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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/04/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15548/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15548/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
- nato a [...] il [...], (c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
San Pietro in Casale (40018 – BO) in Via De Zaiacomo n. 50 di professione insegnante e nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2
), residente in [...] di C.F._2 professione logopedista, entrambi rappresentati difesi e domiciliati presso lo studio dell'Avv. Barbara Breveglieri, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
* * *
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale proposta con ricorso depositato il 6 dicembre 2024; considerato che su richiesta delle parti l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473 bis 12 co,,a 3 c.p.c.; rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati figli: in data 12.01.2014 a Caserta (c.f. Per_1
) e in data 12.10.2012 a Caserta (c.f. entrambi C.F._3 Per_2 CodiceFiscale_4 minorenni e non economicamente auto sufficienti;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alla disciplina introdotta con la l. 8 febbraio 2006 n. 54 visto il parere favorevole del P.M.; ritenuto che nulla debba disporsi in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
pagina 1 di 4
P.Q.M.
- pronuncia la separazione tra:
nato a [...] il [...], (c.f. , e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_2 C.F._2
uniti in matrimonio in data 12.10.2011 a Capua e iscritto nel registro di detto Parte_3
comune al n. 82 Parte II Serie A - Anno 2011
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
- Dà atto che per accordo delle parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
- I signori e , vivranno separati, andando il sig. Parte_1 Parte_2
a vivere altrove, come di fatto già avvenuto con il consenso della moglie, in Cento Corso del Pt_1
Guercino n. 76, ivi trasferendo la residenza entro 3 mesi dalla sottoscrizione del ricorso, mentre la signora rimarrà presso l'abitazione familiare che viene a lei assegnata;
Parte_2
- I figli e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2
abitativo presso la madre, dove manterranno la propria residenza anagrafica;
tale collocamento non comporta la natura preferenziale di un genitore rispetto all'altro, avendo i genitori identiche possibilità ed uguale diritto di tenere i figli nelle rispettive, separate, abitazioni. I genitori si occuperanno quindi della educazione, istruzione, salute, cura ed assistenza dei figli assumendo di comune accordo le relative decisioni e dividendosi i relativi compiti in maniera equilibrata, compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione della vita quotidiana dei minori potranno essere assunte disgiuntamente.
- Il padre potrà stare con i figli ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre e tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori e dei rispettivi impegni lavorativi, e comunque – salvo diversi accordi - con le seguenti modalità:
- e staranno con il padre a fine settimane alterni con quelli della madre dal venerdì Per_1 Per_2
alle ore 18 alla domenica alle ore 21; i minori inoltre trascorreranno con il papà un giorno la settimana, preferibilmente il mercoledì dalle 18,30 alle 21,30 occupandosi il padre della cena e successivamente di riaccompagnarli presso l'abitazione della mamma. I genitori si alterneranno poi nell'accompagnare i figli alle attività sportive nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì, e precisamente a karate dalle ore 18 alle 19 in San Pietro in Casale, a calcio dalle 18 Per_1 Per_2
alle 20 in San Giorgio di Piano;
abitualmente la mamma si occuperà del karate mentre il padre del pagina 2 di 4 calcio;
il padre inoltre accompagnerà i figli a scuola la mattina del giovedì prelevandoli dall'abitazione materna alle ore 7.45 circa.
- I minori trascorreranno alternativamente con il padre e con la madre di anno in anno sette giorni anche non consecutivi per le festività natalizie (dal 24 al 30 dicembre), di fine anno (dal 31 dicembre al 6 gennaio), tre giorni per le festività della Pasqua.
- Durante la stagione estiva sarà prevalentemente il padre (che svolge il lavoro di insegnante) ad occuparsi dei bambini;
i genitori comunque potranno trascorrere due settimane (anche non consecutive) di vacanza con i figli in una località turistica o presso i nonni, da concordarsi entro il
31.05 di ogni anno;
- Nella gestione dei figli i genitori potranno essere aiutati dalla propria rete familiare o da persone di loro fiducia;
se il genitore non potrà occuparsi dei figli a causa di un imprevisto o per impegni personali, prima di attivare una baby sitter, dovrà preventivamente rivolgersi all'altro genitore e comunque dovrà occuparsi dei necessari spostamenti;
- I signori e dovranno impegnarsi affinché i figli mantengano rapporti significativi Pt_1 Parte_2 con i parenti paterni e materni;
- Il signor verserà nelle mani della madre a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Pt_1
e la somma mensile di euro 500,00 oltre alle spese straordinarie che saranno Per_1 Per_2
ripartite in ragione del 50% ciascuno, come previsto dal Protocollo di Bologna e precisamente: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figli : a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente onerosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico – ricreativo – culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite pagina 3 di 4 specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza; spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto
(con raccomandata, e-mail, whatsapp), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 15 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, e-mail o whatsapp) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre 10 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
- L'Assegno Unico verrà percepito dai coniugi in ragione del 50% ciascuno.
- La casa coniugale rimarrà in proprietà in ragione del 50% ciascuno;
- Il conto corrente acceso presso Credit Agricole – Agenzia di San Pietro in Casale n. 00202/
43182806, cointestato tra i coniugi rimarrà acceso per il pagamento del mutuo gravante sull'immobile; su tale conto, mensilmente ciascun coniuge verserà la somma pari al 50% della rata;
- Le parti dichiarano di avere ciascuna aperto un proprio conto corrente personale e di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altra con riferimento a detti conti personali;
- L'auto Ford Fiesta targata DW 315 LX di proprietà del marito resteranno in piena proprietà allo stesso mentre l'auto Dacia Duster targata FL 425 MF di proprietà del marito verrà trasferita a titolo gratuito alla moglie a sua cura e spese;
- Le parti dichiarano di avere così regolato ogni rapporto economico e patrimoniale.
- Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 15.4.2025.
Il giudice est.
Dott. Francesca Neri
Il Presidente
dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15548/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
- nato a [...] il [...], (c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
San Pietro in Casale (40018 – BO) in Via De Zaiacomo n. 50 di professione insegnante e nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2
), residente in [...] di C.F._2 professione logopedista, entrambi rappresentati difesi e domiciliati presso lo studio dell'Avv. Barbara Breveglieri, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale proposta con ricorso depositato il 6 dicembre 2024; considerato che su richiesta delle parti l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473 bis 12 co,,a 3 c.p.c.; rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati figli: in data 12.01.2014 a Caserta (c.f. Per_1
) e in data 12.10.2012 a Caserta (c.f. entrambi C.F._3 Per_2 CodiceFiscale_4 minorenni e non economicamente auto sufficienti;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alla disciplina introdotta con la l. 8 febbraio 2006 n. 54 visto il parere favorevole del P.M.; ritenuto che nulla debba disporsi in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
pagina 1 di 4
P.Q.M.
- pronuncia la separazione tra:
nato a [...] il [...], (c.f. , e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_2 C.F._2
uniti in matrimonio in data 12.10.2011 a Capua e iscritto nel registro di detto Parte_3
comune al n. 82 Parte II Serie A - Anno 2011
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
- Dà atto che per accordo delle parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
- I signori e , vivranno separati, andando il sig. Parte_1 Parte_2
a vivere altrove, come di fatto già avvenuto con il consenso della moglie, in Cento Corso del Pt_1
Guercino n. 76, ivi trasferendo la residenza entro 3 mesi dalla sottoscrizione del ricorso, mentre la signora rimarrà presso l'abitazione familiare che viene a lei assegnata;
Parte_2
- I figli e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2
abitativo presso la madre, dove manterranno la propria residenza anagrafica;
tale collocamento non comporta la natura preferenziale di un genitore rispetto all'altro, avendo i genitori identiche possibilità ed uguale diritto di tenere i figli nelle rispettive, separate, abitazioni. I genitori si occuperanno quindi della educazione, istruzione, salute, cura ed assistenza dei figli assumendo di comune accordo le relative decisioni e dividendosi i relativi compiti in maniera equilibrata, compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione della vita quotidiana dei minori potranno essere assunte disgiuntamente.
- Il padre potrà stare con i figli ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre e tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori e dei rispettivi impegni lavorativi, e comunque – salvo diversi accordi - con le seguenti modalità:
- e staranno con il padre a fine settimane alterni con quelli della madre dal venerdì Per_1 Per_2
alle ore 18 alla domenica alle ore 21; i minori inoltre trascorreranno con il papà un giorno la settimana, preferibilmente il mercoledì dalle 18,30 alle 21,30 occupandosi il padre della cena e successivamente di riaccompagnarli presso l'abitazione della mamma. I genitori si alterneranno poi nell'accompagnare i figli alle attività sportive nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì, e precisamente a karate dalle ore 18 alle 19 in San Pietro in Casale, a calcio dalle 18 Per_1 Per_2
alle 20 in San Giorgio di Piano;
abitualmente la mamma si occuperà del karate mentre il padre del pagina 2 di 4 calcio;
il padre inoltre accompagnerà i figli a scuola la mattina del giovedì prelevandoli dall'abitazione materna alle ore 7.45 circa.
- I minori trascorreranno alternativamente con il padre e con la madre di anno in anno sette giorni anche non consecutivi per le festività natalizie (dal 24 al 30 dicembre), di fine anno (dal 31 dicembre al 6 gennaio), tre giorni per le festività della Pasqua.
- Durante la stagione estiva sarà prevalentemente il padre (che svolge il lavoro di insegnante) ad occuparsi dei bambini;
i genitori comunque potranno trascorrere due settimane (anche non consecutive) di vacanza con i figli in una località turistica o presso i nonni, da concordarsi entro il
31.05 di ogni anno;
- Nella gestione dei figli i genitori potranno essere aiutati dalla propria rete familiare o da persone di loro fiducia;
se il genitore non potrà occuparsi dei figli a causa di un imprevisto o per impegni personali, prima di attivare una baby sitter, dovrà preventivamente rivolgersi all'altro genitore e comunque dovrà occuparsi dei necessari spostamenti;
- I signori e dovranno impegnarsi affinché i figli mantengano rapporti significativi Pt_1 Parte_2 con i parenti paterni e materni;
- Il signor verserà nelle mani della madre a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Pt_1
e la somma mensile di euro 500,00 oltre alle spese straordinarie che saranno Per_1 Per_2
ripartite in ragione del 50% ciascuno, come previsto dal Protocollo di Bologna e precisamente: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figli : a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente onerosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico – ricreativo – culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite pagina 3 di 4 specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza; spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto
(con raccomandata, e-mail, whatsapp), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 15 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, e-mail o whatsapp) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre 10 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
- L'Assegno Unico verrà percepito dai coniugi in ragione del 50% ciascuno.
- La casa coniugale rimarrà in proprietà in ragione del 50% ciascuno;
- Il conto corrente acceso presso Credit Agricole – Agenzia di San Pietro in Casale n. 00202/
43182806, cointestato tra i coniugi rimarrà acceso per il pagamento del mutuo gravante sull'immobile; su tale conto, mensilmente ciascun coniuge verserà la somma pari al 50% della rata;
- Le parti dichiarano di avere ciascuna aperto un proprio conto corrente personale e di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altra con riferimento a detti conti personali;
- L'auto Ford Fiesta targata DW 315 LX di proprietà del marito resteranno in piena proprietà allo stesso mentre l'auto Dacia Duster targata FL 425 MF di proprietà del marito verrà trasferita a titolo gratuito alla moglie a sua cura e spese;
- Le parti dichiarano di avere così regolato ogni rapporto economico e patrimoniale.
- Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 15.4.2025.
Il giudice est.
Dott. Francesca Neri
Il Presidente
dott. Stefano Giusberti
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