Ordinanza cautelare 17 maggio 2024
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 17/06/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 01061/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00733/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 733 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ALPREX S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 96343694CF, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Francesco Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Stazione Unica Appaltante - SUA. CS, non costituita in giudizio;
nei confronti
Fondazione Casa San Francesco D’Assisi Onlus, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Gara europea a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più soggetti economici, per la durata di anni uno, rinnovabile per un ulteriore anno (ai sensi degli artt. 54 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.). Codice Gara: 23SUA014 CIG: 96343694CF;
- del Disciplinare di Gara relativo alla procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più soggetti economici, per la durata di anni uno, rinnovabile per un ulteriore anno (ai sensi degli artt. 54 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.). Codice Gara: 23SUA014 CIG: 96343694CF;
- del provvedimento d’esclusione prot. n. 0029562 del 15.03.2024, emesso dalla Prefettura di Cosenza;
- dell’Avviso esito gara – graduatoria accordo quadro – del 23.01.2024 del SUA. CS, pubblicato sul portale web della Stazione Unica Appaltante;
- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali anche se non conosciuti;
nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della società ALPREX S.a.s. a partecipare alla Gara europea a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più soggetti economici, per la durata di anni uno, rinnovabile per un ulteriore anno, per (ai sensi degli artt. 54 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.). Codice Gara: 23SUA014 CIG: 96343694CF, ed a stipulare, in qualità di aggiudicataria, il conseguente accordo quadro;
2) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ALPREX S.a.s. il 4.11.2024:
- Gara europea a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più soggetti economici, per la durata di anni uno, rinnovabile per un ulteriore anno (ai sensi degli artt. 54 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.). Codice Gara: 23SUA014 CIG: 96343694CF;
- del Disciplinare di Gara relativo alla procedura Aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più soggetti economici, per la durata di anni uno, rinnovabile per un ulteriore anno (ai sensi degli artt. 54 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.). Codice Gara: 23SUA014 CIG: 96343694CF;
- del provvedimento d’esclusione di cui prot. n.0029562 del 15.03.2024 emesso dalla Prefettura di Cosenza;
- dell’Avviso esito gara – graduatoria accordo quadro – del 23.01.2024 del SUA. CS, pubblicato sul portale web della Stazione Unica Appaltante;
- della proposta di aggiudicazione di cui prot. n.0103149 del 12.09.2024 emessa dalla Prefettura di Cosenza;
- del prot. n.0105862 del 18.09.2024 con il quale è stato emesso il Decreto di approvazione della graduatoria definitiva;
- del prot. n.0107156 del 20.09.2024 con il quale si è comunicata l’approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva;
- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali anche se non conosciuti;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
- del diritto della società ALPREX S.a.a. a partecipare Gara europea a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più soggetti economici, per la durata di anni uno, rinnovabile per un ulteriore anno, (ai sensi degli artt. 54 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.). ed a stipulare, in qualità di aggiudicataria, il conseguente accordo quadro;
3) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ALPREX S.a.s. il 26 novembre 2024:
- Gara europea a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più soggetti economici, per la durata di anni uno, rinnovabile per un ulteriore anno (ai sensi degli artt. 54 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.). Codice Gara: 23SUA014 CIG: 96343694CF;
- del Disciplinare di Gara relativo alla procedura Aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più soggetti economici, per la durata di anni uno, rinnovabile per un ulteriore anno, per (ai sensi degli artt. 54 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.). Codice Gara: 23SUA014 CIG: 96343694CF;
- del provvedimento d’esclusione di cui prot. n.0029562 del 15.03.2024 emesso dalla Prefettura di Cosenza;
- dell’Avviso esito gara – graduatoria accordo quadro - del 23.01.2024 del SUA. CS, pubblicato sul portale web della Stazione Unica Appaltante;
- della proposta di aggiudicazione di cui prot. n.0103149 del 12.09.2024 emessa dalla prefettura di Cosenza;
- del prot. n.0105862 del 18.09.2024 con il quale è stato emesso il Decreto di approvazione della graduatoria definitiva;
- del prot. n.0107156 del 20.09.2024 con il quale si è comunicata l’approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva;
- nonché prot. n. 0129605 del 11.11.2024 contenente Decreto del Prefetto di Cosenza di adeguamento per tutte le procedure in corso e definite del Nuovo Capitolato di Gara.
- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali anche se non conosciuti;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
- del diritto della società ALPREX S.a.s. a partecipare Gara europea a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più soggetti economici, per la durata di anni uno, rinnovabile per un ulteriore anno, (ai sensi degli artt. 54 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.). Codice Gara: 23SUA014 CIG: 96343694CF, ed a stipulare, in qualità di aggiudicataria, il conseguente accordo quadro;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, con la relativa documentazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ALPREX S.a.s. ha partecipato alla procedura aperta per l’“ Affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità recettiva di 50 posti ubicati nella provincia di Cosenza ”, ai sensi degli artt. 54 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii..
2. La ricorrente riferisce in fatto che:
- con nota prot. n. 0006396 del 19 gennaio 2024, la Prefettura di Cosenza procedeva all’esclusione dalla gara della ALPREX S.a.s., in quanto “ benché le funzioni delle figure professionali [incaricate di fornire le singole prestazioni previste dal Capitolato] siano richiamate nella relazione tecnica, non risulta allegato alcun curriculum vitae, non consentendo quindi alla Commissione di accertare il possesso delle specifiche qualificazioni richieste (idonea formazione e/o la pregressa esperienza acquisita nel settore de quo) del personale indicato per come richiesto dal Disciplinare di gara. L’offerta tecnica presentata è carente della documentazione prevista dalla lex specialis ”;
- con Verbale di Seduta riservata del 9 febbraio 2024, la Commissione di gara proponeva la riammissione della ALPREX S.a.s., dopo avere accertato “ effettivamente […] presenti i cv delle figure professionali richiamate nella relazione tecnica ”, e, quindi, con nota prot. 0016270 del 14 febbraio 2024, veniva comunicata alla società la riammissione in gara;
- ciononostante, con successiva nota prot. n. 0029562 del 15 marzo 2024, l’amministrazione comunicava la definitiva esclusione dalla gara dell’ALPREX S.a.s., in quanto “ con riguardo all’assistente sociale, l’Allegato 7 indica il nominativo di FL LI; benché la stessa abbia dichiarato ai sensi del Dpr 445/200 il possesso di idonea formazione o esperienza pregressa conseguita nel servizio, dall’esame del C.V. allegato emerge l’assenza della qualifica necessaria allo svolgimento del servizio di assistente sociale, non essendo la predetta in possesso né del titolo di laurea né dell’abilitazione professionale. La valutazione della documentazione tecnica complessivamente presentata dalla concorrente non consente di rinvenire tale figura in alcuno tra il personale indicato. Pertanto, sotto tale profilo, l’offerta tecnica non rispetta le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, con conseguente esclusione dalla procedura. Con riguardo a codesto operatore, l’offerta tecnica non rispettando i requisiti minimi previsti (per come sopra specificato) dalla lex specialis, viene escluso dalla procedura di gara di che trattasi ”.
3. ALPREX S.a.s. ha, quindi, impugnato quest’ultimo provvedimento di esclusione, con il ricorso meglio specificato in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di illegittimità.
3.1. Con il primo motivo, la ricorrente afferma la conformità della propria offerta tecnica alla lex specialis , sostenendo, in particolare, che:
- il Nuovo Capitolato pubblicato il 9 marzo 2023 non richiede per lo svolgimento del servizio di assistenza sociale la presenza nell’organigramma della specifica figura professionale dell’assistente sociale;
- in ogni caso, la contestata mancanza dei requisiti professionali richiesti, da parte della sig.ra FL LI individuata per lo svolgimento di tale servizio, sarebbe stata superabile mediante l’attivazione del soccorso istruttorio, che avrebbe consentito di chiarire che in nominativo indicato possiede l’attestato di OSS e svolge il servizio di assistenza sociale sin dal 2018;
- infatti, da un lato, l’attività di assistenza sociale può essere svolta dagli OSS, che avrebbero competenze superiori rispetto all’assistente sociale;
- dall’altro, le competenze acquisite dalla sig.ra FL LI sarebbero già note alla stazione appaltante, avendo svolto il servizio di assistenza sociale nelle strutture dell’ALPREX – UNITEST, già in convenzione con la Prefettura di Cosenza;
- ad ogni modo, né il Capitolato né il Disciplinare prevedevano, quale causa di esclusione, la mancata indicazione dei nominativi del personale con i relativi curriculum vitae .
3.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento che avrebbe condotto all’esclusione, nonché la carenza di istruttoria e motivazione del provvedimento impugnato.
3.3. Con il terzo motivo, infine, sostiene che, in presenza di clausole equivoche o di dubbio significato della lex specialis , l’amministrazione avrebbe dovuto preferire un’interpretazione che favorisse la massima partecipazione alla gara.
4. Si è costituita l’amministrazione intimata, resistendo al ricorso.
5. Con ordinanza n. 284 del 15 maggio 2024, il Collegio ha respinto la domanda cautelare, ritenendo il ricorso non assistito da una prognosi favorevole di fondatezza; con ordinanza n. 2787 del 19 luglio 2024, il Consiglio di Stato ha disposto, ai sensi dell’articolo 55, comma 10, c.p.a., la sollecita fissazione dell’udienza di discussione della causa avanti a questo TAR.
6. Con motivi aggiunti presentati il 4 novembre 2024 ALPREX S.a.s. ha impugnato:
- la nota prot. n. 0103149 del 12 settembre 2024, con la quale la Prefettura di Cosenza ha proposto l’aggiudicazione della gara;
- il successivo decreto prot. n. 0105862 del 18 settembre 2024, con il quale la Prefettura di Cosenza ha approvato l’aggiudicazione definitiva della “ procedura finalizzata alla conclusione di un accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità recettiva di 50 posti nel territorio della provincia di Cosenza – CIG 96343694F ”.
7. Infine, parte ricorrente ha presentato ulteriori motivi aggiunti il 26 novembre 2024, a seguito della pubblicazione in data 12 novembre 2024 del Nuovo Capitolato di gara, che non prevedrebbe più la figura dell’assistente sociale, ma quella di operatore sociale.
8. Con memoria depositata, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., l’amministrazione ha ribadito le difese già svolte nei precedenti scritti difensivi, evidenziando l’irrilevanza dell’approvazione del Nuovo Capitolato, ai fini della decisione della presente controversia.
9. All'udienza pubblica del 14 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il ricorso e i motivi aggiunti, che possono essere scrutinati congiuntamente in considerazione della loro sostanziale identità, sono infondati, per le ragioni che seguono.
11. È infondato il primo motivo del ricorso introduttivo (riproposto in termini identici anche nei successivi motivi aggiunti).
Come ricordato nell’esposizione del fatto, la ricorrente è stata esclusa, in quanto, per il nominativo incaricato dello svolgimento del servizio di assistenza sociale, non risultavano (dall’esame del curriculum allegato alla domanda) i requisiti professionali richiesti dall’art. 21 del Disciplinare di gara.
Al riguardo, si osserva, innanzitutto, che, ai sensi dell’art. 21 (Offerta Tecnica) del Disciplinare di gara, richiamato nel provvedimento di esclusione, l’“ operatore economico indica ai sensi dell’art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire le singole prestazioni previste dal capitolato e dall’Allegato A contenente la Tabella della Dotazione di personale per i centri.
Le risorse umane indicate devono essere in possesso di specifica qualificazione (idonea formazione o esperienza pregressa nel medesimo settore) conseguita nei settori relativi ai servizi indicati nell’Allegato Capitolato d’appalto. Il possesso di tali requisiti deve essere dichiarato in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 2000 e comprovato con la produzione del Curriculum Vitae delle risorse umane indicante i titoli di studio e professionali ”.
Sempre ai sensi del citato art. 21 “[l] a carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dal concorrente, tale da non consentire la valutazione dei prodotti offerti da parte della Commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla Gara ”.
In sintesi, la disposizione riportata:
- da un lato, impone di comprovare con il curriculum vitae quanto dichiarato mediante autocertificazione circa la “specifica qualificazione” posseduta dal nominativo indicato per la prestazione dei servizi previsti dal Capitolato (incluso quello di assistenza sociale);
- dall’altro, prevede l’esclusione dalla gara dell’offerta tecnica non conforme alle caratteristiche minime richieste dalla lex specialis.
Dalla lettura della disposizione e della complessiva documentazione di gara è, inoltre, agevolmente desumibile che l’indicazione del nominativo individuato per la prestazione del servizio di assistenza sociale, la sua qualifica professionale e il suo curriculum vitae siano previsti come requisiti minimi e elementi essenziali dell'offerta tecnica, al fine di consentire all'amministrazione una adeguata ponderazione nella scelta dell’operatore economico a cui affidare la commessa, nell’ambito della quale rientra anche il servizio di assistenza sociale nei termini indicati dal Disciplinare..
Nel caso di specie, risulta confermato dalla documentazione prodotta che la società ricorrente non ha indicato i titoli di studi e professionali maturati dalla sig.ra FL LI, ossia della persona individuata per lo svolgimento del servizio di assistenza sociale.
Tuttavia, la ricorrente ritiene che l’amministrazione fosse già a conoscenza dell’esperienza professionale della sig.ra LI, la quale già operava con mansioni di assistente sociale nelle strutture dell’ALPREX – UNITEST, in convenzione con la Prefettura di Cosenza, e che, in ogni caso, avrebbe potuto accertare l’esistenza dei requisiti professionali mediante l’attivazione del soccorso istruttorio.
Il Collegio osserva, sotto un primo profilo, che la mancata indicazione dell’esperienza maturata e delle specifiche qualifiche professionali possedute dalla persona individuata per lo svolgimento del servizio di assistenza sociale ha reso l’offerta non completa degli elementi necessari, secondo quanto previsto dal Disciplina di gara, e, pertanto, non rispondente alle esigenze dell'amministrazione, che non ha potuto rinvenire (sulla base della documentazione d’offerta) la presenza di personale qualificato per la prestazione di tale servizio.
Né era onere dell’amministrazione accertare l’eventuale attività svolta dalla sig.ra LI presso strutture gestite per conto dell’amministrazione appaltante, in mancanza di una indicazione in tale senso nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione.
Sotto altro profilo, non merita neanche accoglimento la censura con la quale viene contestata la mancata attivazione del soccorso istruttorio.
Al riguardo, la giurisprudenza formatasi con riferimento al d.lgs. n. 50 del 2016 (applicabile, ratione temporis , al caso di specie) ha, in più occasioni, chiarito che:
- in linea generale, è ammessa la “ rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 13 dicembre 2018, n. 7039);
- in questa direzione: “ il "soccorso procedimentale" […] consiste nella possibilità di richiedere al concorrente di fornire […] chiarimenti volti a consentire l'interpretazione della sua offerta e a ricercare l'effettiva volontà dell'offerente superando le eventuali ambiguità dell'offerta, ciò fermo il divieto di integrazione dell'offerta, senza attingere a fonti di conoscenza estranee alla stessa e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con essa assunta ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 4 ottobre 2022, n. 8481);
- più in particolare, il “ soccorso c.d. procedimentale […] abilita la stazione appaltante (o l'ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica ” (Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870);
- pertanto, simili chiarimenti o “puntualizzazioni di elementi dell’offerta” non possono tradursi in una operazione di “integrazione o modificazione postuma dell'offerta”; non debbono in altre parole essere apportate “correzioni” nell'offerta medesima (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680);
- ciò non solo per ragioni di par condicio competitorum , ma anche in forza di un “ principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, secondo cui ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 febbraio 2023, n. 1482);
- in conclusione, “[n] el caso di incompletezza e indeterminatezza dell'offerta è esclusa la possibilità di ricorso al cd. soccorso istruttorio ” (Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2023, n. 1482, cit.);
- “ ove infatti la stazione appaltante richieda solo dei chiarimenti senza necessità di dover attingere a documenti esterni all’offerta si può parlare di soccorso procedimentale (ammesso anche con riguardo all’offerta tecnica: cfr. Cons. Stato, n. 324 del 2023), mentre ove sia invece necessaria la produzione di ulteriori documenti si ricade nel soccorso istruttorio, non ammesso per l’offerta tecnica ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 20 maggio 2024, n. 4472).
Nel caso di specie, pertanto, non era consentito all'operatore economico di indicare successivamente i requisiti mancanti dell'offerta tecnica, non integrando l'omissione riscontrata dalla stazione appaltante, un vizio formale, come tale emendabile, ma un vizio sostanziale, trattandosi, come detto, di un requisito richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis .
Infatti, l’attivazione del soccorso istruttorio avrebbe, di fatto, consentito alla società ricorrente l’integrazione dell’offerta tecnica, attingendo da elementi estranei all’offerta l’attestazione circa il necessario possesso dei requisiti da parte della persona individuata per lo svolgimento del sevizio di assistenza sociale.
Né sussiste la dedotta violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.
La mancata indicazione della specifica qualifica professionale posseduta e dell’esperienza professionale maturata ha reso l'offerta stessa non in linea con il Disciplinare di gara, almeno in una parte assolutamente non marginale, non consentendo all'amministrazione di avere elementi per valutare la reale sostenibilità del servizio di assistenza sociale e, dunque, il raggiungimento del risultato complessivamente prefigurato dalla stazione appaltante.
Come evidenziato in un caso analogo “[l] e stazioni appaltanti possono indicare le condizioni di partecipazione richieste per la specifica procedura di gara nel bando o nella lettera di invito.
La chiara individuazione di specifiche tecniche nella legge di gara è imprescindibile per consentire, da un lato, alla stazione appaltante di ottenere la prestazione o il bene il più possibile aderente ai suoi bisogni, dall'altro, per permettere all'operatore economico di presentare l'offerta che gli consente di avere maggiori possibilità di aggiudicazione.
Ne discende, come regola generale, che se l'operatore economico offre un prodotto o una prestazione privi dei requisiti minimi di carattere tecnico deve essere escluso dalla procedura di gara (Cons Stato, sez. III, 1 luglio 2015, n. 3275; id 11dicembre 2019, n. 8429).
L'esclusione dalla gara di un concorrente la cui offerta è stata valutata come non idonea non può ritenersi in contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione: "atteso che quest'ultimo riguarda il mancato rispetto di adempimenti relativi alla partecipazione alla gara che non abbiano base normativa espressa, e non già l'accertata mancanza dei necessari requisiti dell'offerta che erano stati richiesti per la partecipazione alla gara" (Cons. Stato, sez. V., 5 maggio 2016,, n. 1809; id. sez. IV 28 agosto 2024, n. 7296).
Ne consegue che la clausola di esclusione di cui all'art. 21 del disciplinare di gara, che non può essere considerata occulta, è stata correttamente apposta dalla Stazione appaltante ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V., 25 febbraio 2025, n. 1606).
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, l’art. 45, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 consente alla stazione appaltante di prescrivere ai concorrenti di indicare i nominativi e le qualifiche professionali di chi sarà chiamato ad espletare il servizio, per cui nessuna censura alla legge di gara, con riferimento a tale profilo, può essere considerata fondata.
Né rileva che il Nuovo Capitolato non preveda più la figura dell’assistente sociale, ma quella di operatore sociale, poiché, nel caso di specie, risulta dirimente che la società non abbia indicato nel curriculum della persona individuata per lo svolgimento del servizio di assistenza sociale (allegato alla domanda di partecipazione) neanche quelle esperienze e quelle qualifiche (attestato di OSS), il cui possesso, a suo avviso, sarebbe sufficiente per soddisfare i requisiti previsti.
In ogni caso, come rilevato dalla difesa erariale, il Nuovo Capitolato è inidoneo ad incidere sulla procedura di aggiudicazione oggetto del giudizio, in quanto interviene solo sulla fase contrattuale successiva alla chiusura della gara.
12. Sono infondate anche le censure contenute nel secondo motivo di ricorso (e dei successivi motivi aggiunti), con le quali parte ricorrente lamenta l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento che ha condotto all’esclusione della ricorrente, nonché la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Per quanto attiene all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, va osservato che, secondo un pacifico principio giurisprudenziale, l’esclusione da una gara, disposta in esito al riscontro negativo circa il possesso di un requisito di partecipazione, come quello di cui qui si controverte, non postula la previa comunicazione di avvio del procedimento, attendendo ad un segmento necessario di un procedimento della cui pendenza l’interessato è già necessariamente a conoscenza (cfr. inter alia , Consiglio di Stato, Sez. III, 8 giugno 2016, n. 2450; TAR Lazio, Roma, sez. III, 11 maggio 2018, n. 5264).
Sotto il profilo motivazionale, invece, è evidente la ragione che ha condotto all’esclusione della ricorrente, che, come detto nel precedente paragrafo 11 (al quale si rinvia), è legata alla mancata indicazione dell’esperienza maturata e delle specifiche qualifiche professionali possedute dalla persona individuata per lo svolgimento del servizio di assistenza sociale, che ha reso l’offerta non completa degli elementi necessari, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.
13. È, infine, infondato il terzo motivo.
Il Disciplinare è, infatti, chiaro nel prevedere l’indicazione del nominativo individuato per la prestazione del servizio di assistenza sociale, la sua qualifica professionale e il suo curriculum vitae quali requisiti minimi e elementi essenziali dell'offerta tecnica, al fine di consentire all'amministrazione una adeguata ponderazione nella scelta dell’operatore economico a cui affidare la commessa, nell'ambito della quale rientra anche il servizio di assistenza sociale nei termini indicati dal Disciplinare.
14. In definitiva, per le ragioni sopra esposte, il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono infondati e vanno, pertanto, respinti, mentre le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della peculiarità delle questioni affrontate
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO