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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/04/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 295/2022 R.G. promossa da
(cf: e per essa la mandataria già Parte_1 P.IVA_1 CP_1
(cf: , a sua volta rappresentata dalla procuratrice CP_2 P.IVA_2
(cf/pi: , rappresentata e difesa, per procura generale alle CP_3 P.IVA_3
liti allegata alla comparsa di nuovo procuratore, dagli avv.ti Alessandro Barbaro e
Andrea Aloi;
appellante contro
( ), CP_4 CodiceFiscale_1 Controparte_5
( ), ( ), CodiceFiscale_2 CP_6 CodiceFiscale_3
( ), rappresentati e difesi, per procura CP_7 CodiceFiscale_4
in atti, dagli avv.ti Carlo Giovanni Lisi e Debora Maria Lombardo;
appellati
All'udienza collegiale del 6.12.2024, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pronunciando nel giudizio di opposizione proposto dalla
[...]
nonché dagli odierni appellati, Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 542/2013, che aveva loro intimato il pagamento, in favore di della somma di €.203.105,48 - Parte_3
oltre accessori e spese - quale saldo debitore dei due rapporti di conto corrente affidati e dei nove rapporti di finanziamento intrattenuti dall'azienda agricola con la banca e garantiti dagli altri opponenti, nel quale aveva proposto intervento la cessionaria del credito e per essa la mandataria il Tribunale Parte_1 CP_1
di Ragusa, con sentenza n. 940/2021, pubblicata il 21.7.2021, ha revocato l'opposto decreto ingiuntivo nei confronti di , , CP_4 Controparte_5 CP_6
e , condannando al pagamento in loro favore delle spese CP_7 CP_1 di lite, ha rigettato l'opposizione nei confronti dell'azienda agricola, condannando quest'ultima al pagamento in favore della banca e di al pagamento delle CP_1
spese.
Per quanto d'interesse il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza, ai sensi dell'art. 1957 c.c., formulata da , , CP_4 Controparte_5 [...]
e , avendo la banca agito per il recupero del credito oltre il CP_6 CP_7
termine semestrale ivi previsto, né potendo la scrittura di fideiussione del 2.10.2008
(recte: 2.12.2008) qualificarsi quale contratto autonomo di garanzia, non essendo a tal fine sufficiente l'obbligo del fideiussore, previsto dall'art. 5 del contratto, di
“pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta”, ed anzi la natura autonoma della garanzia risultando smentita dai frequenti richiami, in contratto, alle obbligazioni garantite quali parametro dell'obbligazione dei garanti e dall'uso dei termini “fideiussore”, fideiussione”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello per il tramite della Parte_1
mandataria, cui hanno resistito gli appellati , , CP_4 Controparte_5 [...]
e . CP_6 CP_7
Maturati i termini per il deposito di comparse conclusionali e di replica, la causa
è pervenuta alla decisione del collegio.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante, assumendo la violazione ed errata applicazione dell'art. 1957 c.c., censura la sentenza per aver qualificato quale fideiussione, anzichè contratto autonomo di garanzia, il contratto del 2.12.2008 col quale
[...]
, , e hanno garantito i CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
rapporti intrattenuti dall' Parte_2
con la . Argomenta diffusamente in tal senso.
[...] CP_8
Ciò premesso, è preliminare ed assorbente il rilievo - in conformità all'eccezione formulata dagli appellati - dell'inammissibilità del gravame, siccome proposto
(tramite notifica effettuata in data 23 febbraio 2022 a mezzo pec ai difensori costituiti in primo grado degli appellati , , e CP_4 Controparte_5 CP_6
) oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza CP_7
impugnata (21 luglio 2021), di cui all'art. 327 c.p.c., nel testo introdotto dall'art.46, comma 17, della legge n.69 del 2009 (termine che, tenuto conto della sospensione feriale, scadeva in data 21 febbraio 2022).
Con le conclusionali, del resto, l'appellante nulla ha dedotto sul punto, essendosi limitata ad argomentare circa il merito dell'appello proposto.
L'appellante va condannata al rimborso in favore degli appellati delle spese del presente grado, liquidate come in dispositivo applicati i parametri medi delle vigenti tabelle, in relazione al valore della domanda e all'attività espletata (e dunque esclusa la voce relativa alla fase istruttoria / di trattazione, in difetto di svolgimento delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c.: Cass. 10206/2021).
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: dichiara l'inammissibilità dell'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del grado, che liquida in €.9.991,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
3 dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 295/2022 R.G. promossa da
(cf: e per essa la mandataria già Parte_1 P.IVA_1 CP_1
(cf: , a sua volta rappresentata dalla procuratrice CP_2 P.IVA_2
(cf/pi: , rappresentata e difesa, per procura generale alle CP_3 P.IVA_3
liti allegata alla comparsa di nuovo procuratore, dagli avv.ti Alessandro Barbaro e
Andrea Aloi;
appellante contro
( ), CP_4 CodiceFiscale_1 Controparte_5
( ), ( ), CodiceFiscale_2 CP_6 CodiceFiscale_3
( ), rappresentati e difesi, per procura CP_7 CodiceFiscale_4
in atti, dagli avv.ti Carlo Giovanni Lisi e Debora Maria Lombardo;
appellati
All'udienza collegiale del 6.12.2024, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pronunciando nel giudizio di opposizione proposto dalla
[...]
nonché dagli odierni appellati, Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 542/2013, che aveva loro intimato il pagamento, in favore di della somma di €.203.105,48 - Parte_3
oltre accessori e spese - quale saldo debitore dei due rapporti di conto corrente affidati e dei nove rapporti di finanziamento intrattenuti dall'azienda agricola con la banca e garantiti dagli altri opponenti, nel quale aveva proposto intervento la cessionaria del credito e per essa la mandataria il Tribunale Parte_1 CP_1
di Ragusa, con sentenza n. 940/2021, pubblicata il 21.7.2021, ha revocato l'opposto decreto ingiuntivo nei confronti di , , CP_4 Controparte_5 CP_6
e , condannando al pagamento in loro favore delle spese CP_7 CP_1 di lite, ha rigettato l'opposizione nei confronti dell'azienda agricola, condannando quest'ultima al pagamento in favore della banca e di al pagamento delle CP_1
spese.
Per quanto d'interesse il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza, ai sensi dell'art. 1957 c.c., formulata da , , CP_4 Controparte_5 [...]
e , avendo la banca agito per il recupero del credito oltre il CP_6 CP_7
termine semestrale ivi previsto, né potendo la scrittura di fideiussione del 2.10.2008
(recte: 2.12.2008) qualificarsi quale contratto autonomo di garanzia, non essendo a tal fine sufficiente l'obbligo del fideiussore, previsto dall'art. 5 del contratto, di
“pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta”, ed anzi la natura autonoma della garanzia risultando smentita dai frequenti richiami, in contratto, alle obbligazioni garantite quali parametro dell'obbligazione dei garanti e dall'uso dei termini “fideiussore”, fideiussione”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello per il tramite della Parte_1
mandataria, cui hanno resistito gli appellati , , CP_4 Controparte_5 [...]
e . CP_6 CP_7
Maturati i termini per il deposito di comparse conclusionali e di replica, la causa
è pervenuta alla decisione del collegio.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante, assumendo la violazione ed errata applicazione dell'art. 1957 c.c., censura la sentenza per aver qualificato quale fideiussione, anzichè contratto autonomo di garanzia, il contratto del 2.12.2008 col quale
[...]
, , e hanno garantito i CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
rapporti intrattenuti dall' Parte_2
con la . Argomenta diffusamente in tal senso.
[...] CP_8
Ciò premesso, è preliminare ed assorbente il rilievo - in conformità all'eccezione formulata dagli appellati - dell'inammissibilità del gravame, siccome proposto
(tramite notifica effettuata in data 23 febbraio 2022 a mezzo pec ai difensori costituiti in primo grado degli appellati , , e CP_4 Controparte_5 CP_6
) oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza CP_7
impugnata (21 luglio 2021), di cui all'art. 327 c.p.c., nel testo introdotto dall'art.46, comma 17, della legge n.69 del 2009 (termine che, tenuto conto della sospensione feriale, scadeva in data 21 febbraio 2022).
Con le conclusionali, del resto, l'appellante nulla ha dedotto sul punto, essendosi limitata ad argomentare circa il merito dell'appello proposto.
L'appellante va condannata al rimborso in favore degli appellati delle spese del presente grado, liquidate come in dispositivo applicati i parametri medi delle vigenti tabelle, in relazione al valore della domanda e all'attività espletata (e dunque esclusa la voce relativa alla fase istruttoria / di trattazione, in difetto di svolgimento delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c.: Cass. 10206/2021).
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: dichiara l'inammissibilità dell'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del grado, che liquida in €.9.991,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
3 dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
4