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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/10/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Nr. 1365/2024 R.G. Trib.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 25/09/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, (cod. fisc. ) nata il Parte_1 C.F._1 25.08.1986 in Romania e residente a [...], nella qualità di genitore di (cod. fisc Persona_1
nato a [...] il [...], rappresentata e difesa - in C.F._2 forza di procura speciale depositata in formato analogico posta in calce al ricorso - dall'avv. Gianluca Paolo Maria Firrone (cod. fisc. ) con C.F._3 domicilio fisico eletto presso il suo studio a Caltanissetta, Viale Trieste n. 308 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC Email_1
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti CP_
, S.C.C.I. , rappresentata e difesa dagli Avv. ti DOLCE STEFANO (CF CP_1
) e RU ME (CF , in C.F._4 C.F._5 forza di procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio Persona_2 di Roma, con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC
e Email_2 Email_3
- convenuto - CONCLUSIONI: come in atti
* * * RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 445 co.
6-bis cpc depositato in data 18/09/2024, la sig.ra ha contestato le conclusioni raggiunte in seno alla Parte_1 consulenza espletata in sede di ATP laddove è stata esclusa la sussistenza, in capo al figlio, delle condizioni sanitarie richieste per l'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento della condizione di disabilità grave. La ricorrente ha censurato la correttezza dell'indagine peritale, evidenziando come quest'ultima presenti erronee valutazioni diagnostiche e sia espressione di una sottovalutazione del quadro morboso di cui il minore è portatore. Nello specifico, le censure articolate hanno rimproverato al primo CTU:
- di aver espresso un giudizio non coerente con i dati clinici ed obbiettivi che segnalano la presenza di deficit dell'attenzione ed iperattività [si richiama la certificazione del centro di riabilitazione del 16/09/2024];
1 - di aver omesso gli accertamenti volti a verificare il grado di sviluppo in rapporto all'età anagrafica del minore [in particolare, il mancato ricorso alle scale di
“LA”];
- di aver sottovalutato la documentazione in atti, in particolare
➢ la relazione riguardante il ricovero presso l'IRCCS Associazione Oasi Maria SS. di Troina intervenuto dal 27.09.2023 al 03.10.2023 ove si rappresenta: <visita npi: (..)deambulazione autonoma possibile, prevalentemente sulle punte. linguaggio verbale non adeguato all'età. contatto oculare scarsamente modulato. […] la valutazione psicologica effettuata mediate osservazioni cliniche, educative, e somministrazione di test psicometrici ha evidenziato atipie nelle aree della relazione comunicazione… (…) manifesta irrequietezza motoria... (..) a livello comportamentale il bambino sembra intollerante ai rumori ed alla confusione durante ricovero si è interessato coetanei, li ricercati per_1 condiviso o partecipato giochi. viene totalmente assistito nell'igiene mentre mette in atto comportamenti disfunzionali tollera con l'acqua sul viso, cerca divincolarsi necessita contenimento>>;
➢ la certificazione dell'unità operativa di dell'ASP di CP_3
Caltanissetta del 17.05.2023 in cui è diagnosticata la presenza di
“Disturbo dell'eloquio e del linguaggio. Disturbo ipercinetico della condotta”;
➢ la certificazione del Centro di Riabilitazione “Villa San Giuseppe” del 27.02.2023.
- che lo stesso Istituto, <nella sua comunicazione tecnico scientifica per la valutazione ed accertamento delle invalidità relative ai bambini affetti dalla sindrome dell'autismo, ha fatto presente che “nel dsm-5 disabilità intellettiva deve essere stimata non più con semplice misurazione del qi, ma anche capacità adattive tramite vabs (vineland adaptive behaviour scale); risultando essa nelle persone autismo e qi nella norma…… importante è, al fine di evitare automatismi acritici nel giudizio medico legale, clinica globale minore affetto da disturbo autistico”. (cfr. 14.04.2015 ad integrazione messaggio 5544 cp_1
23.06.2014)>> [pagine 5 e 6 ricorso]. L' si è costituito in giudizio, ha contestato l'ammissibilità CP_1 dell'opposizione, ne ha dedotto l'infondatezza nel merito e si è opposto al rinnovo delle operazioni peritali. La causa è stata istruita mediante rinnovo della CTU. È stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del giorno 25/09/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Preliminarmente, in punto di ammissibilità del ricorso, deve rilevarsi che l'atto introduttivo del giudizio contesta le conclusioni del CTU, con riguardo ai presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabile grave, evidenziando la gravità del complesso morboso da cui
2 è affetto il minore, la sottovalutazione delle patologie e la loro incidenza sulla vita quotidiana. Il ricorso in opposizione è pertanto ammissibile.
3. Espletata nuova CTU medico legale, con incarico al dott. , Persona_3 il perito ha escluso che il minore si sia trovato e si trovi nelle condizioni sanitarie richieste per il riconoscimento della condizione di disabile grave e per ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento. In particolare, il dott. ha così relazionato: <considerazioni medico- per_3 legali ai fini della valutazione richiesta fatta in sede dì ricorso da parte dell'avv. g: firrone, legale rappresentante e difensore ricorrente, vanno analizzate definite le ricadute, termini di gravità, che la caratterizzazione diagnostica concernente . diagnosi “disturbo dello persona_4 spetto dell'autismo con comportamenti ristretti ripetitivi alterazione comunicazione ed interazione sociale necessità supporto livello 1 note lievi sintomatologia disturbo deficit dell'attenzione iperattività” posta per sulla base delle risultanze cliniche, obiettive e dell'esame della Persona_1 documentazione prodotta, deriva da considerazioni concernenti il livello di gravità del disturbo in lui evidenziato e dalle ricadute che esso comporta ai fini del suo adattamento e funzionamento sociale. Il quadro che oggi egli presenta appare nel complesso essere in miglioramento rispetto a quello descritto per la prima volta in occasione del ricovero del 2023. Sulla scorta, infatti, dell'esame della documentazione successiva a quel controllo e dell'esame clinico da me condotto, molte delle annotazioni che erano state allora evidenziate non sono più presenti, altre appaiono migliorate mentre altre ancora persistono.
✓ Non si riscontra più il disinteresse verso i coetanei o gli operatori, non vengono realizzati più soltanto scarabocchi, non c'è più completa e assoluta necessità di assistenza nell'espletamento di pratiche relative alle quotidiane abitudini di vita, come mancato controllo sfinterico, o provvedere all'igiene o al vestirsi o all'uso della toilette.. ✓ In miglioramento è descritta la sua capacità di socializzazione come partecipazione alle attività scolastiche, il rispetto dei docenti, dei compagni e del personale scolastico. Meno conflittuale sono le relazioni interpresonali. Per quanto concerne la comunicazione il suo linguaggio è più ricco e interattivo, è capace di ascolto e di eseguire delle istruzioni, come pure si lascia guidare più facilmente nella scelta delle attività. Vengono descritti progressi nell'apprendimento, anche se manifesta lacune nelle conoscenze e competenze che non sono corrispondenti alla sua classe di appartenenza, come anche si è avuto modo di obiettivare circa le sue performance nella scrittura e nella lettura.
✓ Permangono comportamenti ripetitivi e stereotipati sia nel gioco che nell'eloquio, permane la alterazione della prosodia, così come la difficoltà a rispettare il turno negli scambi comunicativi e a mantenerli per tempi prolungati, perdura la tendenza a parlare sempre, a raccontare a volte in modo abbastanza confuso, a prestare una attenzione selettiva anche se la sua capacità attentiva viene descritta migliorata sia a livello qualitativo che quantitativo. Permangono le note di irrequietezza e di iperattività ma solo nei contesti non strutturati;
infatti, durante la visita tali aspetti sono apparsi ma non disturbanti e pervasivi. Alla luce di quanto sinora affermato si può asserire che le compromissioni riscontrate in , Persona_1 riguardanti i comportamenti ristretti e ripetitivi insieme con le alterazioni della comunicazione ed interazione sociale e la presenza di note di irrequietezza e iperattività, non sono tali da comportare una grave ripercussione sul suo
3 comportamento adattivo, di interferire in modo significativamente rilevante sul suo funzionamento sociale o nella sua vita quotidiana. In funzione del suo livello di gravità che è di grado 1 va comunque garantito, come in atto avviene, un supporto di tipo abilitativo che è quello che sta attuando in quanto Persona_1 assolutamente indispensabile per favorire, per come è già in parte avvenuto, quei miglioramenti che sono stati obiettivati ed evidenziati anche a detta della madre. Pertanto si conclude che “non ha necessità assoluta di un intervento Persona_1 assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione in quanto la sua situazione non assume connotazione di assoluta gravità” e come tale non rientra nei criteri previsti dall'art. 3 comma 3 della legge 104/92. Inoltre non ha diritto al riconoscimento della indennità di accompagnamento in quanto per la sua affezione non ha una inabilità totale che rende necessaria una assistenza continua ed inderogabile. Conclusione medico legale Alla luce delle risultanze della visita effettuata, dell'esame della documentazione allegata, della diagnosi di “Disturbo dello spetto dell'autismo con comportamenti ristretti e ripetitivi e alterazione della comunicazione ed interazione sociale con necessità di supporto di livello 1 e con note lievi di sintomatologia da disturbo da deficit dell'attenzione/iperattività”, delle considerazioni medico-legali svolte, si ritiene che “non ha diritto al riconoscimento di quanto Persona_1 previsto dall'art. 3 comma 3 della legge 104/92”. Inoltre lo si ritiene: “Non avente diritto alla indennità di accompagnamento”.>>. In sede di contraddittorio tecnico, la difesa attorea ha criticato le nuove risultanze medico-legali, facendo leva su un apparato argomentativo del tutto sovrapponibile a quello scandito nel ricorso introduttivo [cfr. “note critiche CTU Papuc pdf.” Depositate in allegato all'elaborato peritale] Il CTU ha comunque preso posizione su tali critiche, rispondendo nei seguenti termini: sottoscritto, formulate dall'Avv.G. P. Firrone, quale difensore e procuratore della Sig.ra nella qualità di genitore del minore Parte_1 Persona_1
, a me pervenute in data 13/05/2025, si precisa che:
[...]
• Tutta quanta la relazione peritale nelle sue diverse articolazioni, dall'esame obiettivo alle valutazioni di ordine medico legale, non è stata condotta sulla base di una semplice osservazione clinica estemporanea, come viene asserito nelle note critiche, ma piuttosto è stata condotto sia mediante un rigoroso esame obiettivo basato su osservazione, visita e colloquio con il minore, sia attraverso una intervista con formulazione di specifiche e precise domande, poste soprattutto alla madre, secondo gli item desunti dalle scale del comportamento adattivo, non la LA citata nelle note critiche, ma la LA II, revisione della LA, e la ABAS II. Tale modo di procedere ha consentito di definire il livello di sviluppo raggiunto da nelle aree della comunicazione, delle abilità del vivere quotidiano, Persona_1 delle abilità motorie e della socializzazione, di evidenziare i punti di forza e di debolezza da lui presentati, oltre che obiettivare le sue abilità concettuali, sociali e pratiche rappresentative del suo funzionamento abituale e dei suoi comportamenti adattivi attraverso i quali in ultimo si è proceduto alla valutazione complessiva del minore.
• La diagnosi di Disturbo dello Spettro dell'Autismo (ASD) che è stata posta per il minore , come si è avuto modo di evidenziare nella relazione Persona_1 peritale, è stata determinata oltre che sulla base delle risultanze dell'esame obiettivo condotto anche e soprattutto sulla disamina e valutazione della documentazione
4 prodotta. Fondamentale in tal senso ed estremamente dirimente è stata la diagnosi posta in occasione del ricovero dal 27/09/2023 al 03/10/2023 presso la struttura IRCSS Oasi di Troina. In questa sede, proprio a causa delle atipie presentate da nelle aree della comunicazione e della relazione, una equipe Persona_1 plurispecialistica, sia sulla base delle varie valutazioni effettuate sia mediante vari, mirati e specifici test psicometrici, come soprattutto l'Ados 2 che rappresenta secondo le linee guida più attuali un test dirimente, è pervenuta alla diagnosi di ASD, di cui ha anche correttamente determinato il livello di gravità definito di livello 1 e conseguentemente il tipo di supporto necessario. Questo corretto e puntuale inquadramento diagnostico, con cui si concorda per quanto da me obiettivato e relazionato, ha consentito di focalizzare e orientare in modo specifico il trattamento abilitativo che avrebbe dovuto seguire. Dall'esame di tutta la Persona_1 documentazione prodotta si rileva infatti che questa diagnosi rappresenta quella più specifica, più ampiamente documentata e soprattutto quella più rispondente alla situazione di , a differenza di tutte le altre valutazioni antecedenti Persona_1 come, ad esempio, quella posta presso la U.O. di N.P.L.A. dell'Asp di Caltanissetta del 17.05.2023, in cui veniva diagnosticato, genericamente e in maniera aspecifica, un “Disturbo dell'eloquio e del linguaggio. Disturbo ipercinetico della condotta”, diagnosi che certamente non dava un corretto inquadramento diagnostico della situazione di e né tanto meno orientava verso uno specifico e Persona_1 adeguato trattamento abilitativo da praticare.
• Va ancora precisato che una volta posta diagnosi di ASD, sulla base del quadro clinico e della espressività con cui essa si presenta nel soggetto che ne è affetto, occorre sempre procedere a caratterizzare e inquadrare la situazione in un livello di gravità che a sua volta è determinante per la definizione delle conseguenti necessità assistenziali di cui il soggetto stesso abbisogna. In pratica, per come descritto in letteratura, la diagnosi di ASD non comporta di per sé e sempre una condizione di assoluta gravità che a sua volta determina sempre e comunque una automatica, conseguente e inderogabile situazione di grave handicap e assoluta, globale e continuativa necessità assistenziale da cui poi derivano specifici benefici. La attribuzione di tali prerogative non è automatica ma va subordinata alla valutazione di diversi fattori e variabili individuali che si estrinsecano in maniera diversa e assolutamente peculiare in ognuno dei soggetti con ASD e infatti l'espressione di “Spettro Autistico”, presente nella definizione diagnostica, fa riferimento proprio all'enorme varietà di espressività e quindi di estrinsecazione clinica che soggetti pur afferenti alla stessa diagnosi presentano, proprio perché i deficit possono manifestarsi in aree diverse e con livelli di gravità differenti. Inoltre va sempre tenuta presente la possibilità di modificazioni evolutive nel tempo perché, non essendo l'ASD un disturbo degenerativo, apprendimenti e compensazioni possono essere motivo di modificazioni positive. Il livello di gravità diagnosticato per , sia per quanto risulta dalla documentazione prodotta, sia per le Persona_1 manifestazioni presentate e obiettivate nella relazione peritale, e cioè i deficit della comunicazione sociale, la difficoltà nelle interazioni sociali e qualche comportamento ristretto e ripetitivo, che indubbiamente lo fanno inquadrare nell'ASD, è un livello di gravità 1 e come tale necessita di un supporto come quello che il minore sta ricevendo e grazie al quale la sua situazione ha avuto una significativa e positiva evoluzione per come era stato anche sottolineato in sede di dimissione dall'IRCSS di Troina, in cui in sede di prognosi veniva affermato che:“ Sono prevedibili miglioramenti nelle diverse aree dello sviluppo”. In effetti rispetto alle precedenti osservazioni, riportate nella certificazione della U.O. di N.P.L.A.
5 dell'Asp di Caltanissetta del 17.05.2023 e nel ricovero presso l'IRCSS Oasi di Troina, è indubbio che si sono avuti e osservati nel tempo miglioramenti, per come anche asserito dalla madre di : Persona_1
✓ Per quanto concerne il versante motorio adesso le competenze sono perfettamente adeguate, la “deambulazione non avviene più sulle punte”, come riportato dalla visita NPI del Settembre 2023, ma, secondo quanto da me obiettivato, avviene “in modo spedito, autonomo e senza alcuna limitazione. “Cammina autonomamente e in modo assolutamente fisiologico, effettua da solo i passaggi posturali. La sua motricità grossolana non mostra alcuna limitazione, buono il controllo della postura, si muove adeguatamente e autonomamente nell'ambiente che lo circonda, non mostra alterazione dell'equilibrio o impaccio motorio” “Sale e scende da solo dal lettino di visita”. (cfr pag.3 della mia relazione peritale).
✓ Per quanto concerne il linguaggio se prima veniva riferito essere “non adeguato all'età”, adesso obiettivo che: “il linguaggio è abbastanza ricco per quantità di vocaboli, appropriato a livello semantico e morfo-sintattico, le abilità linguistiche sono mantenute ….. anche se talvolta nella conversazione appare ripetitivo”, Tale evoluzione positiva è anche attestata dal Centro di Riabilitazione che frequenta come si evince dal confronto tra le certificazioni prot.118/23 e quella prot. 305/24, rilasciate da tale struttura riabilitativa e allegate agli atti.
✓ Per quanto concerne le capacità di relazione, meno conflittuali sono le relazioni interpersonali che riesce a stabilire e in miglioramento appare la sua capacità di socializzazione come si evince dalla partecipazione alle attività scolastiche. Infatti se durante il ricovero a Troina veniva detto che: “ non si Per_1 è interessato ai coetanei, non li ha ricercati ,non ha condiviso o partecipato ai giochi“, adesso obiettivo che: “Elenca i suoi compagni di classe, dice di andare d'accordo con tutti ed esprime nei loro confronti piena accettazione”: Ancora il suo comportamento viene definito, nel documento di valutazione relativo all'anno scolastico 2024 - 2025 Primo Periodo esibito dalla madre, rilasciato dall'Istituto frequentato, come “rispettoso dei docenti, dei compagni e del personale scolastico”, che “ha instaurato rapporti interpersonali corretti”, che “collabora generalmente alle attività didattiche anche se talvolta riceve richiami verbali”. Inoltre per quanto concerne la sua capacità di attenzione sempre nella stessa certificazione viene detto che “Segue con discreta attenzione e partecipazione e collabora generalmente alle attività didattiche”. Tale dato viene anche confermato nella certificazione prot. n. 305/24 del Centro di Riabilitazione “Villa San Giuseppe”, in cui si afferma che presen ta “Miglioramento nelle capacità di attenzione sia a livello quantitativo che qualitativo”.
✓ Per quanto concerne le pratiche di igiene, mentre prima veniva detto che “il bambino viene assistito nell'igiene mentre mette in atto comportamenti disfunzionali (..) Non tollera il contatto con l'acqua sul viso, cerca di divincolarsi e necessita di contenimento”, adesso, per come riferito anche dalla madre e da me riportato “non c'è più completa e assoluta necessità di assistenza nell'espletamento di pratiche relative alle quotidiane abitudini di vita, si veste e si spoglia da solo, provvede all'igiene personale e all'uso della toilette”, Del resto che “il controllo sfinterico è stato ormai assunto” viene ribadito anche dalla certificazione del Centro di Riabilitazione frequentato. Alla luce di quanto espresso sia nella relazione peritale che in questa risposta alle note critiche, si ribadisce che le compromissioni riscontrate in , Persona_1 riguardanti i comportamenti ristretti e ripetitivi insieme con le alterazioni della comunicazione ed interazione sociale e la presenza di note di irrequietezza e
6 iperattività, non sono in atto tali da comportare una grave ripercussione sul suo comportamento adattivo, di interferire in modo significativamente rilevante sul suo funzionamento sociale e/o nella sua vita quotidiana. Pertanto “non ha necessità assoluta di un intervento Persona_1 assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione in quanto la sua situazione non assume connotazione di assoluta gravità” e come tale non rientra nei criteri previsti dall'art. 3 comma 3 della legge 104/92. Inoltre non ha diritto al riconoscimento della indennità di accompagnamento in quanto per la sua affezione non ha una inabilità totale che rende necessaria una assistenza continua ed inderogabile. Si ritiene quindi e si ribadisce che:
“non ha diritto al riconoscimento di quanto Persona_1 previsto dall'art. 3 comma 3 della legge 104/92”. Inoltre lo si ritiene: “Non avente diritto alla indennità di accompagnamento”. Nelle note difensive autorizzate del 02/09/2025, la difesa attorea si è doluta che il CTU:
- non avrebbe risposto compiutamente ai rilievi sollevati, essendosi “trincerato nelle proprie precedenti valutazioni”;
- non avrebbe valutato tutta la documentazione medica prodotta. In virtù di ciò, è stato chiesto il rinnovo delle operazioni con la nomina di un medico specialista o, in subordine, che il Giudice voglia disattendere le conclusioni peritali al fine di escludere il “vizio logico della CTU”. Siffatta prospettazione non coglie nel segno. Le predette richieste appaiono ancorate alle stesse considerazioni mediche che si rintracciano dapprima in seno al ricorso e successivamente nell'ambito delle osservazioni formulate nei confronti della bozza trasmessa dal dott. su tali Per_3 considerazioni il CTU ha già preso posizione attraverso un vaglio penetrante ed approfondito. Tanto l'elaborato conclusivo quanto le controdeduzioni da quest'ultimo predisposte risultano immuni da qualsivoglia vizio logico, risultano fondati su accurati esami clinici, su un corretto ed esaustivo scrutinio di tutte le evidenze documentali nonché sorrette da adeguata ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta. Alla luce di ciò, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
4. Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la ricorrente può essere esonerata dalla condanna al pagamento delle spese di lite. Le spese di entrambe le CTU vanno poste a carico di in via definitiva. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: i) respinge il ricorso;
ii) nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. iii) pone le spese di CTU a carico di in via definitiva. CP_1
Caltanissetta, 09/10/2025 IL GIUDICE Francesco Bongioanni
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 25/09/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, (cod. fisc. ) nata il Parte_1 C.F._1 25.08.1986 in Romania e residente a [...], nella qualità di genitore di (cod. fisc Persona_1
nato a [...] il [...], rappresentata e difesa - in C.F._2 forza di procura speciale depositata in formato analogico posta in calce al ricorso - dall'avv. Gianluca Paolo Maria Firrone (cod. fisc. ) con C.F._3 domicilio fisico eletto presso il suo studio a Caltanissetta, Viale Trieste n. 308 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC Email_1
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti CP_
, S.C.C.I. , rappresentata e difesa dagli Avv. ti DOLCE STEFANO (CF CP_1
) e RU ME (CF , in C.F._4 C.F._5 forza di procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio Persona_2 di Roma, con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC
e Email_2 Email_3
- convenuto - CONCLUSIONI: come in atti
* * * RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 445 co.
6-bis cpc depositato in data 18/09/2024, la sig.ra ha contestato le conclusioni raggiunte in seno alla Parte_1 consulenza espletata in sede di ATP laddove è stata esclusa la sussistenza, in capo al figlio, delle condizioni sanitarie richieste per l'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento della condizione di disabilità grave. La ricorrente ha censurato la correttezza dell'indagine peritale, evidenziando come quest'ultima presenti erronee valutazioni diagnostiche e sia espressione di una sottovalutazione del quadro morboso di cui il minore è portatore. Nello specifico, le censure articolate hanno rimproverato al primo CTU:
- di aver espresso un giudizio non coerente con i dati clinici ed obbiettivi che segnalano la presenza di deficit dell'attenzione ed iperattività [si richiama la certificazione del centro di riabilitazione del 16/09/2024];
1 - di aver omesso gli accertamenti volti a verificare il grado di sviluppo in rapporto all'età anagrafica del minore [in particolare, il mancato ricorso alle scale di
“LA”];
- di aver sottovalutato la documentazione in atti, in particolare
➢ la relazione riguardante il ricovero presso l'IRCCS Associazione Oasi Maria SS. di Troina intervenuto dal 27.09.2023 al 03.10.2023 ove si rappresenta: <visita npi: (..)deambulazione autonoma possibile, prevalentemente sulle punte. linguaggio verbale non adeguato all'età. contatto oculare scarsamente modulato. […] la valutazione psicologica effettuata mediate osservazioni cliniche, educative, e somministrazione di test psicometrici ha evidenziato atipie nelle aree della relazione comunicazione… (…) manifesta irrequietezza motoria... (..) a livello comportamentale il bambino sembra intollerante ai rumori ed alla confusione durante ricovero si è interessato coetanei, li ricercati per_1 condiviso o partecipato giochi. viene totalmente assistito nell'igiene mentre mette in atto comportamenti disfunzionali tollera con l'acqua sul viso, cerca divincolarsi necessita contenimento>>;
➢ la certificazione dell'unità operativa di dell'ASP di CP_3
Caltanissetta del 17.05.2023 in cui è diagnosticata la presenza di
“Disturbo dell'eloquio e del linguaggio. Disturbo ipercinetico della condotta”;
➢ la certificazione del Centro di Riabilitazione “Villa San Giuseppe” del 27.02.2023.
- che lo stesso Istituto, <nella sua comunicazione tecnico scientifica per la valutazione ed accertamento delle invalidità relative ai bambini affetti dalla sindrome dell'autismo, ha fatto presente che “nel dsm-5 disabilità intellettiva deve essere stimata non più con semplice misurazione del qi, ma anche capacità adattive tramite vabs (vineland adaptive behaviour scale); risultando essa nelle persone autismo e qi nella norma…… importante è, al fine di evitare automatismi acritici nel giudizio medico legale, clinica globale minore affetto da disturbo autistico”. (cfr. 14.04.2015 ad integrazione messaggio 5544 cp_1
23.06.2014)>> [pagine 5 e 6 ricorso]. L' si è costituito in giudizio, ha contestato l'ammissibilità CP_1 dell'opposizione, ne ha dedotto l'infondatezza nel merito e si è opposto al rinnovo delle operazioni peritali. La causa è stata istruita mediante rinnovo della CTU. È stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del giorno 25/09/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Preliminarmente, in punto di ammissibilità del ricorso, deve rilevarsi che l'atto introduttivo del giudizio contesta le conclusioni del CTU, con riguardo ai presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabile grave, evidenziando la gravità del complesso morboso da cui
2 è affetto il minore, la sottovalutazione delle patologie e la loro incidenza sulla vita quotidiana. Il ricorso in opposizione è pertanto ammissibile.
3. Espletata nuova CTU medico legale, con incarico al dott. , Persona_3 il perito ha escluso che il minore si sia trovato e si trovi nelle condizioni sanitarie richieste per il riconoscimento della condizione di disabile grave e per ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento. In particolare, il dott. ha così relazionato: <considerazioni medico- per_3 legali ai fini della valutazione richiesta fatta in sede dì ricorso da parte dell'avv. g: firrone, legale rappresentante e difensore ricorrente, vanno analizzate definite le ricadute, termini di gravità, che la caratterizzazione diagnostica concernente . diagnosi “disturbo dello persona_4 spetto dell'autismo con comportamenti ristretti ripetitivi alterazione comunicazione ed interazione sociale necessità supporto livello 1 note lievi sintomatologia disturbo deficit dell'attenzione iperattività” posta per sulla base delle risultanze cliniche, obiettive e dell'esame della Persona_1 documentazione prodotta, deriva da considerazioni concernenti il livello di gravità del disturbo in lui evidenziato e dalle ricadute che esso comporta ai fini del suo adattamento e funzionamento sociale. Il quadro che oggi egli presenta appare nel complesso essere in miglioramento rispetto a quello descritto per la prima volta in occasione del ricovero del 2023. Sulla scorta, infatti, dell'esame della documentazione successiva a quel controllo e dell'esame clinico da me condotto, molte delle annotazioni che erano state allora evidenziate non sono più presenti, altre appaiono migliorate mentre altre ancora persistono.
✓ Non si riscontra più il disinteresse verso i coetanei o gli operatori, non vengono realizzati più soltanto scarabocchi, non c'è più completa e assoluta necessità di assistenza nell'espletamento di pratiche relative alle quotidiane abitudini di vita, come mancato controllo sfinterico, o provvedere all'igiene o al vestirsi o all'uso della toilette.. ✓ In miglioramento è descritta la sua capacità di socializzazione come partecipazione alle attività scolastiche, il rispetto dei docenti, dei compagni e del personale scolastico. Meno conflittuale sono le relazioni interpresonali. Per quanto concerne la comunicazione il suo linguaggio è più ricco e interattivo, è capace di ascolto e di eseguire delle istruzioni, come pure si lascia guidare più facilmente nella scelta delle attività. Vengono descritti progressi nell'apprendimento, anche se manifesta lacune nelle conoscenze e competenze che non sono corrispondenti alla sua classe di appartenenza, come anche si è avuto modo di obiettivare circa le sue performance nella scrittura e nella lettura.
✓ Permangono comportamenti ripetitivi e stereotipati sia nel gioco che nell'eloquio, permane la alterazione della prosodia, così come la difficoltà a rispettare il turno negli scambi comunicativi e a mantenerli per tempi prolungati, perdura la tendenza a parlare sempre, a raccontare a volte in modo abbastanza confuso, a prestare una attenzione selettiva anche se la sua capacità attentiva viene descritta migliorata sia a livello qualitativo che quantitativo. Permangono le note di irrequietezza e di iperattività ma solo nei contesti non strutturati;
infatti, durante la visita tali aspetti sono apparsi ma non disturbanti e pervasivi. Alla luce di quanto sinora affermato si può asserire che le compromissioni riscontrate in , Persona_1 riguardanti i comportamenti ristretti e ripetitivi insieme con le alterazioni della comunicazione ed interazione sociale e la presenza di note di irrequietezza e iperattività, non sono tali da comportare una grave ripercussione sul suo
3 comportamento adattivo, di interferire in modo significativamente rilevante sul suo funzionamento sociale o nella sua vita quotidiana. In funzione del suo livello di gravità che è di grado 1 va comunque garantito, come in atto avviene, un supporto di tipo abilitativo che è quello che sta attuando in quanto Persona_1 assolutamente indispensabile per favorire, per come è già in parte avvenuto, quei miglioramenti che sono stati obiettivati ed evidenziati anche a detta della madre. Pertanto si conclude che “non ha necessità assoluta di un intervento Persona_1 assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione in quanto la sua situazione non assume connotazione di assoluta gravità” e come tale non rientra nei criteri previsti dall'art. 3 comma 3 della legge 104/92. Inoltre non ha diritto al riconoscimento della indennità di accompagnamento in quanto per la sua affezione non ha una inabilità totale che rende necessaria una assistenza continua ed inderogabile. Conclusione medico legale Alla luce delle risultanze della visita effettuata, dell'esame della documentazione allegata, della diagnosi di “Disturbo dello spetto dell'autismo con comportamenti ristretti e ripetitivi e alterazione della comunicazione ed interazione sociale con necessità di supporto di livello 1 e con note lievi di sintomatologia da disturbo da deficit dell'attenzione/iperattività”, delle considerazioni medico-legali svolte, si ritiene che “non ha diritto al riconoscimento di quanto Persona_1 previsto dall'art. 3 comma 3 della legge 104/92”. Inoltre lo si ritiene: “Non avente diritto alla indennità di accompagnamento”.>>. In sede di contraddittorio tecnico, la difesa attorea ha criticato le nuove risultanze medico-legali, facendo leva su un apparato argomentativo del tutto sovrapponibile a quello scandito nel ricorso introduttivo [cfr. “note critiche CTU Papuc pdf.” Depositate in allegato all'elaborato peritale] Il CTU ha comunque preso posizione su tali critiche, rispondendo nei seguenti termini: sottoscritto, formulate dall'Avv.G. P. Firrone, quale difensore e procuratore della Sig.ra nella qualità di genitore del minore Parte_1 Persona_1
, a me pervenute in data 13/05/2025, si precisa che:
[...]
• Tutta quanta la relazione peritale nelle sue diverse articolazioni, dall'esame obiettivo alle valutazioni di ordine medico legale, non è stata condotta sulla base di una semplice osservazione clinica estemporanea, come viene asserito nelle note critiche, ma piuttosto è stata condotto sia mediante un rigoroso esame obiettivo basato su osservazione, visita e colloquio con il minore, sia attraverso una intervista con formulazione di specifiche e precise domande, poste soprattutto alla madre, secondo gli item desunti dalle scale del comportamento adattivo, non la LA citata nelle note critiche, ma la LA II, revisione della LA, e la ABAS II. Tale modo di procedere ha consentito di definire il livello di sviluppo raggiunto da nelle aree della comunicazione, delle abilità del vivere quotidiano, Persona_1 delle abilità motorie e della socializzazione, di evidenziare i punti di forza e di debolezza da lui presentati, oltre che obiettivare le sue abilità concettuali, sociali e pratiche rappresentative del suo funzionamento abituale e dei suoi comportamenti adattivi attraverso i quali in ultimo si è proceduto alla valutazione complessiva del minore.
• La diagnosi di Disturbo dello Spettro dell'Autismo (ASD) che è stata posta per il minore , come si è avuto modo di evidenziare nella relazione Persona_1 peritale, è stata determinata oltre che sulla base delle risultanze dell'esame obiettivo condotto anche e soprattutto sulla disamina e valutazione della documentazione
4 prodotta. Fondamentale in tal senso ed estremamente dirimente è stata la diagnosi posta in occasione del ricovero dal 27/09/2023 al 03/10/2023 presso la struttura IRCSS Oasi di Troina. In questa sede, proprio a causa delle atipie presentate da nelle aree della comunicazione e della relazione, una equipe Persona_1 plurispecialistica, sia sulla base delle varie valutazioni effettuate sia mediante vari, mirati e specifici test psicometrici, come soprattutto l'Ados 2 che rappresenta secondo le linee guida più attuali un test dirimente, è pervenuta alla diagnosi di ASD, di cui ha anche correttamente determinato il livello di gravità definito di livello 1 e conseguentemente il tipo di supporto necessario. Questo corretto e puntuale inquadramento diagnostico, con cui si concorda per quanto da me obiettivato e relazionato, ha consentito di focalizzare e orientare in modo specifico il trattamento abilitativo che avrebbe dovuto seguire. Dall'esame di tutta la Persona_1 documentazione prodotta si rileva infatti che questa diagnosi rappresenta quella più specifica, più ampiamente documentata e soprattutto quella più rispondente alla situazione di , a differenza di tutte le altre valutazioni antecedenti Persona_1 come, ad esempio, quella posta presso la U.O. di N.P.L.A. dell'Asp di Caltanissetta del 17.05.2023, in cui veniva diagnosticato, genericamente e in maniera aspecifica, un “Disturbo dell'eloquio e del linguaggio. Disturbo ipercinetico della condotta”, diagnosi che certamente non dava un corretto inquadramento diagnostico della situazione di e né tanto meno orientava verso uno specifico e Persona_1 adeguato trattamento abilitativo da praticare.
• Va ancora precisato che una volta posta diagnosi di ASD, sulla base del quadro clinico e della espressività con cui essa si presenta nel soggetto che ne è affetto, occorre sempre procedere a caratterizzare e inquadrare la situazione in un livello di gravità che a sua volta è determinante per la definizione delle conseguenti necessità assistenziali di cui il soggetto stesso abbisogna. In pratica, per come descritto in letteratura, la diagnosi di ASD non comporta di per sé e sempre una condizione di assoluta gravità che a sua volta determina sempre e comunque una automatica, conseguente e inderogabile situazione di grave handicap e assoluta, globale e continuativa necessità assistenziale da cui poi derivano specifici benefici. La attribuzione di tali prerogative non è automatica ma va subordinata alla valutazione di diversi fattori e variabili individuali che si estrinsecano in maniera diversa e assolutamente peculiare in ognuno dei soggetti con ASD e infatti l'espressione di “Spettro Autistico”, presente nella definizione diagnostica, fa riferimento proprio all'enorme varietà di espressività e quindi di estrinsecazione clinica che soggetti pur afferenti alla stessa diagnosi presentano, proprio perché i deficit possono manifestarsi in aree diverse e con livelli di gravità differenti. Inoltre va sempre tenuta presente la possibilità di modificazioni evolutive nel tempo perché, non essendo l'ASD un disturbo degenerativo, apprendimenti e compensazioni possono essere motivo di modificazioni positive. Il livello di gravità diagnosticato per , sia per quanto risulta dalla documentazione prodotta, sia per le Persona_1 manifestazioni presentate e obiettivate nella relazione peritale, e cioè i deficit della comunicazione sociale, la difficoltà nelle interazioni sociali e qualche comportamento ristretto e ripetitivo, che indubbiamente lo fanno inquadrare nell'ASD, è un livello di gravità 1 e come tale necessita di un supporto come quello che il minore sta ricevendo e grazie al quale la sua situazione ha avuto una significativa e positiva evoluzione per come era stato anche sottolineato in sede di dimissione dall'IRCSS di Troina, in cui in sede di prognosi veniva affermato che:“ Sono prevedibili miglioramenti nelle diverse aree dello sviluppo”. In effetti rispetto alle precedenti osservazioni, riportate nella certificazione della U.O. di N.P.L.A.
5 dell'Asp di Caltanissetta del 17.05.2023 e nel ricovero presso l'IRCSS Oasi di Troina, è indubbio che si sono avuti e osservati nel tempo miglioramenti, per come anche asserito dalla madre di : Persona_1
✓ Per quanto concerne il versante motorio adesso le competenze sono perfettamente adeguate, la “deambulazione non avviene più sulle punte”, come riportato dalla visita NPI del Settembre 2023, ma, secondo quanto da me obiettivato, avviene “in modo spedito, autonomo e senza alcuna limitazione. “Cammina autonomamente e in modo assolutamente fisiologico, effettua da solo i passaggi posturali. La sua motricità grossolana non mostra alcuna limitazione, buono il controllo della postura, si muove adeguatamente e autonomamente nell'ambiente che lo circonda, non mostra alterazione dell'equilibrio o impaccio motorio” “Sale e scende da solo dal lettino di visita”. (cfr pag.3 della mia relazione peritale).
✓ Per quanto concerne il linguaggio se prima veniva riferito essere “non adeguato all'età”, adesso obiettivo che: “il linguaggio è abbastanza ricco per quantità di vocaboli, appropriato a livello semantico e morfo-sintattico, le abilità linguistiche sono mantenute ….. anche se talvolta nella conversazione appare ripetitivo”, Tale evoluzione positiva è anche attestata dal Centro di Riabilitazione che frequenta come si evince dal confronto tra le certificazioni prot.118/23 e quella prot. 305/24, rilasciate da tale struttura riabilitativa e allegate agli atti.
✓ Per quanto concerne le capacità di relazione, meno conflittuali sono le relazioni interpersonali che riesce a stabilire e in miglioramento appare la sua capacità di socializzazione come si evince dalla partecipazione alle attività scolastiche. Infatti se durante il ricovero a Troina veniva detto che: “ non si Per_1 è interessato ai coetanei, non li ha ricercati ,non ha condiviso o partecipato ai giochi“, adesso obiettivo che: “Elenca i suoi compagni di classe, dice di andare d'accordo con tutti ed esprime nei loro confronti piena accettazione”: Ancora il suo comportamento viene definito, nel documento di valutazione relativo all'anno scolastico 2024 - 2025 Primo Periodo esibito dalla madre, rilasciato dall'Istituto frequentato, come “rispettoso dei docenti, dei compagni e del personale scolastico”, che “ha instaurato rapporti interpersonali corretti”, che “collabora generalmente alle attività didattiche anche se talvolta riceve richiami verbali”. Inoltre per quanto concerne la sua capacità di attenzione sempre nella stessa certificazione viene detto che “Segue con discreta attenzione e partecipazione e collabora generalmente alle attività didattiche”. Tale dato viene anche confermato nella certificazione prot. n. 305/24 del Centro di Riabilitazione “Villa San Giuseppe”, in cui si afferma che presen ta “Miglioramento nelle capacità di attenzione sia a livello quantitativo che qualitativo”.
✓ Per quanto concerne le pratiche di igiene, mentre prima veniva detto che “il bambino viene assistito nell'igiene mentre mette in atto comportamenti disfunzionali (..) Non tollera il contatto con l'acqua sul viso, cerca di divincolarsi e necessita di contenimento”, adesso, per come riferito anche dalla madre e da me riportato “non c'è più completa e assoluta necessità di assistenza nell'espletamento di pratiche relative alle quotidiane abitudini di vita, si veste e si spoglia da solo, provvede all'igiene personale e all'uso della toilette”, Del resto che “il controllo sfinterico è stato ormai assunto” viene ribadito anche dalla certificazione del Centro di Riabilitazione frequentato. Alla luce di quanto espresso sia nella relazione peritale che in questa risposta alle note critiche, si ribadisce che le compromissioni riscontrate in , Persona_1 riguardanti i comportamenti ristretti e ripetitivi insieme con le alterazioni della comunicazione ed interazione sociale e la presenza di note di irrequietezza e
6 iperattività, non sono in atto tali da comportare una grave ripercussione sul suo comportamento adattivo, di interferire in modo significativamente rilevante sul suo funzionamento sociale e/o nella sua vita quotidiana. Pertanto “non ha necessità assoluta di un intervento Persona_1 assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione in quanto la sua situazione non assume connotazione di assoluta gravità” e come tale non rientra nei criteri previsti dall'art. 3 comma 3 della legge 104/92. Inoltre non ha diritto al riconoscimento della indennità di accompagnamento in quanto per la sua affezione non ha una inabilità totale che rende necessaria una assistenza continua ed inderogabile. Si ritiene quindi e si ribadisce che:
“non ha diritto al riconoscimento di quanto Persona_1 previsto dall'art. 3 comma 3 della legge 104/92”. Inoltre lo si ritiene: “Non avente diritto alla indennità di accompagnamento”. Nelle note difensive autorizzate del 02/09/2025, la difesa attorea si è doluta che il CTU:
- non avrebbe risposto compiutamente ai rilievi sollevati, essendosi “trincerato nelle proprie precedenti valutazioni”;
- non avrebbe valutato tutta la documentazione medica prodotta. In virtù di ciò, è stato chiesto il rinnovo delle operazioni con la nomina di un medico specialista o, in subordine, che il Giudice voglia disattendere le conclusioni peritali al fine di escludere il “vizio logico della CTU”. Siffatta prospettazione non coglie nel segno. Le predette richieste appaiono ancorate alle stesse considerazioni mediche che si rintracciano dapprima in seno al ricorso e successivamente nell'ambito delle osservazioni formulate nei confronti della bozza trasmessa dal dott. su tali Per_3 considerazioni il CTU ha già preso posizione attraverso un vaglio penetrante ed approfondito. Tanto l'elaborato conclusivo quanto le controdeduzioni da quest'ultimo predisposte risultano immuni da qualsivoglia vizio logico, risultano fondati su accurati esami clinici, su un corretto ed esaustivo scrutinio di tutte le evidenze documentali nonché sorrette da adeguata ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta. Alla luce di ciò, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
4. Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la ricorrente può essere esonerata dalla condanna al pagamento delle spese di lite. Le spese di entrambe le CTU vanno poste a carico di in via definitiva. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: i) respinge il ricorso;
ii) nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. iii) pone le spese di CTU a carico di in via definitiva. CP_1
Caltanissetta, 09/10/2025 IL GIUDICE Francesco Bongioanni
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