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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 161/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO IL, LA
NOLA CATIA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 17/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7035/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170037661490000 IVA-ALTRO 2013
- DOCUMENTO n. 07120221460000216008 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5339/2025 depositato il
22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato a mezzo PEC il 6-12-24, Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 7035/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sez. 29, depositata in cancelleria in data
06.05.2024, con cui era stato rigettato il ricorso dallo stesso proposto nei confronti di Agenzia delle Entrate
SS avverso l'iscrizione ipotecaria n. 07120221460000216008, impugnata limitatamente alla cartella esattoriale n. 07120170037661490000, che risultava notificata in data 3.4.2017, dell'importo di € 2.627,29 relativo a somme richieste a titolo di IVA anno 2013.
Il ricorrente aveva eccepito la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti;
per intervenuta prescrizione delle somme richieste anche a titolo di sanzioni ed interessi;
il difetto di motivazione dell'atto anche in punto di calcolo degli interessi;
la carenza di prova dell'esecutività del ruolo;
la decadenza dalla riscossione per mancata tempestività nell'iscrizione a ruolo ex art. 24 D.L. n. 98/2011, nonché per violazione del DPR n. 602/1973.
Nel giudizio di primo grado era intervenuta in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli.
La Corte di primo grado aveva rigettato tutti i motivi di ricorso, con condanna al pagamento delle spese, rilevando in particolare che l'Agenzia SS aveva provato la regolare notifica a mezzo PEC della cartella sottostante, nonché di atti interruttivi successivi idonei ad interrompere la prescrizione nei termini previsti.
L'appellante lamentava l'errata condanna al pagamento delle spese processuali, in quanto Agenzia
SS era costituita a mezzo di un funzionario, l'inammissibilità della documentazione depositata all'atto di una costituzione tardiva, ed insisteva su alcuni motivi di impugnazione proposti in primo grado ed in particolare sulla nullità della notifica effettuata a mezzo PEC ad un indirizzo, riferito ad una società, diverso da quello suo personale e comunque non risultante da pubblici registri, sulla maturata prescrizione quanto meno per sanzioni e interessi, sulla intervenuta decadenza, sul difetto di prova dell'esecutività del ruolo;
chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso di primo grado, vinte le spese.
L'Agenzia SS di Napoli e l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli si costituivano in giudizio e, in sede di controdeduzioni, chiedevano il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della camera di consiglio, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, quanto al tardivo deposito della documentazione in rimo grado, si osserva che la stessa
è stata nuovamente, e questa volta, tempestivamente depositata in appello.
In presenza di un giudizio di primo grado instaurato prima del 4 gennaio 2024 va ritenuta certamente ammissibile l'esibizione per la prima volta in appello della prova della notifica degli atti presupposti, trovando applicazione l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023.
Va infatti evidenziato che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, è stato inciso nella sua formulazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025.
La norma suindicata nella vecchia formulazione, come interpretata dal diritto vivente ( Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre
2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio 2024, n. 5199), consentiva il deposito di nova in appello con l'unico limite alla producibilità di nuovi documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
All'esito della novella, il comma 1 riformato prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», mentre a norma del comma 3, inserito ex novo nel corpo dell'art. 58, «[n] on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 36 del 2025 limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,», restando invece in vigore il divieto assoluto di produzione delle notifiche in appello.
Nella specie, tuttavia, può trovare applicazione la norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 2, del d.lgs.
n. 220 del 2023, come modificata dalla stessa sentenza n. 36 del 2025 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023.
In presenza di un giudizio di appello il cui primo grado è stato instaurato prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 220 del 2023 trova pertanto applicazione l'art. 58 nella vecchia formulazione.
Quanto alla notifica degli atti presupposti, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, Agenzia
SS ha documentato la regolare notifica: della cartella esattoriale impugnata il 3.4.2017; di un avviso di intimazione il 3.3.2022; di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria il 15.6.2022; tutti atti notificati a mezzo PEC all'indirizzo Email_4 come risulta dal messaggio di avvenuta consegna, recante il codice fiscale del ricorrente (CF_Ricorrente_1).
Quanto alla validità di tale notifica si osserva che l'esatta riconducibilità alla sfera di conoscenza dell'appellante è comprovata oltre che dal codice fiscale, che consente una identificazione certa, anche dal fatto che dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Napoli, tale risulta essere l'indirizzo PEC del contribuente nella sua qualità di piccolo imprenditore alla cui attività si riferisce il tributo IVA oggetto della cartella.
La notifica all'indirizzo PEC di un piccolo imprenditore individuale risultante dal registro delle imprese va dunque ritenuta validamente effettuata;
né rileva che allo stesso fosse riconducibile anche altro indirizzo
PEC personale, dal momento che la pretesa tributaria trae origine da un'attività professionale o di impresa.
A fronte della prova della regolare notifica di plurimi atti presupposti risultano ormai precluse tutte quelle contestazioni attinenti al merito della pretesa, quali la prescrizione, in ogni caso non decorsa trattandosi di imposta soggetta a prescrizione decennale, ed il corretto calcolo degli interessi;
anche la successiva intimazione risulta notificata nei termini quinquennali rispetto ad interessi e sanzioni.
Si ricorda che in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione dell'atto successivo per dolersi di vizi inerenti alla cartella esattoriale già notificata e non opposta nei termini. (Vedi Cass. n. 13102 del 2017;
Cass. n. 21082 del 2011).
Il motivo sulla formazione del ruolo è poi inammissibile in quanto proposto per la prima volta in appello.
Da rigettare anche il motivo sulla condanna alle spese che risultano correttamente liquidate per l'attività difensiva svolta dal funzionario;
come affermato dalla S.C. “nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo” ( Cass. n. 1019 del 2024 e n.
27634 del 2021)
La liquidazione risulta avvenuta nel rispetto di tali criteri, né risulta contestata la violazione dei limiti di tariffa.
Per le suesposte considerazioni l'appello va rigettato;
la condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna il contribuente 'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado liquidate in € 1.100,00, nei confronti di ADER, oltre accessori come per legge, ed in Euro 550,00 in favore di Agenzia Entrate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO IL, LA
NOLA CATIA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 17/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7035/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170037661490000 IVA-ALTRO 2013
- DOCUMENTO n. 07120221460000216008 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5339/2025 depositato il
22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato a mezzo PEC il 6-12-24, Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 7035/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sez. 29, depositata in cancelleria in data
06.05.2024, con cui era stato rigettato il ricorso dallo stesso proposto nei confronti di Agenzia delle Entrate
SS avverso l'iscrizione ipotecaria n. 07120221460000216008, impugnata limitatamente alla cartella esattoriale n. 07120170037661490000, che risultava notificata in data 3.4.2017, dell'importo di € 2.627,29 relativo a somme richieste a titolo di IVA anno 2013.
Il ricorrente aveva eccepito la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti;
per intervenuta prescrizione delle somme richieste anche a titolo di sanzioni ed interessi;
il difetto di motivazione dell'atto anche in punto di calcolo degli interessi;
la carenza di prova dell'esecutività del ruolo;
la decadenza dalla riscossione per mancata tempestività nell'iscrizione a ruolo ex art. 24 D.L. n. 98/2011, nonché per violazione del DPR n. 602/1973.
Nel giudizio di primo grado era intervenuta in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli.
La Corte di primo grado aveva rigettato tutti i motivi di ricorso, con condanna al pagamento delle spese, rilevando in particolare che l'Agenzia SS aveva provato la regolare notifica a mezzo PEC della cartella sottostante, nonché di atti interruttivi successivi idonei ad interrompere la prescrizione nei termini previsti.
L'appellante lamentava l'errata condanna al pagamento delle spese processuali, in quanto Agenzia
SS era costituita a mezzo di un funzionario, l'inammissibilità della documentazione depositata all'atto di una costituzione tardiva, ed insisteva su alcuni motivi di impugnazione proposti in primo grado ed in particolare sulla nullità della notifica effettuata a mezzo PEC ad un indirizzo, riferito ad una società, diverso da quello suo personale e comunque non risultante da pubblici registri, sulla maturata prescrizione quanto meno per sanzioni e interessi, sulla intervenuta decadenza, sul difetto di prova dell'esecutività del ruolo;
chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso di primo grado, vinte le spese.
L'Agenzia SS di Napoli e l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli si costituivano in giudizio e, in sede di controdeduzioni, chiedevano il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della camera di consiglio, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, quanto al tardivo deposito della documentazione in rimo grado, si osserva che la stessa
è stata nuovamente, e questa volta, tempestivamente depositata in appello.
In presenza di un giudizio di primo grado instaurato prima del 4 gennaio 2024 va ritenuta certamente ammissibile l'esibizione per la prima volta in appello della prova della notifica degli atti presupposti, trovando applicazione l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023.
Va infatti evidenziato che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, è stato inciso nella sua formulazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025.
La norma suindicata nella vecchia formulazione, come interpretata dal diritto vivente ( Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre
2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio 2024, n. 5199), consentiva il deposito di nova in appello con l'unico limite alla producibilità di nuovi documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
All'esito della novella, il comma 1 riformato prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», mentre a norma del comma 3, inserito ex novo nel corpo dell'art. 58, «[n] on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 36 del 2025 limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,», restando invece in vigore il divieto assoluto di produzione delle notifiche in appello.
Nella specie, tuttavia, può trovare applicazione la norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 2, del d.lgs.
n. 220 del 2023, come modificata dalla stessa sentenza n. 36 del 2025 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023.
In presenza di un giudizio di appello il cui primo grado è stato instaurato prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 220 del 2023 trova pertanto applicazione l'art. 58 nella vecchia formulazione.
Quanto alla notifica degli atti presupposti, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, Agenzia
SS ha documentato la regolare notifica: della cartella esattoriale impugnata il 3.4.2017; di un avviso di intimazione il 3.3.2022; di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria il 15.6.2022; tutti atti notificati a mezzo PEC all'indirizzo Email_4 come risulta dal messaggio di avvenuta consegna, recante il codice fiscale del ricorrente (CF_Ricorrente_1).
Quanto alla validità di tale notifica si osserva che l'esatta riconducibilità alla sfera di conoscenza dell'appellante è comprovata oltre che dal codice fiscale, che consente una identificazione certa, anche dal fatto che dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Napoli, tale risulta essere l'indirizzo PEC del contribuente nella sua qualità di piccolo imprenditore alla cui attività si riferisce il tributo IVA oggetto della cartella.
La notifica all'indirizzo PEC di un piccolo imprenditore individuale risultante dal registro delle imprese va dunque ritenuta validamente effettuata;
né rileva che allo stesso fosse riconducibile anche altro indirizzo
PEC personale, dal momento che la pretesa tributaria trae origine da un'attività professionale o di impresa.
A fronte della prova della regolare notifica di plurimi atti presupposti risultano ormai precluse tutte quelle contestazioni attinenti al merito della pretesa, quali la prescrizione, in ogni caso non decorsa trattandosi di imposta soggetta a prescrizione decennale, ed il corretto calcolo degli interessi;
anche la successiva intimazione risulta notificata nei termini quinquennali rispetto ad interessi e sanzioni.
Si ricorda che in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione dell'atto successivo per dolersi di vizi inerenti alla cartella esattoriale già notificata e non opposta nei termini. (Vedi Cass. n. 13102 del 2017;
Cass. n. 21082 del 2011).
Il motivo sulla formazione del ruolo è poi inammissibile in quanto proposto per la prima volta in appello.
Da rigettare anche il motivo sulla condanna alle spese che risultano correttamente liquidate per l'attività difensiva svolta dal funzionario;
come affermato dalla S.C. “nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo” ( Cass. n. 1019 del 2024 e n.
27634 del 2021)
La liquidazione risulta avvenuta nel rispetto di tali criteri, né risulta contestata la violazione dei limiti di tariffa.
Per le suesposte considerazioni l'appello va rigettato;
la condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna il contribuente 'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado liquidate in € 1.100,00, nei confronti di ADER, oltre accessori come per legge, ed in Euro 550,00 in favore di Agenzia Entrate.