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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 4757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4757 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 13189 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. all'udienza del 27 gennaio
2025
TRA
, già (P.I. , in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Procuratore dott. , in virtù dei poteri conferitigli con procura del 28/3/22 da Notaio in Controparte_1
Milano dott. Rep. N. 26916 Racc. 11416, rappresentata e difesa, Persona_1 come da procura in atti, dall'avv.to Loredana Basile, elett. dom. presso il suo studio in Napoli, Tr. Pr. T de Amicis, 52, pec Email_1
ATTRICE
E
(P.I. , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv.to Aldo Di Falco, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla Via Riviera di
Chiaia n. 168, come da procura in atti pec: Email_2
CONVENUTO
Oggetto: cessione del credito
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27 gennaio 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE con atto di citazione, domandava al Tribunale di Napoli di condannare il Parte_1
al pagamento delle seguenti somme: Controparte_2
1. € 94,41 per sorte capitale, di cui alle due fatture riepilogate nell'elenco allegato alla produzione di parte (cfr. doc. n. 1);
2. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale da determinarsi nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture, costituenti la predetta sorte capitale, sino al saldo;
3. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale scaduti da oltre sei mesi dalla notifica dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
4. € 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 2 fatture costituenti la predetta sorte capitale;
5. € 19.480,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture pagate tardivamente dal convenuto, di cui alla fattura n . 90002396 del 1/2/19 (cfr. doc. n. 3);
6. su tale somma, gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette fatture scaduti da oltre sei mesi dalla notifica dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
A fondamento della domanda, esponeva di essere cessionaria dei crediti portati nelle fatture emesse da ER MM a titolo corrispettivo per la somministrazione del gas in favore del CP_2
e che, in forza di tale cessione, era, dunque, legittimata ad agire contro la Amministrazione
[...] ceduta per il pagamento della sorte capitale portata nelle predette fatture nonché per il pagamento degli interessi di mora maturati e maturandi, da determinarsi, ai sensi del d.lgs n. 231/2002, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti sorte capitale, nonché al pagamento degli interessi anatocistici ai sensi dell'art 1283 c.c., per gli interessi di mora scaduti da almeno sei mesi con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione, da determinarsi anch'essi nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in forza del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.
Deduceva, inoltre, di essere creditrice, ancora in forza dell'atto di cessione prodotto (cfr. doc.
2), nei confronti della Amministrazione convenuta, della somma di euro 80,00 (euro 40,00 per ciascuna delle due fatture rimaste insolute) e dell'ulteriore somma di euro 19.480,00 (euro 40,00 per ciascuna delle fatture non insolute, ma pagate tardivamente) ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
In via subordinata, parte attrice chiedeva accertarsi e dichiararsi il proprio diritto ad ottenere il pagamento di quanto dovuto per sorte capitale ed interessi a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Il si costituiva eccependo, in via preliminare, la nullità della domanda attorea Controparte_2 per la mancata e/o indeterminata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della stessa. Nel merito, il convenuto deduceva l'infondatezza della pretesa dell'attrice:
1. per non avere quest'ultima prodotto il contratto di somministrazione tra l'ente e la società cedente, di cui in ogni caso contestava l'esistenza, nonché per non avere fornito prova dell'erogazione della somministrazione di energia, non potendo considerarsi, a tal fine, sufficiente la produzione delle fatture;
2. per non fornito prova della cessione del credito, valida ai fini dell'azione proposta;
3. per non aver prodotto le fatture cedute azionate, nonché per non aver provato la loro corretta trasmissione e accettazione da parte dell'Amministrazione destinataria, non potendosi considerare sufficiente, a tal uopo, la produzione dell'elenco, privo di qualsiasi forma di autenticazione e validazione, formato unilateralmente dalla stessa parte creditrice;
4. per la mancata adesione alla cessione da parte dell'Ente, come previsto dall'art. 70
r.d. n. 2240/1923, che richiama l'art. 9 all. E della legge n. 2248/65; 5 per l'inapplicabilità del D.lgs.
n.231/06, art. 6, comma 2 come novellato dal D.lgs. n.192/12, nei confronti della PA, atteso che le fatture che si indicano pagate tardivamente, e dalle quali sarebbe scaturita la fattura n. 90002396 del
2019, non rientrerebbero nel novero delle transazioni commerciali tra imprenditore e la PA;
6. per l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Con riguardo agli interessi di mora, il convenuto deduceva la non debenza degli stessi CP_2 nonché dell'importo di cui all'art. 6 D.lgs. 231/2002. .
L'amministrazione convenuta, infine, deduceva di aver dichiarato, in data 7/5/2019 lo stato di dissesto finanziario dell'Ente con delibera di Consiglio Comunale n. 58/19, con la conseguente impossibilità da parte del di procedere al pagamento di fatture antecedenti alla predetta CP_2 dichiarazione, per le quali la procedura liquidatoria prevede l'istanza di ammissione alla massa passiva.
Concludeva, pertanto, la parte convenuta con la richiesta al Tribunale di Napoli di respingere la citazione avversaria in quanto palesemente infondata.
All'udienza del 17 novembre 2022, il Giudice rigettava l'eccezione di nullità della domanda formulata dal convenuto, sollevava d'ufficio la questione relativa alla possibile nullità del contratto per assenza di forma scritta e concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Sulla documentazione in atti, la causa veniva successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 gennaio 2025, ove veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c., di giorni 60 per le conclusionali e 20 per le repliche.
Le parti precisavano le conclusioni come da atti introduttivi formulate.
Il Tribunale osserva.
Sul credito azionato per sorta capitale e accessori reclama il pagamento delle fatture n. 2108923129, con scadenza al 2/11/2021, e n. CP_3
2108923132, con scadenza al 2/11/2021, emesse da ER MM, quale cessionaria dei relativi crediti.
Riguardo alla titolarità dei crediti ceduti e all'opponibilità della cessione dei crediti, l'attrice ha versato in atti copia dell'atto di cessione dei crediti azionati, predisposto nelle forme di legge (scrittura privata autenticata da un notaio), notificato al Comune di in data 29/03/2022, quale debitore CP_2 ceduto. Ha anche prodotto copia delle predette fatture, relative ai crediti per sorte capitale insoluti (cfr. doc. 1 e n. 7 fasc. parte attrice).
Parte convenuta non ha specificamente contestato l'esistenza del rapporto di somministrazione con la cedente e la fruizione dei consumi e, a fronte di tale generica contestazione, l'esistenza degli stessi emerge documentalmente stante la produzione: della comunicazione ER MM con la quale al venivano rese note l'aggiudicazione del servizio di ultima istanza alla predetta Controparte_2 società e le condizioni di fornitura ( v. doc. n. 8 prod. parte attrice); delle fatture del distributore, riportanti i dati delle letture del contatore ( v. doc. n. 9 prod. parte attrice).
Ciò posto deve rilevarsi che, stante la fonte legale del rapporto in essere tra creditrice cedente e pubblica amministrazione ceduta, non osta alla prova del credito la mancata produzione del contratto di somministrazione redatto in forma scritta.
Invero, si osserva che le fatture per sorta capitale risultano emesse da ER MM in regime di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica e gas. Infatti, a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 125/07 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”, ER MM risulta individuata quale esercente il servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica e/o gas nei territori di Veneto, Emilia Romagna, Friuli-Venezia- Giulia,
Toscana, Marche, Umbria, Sardegna, Campania, Abruzzo, Calabria e Sicilia per il periodo di cui alle fatture insolute ( v. com att. servizio di salvaguardia, all n. 8 fasc parte attrice) .
L'art. 1, comma 4, della Legge 125/07, come è noto, ha istituito il servizio di salvaguardia allo scopo di garantire la continuità della fornitura dell'energia elettrica ai clienti di medie e grandi dimensioni che, dopo la liberalizzazione del mercato dell'energia, non hanno scelto un fornitore nel mercato libero o che, per qualsiasi motivo, sono rimasti senza fornitore sul mercato libero. Sono soggette al regime di salvaguardia tutte le imprese e gli enti pubblici che non hanno scelto il proprio fornitore sul mercato libero dell'energia e sono intestatarie di almeno un sito in MT (media tensione) o
AT (alta tensione) sul territorio nazionale. Il servizio dedicato ai clienti del mercato di salvaguardia è erogato dall'esercente di salvaguardia. Si tratta di un fornitore che viene scelto tramite una gara pubblica. Tale gara è indetta dall'Acquirente Unico s.p.a., ossia la società garante della fornitura di energia elettrica. Questa procedura è stata stabilita dall'art. 3 del decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 23 novembre 2007: “Modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'articolo
1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125”. A partire dal 2008 il servizio viene erogato dalle società di vendita tramite una procedura concorsuale organizzata dall'Acquirente Unico s.p.a. In seguito a ciò, i fornitori selezionati ottengono il diritto a esercitare il servizio per il biennio successivo. Nel “testo integrato dalle disposizione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di vendita in regime di maggior tutela e salvaguardia ai sensi del D.L.
18/6/2007 n.73/ si legge che “le condizioni di cessione dell'energia elettrica dall'Acquirente unico all'esercente la maggior tutela sono regolate secondo quanto stabilito nella presente Sezione 2, nonché per le condizioni compatibili con il
TIV, nel contratto approvato ai sensi della deliberazione ARG/elt 76/08, così come modificato dalla deliberazione
ARG/elt 208/10.17.3.” Come si evince dall' art. 17, seconda sezione del summenzionato Testo
Integrato “Le previsioni contenute nel contratto vincolano le parti, senza la necessità che sia sottoscritto alcun documento contrattuale”.
Pertanto, il vincolo negoziale tra le odierne parti è sorto, ex novo e automaticamente, in conseguenza dell'erogazione del servizio di energia e/o gas nell'ambito del servizio di salvaguardia, come previsto dalla normativa di settore (legge n. 125/2007 e decreto attuativo del Ministero dello
Sviluppo Economico del 23 novembre 2007). L'individuazione dei soggetti che possono beneficiare del servizio è rimessa all'impresa distributrice la quale ha il compito di verificare la presenza dei requisiti di legge in capo all'utente nonché di provvedere alla comunicazione all'esercente il servizio, come previsto dall'art. 4 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del Decreto Legge 18 giugno 2007 n. 73/07 (di seguito TIV). L'esercente, a fronte della suddetta comunicazione, si trova obbligato a individuare i soggetti da rifornire in salvaguardia, mentre il fornitore in salvaguardia ha l'obbligo di provvedere all'automatica erogazione di energia in favore dei soggetti così individuati. L'impresa distributrice resta proprietaria delle reti e garantisce il trasporto di gas ed energia fino al cliente finale. Il servizio di salvaguardia è regolato, con riferimento alle condizioni economiche, nel dettaglio, dal medesimo TIV emanato dall'Autorità per l'energia e il gas e le previsioni contrattuali recepiscono, in parte, detta normativa e, in parte, sono redatte in osservanza delle condizioni minime contrattuali stabilite dall'Acquirente Unico SPA ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera d) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 novembre 2011. Nella fase successiva della somministrazione, sono, come detto, le imprese di distribuzione che effettuano l'attività di trasporto dell'energia e di lettura dei contatori.
Ne deriva che il servizio di salvaguardia si perfeziona ope legis e non con la sottoscrizione di un contratto, pur restando per il fruitore finale la possibilità di rivolgersi, in qualsiasi momento, ad un altro venditore sul mercato libero, oppure richiedere la cessazione della somministrazione di energia elettrica.
Nel caso di fornitura di energia elettrica in Regime di salvaguardia si è, infatti, al cospetto di un rapporto contrattuale che viene a costituirsi ex lege, secondo le previsioni di cui alla L. 125/07 e della relativa disciplina secondaria attuativa (testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto 18/6/2007 n. 73/07) nel quale figura – dal lato del fornitore – un soggetto individuato sulla base di una procedura di gara pubblica, il quale si obbliga a garantire il servizio di salvaguardia alle condizioni contrattuali oggetto dell'offerta effettuata nella gara di cui è risultato aggiudicatario, da comunicarsi al cliente a seguito dell'aggiudicazione del servizio.
La fonte legale del rapporto esclude pertanto la necessità della forma scritta del contratto alla base del credito azionato , invece necessaria a pena di nullità per gli impegni negoziali che vedono la
P.A quale parte contraente, e giustifica l'assenza dell'impegno di spesa.
Infondata è poi l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della cessionaria, per mancata adesione del alla cessione. Controparte_2
Sul punto, rileva il Tribunale che in tema di cessione dei crediti che siano sorti in occasione di un contratto pubblico, la disciplina applicabile alla cessione si discosta da quella generale del Codice
Civile, in ragione dell'interesse pubblico alla regolare esecuzione della prestazione contrattuale, la cui tutela impone di evitare che durante tale prestazione possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso la P.A. così da compromettere la regolare prosecuzione del rapporto.
Ed invero, l'art. 9 della L. 2248/1865, Allegato E prevedeva che, in deroga al principio generale dell'art.1260 c.c., qualora la cessione del credito derivasse da un contratto in corso di esecuzione, il creditore cedente doveva chiedere il consenso al debitore ceduto, la P.A.
Il successivo R.D. 2440/1923 ha, poi, a sua volta dedicato una specifica disciplina alle somme dovute dalle amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti, richiamando le previsioni contenute nel citato art. 9 della L. 2248/1865, allegato E.
La cessione dei crediti vantati nei confronti di un ente pubblico, per i rapporti ancora in corso di esecuzione, è quindi subordinata alla preventiva adesione della P.A.; in altri termini, affinché la cessione sia opponibile ad un ente pubblico è necessario che quest'ultimo esprima il proprio consenso espresso. Secondo un consolidato principio giurisprudenziale, invece, una volta conclusosi il rapporto contrattuale torna ad applicarsi la regola generale di cui all'art. 1264 c.c., secondo cui l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto richiede esclusivamente la notificazione a quest'ultimo.
Tale disciplina si applica alle cessioni derivanti da somministrazioni, forniture e appalti, ossia alle figure negoziali riconducibili alla categoria dei contratti di durata, rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore
(art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione, evitando che, durante la stessa, possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato, compromettendo così l'ulteriore e regolare prosecuzione del rapporto.
Relativamente ai contratti di durata, in corso di esecuzione, dunque, la P.A. ha la possibilità
(ergo il privilegio) di rifiutare la cessione del credito. Quando l'atto di cessione dei crediti non è espressamente accettato dall'amministrazione ceduta, lo stesso non è opponibile all'autorità pubblica coinvolta.
Disciplina analoga è ravvisabile all'interno del Codice dei Contratti Pubblici, ove ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, la cessione di crediti derivanti da un contratto di appalto è efficace e opponibile alla stazione appaltante (amministrazione pubblica), qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
Tale norma riflette il mutato contesto giuridico – e in particolare, l'entrata in vigore della
Costituzione – in base al quale ai privilegi della P.A., funzionali alla tutela dell'interesse pubblico, si contrappone l'autonomia negoziale dei privati, che verrebbe incisa dalla facoltà riservata al debitore pubblico di non accettare la cessione del credito. Inoltre, la necessità di rendere più celere la cessione dei crediti derivanti da appalti pubblici ha giustificato l'introduzione di un termine entro il quale l'amministrazione ceduta può opporsi alla cessione.
Ed infatti, il comma 13 del menzionato art. 106 prevede che ai fini dell'opponibilità alla P.A., le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici e che, inoltre, le cessioni di crediti derivanti da corrispettivi di appalti pubblici sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
Pertanto, in assenza di rifiuto espresso della cessione da parte della P.A., la cessione stessa si ha per accettata, con conseguente legittimazione del creditore cessionario ad agire per la riscossione del credito ceduto.
Alla luce del richiamato quadro normativo, ne deriva che il divieto di cessione senza l'adesione della p.a. si applica, quindi, ai rapporti di durata, come l'appalto, la somministrazione o la fornitura, rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale di cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore, l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione e la regolare prosecuzione del rapporto.
Orbene, il rapporto contrattuale tra l'odierno convenuto e la ER MM non risulta allo stato ancora in corso, per cui va esclusa la necessità dell'adesione della PA alle cessione.
Invero, la circostanza che tale rapporto sia attualmente in corso non emerge agli atti di causa e per vero nemmeno risulta allegata dal convenuto. CP_2
A fronte di tanto, l'attrice, in mancanza del dissenso del debitore ceduto, era, dunque, investita della legittimazione attiva per la domanda di pagamento.
Neppure lo stato di dissesto del può costituire ostacolo alla domanda avanzata CP_2 dall'attrice.
Infatti, dichiarato il dissesto finanziario di un ente locale, nei confronti di questo non possono essere intraprese o proseguite, fino alla chiusura della gestione liquidatoria e all'approvazione del relativo rendiconto, azioni esecutive per i debiti insoluti alla data di deliberazione dello stato di dissesto, mentre le azioni di cognizione possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale dell'ente né alcuna sostituzione dell'organo straordinario di liquidazione agli organi istituzionali.
Ne discende la debenza degli importi azionati per sorte capitale pari ad € 94,41.
Di tale credito non può dichiararsi alcuna prescrizione, come eccepita dal convenuto, tenuto conto della data di scadenza delle fatture ( novembre 2021) e di quella della notifica dell'atto di citazione
( 23.05.2022).
Va, poi, riconosciuto il diritto dell'attrice ad ottenere il pagamento degli interessi di mora, sulla predetta somma, trovando nella specie applicazione la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 231/2002 in tema di transazioni commerciali, prevedendo il contratto de quo la cessione anche dei frutti scaduti e da scadere (dunque degli interessi).
Deve, infatti, rilevarsi che il D. Lgs. n. 231/2002 si applica al ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali e, per espressa previsione legislativa dell'art. 2, per “transazioni commerciali” devono intendersi “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”. Dalla definizione di transazione commerciale fornita dal legislatore deve desumersi che la previsione normativa si applica anche alle pubbliche amministrazioni – dunque, anche agli Enti locali - in tutti i casi in cui venga in rilievo il ritardo nel pagamento nelle transazioni commerciali.
La normativa richiamata prevede, infatti, che il mancato rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali comporta la decorrenza automatica - ossia senza necessità di previa costituzione in mora - degli interessi moratori. Detta disciplina prevede: a) la corresponsione degli interessi moratori, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 3 D. Llgs.
231/2002); b) l'obbligo di rimborsare i costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (art. 6 c. 1 D. Lgs. 231/2002); c) l'obbligo di pagare un importo forfettario pari a 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito (art. 6 c. 2 D. Lgs. 231/2002).
Con il D. Lgs. n. 231 del 2002, il legislatore, mirando - in attuazione della direttiva 2000/35/CE
- ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali - ha previsto la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, i quali sono dovuti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento. Ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento. In punto di maturazione degli interessi di mora e di loro decorrenza, anche la Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che “nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (cfr. Cass. n. 14911/2019).
Tale disciplina, applicabile anche alle P.A. senza previsione di deroga alcuna al riguardo, non richiede, dunque, che per la decorrenza degli interessi sia necessaria la preventiva costituzione in mora del debitore inadempiente, maturando detti interessi dalla scadenza del credito.
Da ciò consegue che legittima, nel caso che occupa, deve ritenersi anche la richiesta avente ad oggetto il pagamento di detti interessi, i quali devono essere calcolati sull'importo di ciascuna fattura al saggio indicato dall'art. 5 del richiamato decreto, con decorrenza, appunto, dal giorno successivo a quello della scadenza di pagamento delle fatture. Parte attrice domanda, altresì, la corresponsione degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. maturati sugli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi, potendo come è noto, per espressa disposizione normativa (art. 1283 c.c.) gli interessi scaduti produrre a loro volta interessi dal giorno della domanda giudiziale e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.
Sono pertanto dovuti gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori ex art 1283 c.c. nella misura di cui all'art 1284 comma 4 c.c. decorrenti dalla data della notifica della citazione introduttiva sugli interessi scaduti da oltre sei mesi, secondo quanto oggetto di domanda.
Ancora dovuto, avuto riguardo al disposto di cui al d.lgs n. 231/2002, art 6, comma 2, risulta essere il risarcimento del danno nell'importo forfettario di 40 euro, stabilito dalla suddetta disposizione.
Parte attrice domanda che tale importo sia moltiplicato per ciascuna delle due fatture insolute emesse per sorta capitale.
Per quanto il tenore letterale della predetta disposizione, di trasposizione della Direttiva 2011/7
UE, non appare dare spazio a tale interpretazione, essendo l'importo previsto in misura espressamente forfettaria e omnicomprensiva, salvo prova del maggior danno come ivi specificato ( e in questa sede non dedotto), deve tuttavia prendersi atto della recentissima pronuncia della Corte Europea di Giustizia del 20 ottobre 2022 C- 585/2020, emessa su rinvio in via pregiudiziale da parte del giudice amministrativo spagnolo, nella quale è stata in tal senso fornita esegesi della predetta Direttiva, per quel che in questa sede è di interesse:
L'articolo 6 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che: l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, , anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale.
Per tali motivi il Giudice, anche discostandosi dai precedenti resi prima dell'intervento interpretativo della Corte di Lussemburgo, è chiamato, in ossequio al principio della c.d. primazia del diritto dell'Unione siccome oggetto dell'interpretazione fornita dal suo massimo organo giurisdizionale,
a dare interpretazione della normativa nazionale nel senso conforme a quello dettato dalla suddetta pronuncia.
Ne consegue che la domanda dell'attrice va, quindi, accolta anche in parte de qua nella misura oggetto di domanda, dovendosi riconoscere a titolo di risarcimento del danno ex art 6 comma 2 d.lgs n.
231/2002 l'importo di euro 40,00 per ciascuna delle due fatture insolute, per un totale di euro 80,00. Sul credito azionato sulla base della fattura n. 90002396 del 1/2/19 di cui (all. 3 parte attrice)
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda proposta con riferimento alle fatture asseritamente pagate in ritardo dal , di cui alla fattura emessa da n. Controparte_2 Pt_1
90002396 del 1/2/2019, dell'importo di euro 19.480,00 (cfr. doc. 3 produzione attorea).
Sul punto, rileva in primo luogo il Tribunale che tale fattura, emessa dall'attrice ed avente ad oggetto l'importo di euro 40,00 per fatture asseritamente pagate in ritardo dall'ente convenuto, oltre ad avere data antecedente all'avvenuta cessione del credito, appare richiamare ( nel dettaglio alla stessa allegato) una serie di fatture che non risultano prodotte in atti.
La prova del ritardo nel pagamento e ancor prima dell'esistenza di dette fatture non può, allora, di certo discendere da un elenco stilato dalla parte che se ne assume creditrice, quale risulta essere quello allegato alla fatt. n. 90002396 del 1/2/2019 ( v. all n. 11 prod. parte attrice).
Ad ogni modo, neppure risulta esservi corrispondenza tra tali fatture, di cui si richiede la liquidazione dei costi di recupero ex art 6 d.lgs n. 231/2002, e quelle oggetto del contratto di cessione.
Più precisamente, il dettaglio allegato alla fattura n. 90002396 del 1/2/2019 (cfr. doc. n. 11 allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) riporta un elenco di fatture relative al periodo dal 2010 al 2017, emesse da parte di una serie di soggetti anche diversi dalla cedente (ER
MM): con riguardo a quest'ultima, poi, alcuna fattura corrisponde a quelle indicate nell'atto di cessione del credito allegato in atti, che riguarda fatture emesse nei confronti del , Controparte_2 tutte relative all'anno 2021.
Sul punto, giova altresì evidenziare che la somministrazione del servizio da parte della cedente è avvenuta nei soli anni 2020 e 2021, come risultante dalla comunicazione avente ad oggetto l'attestazione del servizio di salvaguardia indirizzata al (cfr. doc. 8 allegato alla seconda memoria Controparte_2 ex art. 183, comma 6, c.p.c.).
In parte de qua la domanda va quindi rigettata.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Considerato l'accoglimento della domanda per una parte del tutto esigua del credito azionato, risultando per la restante parte la stessa formulata in relazione ad un credito del tutto destituito di alcun sostegno probatorio, attese le motivazioni innanzi evidenziate, si ritiene sussistere motivi di legge ai sensi dell'art 92 comma 2 c.p.c., letto alla luce di Corte Cost. n.77/2018, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda principale e per l'effetto condanna il
[...]
, in persona del p.t., al pagamento in favore di CP_2 CP_4 Parte_1 dell'importo di: € 94,41 per sorte capitale ( v. all. 1 elenco crediti sorta capitale), oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 sul predetto importo, con decorrenza dalla giorno successivo a quello di scadenza di ciascuna fattura e sino al saldo, nonché gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dal d.lgs n. 231/2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., sugli interessi che, alla data della notifica dell'atto di citazione, erano già scaduti da sei mesi;
€ 80,00 ex art. 6 co. 2 d.lgs. n. 231/2002 per il mancato pagamento delle suddette fatture;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, 13/05/2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero