , acquistato dai coniugi in costanza di matrimonio, versandole CP_1 nel contempo la somma di € 500,00 pari al 50% del valore medesimo;
2 d. effettuare a proprie spese il passaggio di proprietà relativo al motociclo Honda SH150 targato es38417 intestato alla IG.ra ma in uso al IG. assumendosi ogni CP_1 Pt_1 obbligazione per i debiti eventualmente contratti legati al medesimo (multe, bollo, assicurazione);
6)I coniugi concordano che l'autovettura Panda targata FV412WW intestata alla IG.ra CP_1 rimarrà in uso alla stessa, mentre l'autovettura Fiat 500 intestata alla IG.ra rimarrà in CP_1 uso alla LI . Persona_1
7)Inoltre il IG. si assume ogni obbligazione per tutti i debiti presenti passati e futuri contratti Pt_1 con dipendenti, fornitori, Banche, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio e qualsiasi altro terzo nell'esercizio dell'attività commerciale corrente in Palermo nella via Villagrazia 118 e collegata alla p iva n intestata alla IG.ra , ad eccezione dei contributi INPS P.IVA_1 CP_1 che dovevano versarsi a favore della IG.ra e mai versati, i quali rimarranno a suo CP_1 esclusivo carico.
8)Le parti dichiarano che, alla data odierna, non sussistono beni in regime di comunione legale”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 17/07/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 20/09/1997- atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 92 - P. II – serie A - Anno 1997).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di ConIGlio del giorno 10 dicembre 2024.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Monica Montante Giudice
dott.ssa Eleonora Bruno Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 3395 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 09/06/1974 elettivamente domiciliato in Misilmeri, Parte_1
Corso Vittorio Emanuele n.539, presso lo studio dell'avv. Ferraro Elisabetta, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 27/07/1976, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Palermo via G. Pacini n.12, presso lo studio dell'avv. Saccullo Francesca, che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 17/07/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 3 dicembre 2024 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2)Nella consapevolezza che in assenza di figli minori non si procede ad assegnazione della casa familiare, i coniugi stabiliscono che la IG.ra continuerà ad abitare nell'immobile di Via CP_1
Cartiera n.13 unitamente alla LI. Le parti stabiliscono che nel momento in cui la LI deciderà di lasciare l'immobile per trasferirsi eventualmente altrove il IG. darà alla IG.ra Pt_1 CP_1 un preavviso di rilascio di mesi sei per consentirle di trovare un'altra abitazione, ovvero qualora la LI decida di sposarsi, fissando pertanto la data in tempo anteriore, la IG.ra rilascerà CP_1 l'immobile alla stessa data del matrimonio della LI, senza alcun onere da parte del Sig. a Pt_1 comunicare tale data. Il IG. ichiara di rinunciare agli arredi della casa coniugale e pertanto Pt_1 gli stessi rimangono assegnati alla IG.ra . CP_1
3)La IG. si impegna a rilasciare l'immobile, nelle modalità di cui sopra, nelle condizioni CP_1 in cui si trova oggi. Eventuali danni arrecati saranno a Suo esclusivo carico.
4)Il Sig. ontribuirà al mantenimento ordinario della IG.ra nella misura di €300,00 Pt_1 CP_1 mensili, rivalutabili annualmente, da versarsi in unica soluzione entro il 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario alla postepay avente codice IBAN [...] alla stessa intestata, e al mantenimento diretto della LI nella misura di € 250,00 mensili, Persona_1 rivalutabili annualmente, da versarsi in unica soluzione entro il 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario alla postepay avente codice IBAN [...] alla stessa LI intestata. Il IG. si obbliga inoltre a sopportare nella misura del 50% le spese straordinarie Pt_1 necessarie alla LI concordandole direttamente con quest'ultima.
5)Entro la data di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione il IG. si obbliga ai seguenti adempimenti: Pt_1
a. consegnare alla IG.ra certificato di cancelleria della P. Iva alla stessa intestata CP_1 relativa ad un'attività commerciale di fatto gestita dal IG. corrente a Palermo nella Pt_1 via Villagrazia n. 118; b. estinguere il conto corrente aziendale e la relativa carta di credito legati alla predetta attività commerciale intestati alla IG.ra assumendosi ogni obbligazione per gli eventuali CP_1 debiti contratti;
c. volturare a proprio nome l'utenza relativa alla fornitura energetica della predetta attività commerciale che il IG. si obbliga comunque a pagare fino al momento della voltura;
Pt_1
c. effettuare a proprie spese il passaggio di proprietà relativo al mezzo targato BC790BM intestato alla IG.ra , acquistato dai coniugi in costanza di matrimonio, versandole CP_1 nel contempo la somma di € 500,00 pari al 50% del valore medesimo;
2 d. effettuare a proprie spese il passaggio di proprietà relativo al motociclo Honda SH150 targato es38417 intestato alla IG.ra ma in uso al IG. assumendosi ogni CP_1 Pt_1 obbligazione per i debiti eventualmente contratti legati al medesimo (multe, bollo, assicurazione);
6)I coniugi concordano che l'autovettura Panda targata FV412WW intestata alla IG.ra CP_1 rimarrà in uso alla stessa, mentre l'autovettura Fiat 500 intestata alla IG.ra rimarrà in CP_1 uso alla LI . Persona_1
7)Inoltre il IG. si assume ogni obbligazione per tutti i debiti presenti passati e futuri contratti Pt_1 con dipendenti, fornitori, Banche, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio e qualsiasi altro terzo nell'esercizio dell'attività commerciale corrente in Palermo nella via Villagrazia 118 e collegata alla p iva n intestata alla IG.ra , ad eccezione dei contributi INPS P.IVA_1 CP_1 che dovevano versarsi a favore della IG.ra e mai versati, i quali rimarranno a suo CP_1 esclusivo carico.
8)Le parti dichiarano che, alla data odierna, non sussistono beni in regime di comunione legale”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 17/07/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 20/09/1997- atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 92 - P. II – serie A - Anno 1997).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di ConIGlio del giorno 10 dicembre 2024.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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