Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/03/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1321/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1321/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Gabrio Strada che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Gabrio Strada che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Emettersi sentenza dichiarativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes in Varedo in data 8.10.2005 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varedo al n. 21, anno 2005, parte 2, serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Varedo di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
1. I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. I figli pagina 1 di 4
2. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza abituale dei figli (questioni di straordinaria amministrazione) dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
in difetto di accordo, ogni genitore conserva il diritto di adire la A.G. al fine di dirimere la controversia.
3. La casa familiare sita in Varedo (MB) – Via Palermo n. 26 e distinta come segue al NCEU del
Comune di Varedo
- Foglio 7, particella 184, subalterno 12 – cl. A/3, classe 4, cons. 6,5 vani
- Foglio 7, particella 266, subalterno 5 – cl. C/6, classe 6, cons. 39 mq. (Va Tommaseo n. 15,
Piano S1) di proprietà esclusiva e piena della sig.ra , resta tale e presso la stessa i figli Parte_1 manterranno la residenza con collocamento prevalente.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, nel rispetto primario dei loro desideri e Parte_2 della loro volontà a riguardo, nei tempi e con le modalità di seguito indicati:
- per un fine settimana ogni 15 giorni dalle ore 21.00 del venerdì (prendendoli a carico presso l'abitazione della madre) alle ore 8.30 del lunedì, con onere di condurli a scuola durante l'anno scolastico.
- durante la settimana, previ accordi con la madre e tenendo conto degli impegni scolastici e ricreativi dei figli, nonché degli impegni lavorativi della madre.
- per 15 giorni durante il mese di agosto (ad anni alternati i primi o gli ultimi 15 gg.), fermo restando l'impegno a garantire contatti telefonici con la madre ed a comunicarle preventivamente la località di villeggiatura;
allo stesso modo la madre si impegna a comunicare la località di villeggiatura al padre ed a garantire contatti telefonici con il figlio.
- Ad anni alternati, durante le festività Pasquali
- Ad anni alternati, dall'inizio delle festività Natalizie sino al 31 dicembre oppure dal 1 gennaio sino alla fine delle festività Natalizie, con onere di condurre i figli a scuola nel dì del rientro.
- In ogni altro periodo dell'anno non già regolamentato dal presente articolo ovvero in deroga a quanto previsto nel presente articolo, previo accordo espresso con la madre.
5. I ricorrenti richiamano ed intendono qui integralmente trascritto il Piano Genitoriale sub. DOC. 10 che, sottoscritto per espressa accettazione, gli stessi si impegnano a rispettare nell'interesse dei comuni figli.
6. Il padre si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_2 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 300,00 per ogni figlio, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat a partire dal secondo anno successivo alla emissione della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre alla quota di 5 0% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate dal Protocollo n. 1377/18 pagina 2 di 4 Tribunale di Monza del 7.5.2018 “Linee condivise concernenti le spese per i figli” in vigore presso il
Tribunale di Monza che qui si intende integralmente ed espressamente richiamato, trascritto ed accettato (DOC. 12) in uno all'ulteriore Protocollo del 7.5.2018 Tribunale di Monza “Disposizioni concernenti le spese straordinarie per i figli” relativo alle modalità di espressione del consenso dei genitori per la determinazione e la suddivisione delle spese riguardanti i figli (DOC. 13).
I ricorrenti dichiarano espressamente di già conoscere il contenuto dei predetti documenti, avendoli già sottoscritti in sede di separazione per espressa accettazione (V. DOC. 12 e 13, estratti dal fascicolo informativo del procedimento per separazione personale dei coniugi).
7. I ricorrenti prestano sin d'ora il proprio consenso per richiedere l'emissione di documenti validi per l'espatrio dei figli.
8. I ricorrenti si obbligano reciprocamente a comunicarsi variazione dei recapiti di contatto e ad indicare il luogo ove si trovano figli.
9. I ricorrenti, consapevoli delle sanzioni nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, sottoscrivono e producono i docc. 8 e 9 (moduli spese) corredati dalla documentazione ivi richiamata.
10. I ricorrenti si impegnano reciprocamente ad estinguere ogni rapporto bancario cointestato ancora in essere, suddividendo l'eventuale saldo attivo ovvero passivo nella misura del 50% ciascuno.
11. I ricorrenti concordano che le presenti condizioni avranno efficacia a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso congiunto.
12. Spese legali integralmente compensate”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con sentenza n. 425/2024, pubblicata il 19.6.2024 e passata in giudicato come da attestazione depositata agli atti. Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1 pagina 3 di 4 e in Varedo in data 8.10.2005 (trascritto al nr. 21 parte II serie Pt_1 Parte_2
A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2005) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Varedo affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898;
III. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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