TAR Perugia, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 889
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Ordinanza cautelare 5 settembre 2025
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, 10, 134 e 136 del r.d. n. 773/1931, 257bis e 257quater del r.d. n. 635/1940, 3 l. n. 241/1990 - eccesso di potere per difetto di istruttoria, incongruità della motivazione, travisamento dei fatti, ingiustizia ed illogicità gravi e manifeste

    La Corte ha ritenuto che le difese del ricorrente non investono il contenuto oggettivo dei rilievi o il loro significato attribuibile, e che la revoca non può ritenersi fondata su presupposti travisati o insufficienti, anche senza considerare gli ulteriori elementi dedotti in giudizio dall'Amministrazione.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, 10, 11 17bis e 17ter del r.d. n. 773/1931, 14 della l. n. 689/1981, 3, 7 e 10 l. n. 241/1990, 5 l. n. 94/2009, dei principi di proporzionalità e adeguatezza - eccesso di potere per difetto di istruttoria, incongruità della motivazione, travisamento dei fatti, ingiustizia ed illogicità gravi e manifeste

    La Corte ha escluso la violazione delle garanzie procedimentali, ritenendo che l'accesso alla relazione della Questura sia stato correttamente consentito oscurando solo i nomi dei terzi, e che il ricorrente avrebbe potuto partecipare al procedimento. Ha inoltre escluso l'applicazione del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981 alla revoca.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 889
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 889
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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