Ordinanza cautelare 5 settembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00889/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00349/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 349 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Paolo Davalli e Pietro Gigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura di Perugia, Questura di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale della Prefettura di Perugia prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, e di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, ivi compresa la nota della Questura di Perugia, n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, Prefettura di Perugia e Questura di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. CE AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 13 giugno 2024 il ricorrente - dall’aprile 2023 titolare di licenza per attività di investigazioni ex art. 134 del TULPS per esercitare le attività previste dall’art. 5 del d.m. 269/2010, modificato dal d.m. 56/2015, mediante la -OMISSIS- S.r.l. -OMISSIS- (di seguito,-OMISSIS-), di cui è amministratore unico e socio maggioritario - ha comunicato alla Prefettura di Perugia, ai fini del rinnovo della licenza, l’acquisizione del 49% del capitale sociale da parte della -OMISSIS- S.r.l. (di seguito, -OMISSIS-) avvenuta in data 15 aprile 2024.
1.1. In data 1° maggio 2025, il ricorrente ha comunicato alla Prefettura il trasferimento della sede della-OMISSIS- da Perugia a Spello, presso la sede di proprietà della -OMISSIS-.
2. La Prefettura ha effettuato una verifica sul possesso dei requisiti, acquisendo dalla Questura di Perugia il rapporto informativo prot. -OMISSIS- in data 22 ottobre 2024 e giungendo in data 7 maggio 2025 ad avviare un procedimento di autotutela, che si è concluso con la revoca parziale (limitatamente, tra quelle previste dal d.m. 269/2010, alle attività “ a.VI) attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente: - servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi di cui all’ art. 3, commi 7/13 della Legge 94 del 15/7/2009, regolamentati dal D.M. del 6/10/2009; - attività di accoglienza in ambito sportivo, di cui al D.M. 8/8/2007” ) della licenza del ricorrente, mediante provvedimento in data 23 luglio 2025.
2.1. Detta revoca parziale è basata sul rilievo secondo il quale il titolare della licenza non avrebbe la personale ed effettiva direzione delle attività svolte dall’istituto di investigazioni-OMISSIS-; in altre parole, -OMISSIS- avrebbe utilizzato la licenza autonomamente rispetto alla formale gestione del ricorrente. Tale assunto si basa sulle seguenti circostanze: (i) - presso la sede dell’agenzia “-OMISSIS-” - Socia della “-OMISSIS- S.R.L. -OMISSIS-” - è esposto il tariffario di cui all’art. 120 del T.U.L.P.S. dove al punto 1 e al punto 2 indica i compensi percepiti per “l’addetto ai servizi di controllo (tariffa unitaria)” e per “l’addetto ai servizi di controllo (tariffa oraria)”, ma, la parte del tariffario relativa a prestazioni previste da leggi speciali o decreti ministeriali, di cui al punto a.VI) del D.M. 269/2010, dovrebbe essere esposta unicamente presso la sede dell’istituto autorizzato ex art. 134 del T.U.L.P.S .; (ii) - nella documentazione connessa al piano di emergenza relativa alla manifestazione storica i '‘Giochi de le Porte” (acquisita nell’ambito dell’istruttoria esperita) tenutasi a GU NO nelle giornate del 27, 28 e 29 settembre 2024 è indicato che i soggetti incaricati degli specifici compiti previsti dall’art. 5 del D.M. del 06 ottobre 2009 - impiego del personale addetto ai compiti di controllo, controlli preliminari e controlli all’atto dell’accesso al pubblico - sono “12 addetti facenti parte di agenzia accreditata ed iscritta ad Elenchi Ministeriali “-OMISSIS-” e, nell’ambito di tale procedura, la Società “-OMISSIS-” presentava una copia della licenza ex art. 134 del T.U.L.P.S. rilasciata al [ricorrente].
In conclusione, secondo la Prefettura di Perugia “ risulta essere venuta meno l’osservanza del principio della personalità delle autorizzazioni di polizia che, ai sensi dell’art. 8 T.U.L.P.S. non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza. ”.
3. Il provvedimento è stato impugnato dal ricorrente, in proprio e quale amministratore unico della-OMISSIS-, deducendo le censure appresso sintetizzate.
3.1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, 10, 134 e 136 del r.d. n. 773/1931, 257bis e 257quater del r.d. n. 635/1940, 3 l. n. 241/1990 - eccesso di potere per difetto di istruttoria, incongruità della motivazione, travisamento dei fatti, ingiustizia ed illogicità gravi e manifeste.
Il ricorrente è proprietario del 51% delle quote della-OMISSIS- e ne ha la legale rappresentanza, che ha sempre esercitato personalmente con la dovuta continuità senza l’interposizione di chicchessia; gli elementi indicati nel provvedimento non dimostrano la perdita del requisito della personalità della gestione; infatti: l’esposizione del tariffario nella sede della -OMISSIS- è circostanza priva di un qualsiasi riscontro probatorio, ma, in tesi, non potrebbe imputarsi ad una mancanza del ricorrente o assumersi come elemento dissolutore della personalità della licenza; il trasferimento della sede nell’immobile ove ha sede anche -OMISSIS- è una circostanza del tutto neutra rispetto al principio di personalità della licenza, trattandosi di una normale scelta discrezionale d’impresa che non impedisce una costante vigilanza sulle attività di-OMISSIS-; il provvedimento gravato non spiega come il piano di emergenza relativo ai “Giochi de le Porte” possa da solo ragionevolmente giustificare la revoca.
L’irragionevolezza e l’illogicità della decisione emerge dalla stessa nota della Questura n. -OMISSIS-/2024, ove si legge che, dall’istruttoria esperita, non “ si desumono elementi ostativi a carico di soggetti che compongono la compagine societaria della -OMISSIS-, ai sensi di quanto previsto dal dispositivo di cui all’art. 134 TULPS ”, e si precisa che, da quelle stesse indagini potrebbe semmai ipotizzarsi una non ben chiarita “ possibile anomalia ”, e, quindi, non una serie di specifiche e concrete violazioni così gravi da giustificare la massima sanzione della revoca della licenza.
3.2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, 10, 11 17bis e 17ter del r.d. n. 773/1931, 14 della l. n. 689/1981, 3, 7 e 10 l. n. 241/1990, 5 l. n. 94/2009, dei principi di proporzionalità e adeguatezza - eccesso di potere per difetto di istruttoria, incongruità della motivazione, travisamento dei fatti, ingiustizia ed illogicità gravi e manifeste.
La contestazione delle violazioni è avvenuta ben oltre il termine di 90 gg previsto dall’art. 14 della legge 689/1981, visto che il procedimento sanzionatorio in questione veniva avviato in data 7 maggio 2025, e dunque la potestà sanzionatoria era decaduta.
Inoltre, come recentemente ritenuto in giurisprudenza, la Prefettura, in ragione del combinato disposto degli artt. 8, 17 bis e 17 ter del r.d. n. 773/1931, anziché adottare il provvedimento di revoca, avrebbe dovuto “ provvedere, in prima battuta, a sospendere il titolo autorizzativo, concedendo termine all’intimato per uniformarsi alle prescrizioni violate” (TAR Brescia, II, n. 892/2024).
Infine, vi è stata violazione delle pretese partecipative e del diritto di difesa dei ricorrenti, in quanto, a fronte della comunicazione di avvio del procedimento,-OMISSIS- aveva chiesto di accedere agli atti dell’istruttoria ma la Prefettura, ha immotivatamente accolto solo parzialmente l’istanza di accesso, trasmettendo una relazione della Questura di Perugia in buona parte oscurata, ed in tal modo pregiudicando il diritto di-OMISSIS- a presentare osservazioni pertinenti.
4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha controdedotto puntualmente, sottolineando la sussistenza dei presupposti per la revoca della licenza e chiedendo il rigetto del ricorso.
4.1. Ha anche aggiunto che in precedenza diversi operatori della società “-OMISSIS-” erano stati coinvolti in procedimenti sanzionatori amministrativi per la violazione dell’art. 3 della legge 94/2009, per aver svolto funzioni di addetti ai servizi di controllo senza essere iscritti al prescritto elenco prefettizio.
5. Le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche.
5.1. Il ricorrente in particolare ha sottolineato che: il tariffario allegato alla d.i.a. della -OMISSIS- non è mai stato esposto nella sede di quella società, si tratta quindi di una “anomalia” soltanto asserita, che non è mai stata oggetto di un materiale riscontro istruttorio; in occasione della manifestazione di GU NO, il servizio è stato correttamente reso dagli addetti-OMISSIS- sotto la responsabilità del ricorrente, come dimostra anche la comunicazione a sua firma ex art. 3, comma 11, della legge 94/2009, ed il ruolo svolto dalla -OMISSIS- è stato quindi solo quello di procacciare il servizio al ricorrente, nell’esercizio della sua attività di intermediazione (agenzia di affari), legittimamente assentita ex art. 115 del TULPS anche per i servizi di vigilanza e controllo di cui all’art. 134.
5.2. L’Avvocatura dello Stato ha sottolineato una serie di circostanze ulteriori, per lo più successive all’adozione della revoca, a supporto della tesi secondo la quale -OMISSIS- si è comportata come fosse, a tutti gli effetti, titolare di licenza ex art. 134 TULPS, gestendo di fatto l’attività della-OMISSIS- sia per ciò che concerne i rapporti contrattuali che per ciò che concerne la gestione del personale:
- è stato riscontrato che gli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo (c.d. buttafuori), dipendenti della società-OMISSIS-, nel corso dei controlli effettuati, indossavano una divisa di colore nero con una giacca riportante la scritta sul retro “-OMISSIS-”, senza fare alcun riferimento alla-OMISSIS-; tale logo aziendale, riportato sulle divise è un elemento chiave per l’identificazione e riconoscimento dell’operatore, che nei fatti mostra appartenere e far pubblicità alla -OMISSIS-, sebbene siano dipendenti-OMISSIS-;
- in data 25 maggio 2025 presso una discoteca perugina, personale della Questura ha identificato gli addetti alla sicurezza, dipendenti delle società -OMISSIS- e-OMISSIS-, i quali indossavano tutti la medesima divisa sopradescritta; nello specifico, i dipendenti riferivano altresì che le due società erano la stessa cosa, ossia la -OMISSIS- è proprietaria di-OMISSIS- e che pertanto le disposizioni di impiego venivano imposte dall’amministratore unico pro-tempore della società -OMISSIS- (anche per i dipendenti-OMISSIS-); in ordine al corrispettivo per il servizio prestano nella serata danzante, molti di essi riferivano di percepirlo dalla -OMISSIS-, sebbene fossero dipendenti-OMISSIS-; il responsabile del dispositivo di sicurezza della discoteca, dipendente -OMISSIS- (con qualifica di addetto antincendio), risultava non abilitato ai servizi di controllo impartendo però disposizioni anche agli addetti ai servizi di controllo dipendenti dalla-OMISSIS-, e riferiva di essere stato incaricato quale responsabile del dispositivo di sicurezza della discoteca dalla -OMISSIS-; costui, ascoltato ex art. 13 della legge 689/1981 in merito al dispositivo di sicurezza della discoteca riferiva “ si, dipende interamente dalla società -OMISSIS- la quale delega il servizio di addetto ai servizi di controllo alla società-OMISSIS-. Si tratta di sue società distinte, la -OMISSIS- detenendo quote di partecipazione della società-OMISSIS-, ma che di fatto lavorano come se fossero una. Entrambe le agenzie intrattengono rapporti con i committenti, i quali si rivolgono talvolta all’una e altre volte all’altra .” (tale circostanza ha dato luogo all’avvio di procedimenti sanzionatori);
- -OMISSIS- si distingue per un oggetto sociale che non contempla le attività di sicurezza di controllo del tipo di quella svolta (e addirittura coordinata) dal dichiarante presso la discoteca; per questo motivo, è rimasta coinvolta in procedimenti sanzionatori a carattere amministrativo per la violazione della legge 94/2009 art. 3 commi 7 – 13;
- in data 7 agosto 2025, la Questura di Perugia ha redatto un ulteriore verbale di illecito amministrativo nei confronti del rappresentante pro-tempore della -OMISSIS-, per aver fornito direttamente un servizio (il servizio di controllo) avvalendosi della-OMISSIS- per l’integrazione del requisito tecnico mancante (la licenza ex art. 134 TULPS), curando la predisposizione delle condizioni contrattuali e intrattenendo relazioni negoziali dirette con i diversi committenti, rispetto ai quali si presentava come società fornitrice di un servizio (quello di controllo) e non quale mera intermediaria;
- -OMISSIS-, nelle proprie offerte economiche trasmesse ai richiedenti, riporta: “ L’azienda in collaborazione con TI RI con legge 134 del T.U.L.P.S. è specializzata in: (…) Servizi investigativi: - Indagini investigative; tutela famiglie; istruttorie penali; infedeltà; - assenteismo al lavoro; controllo inventariale; investigazioni informatiche; intelligence service;”. Continua con: “Corsi di Formazione : (…) - Corsi Addetto ai Servizi di Controllo per intrattenimento pubblico spettacolo ”, per concludere con: “(…) La -OMISSIS- opera in tutto il territorio Nazionale e istituisce un severo criterio di selezione e di ispezione degli operatori, assicurando che il personale è : (…) – qualificato con attestati di addetti ai servizi di controllo (rif. D.M. 06 ottobre 2009) (…) – con abbigliamento uniformato e adeguato all’ambiente e alle condizioni operative – è operativo h24 (…)”;
- nella lettera di presa in carico del servizio di sicurezza dell’evento denominato “PAIPER”, svoltosi a Foligno dal 27 al 29 giugno 2025, sottoscritta dall’amministratore di -OMISSIS- e trasmessa agli organizzatori dell’evento, si precisa che, per quanto concerne il personale addetto ai servizi di controllo la -OMISSIS- si sarebbe avvalsa della-OMISSIS-, riportando anche le generalità dei dipendenti ed il relativo numero di tesserino prefettizio
- in data 12 luglio 2025, durate la sagra del pesce sfilettato svoltosi nel Comune di Magione, risultava essere stato impiegato un addetto ai servizi di controllo indossante la divisa della -OMISSIS-.
- nelle comunicazioni ufficiali della-OMISSIS- dirette alla Questura, viene riportato il seguente numero di tel. […] il quale, tramite un risponditore automatico, comunica all’utente il seguente messaggio: “ Siete in linea con -OMISSIS-, un operatore vi risponderà appena possibile. Grazie ”; è dunque evidente che qualunque comunicazione si voglia fare alla-OMISSIS-, la stessa deve necessariamente transitare per -OMISSIS-.
5.3. Il ricorrente ha replicato, confutando alcune circostanze e sottolineando che, in ogni caso, non provano nulla e non sono state menzionate né nella motivazione del provvedimento di revoca né nella comunicazione di avvio del procedimento, e dunque costituiscono un’inammissibile motivazione postuma del provvedimento. Ha inoltre sottolineato che la documentazione fotografica prodotta dall’Avvocatura dello Stato è scorretta, in quanto non ritrae la divisa degli addetti nella sua interezza (nella parte anteriore della divisa è ben visibile il logo di-OMISSIS-).
6. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
6.1. Anzitutto, è evidente che le ulteriori circostanze sottolineate dalla difesa dell’Amministrazione avrebbero dovuto essere prospettate e valorizzate nel procedimento sanzionatorio, e – a prescindere dalla loro fondatezza - costituiscono un inammissibile tentativo di integrare la motivazione del provvedimento.
6.2. Deve poi escludersi che vi sia stata una violazione delle garanzie procedimentali in danno del ricorrente, posto che riguardo alla relazione istruttoria della Questura prot. -OMISSIS- in data 22 ottobre 2025 l’accesso è stato correttamente consentito, oscurando soltanto i nomi dei terzi. Il ricorrente, su tale base, ben avrebbe potuto partecipare al procedimento prospettando gli elementi che fa valere in giudizio.
6.3. Non è dubbio che la Prefettura, ricevuta la comunicazione dell’ingresso di altra società nell’azionariato della-OMISSIS- (e poi del trasferimento della sede societaria in quella della partecipante), avesse il potere di valutare la permanenza dei requisiti in capo al titolare della licenza di p.s. utilizzata per svolgere le attività previste dall’art. 5 del d.m. 269/2010 e s.m.i..
Infatti, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza “ La materia è regolata dal T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e dal relativo Regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n .635). Gli TI di vigilanza privata svolgono, pur se in forma imprenditoriale privata, compiti storicamente assunti dall'autorità statuale, quali sono quelli afferenti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. L'abilitazione all'esercizio di tale, delicata, attività di polizia presuppone il previo accertamento, a cura del Prefetto, del possesso iniziale e della permanenza dei requisiti soggettivi, professionali, tecnici, economici ed operativi (c.d. capacità tecnica) puntualmente stabiliti dal D.M. 1 dicembre 2010, n. 269, ed evidentemente reputati indispensabili affinché l'attività di prevenzione dei pericoli per gli interessi pubblici sopra detti possa essere efficacemente espletata in forma privata ” (…) “ Trattasi, all'evidenza, di requisiti sui quali il legislatore fonda una presunzione di qualità dei servizi resi (difatti l’Allegato A al D.M. n. 269 del 2010 è intitolato “Requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza”), livello qualitativo che, considerata la caratura dei beni giuridici in gioco (la libertà e il patrimonio di tutte quelle persone che potrebbero astrattamente esser pregiudicate da aggressioni di stampo criminale), deve essere valutata secondo un principio di proporzionalità, calibrato sulla tipologia di servizi rientranti nella specifica classe funzionale (A, B, C, o D) prevista dall'art. 2, comma 2, D.M. n. 269 del 2010, che l’Istituto di vigilanza privata intende rendere a terzi (“Le caratteristiche ed i requisiti sono rapportati alle classi funzionali di attività che si intendono svolgere…”), conseguendone che l’oggettivo venir meno, per qualunque causa, dei requisiti che avevano giustificato il rilascio dell'autorizzazione prefettizia allo svolgimento di quel determinato servizio legittima il contrarius actus della revoca .” (Cons. Stato, VII, n. 7389/2024).
Del resto, l’art. 257 quater del R.D. 635/1940, regolamento di esecuzione del TULPS, prevede espressamente che “ Le licenze già rilasciate sono revocate quando vengono a mancare i requisiti richiesti per il loro rilascio”.
6.4. Al potere di revoca in questione non si applica il termine previsto dall’art. 14 della legge 689/1981, relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie.
6.5. Tra i requisiti necessari al rilascio o al mantenimento della licenza rientra il rispetto del principio di personalità di cui all’art. 8 del TULPS.
Infatti “ Stante il principio di personalità di cui all’art. 8 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 il rilascio dei provvedimenti di polizia comporta la costituzione di un rapporto giuridico intercorrente esclusivamente tra l’Autorità di Pubblica Sicurezza ed il richiedente il titolo, trattandosi di rapporto intrasmissibile e insuscettibile di dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvo i casi particolari previsti dalla legge. La giurisprudenza amministrativa (cfr. per tutte Tar Puglia Lecce, Sez. I, 2 novembre 2011 n. 1902) ha evidenziato che il principio di personalità della licenza di pubblica sicurezza costituisce un requisito essenziale del titolo autorizzativo poiché assicura un controllo efficace nei confronti del soggetto autorizzato (sul presupposto che lo stesso assuma in prima persona la responsabilità della piena conformità dell'attività esercitata rispetto all'atto di assenso rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza) e individua il soggetto sul quale esercitare una sorveglianza immediata per superiori esigenze di ordine pubblico .” (così, di recente, TAR Calabria, I, n. 486/2025).
6.6. Quanto alla posizione della -OMISSIS-, va sottolineato che le agenzie di intermediazione ex art. 115 TULPS sono legittimate esclusivamente allo svolgimento di attività di intermediazione, finalizzata a mettere in contatto due parti contraenti, con esclusione della facoltà allo svolgere direttamente l’attività propria di TI regolamentati dall’art. 134, come anche riportato dalla circolare del Ministero dell’Interno nr. 557/PAS/U/002604/10089.D(1) del 22 febbraio 2018. Tuttavia, la stessa circolare prevede che “ … poiché la vigente normativa non dirime il fenomeno dell'intermediazione nel settore della vigilanza privata né traccia una chiara linea di demarcazione tra il network (ex art. 115 T.U.L.P.S.) e le attività riconducibili all’art. 134 T.U.L.P.S. in ambito privato, si può ritenere possibile che l’azienda cliente stipuli un contratto con il network che, a sua volta, stipula poi un contratto con l’impresa di sicurezza autorizzata ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S.
Pertanto, attesa la previsione normativa delle Agenzie di Intermediazione autorizzate ex art. 115, laddove queste intermedino servizi per la cui esecuzione viene prevista un'autorizzazione o licenza rilasciata a norma del T.U.L.P.S., sarebbe auspicabile che te stesse si obbligassero con il committente esclusivamente per l'attività di intermediazione mentre il contratto per il servizio di vigilanza, con relativa fatturazione, dovrebbe rimanere in capo alla società regolarmente autorizzata alla specifica attività .”.
In altri termini, come sottolinea il ricorrente, è possibile che l’azienda cliente stipuli un contratto con la società di intermediazione che, a sua volta, stipula poi un contratto con l’impresa di sicurezza autorizzata ai sensi dell’art. 134. Ciò che però non è in alcun modo consentito, poiché evidentemente scardina il principio di personalità dell’autorizzazione, è che la società di intermediazione, anziché limitarsi alla commercializzazione ed alla promozione di servizi per conto di istituti di vigilanza ed agenzie investigative, si comporti invece come fosse essa stessa titolare della licenza ex art. 134, gestendo di fatto l’attività, soprattutto per ciò che concerne l’organizzazione dei servizi e la gestione del personale.
6.7. Nel provvedimento impugnato sono stati individuati due elementi che costituiscono indice univoco di tale straripamento del ruolo di -OMISSIS- nella gestione diretta delle attività, riservate ai titolari di licenza ex art. 134 e formalmente intestate alla-OMISSIS- ed al ricorrente.
L’esposizione del tariffario per le attività oggetto di licenza ex art. 134 nella propria sede (in quel momento non ancora divenuta anche la sede della-OMISSIS-) - circostanza che nella nota prot. -OMISSIS-/2024 la Questura di Perugia evince dalla Comunicazione di Inizio Attività per Agenzia di Affari per conto terzi effettuata in data 11 aprile 2024 dalla rappresentante legale di -OMISSIS- - non è spiegabile in altro modo, così come, a maggior ragione, l’indicazione da parte di -OMISSIS- dell’utilizzo di proprio personale ai fini dello svolgimento di dette attività in occasione dell’evento di GU NO.
In ordine a detti elementi le difese del ricorrente si limitano a sottolineare che non è stato effettuato un sopralluogo diretto nella sede di -OMISSIS-, e che comunque si tratta di condotte a lui non imputabili.
Ma tali confutazioni non investono il contenuto oggettivo dei rilievi, né il significato ad essi ragionevolmente attribuibile.
6.8. Pertanto, anche senza poter valutare la rilevanza della concentrazione della sede delle due società (ipotesi altresì consentita dalla circolare sopra menzionata, ma soltanto in presenza di specifiche cautele volte ad assicurare la distinzione degli ambiti di attività), circostanza già concretizzatasi al momento dell’adozione del provvedimento ma ivi semplicemente menzionata, e tanto meno quella degli altri elementi dedotti in giudizio dalla difesa dell’Amministrazione, non considerati nel provvedimento, la revoca non può ritenersi fondata su presupposti travisati o insufficienti.
6.9. In conclusione, se si considera “l'ampiezza della discrezionalità che connota le valutazioni del Prefetto, anche in relazione alla straordinarietà dell'affidamento a privati di compiti di protezione di persone e cose tradizionalmente riservati alla competenza dei Corpi di Polizia” (Cons. Stato, VII, n. 7389/2024, cit.), non sembra illogico o sproporzionato che la violazione del principio di personalità della licenza di pubblica sicurezza - da parte di chi assuma il ruolo di contraente principale di una prestazione che viene in realtà fornita da altro soggetto giuridico, il quale si dichiara mero intermediario del rapporto ma assume la gestione diretta non solo dell’accordo ma anche dell’attività, così ingenerandosi nei committenti una falsa rappresentazione del rapporto contrattuale e creandosi confusione sul ruolo, le competenze e le responsabilità dei soggetti coinvolti – sia sanzionata con la revoca della licenza.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad oneri ed accessori di legge, per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone fisiche o giuridiche menzionate nella sentenza.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CE AR, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CE AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.