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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 17/12/2025, n. 2758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2758 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01199/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 17/12/2025
N. 02758 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01199/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1199 del 2024, proposto dalla società Ascensia
Diabetes Care Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Fiorella, Francesco De Filippis e Alberto
Taverniti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Azienda Sanitaria Provinciale Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LV Narbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliata in Palermo, via Pindemonte n. 88 presso l'Ufficio Legale dell'ASP;
per l'annullamento N. 01199/2024 REG.RIC.
- della deliberazione del Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria
Provinciale di Palermo n. 802 del 20.6.2024, pubblicata il 2.7.2024, di indizione della
“Procedura aperta in modalità telematica per la realizzazione di un accordo quadro con successivo eventuale rilancio competitivo per l'affidamento della fornitura biennale, con eventuale rinnovo annuale e con proroga tecnica semestrale, con contratto estimatorio di microinfusori, del materiale di consumo (cateteri, serbatoi, sensori, trasmettitori, etc.), di sistemi di monitoraggio glicemico FGM e CGM
(ricevitore, sensore e trasmettitore), mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e contestuale mantenimento dei contratti in essere nelle more della definizione dell'indicenda procedura”;
- del disciplinare/bando di gara;
- del capitolato tecnico;
- del chiarimento n. 25 inviato ad Ascensia il 5.8.2024;
- di ogni altro atto o provvedimento lesivo, ancorche non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. GI NO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, s.r.l. operante nel settore delle forniture sanitarie, domanda l'annullamento:
- della deliberazione del Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria
Provinciale di Palermo n. 802 del 20.6.2024, pubblicata il 2.7.2024, di indizione della N. 01199/2024 REG.RIC.
“procedura aperta in modalità telematica per la realizzazione di un accordo quadro con successivo eventuale rilancio competitivo per l'affidamento della fornitura biennale, con eventuale rinnovo annuale e con proroga tecnica semestrale, con contratto estimatorio di microinfusori, del materiale di consumo (cateteri, serbatoi, sensori, trasmettitori, etc.), di sistemi di monitoraggio glicemico FGM e CGM
(ricevitore, sensore e trasmettitore), mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e contestuale mantenimento dei contratti in essere nelle more della definizione dell'indicenda procedura”;
- del disciplinare/bando di gara;
- del capitolato tecnico; ù
- del chiarimento n. 25 inviato alla ricorrente il 5.8.2024;
- di ogni altro atto o provvedimento lesivo, ancorchè non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente.
Il ricorso è articolato su un unico motivo di diritto: Violazione dell'art. 79 e dell'Allegato II.5 – Parte II A del Codice dei Contratti Pubblici – Violazione del principio di equivalenza – Violazione dei principi di concorrenza, di non discriminazione e di par condicio competitorum – Violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della P.A. – Violazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità della P.A. – Contraddittorietà – Eccesso di potere per illogicità manifesta e carenza dei presupposti.
La ricorrente, nella sostanza, impugna la disciplina di gara, qualora dovesse essere interpretata dalla S.A. in termini ostativi alla presentazione di una offerta, in ragione delle caratteristiche tecniche del sistema prodotto.
In conclusione, formula istanza di verificazione, al fine di accertare l'equivalenza (se non la superiorità) del prodotto offerto rispetto alle caratteristiche descritte nel capitolato tecnico.
2.- Si costituiva l'ASP di Palermo con memoria di mera forma. N. 01199/2024 REG.RIC.
3.- In data 25.11.2024 e 13.12.2024, la ricorrente formulava distinte istanze di rinvio, in ragione del fatto che era stata ammessa alla procedura.
4.- Con ordinanza collegiale n. 917/2025 del 30.04.2025, venivano disposti incombenti istruttori avuto riguardo all'andamento della procedura.
5.- Con atto del 5.12.2025, parte ricorrente concludeva per la cessazione della materia del contendere (essendo risultata aggiudicataria all'esito della procedura) ed insisteva per la condanna alle spese della Stazione Appaltante.
6.- All'udienza pubblica del 16.12.2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
7.- Il Collegio rileva la cessazione della materia, avendo la ricorrente ottenuto il bene della vita anelato.
8.- La peculiarità della fattispecie, le limitate difese spiegate e l'andamento del giudizio giustificano la compensazione delle spese tra le parti, salva la rifusione del contributo unificato che rimane a carico dell'ASP di Palermo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, salva la rifusione del contributo unificato che rimane a carico dell'ASP di Palermo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LV IA, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
GI NO, Referendario, Estensore N. 01199/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
GI NO
IL PRESIDENTE
LV IA
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/12/2025
N. 02758 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01199/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1199 del 2024, proposto dalla società Ascensia
Diabetes Care Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Fiorella, Francesco De Filippis e Alberto
Taverniti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Azienda Sanitaria Provinciale Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LV Narbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliata in Palermo, via Pindemonte n. 88 presso l'Ufficio Legale dell'ASP;
per l'annullamento N. 01199/2024 REG.RIC.
- della deliberazione del Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria
Provinciale di Palermo n. 802 del 20.6.2024, pubblicata il 2.7.2024, di indizione della
“Procedura aperta in modalità telematica per la realizzazione di un accordo quadro con successivo eventuale rilancio competitivo per l'affidamento della fornitura biennale, con eventuale rinnovo annuale e con proroga tecnica semestrale, con contratto estimatorio di microinfusori, del materiale di consumo (cateteri, serbatoi, sensori, trasmettitori, etc.), di sistemi di monitoraggio glicemico FGM e CGM
(ricevitore, sensore e trasmettitore), mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e contestuale mantenimento dei contratti in essere nelle more della definizione dell'indicenda procedura”;
- del disciplinare/bando di gara;
- del capitolato tecnico;
- del chiarimento n. 25 inviato ad Ascensia il 5.8.2024;
- di ogni altro atto o provvedimento lesivo, ancorche non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. GI NO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, s.r.l. operante nel settore delle forniture sanitarie, domanda l'annullamento:
- della deliberazione del Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria
Provinciale di Palermo n. 802 del 20.6.2024, pubblicata il 2.7.2024, di indizione della N. 01199/2024 REG.RIC.
“procedura aperta in modalità telematica per la realizzazione di un accordo quadro con successivo eventuale rilancio competitivo per l'affidamento della fornitura biennale, con eventuale rinnovo annuale e con proroga tecnica semestrale, con contratto estimatorio di microinfusori, del materiale di consumo (cateteri, serbatoi, sensori, trasmettitori, etc.), di sistemi di monitoraggio glicemico FGM e CGM
(ricevitore, sensore e trasmettitore), mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e contestuale mantenimento dei contratti in essere nelle more della definizione dell'indicenda procedura”;
- del disciplinare/bando di gara;
- del capitolato tecnico; ù
- del chiarimento n. 25 inviato alla ricorrente il 5.8.2024;
- di ogni altro atto o provvedimento lesivo, ancorchè non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente.
Il ricorso è articolato su un unico motivo di diritto: Violazione dell'art. 79 e dell'Allegato II.5 – Parte II A del Codice dei Contratti Pubblici – Violazione del principio di equivalenza – Violazione dei principi di concorrenza, di non discriminazione e di par condicio competitorum – Violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della P.A. – Violazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità della P.A. – Contraddittorietà – Eccesso di potere per illogicità manifesta e carenza dei presupposti.
La ricorrente, nella sostanza, impugna la disciplina di gara, qualora dovesse essere interpretata dalla S.A. in termini ostativi alla presentazione di una offerta, in ragione delle caratteristiche tecniche del sistema prodotto.
In conclusione, formula istanza di verificazione, al fine di accertare l'equivalenza (se non la superiorità) del prodotto offerto rispetto alle caratteristiche descritte nel capitolato tecnico.
2.- Si costituiva l'ASP di Palermo con memoria di mera forma. N. 01199/2024 REG.RIC.
3.- In data 25.11.2024 e 13.12.2024, la ricorrente formulava distinte istanze di rinvio, in ragione del fatto che era stata ammessa alla procedura.
4.- Con ordinanza collegiale n. 917/2025 del 30.04.2025, venivano disposti incombenti istruttori avuto riguardo all'andamento della procedura.
5.- Con atto del 5.12.2025, parte ricorrente concludeva per la cessazione della materia del contendere (essendo risultata aggiudicataria all'esito della procedura) ed insisteva per la condanna alle spese della Stazione Appaltante.
6.- All'udienza pubblica del 16.12.2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
7.- Il Collegio rileva la cessazione della materia, avendo la ricorrente ottenuto il bene della vita anelato.
8.- La peculiarità della fattispecie, le limitate difese spiegate e l'andamento del giudizio giustificano la compensazione delle spese tra le parti, salva la rifusione del contributo unificato che rimane a carico dell'ASP di Palermo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, salva la rifusione del contributo unificato che rimane a carico dell'ASP di Palermo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LV IA, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
GI NO, Referendario, Estensore N. 01199/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
GI NO
IL PRESIDENTE
LV IA
IL SEGRETARIO