TRIB
Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/12/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3348/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3348/2024 R.G., avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.12.1994, ivi residente, viale Zecchino n. 110, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Gaspare Campisi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
10.11.1989;
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con decreto del 17.12.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione dinanzi al Collegio, sulle conclusioni come in atti precisate da parte ricorrente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato il 7.10.2024, , Parte_1 premettendo di avere intrattenuto una relazione more uxorio con , dalla Controparte_1 quale nasceva (il 13.11.2017), deducendo il disinteresse dell'ex compagno nei Per_1
1 confronti della figlia, chiedeva l'affidamento esclusivo della minore con collocamento presso di sé, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno e la previsione dell'obbligo in capo a controparte di versare a titolo di mantenimento la somma mensile di euro 600,00, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio, all'esito dell'udienza del 10.4.2025, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. il Giudice relatore in via provvisoria e urgente - non ravvisando ragioni di pregiudizio - disponeva l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
regolamentava dettagliatamente l'esercizio del diritto di visita paterno e, tenuto conto delle condizioni economiche di entrambe le parti, poneva in capo a l'obbligo di corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, e rinviava la causa per la decisione all'udienza del 16.12.2025, assegnando i termini a ritroso di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c..
Con note ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 13.12.2025 in sostituzione dell'udienza parte ricorrente insisteva nelle proprie domande e il giudice relatore con provvedimento adottato il 17.12.2025 poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
2. Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale Controparte_1 non si è costituito in giudizio nonostante sia stato regolarmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti.
3. Passando al merito, la domanda di affidamento esclusivo della minore avanzata dalla ricorrente non appare meritevole di accoglimento.
Sull'argomento si ricorda innanzitutto che, in punto di diritto, a partire dalla Legge di riforma n. 154/2006, ed oggi secondo il disposto dell'art. 337-ter, comma 2, c.c., il giudice della crisi familiare è chiamato a valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, oppure stabilisce a quale di essi i figli debbano essere affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore ed, altresì, fissando la misura ed il modo in cui ciascuno di essi deve contribuire alla loro cura, mantenimento, istruzione ed educazione.
In altre parole, l'affidamento condiviso costituisce il criterio preferenziale dell'affidamento dei minori nelle situazioni di crisi e di disgregazione della convivenza familiare e, non a caso, l'art. 337-quater c.c. specifica che solo nel caso in cui l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse del minore è possibile scegliere di affidarlo a soltanto uno dei due.
2 Giova all'uopo osservare come, in giurisprudenza, i motivi ostativi all'affidamento condiviso sono stati individuati, di volta in volta, nelle violenze e maltrattamenti posti in essere sui figli ad opera di uno dei genitori, nello stato di detenzione di uno dei due genitori oppure in situazioni di tossicodipendenza, di alcolismo o di patologie psichiche di un genitore o, ancora, nella violazione, da parte di uno dei due genitori, dei tipici doveri nei confronti della prole.
Altre pronunce giurisprudenziali (ed idee dottrinarie) hanno optato, con orientamenti non sempre univoci, per l'affido esclusivo in circostanze quali la distanza tra le residenze dei genitori, la volontà di entrambi di disporre l'affidamento esclusivo del figlio, le difficoltà, anche relazionali, nel rapporto tra uno dei genitori e il minore – dettate spesso da ragioni oggettive estranee alla volontà di entrambi – oppure, ancora, il rifiuto del figlio nei confronti di uno dei due genitori e il forte attaccamento, invece, nei confronti dell'altro.
In ogni caso, sottolinea la giurisprudenza di legittimità, “la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., tra le tante, Cass.
n. 27/2017).
Tanto premesso, nel caso in esame la ricorrente si è limitata ad allegare l'inadempimento del resistente rispetto all'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia minore.
In altri termini, neppure in punto di prospettazione la ha lamentato profili di Pt_1 inidoneità genitoriale dell'ex compagno tali da legittimare una deroga al regime ordinario di affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori.
Non essendo emerso, peraltro, emerse circostanze nuove rispetto all'emissione dell'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. – non reclamata dalla ricorrente – va confermato l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
Vanno altresì confermate le modalità di visite del padre, il quale, pertanto, potrà incontrare e tenere con sé la minore – salvi diversi accordi con la controparte – per due pomeriggi la settimana dalle 16.00 alle 20.00 e a weekend alternati dal sabato alle ore 16.00 fino alla domenica alle ore 20.00; potrà sentire la minore telefonicamente (anche a mezzo videochiamata) ogni giorno, esclusi i giorni di visita, nella fascia oraria pre-cena (salvo impegni scolastici e sportivi) inclusa tra le 19.30 e le 20.00; per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno;
per cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie alternando di
3 anno in anno il 24 e il 25 Dicembre / il 31 dicembre e l'1 Gennaio;
per due giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno dei minori ad anni alterni;
il giorno del proprio compleanno e della festa del papà.
4. Passando alla determinazione del contributo economico dovuto dal resistente per il mantenimento della figlia, in assenza di notizie certe circa la condizione economico- reddituale del , il Collegio ritiene proporzionato e congruo, anche in relazione all'età CP_1 della minore, confermare l'obbligo in suo capo di corrispondere a , entro Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di euro 300,00 per il mantenimento di oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
5. Stante la natura e l'esito del giudizio, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3348/2024 R.G.: dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
regolamenta l'esercizio del diritto di visita paterno come in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di versare – entro il giorno 5 di ogni mese – a Controparte_1
la somma di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1 figlia minore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 20.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3348/2024 R.G., avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.12.1994, ivi residente, viale Zecchino n. 110, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Gaspare Campisi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
10.11.1989;
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con decreto del 17.12.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione dinanzi al Collegio, sulle conclusioni come in atti precisate da parte ricorrente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato il 7.10.2024, , Parte_1 premettendo di avere intrattenuto una relazione more uxorio con , dalla Controparte_1 quale nasceva (il 13.11.2017), deducendo il disinteresse dell'ex compagno nei Per_1
1 confronti della figlia, chiedeva l'affidamento esclusivo della minore con collocamento presso di sé, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno e la previsione dell'obbligo in capo a controparte di versare a titolo di mantenimento la somma mensile di euro 600,00, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio, all'esito dell'udienza del 10.4.2025, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. il Giudice relatore in via provvisoria e urgente - non ravvisando ragioni di pregiudizio - disponeva l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
regolamentava dettagliatamente l'esercizio del diritto di visita paterno e, tenuto conto delle condizioni economiche di entrambe le parti, poneva in capo a l'obbligo di corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, e rinviava la causa per la decisione all'udienza del 16.12.2025, assegnando i termini a ritroso di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c..
Con note ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 13.12.2025 in sostituzione dell'udienza parte ricorrente insisteva nelle proprie domande e il giudice relatore con provvedimento adottato il 17.12.2025 poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
2. Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale Controparte_1 non si è costituito in giudizio nonostante sia stato regolarmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti.
3. Passando al merito, la domanda di affidamento esclusivo della minore avanzata dalla ricorrente non appare meritevole di accoglimento.
Sull'argomento si ricorda innanzitutto che, in punto di diritto, a partire dalla Legge di riforma n. 154/2006, ed oggi secondo il disposto dell'art. 337-ter, comma 2, c.c., il giudice della crisi familiare è chiamato a valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, oppure stabilisce a quale di essi i figli debbano essere affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore ed, altresì, fissando la misura ed il modo in cui ciascuno di essi deve contribuire alla loro cura, mantenimento, istruzione ed educazione.
In altre parole, l'affidamento condiviso costituisce il criterio preferenziale dell'affidamento dei minori nelle situazioni di crisi e di disgregazione della convivenza familiare e, non a caso, l'art. 337-quater c.c. specifica che solo nel caso in cui l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse del minore è possibile scegliere di affidarlo a soltanto uno dei due.
2 Giova all'uopo osservare come, in giurisprudenza, i motivi ostativi all'affidamento condiviso sono stati individuati, di volta in volta, nelle violenze e maltrattamenti posti in essere sui figli ad opera di uno dei genitori, nello stato di detenzione di uno dei due genitori oppure in situazioni di tossicodipendenza, di alcolismo o di patologie psichiche di un genitore o, ancora, nella violazione, da parte di uno dei due genitori, dei tipici doveri nei confronti della prole.
Altre pronunce giurisprudenziali (ed idee dottrinarie) hanno optato, con orientamenti non sempre univoci, per l'affido esclusivo in circostanze quali la distanza tra le residenze dei genitori, la volontà di entrambi di disporre l'affidamento esclusivo del figlio, le difficoltà, anche relazionali, nel rapporto tra uno dei genitori e il minore – dettate spesso da ragioni oggettive estranee alla volontà di entrambi – oppure, ancora, il rifiuto del figlio nei confronti di uno dei due genitori e il forte attaccamento, invece, nei confronti dell'altro.
In ogni caso, sottolinea la giurisprudenza di legittimità, “la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., tra le tante, Cass.
n. 27/2017).
Tanto premesso, nel caso in esame la ricorrente si è limitata ad allegare l'inadempimento del resistente rispetto all'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia minore.
In altri termini, neppure in punto di prospettazione la ha lamentato profili di Pt_1 inidoneità genitoriale dell'ex compagno tali da legittimare una deroga al regime ordinario di affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori.
Non essendo emerso, peraltro, emerse circostanze nuove rispetto all'emissione dell'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. – non reclamata dalla ricorrente – va confermato l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
Vanno altresì confermate le modalità di visite del padre, il quale, pertanto, potrà incontrare e tenere con sé la minore – salvi diversi accordi con la controparte – per due pomeriggi la settimana dalle 16.00 alle 20.00 e a weekend alternati dal sabato alle ore 16.00 fino alla domenica alle ore 20.00; potrà sentire la minore telefonicamente (anche a mezzo videochiamata) ogni giorno, esclusi i giorni di visita, nella fascia oraria pre-cena (salvo impegni scolastici e sportivi) inclusa tra le 19.30 e le 20.00; per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno;
per cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie alternando di
3 anno in anno il 24 e il 25 Dicembre / il 31 dicembre e l'1 Gennaio;
per due giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno dei minori ad anni alterni;
il giorno del proprio compleanno e della festa del papà.
4. Passando alla determinazione del contributo economico dovuto dal resistente per il mantenimento della figlia, in assenza di notizie certe circa la condizione economico- reddituale del , il Collegio ritiene proporzionato e congruo, anche in relazione all'età CP_1 della minore, confermare l'obbligo in suo capo di corrispondere a , entro Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di euro 300,00 per il mantenimento di oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
5. Stante la natura e l'esito del giudizio, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3348/2024 R.G.: dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
regolamenta l'esercizio del diritto di visita paterno come in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di versare – entro il giorno 5 di ogni mese – a Controparte_1
la somma di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1 figlia minore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 20.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
4